Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Il rischio del contestualismo nella evolutiva interpretazione conforme a Costituzione

di Gerardo Villanacci
ordinario di diritto privato nell'Università delle Marche

SOMMARIO: 1. La irrisolta conflittualità tra le fonti acuita dall’emergenza sanitaria. - 2. L’interpretazione conforme a Costituzione nella contemporaneità sociale ed economica. - 3. L’abbandono del giudice nella risoluzione di questioni di dubbia costituzionalità. - 4. L’attività interpretativa sempre più protagonista anche nella giurisprudenza internazionale. - 5. Le peculiarità proprie dell’interpretazione giuridica. 

1. L’emergenza sanitaria ha considerevolmente acuito le problematiche già esistenti a partire da quelle economiche e sociali fino a quelle giuridiche le quali hanno posto nuovi interrogativi agli interpreti del diritto.

Questioni che già in passato erano state oggetto di complessi e frequentemente astratti dibattiti, sono improvvisamente e inopinatamente divenute centrali per la risoluzione di casi concreti. Tra questi la irrisolta conflittualità tra le fonti e la loro gerarchia che a causa delle parziali e largamente inattuate riforme costituzionali degli ultimi decenni, non è stato possibile dirimere attraverso criteri interpretativi sistematici. Nella oggi più che mai palesata incertezza che le riforme non sono state risolutive e che la insostenibile ed incessante produttività legislativa non di rado è risultata caratterizzata da contraddittorietà e illogicità, un punto fermo sono i principi e i valori espressi dalla Carta Costituzionale i quali, tuttavia, essendo privi di indicazioni comportamentali volte a preordinare obblighi e divieti, non possono essere sussunti in schemi preordinati essendo, tra l’altro, in continua relazione dialettica tra di loro nella quale si inseriscono, determinandone la priorità gerarchica, elementi estemporanei. 

In linea di massima è la Costituzione stessa a fissare criteri di maggiore rilevanza dei principi e valori; ad esempio la limitazione alla circolazione per motivi sanitari (art. 16 Cost.) implica che la tutela della salute della popolazione o anche la sua incolumità, prevalgano sulla libera circolazione in quanto non possono essere compromessi da persone portatrici di malattie contagiose. Nondimeno la libertà di circolare, attenendo al rapporto della persona con il territorio, è assistita da una riserva rinforzata di legge in caso di una sua contrazione conseguente all’esercizio della sovranità statale, cosicché le restrizioni possono essere imposte soltanto in via generale e imprescindibilmente giustificate da ragioni di sanità e di sicurezza.

 

2. Pur tuttavia è alquanto frequente che il rapporto gerarchico tra principi e valori debba essere delineato sulla base di presupposti di contemporaneità sociale ed economica, anche se comunque nella scia di un’interpretazione conforme alla Costituzione, della cui capacità di adattamento alle esigenze e prerogative della società non è dato di dubitare. D’altra parte l’indeterminatezza, la genericità e la semplicità espositiva delle disposizioni costituzionali si prestano ad una loro interpretazione piegata ai continui cambiamenti per giungere ad una specificità volta a rispondere in maniera esaustiva ai quesiti posti, anche se ciò è possibile soltanto attraverso una preventiva verifica dell’attualità del significato delle espressioni utilizzate che nel tempo potrebbero aver acquisito una diversa accezione rispetto a quella originaria.

In tal modo il giudice, che è tenuto al rispetto dell’interpretazione conforme alla Costituzione, si trova a dover scegliere tra un profilo sostanziale, tenendo conto dell’evoluzione sociale, oppure meramente formale. In linea di massima vi è la propensione per una interpretazione evolutiva nei casi in cui, come per l’ambiente, si tratti di materie ancora in fase di costruzione funzionale, così da consentire una tutela anche ai diritti nascenti. Mentre nei casi relativi a tematiche oggetto di conflitto inerente le modifiche legislative che le sorreggono, si preferisce un’interpretazione attinente al dato letterale. 

