Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Introduzione. Una riflessione collettiva che costituisce una prima fotografia della legge delega n. 71 del 2022. In attesa di conoscere se i decreti legislativi delegati vedranno la luce

di Vincenza (Ezia) Maccora
vicedirettrice di Questione Giustizia, presidente aggiunta gip-gup Tribunale Milano

L'introduzione di Ezia Maccora al fascicolo 2-3/2022 di Questione Giustizia trimestrale, dedicata alle riforme dell'ordinamento giudiziario 

Dichiarazione di MEDEL sulla riforma costituzionale della magistratura in Italia
a cura di Redazione

Questione giustizia pubblica, per il suo rilevante interesse, in versione italiana e in originale inglese, la Dichiarazione di MEDEL sulla riforma costituzionale della magistratura in Italia del 22 novembre 2025

02/12/2025
Dichiarazione di solidarietà con la magistratura italiana dei pubblici ministeri portoghesi
a cura di Redazione

Questione giustizia pubblica, per il suo rilevante interesse, in versione italiana e in originale portoghese, la Dichiarazione di solidarietà con la magistratura italiana dei pubblici ministeri portoghesi 

02/12/2025
Seminario di presentazione del volume La riforma costituzionale della magistratura
a cura di Redazione

Magistratura democratica e Questione giustizia presentano il volume dedicato a La riforma costituzionale della magistratura, 20 novembre 2025, ore 15.30, Roma, Corte di Cassazione, Aula Giallombardo

05/11/2025
Persona, comunità, Stato alla luce della riforma Meloni-Nordio

Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i princìpi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo” ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima. 

22/10/2025