Sarebbe comunque ingiustificato non considerare che talvolta l’interpretazione conforme a Costituzione si pone in palese divergenza con il diritto vivente fino a giungere, in alcuni casi, ad incrinare il rapporto tra la legalità costituzionale e le indicazioni giurisprudenziali prevalenti. Una criticità che inevitabilmente si riverbera sul sistema economico inasprendo al contempo il conflitto mai risolto tra la Corte Costituzionale e quella di Cassazione soprattutto per quanto riguarda la titolarità della funzione nomofilattica legittimamente rivendicata da quest’ultima[1]. Come si vedrà si tratta di una questione centrale, che per quanto oggi più attenuata rispetto al passato, è meritevole di essere affrontata e risolta in un arco temporale contenuto.

A ciò si aggiunga che è in evidente aumento la demotivazione al ricorso al giudizio in via incidentale, in ragione delle sempre più frequenti dichiarazioni della Corte Costituzionale di manifesta inammissibilità delle questioni di incostituzionalità sottoposte al suo vaglio. Dette decisioni sono dichiaratamente assunte  sul presupposto che il remittente anziché risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, tenti di far conseguire alla questione sollevata l’avallo ad una determinata interpretazione[2].

In definitiva ciò che si censura è che prima di formulare il rilievo di incostituzionalità non sia stata neanche tentata una interpretazione della legge in modo che possa risultare costituzionalmente orientata. 

Tra le conseguenze possibili si consideri quella non certo secondaria dell’abuso di interpretazioni conforme alla Costituzione che paradossalmente è determinata proprio dalle implementate chiusure della Corte Costituzionale. 

Il rischio concreto o per meglio dire più rilevante non è quello maggiormente temuto della riforma nei gradi successivi del giudizio delle decisioni pronunciate in netta divergenza con la prassi giurisprudenziale consolidata, poiché interpretazioni innovative fondate sulla rivisitazione aggiornate di principi e valori costituzionali sono protese al superamento di una condizione statica che mal si concilia con la fluidità propria di una società dinamica. Bensì la più insidiosa possibilità che contrapposizioni metodologiche consentano a talune disposizioni che se non propriamente incostituzionali risultano essere evidentemente anacronistiche, di mantenere la loro operatività. D’altra parte l’interpretazione conforme a Costituzione implica un costante riferimento a valori e principi ivi contenuti, ma anche alle regole e agli istituti fondamentali dell’impianto strutturale statale[3] senza mai perdere di vista il rapporto diritto – tempo. Ignorare l’evoluzione della società comporta non riconoscere che le disposizioni costituzionali nel tempo potrebbero avere assunto, come frequentemente accade, una valenza semantica diversa da quella originaria. Circostanza che obbliga l’interprete ad un procedimento di adeguamento di tutte le norme divenute di dubbia legittimità costituzionale, al fine di recuperare l’armonia delle stesse con il contesto storico nel quale devono essere applicate. È di tutta evidenza che i cambiamenti sociali, ma anche quelli tecnici e linguistici, svuotando di significato i concetti ispiratori delle norme al tempo della loro promulgazione, hanno dato luogo alla nascita di nuovi diritti e di situazioni giuridiche meritevoli di tutela delle quali il legislatore non poteva avere contezza e alla cui volontà, conseguentemente, l’interprete non può fare esclusivo riferimento. Oggi, più che in passato, a quest’ultimo viene richiesto oltre ad una più attenta indagine semantica, di tener conto dei cambiamenti intervenuti per poter svolgere un’interpretazione valutando anche le conseguenze che potrebbero riverberarsi sulle disposizioni collegate[4]

Tra i possibili esempi concreti, valga ricordare la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi[5], un tempo esclusa in quanto riconosciuta unicamente agli interessi soggettivi sulla base di un’interpretazione letterale - restrittiva della locuzione “danno ingiusto”, di cui all’articolo 2043 c.c. In difetto di una specifica disposizione che direttamente contempli la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, non possono sussistere dubbi che il nuovo anche se ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sia intervenuto in considerazione del rinnovato contesto politico sociale nel quale non è più tollerata, in ragione della sua iniquità, l’impunità della pubblica amministrazione. Un’evoluzione giurisprudenziale che ha contribuito a migliorare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione ormai deprivata della invulnerabilità in passato conferitale da un mai motivato riconoscimento di supremazia, nonostante si tratti di un’istituzione al servizio della comunità.

 

3. Le origini della disputa tra i giudici comuni e la Corte Costituzionale, che ha iniziato ad operare nella primavera del 1956[6] con il solo potere di emettere sentenze di accoglimento oppure di rigetto delle questioni di costituzionalità sottopostale, risalgono al momento in cui quest’ultima ha enucleato la innovativa tipologia delle sentenze interpretative attraverso le quali si reinterpretano le disposizioni ritenute di dubbia costituzionalità. Un salto di non poco conto per superare lo sbarramento garantista che le imponeva unicamente di svolgere l’interpretazione di norme costituzionali, riservando quella di tutte le altri leggi al giudice. Tralasciando in questa sede la pur rilevante questione di una corretta qualificazione e distinzione tra le sentenze interpretative di rigetto e quelle di accoglimento, che non poco hanno impegnato gli studiosi della materia, non può trascurarsi che la disputa in esame è stata caratterizzata da varie fasi[7], fino a giungere alla stagione attuale nella quale i più ampi spazi operativi riconosciuti al giudice comune sono inversamente proporzionali al suo abbandono di fronte ai dubbi di costituzionalità.

Un’ attività molto complessa e delicata nella quale lo stesso è chiamato a valutare le concrete esigenze della società in ragione dei nuovi valori che la caratterizzano. Ma anche a individuare la giusta valenza semantica di parole che in passato ne avevano altra diversa da quella contemporanea. Come si può vedere una funzione composita che tuttavia deve essere espletata senza incorrere nell’abuso dello strumento evitando eccedenze creative – interpretative nella attuazione concreta dei nuovi valori. Non c’è dubbio che le condizioni attuali di una maggiore distensione dei rapporti tra la Corte Costituzionale e i giudici comuni, o per meglio dire la Corte di Cassazione, possa rendere più agevole l’incombenza dell’interprete – giudice il quale nondimeno è gravato dal difficile compito di una interpretazione conforme alla Costituzione senza abusare del diritto preservando, al contempo, il labile equilibrio tra ordine costituzionale e legale. L’adattamento della Carta costituzionale alle esigenze della comunità è certamente possibile attraverso un’interpretazione evolutiva che tuttavia presenta accanto a rilevanti aspetti positivi, tra i quali in primo luogo quello di non procedere a continue revisioni del testo costituzionale pur aggiornandolo sostanzialmente, problematiche che potrebbero determinare condizioni di regressione piuttosto che di sviluppo laddove i principi e i valori costituzionali venissero interpretati prevalentemente, se non esclusivamente, alla luce del contesto attuale. Un’insidia, quella del contestualismo, verosimilmente maggiore di tutte le altre, poiché nell’espletamento della funzione interpretativa viene assegnato un ruolo centrale ai fenomeni estemporanei anche extranormativi. A ben vedere una posizione anti letteralistica che ravvisa il senso della regola giuridica in base a criteri ricavabili dal contesto. Quindi in realtà un’attività più che interpretativa, ricognitiva del cosiddetto diritto vivente che essendo preordinata su metodi induttivi di ragionamento giudiziario, potrebbe indurre ad una sovraordinazione dell’attività del giudice legittimando l’opinione di chi ritiene che lo stesso giunga a creare piuttosto che a limitarsi ad interpretare il diritto, sia pure nell’apprezzabile ma errata convinzione di esprimere la volontà e gli interessi dei cittadini. Una prerogativa propria e non espropriabile della democrazia rappresentativa.

 

4. In questo fermento culturale prima ancora che giuridico, l’attività interpretativa è sempre più protagonista del diritto anche a livello internazionale, in ragione della maggiore incidenza e rilevanza dei Trattati. 

La globalizzazione ha determinato tra le altre cose, rapidi cambiamenti dei quali il diritto deve tener conto per mantenere la necessaria connessione con la realtà nella consapevolezza delle limitazioni poste dalla complessità del meccanismo di produzione legislativa. Ecco quindi che il contrasto all’obsolescenza normativa non può che attuarsi attraverso un metodo interpretativo che lasciando immutata la disposizione legislativa, la attualizzi conferendole un significato di maggiore contemporaneità. Tuttavia non sussiste ancora una univoca definizione e neppure un’analisi dettagliata sui presupposti teorici del concetto di interpretazione evolutiva. Una carenza di uniformità che ha dato luogo a differenti modalità applicative dello stesso con il quale, ad ogni modo, è comunque possibile individuare un modello schematico di base ove vi è sempre un fattore esterno che determina la necessità di un’interpretazione evolutiva e contestualmente il referente oggetto della stessa, cioè a dire l’originaria intenzione delle parti che potrebbe anche essere superata se ritenuta oramai priva di qualsiasi rilevanza fattuale[8].

 

5. Mancando una legislazione al passo con le nuove esigenze sociali ed economiche, l’unica possibilità è accedere ad una interpretazione evolutiva delle norme esistenti, evitando comunque che ciò possa comportare una modifica legislativa. Un’eventualità quest’ultima altamente probabile per la fragile e non sempre percepibile distinzione tra le due attività che può essere colta considerando le dirette conseguenze giuridiche delle stesse: l’interpretazione è produttiva di effetti ex tunc, mentre la modifica del diritto ha validità ex nunc in quanto limitata al periodo successivo della disposizione modificata.

Le considerazioni sin qui svolte, non devono indurre a ritenere che l’interpretazione evolutiva possa essere semplicisticamente ricondotta in quella estensiva la quale, diversamente dalla prima, caratterizzata da un dinamismo conseguente al cambiamento esterno, è statica e utilizzata per effettuare la scelta maggiormente condivisa[9]

Non solo; l’ampiezza della categoria dell’interpretazione impone una più dettagliata qualificazione di quella giuridica al fine di meglio poterne comprendere la conformità costituzionale partendo dal presupposto che, in quanto direttamente funzionale all’applicazione del diritto a casi specifici, la stessa deve coniugare la genericità e l’astrattezza del testo normativo, con la peculiare problematica del caso al quale l’interprete è chiamato a dare risposta. Un processo che deve essere realizzato muovendo da disposizioni che possano qualificare giuridicamente le situazioni e quindi non limitato ad una funzione ricognitiva della volontà del legislatore bensì alla sua concreta applicazione nel rispetto delle regole obbligatorie di condotta imposte dall’ordinamento giuridico. Negare la possibilità di un adattamento costituzionale ai mutamenti sociali, nel timore che ciò possa legittimare il ricorso ad una giurisprudenza creativa foriera di indebite restrizioni alle libertà fondamentali, riservando in via esclusiva al legislatore il compito di aggiornare la Costituzione al mutamento dei tempi, piuttosto che procedere una interpretazione della stessa in linea con le trasformazioni sociali, significa riproporre superate teorie testualistiche caratterizzate dalla spasmodica e al contempo anacronistica ricerca del significato delle espressioni contenute nella norma, riportandole al momento della sua promulgazione.

In realtà la vera problematica è fornire indicazioni chiare per l’attuazione del processo interpretativo al fine di evitare che le disposizioni aggiornate possano risultare astratte e personalistiche, nonché prive di un’equilibrata relazione con le finalità perseguite dal legislatore. 

Da qui il rilievo dell’articolo 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale» la cui analisi consente di coglierne la effettiva portata applicativa partendo dal presupposto che il termine “legge” ivi indicato non può non ricomprendere anche quelle costituzionali. D’altro canto queste ultime sono volte al superamento dell’attribuzione di valore assoluto al dato normativo, nella consapevolezza che ogni sistema legislativo è soggetto al deterioramento del tempo. È questa la ragione per la quale gli aspetti semantici di cui alla prima parte della disposizione, non assumono un ruolo esclusivo nella dinamica interpretativa, bensì concorrono con quelli degli altri commi. 

La priorità assegnata all’interpretazione letterale deve comunque essere coniugata, specie con riguardo a norme di legge risalenti nel tempo per le quali vi è un inevitabile scollamento con il contesto storico - sociale nel quale sono chiamate ad essere applicate, ad una tecnica interpretativa efficace e coerente al mutamento culturale, sociale ed economico, poiché solo in tal modo potrà risultare sensibile ai valori fattuali dei quali la società si fa portatrice[10]

Nondimeno poiché le «Disposizioni sulla legge in generale» sono entrate in vigore[11] prima della Costituzione, è bene dare conto del contrasto tutt’ora non ancora del tutto sopito circa la possibilità di applicare il meccanismo interpretativo di cui all’art. 12 alle norme costituzionali. Acuta è la valutazione di chi ne sostiene l’inapplicabilità[12] sul presupposto che le disposizioni della Costituzione non sono dirette a stabilire obblighi o divieti, bensì ad enunciare principi ai quali tutte le altre norme di legge devono sottostare. Una contrarietà avallata anche dalla ritenuta superfluità di detta interpretazione stante il carattere indeterminato delle norme costituzionali impregnate di valori fattuali, espressione del momento storico sociale nel quale sono chiamate ad operare. Ciò a maggior ragione se si considera che tale indeterminatezza è il risultato della loro prevalenza gerarchica e funzione di norme portatrici di valori e principi fondanti la nostra società. 

Per contro, diverso orientamento è quello di chi[13] tende ad estendere l’applicabilità dell’art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale» sull’assunto che quest’ultima ha portata generale. Ed ogni caso la genericità della formulazione della norma costituzionale non rappresenta un intralcio poiché trattasi di una caratterizzazione comune a tutte le norme giuridiche, ivi incluse quelle ordinarie, contraddistinte per l’appunto dall’indeterminatezza dei termini e delle espressioni linguistiche utilizzate. 

 


 
[1] Cfr P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, CEDAM, 1972. E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giuffrè, 1971; S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, 1953; R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004), 2005, il quale sostiene che il ricorso a tale pratica può comportare l’affermarsi di nuovi approdi giurisprudenziali che tuttavia corrono il rischio di essere poi censurati ovvero riformati nelle successive fasi del giudizio in quanto ritenuti in palese difformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato. 

[2] Sul punto si assiste sempre più frequentemente a decisioni della Corte Costituzionale che si limitano a rigettare la questione di ammissibilità costituzionale in forza del mancato esperimento da parte del giudice a quo del «tentativo di interpretazione conforme a Costituzione» ovvero rilevando la carenza di un‘adeguata motivazione dalla quale si possa desumere che quest’ultimo abbia comunque tentato di addivenire ad un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata. In tal senso valga considerare C. cost., 22 novembre 2017, n. 266 in Consulta online, 2017 attraverso la quale la Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, c.p.c, in riferimento all’art. 3 Cost. nella misura in cui detta disposizione comporta un’irragionevole disparità di trattamento non riconoscendo in capo al difensore sostituto nominato per delega, al contrario di quanto avviene per quello sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4 c.p.c in sostituzione del difensore d’ufficio il diritto alla liquidazione erariale, ha rigettato la questione sul presupposto che il rimettente ha esperito il giudizio incidentale di legittimità costituzionale «all’improprio scopo di ottenere un avallo dell’interpretazione della disposizione censurata, che egli prospetta come conforme a Costituzione». Ancora più di recente, la C. Cost., 23 maggio 2019, n. 151, in Cortecostituzionale.it 2019 ha dichiarato manifestamente non ammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art.. 3 L. R. Sicilia 11 agosto 2016, n. 17 relativa alla procedura di nomina e di cessazione dall’incarico degli organi comunali, per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la questione poteva essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata da parte del giudice rimettente. 

[3] Cfr. G. JELLINEK, La dottrina generale del diritto dello Stato, Giuffrè, 1949.

[4] Cfr. E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, Giuffrè, 1990. 

[5] Cfr. Cass. civ., S.U., 22 luglio 1999, n. 500. 

[6] Benché prevista dall’articolo 134 e ss. Cost., la Corte Costituzionale divenne operativa soltanto nel 1955 in conseguenza della L. cost. n. 1/ 1953 e della l. ordinaria n. 87/ 1953. Tuttavia per non poco tempo ancora residuarono incertezze circa la natura e, soprattutto la concreta funzionalità dell’Organo. 

[7] Sinteticamente possiamo parlare di tre fasi. Quella del cosiddetto monopolio da parte della Corte Costituzionale la quale attraverso le sentenze interpretative di rigetto riteneva di poter reinterpretare le norme sottoposte al proprio vaglio senza essere obbligata a seguire le indicazioni del giudice rimettente al quale era unicamente consentita la facoltà di rimettere la questione alla Corte Costituzionale ( cfr. Corte cost., 4 febbraio 1965, n. 11). Una seconda fase, nella quale si è assistito ad un cambiamento di rotta attuato dai giudici negli anni a seguire fino agli anni Novanta. L’inizio di questo nuovo corso coincide con il convegno della ANM, celebrato a Gardone dal 25 al 28 settembre del 1965 in occasione del quale venne affermata, ma forse è meglio dire rivendicata, da parte dei giudici la facoltà di sollevare la questione di legittimità costituzionale attraverso il giudizio incidentale. Ma al contempo anche di poter utilizzare la Costituzione per interpretare disposizioni legislative conformi alla stessa. In questo periodo è il Giudice delle Leggi a sollecitare quello comune all’utilizzo dei propri poteri interpretativi evidenziando che tra le tante possibili quest’ultimo dovesse scegliere l’interpretazione conforme a Costituzione senza ricorrere al giudizio incidentale. Ed infine il periodo che possiamo ritenere ancora attuale, iniziato verso la fine degli anni Novanta, caratterizzato dalla incalzante esortazione della Corte Costituzionale ai giudici comuni affinché gli stessi utilizzino appieno i poteri a loro riconosciuti per giungere ad interpretazioni conformi a Costituzione senza ricorrere al suo intervento ( Cfr. R.PINARDI, L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico, Jovene, 2009).

[8] Cfr. Cass. civ., S.U., 29 gennaio 2021, n. 2143, in De Jure, 2020 per la quale l’attività interpretativa evolutiva è consentita nella misura in cui rispetti i limiti di tolleranza ed elasticità del significato testuale, escludendosi che essa possa configurare” un’attività direttamente creativa”. 

[9] Cfr. N. IRTI, Nichilismo giuridico, Laterza, 2005. Senza dubbio la più rilevante ed interessante opera sul nichilismo giuridico. 

[10] A tal proposito qualora l’interpretazione letterale risulti non univoca, può darsi luogo in via sussidiaria a quella logica la quale dà preminente rilevanza all’intenzione del legislatore, avuto altresì riguardo ai lavori preparatori della legge così da cogliere la volontà effettiva dello stesso. In mancanza invece di una specifica disposizione che regoli il caso concreto, prosegue l’art. 12 delle Preleggi, si ricorre alla cd. interpretazione analogica, cioè a dire si tenta di colmare la lacuna normativa applicando una norma prevista per un caso simile o analogo a quello per il quale si procede. 

[11] Con il R.D 16 marzo 1942, n.262. 

[12] Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in Costituzionalismo.it, fascicolo 3, 2015 il quale afferma che «l’interpretazione costituzionale è qualitativamente diversa dalla comune interpretazione degli atti normativi».

[13] Cfr. R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, 2004 il quale sostiene che «l’interpretazione costituzionale non presenta alcuna specificità rispetto all’interpretazione di qualunque altro documento giuridico».

07/03/2022
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