Cura e giustizia dell’offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione
Sommario: 1. Trent’anni fa. - 2. Lo stato dell’arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa. - 3. Cura e giustizia: riflessioni su alcune aporie della giustizia riparativa. - 3.1. Conflitto o ingiustizia? - 3.2. Riconoscimento. - 3.3. L’importanza delle passioni. La vulnerabilità. 3.4. - Empatia e compassione. - 3.5. Comunità e vergogna. - 4. Cura tra giustizia dei tribunali e giustizia riparativa.
Un documento di Antigone e di Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) sul Disegno di legge n. 1660/C recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario
La vulnerabilità è, da tempo, all’origine di trattamenti diversificati, a favore dei soggetti fragili. Il procedimento penale non fa eccezione. Esiste un’altalena costante tra il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona offesa. Quando quest’ultima presenta caratteristiche personali (fisiche o psicologiche), tali da renderla particolarmente esposta alla “forza della giurisdizione”, il nostro sistema mette in atto misure processuali di protezione che, a prima vista, sembrano indebolire le garanzie del giusto processo a tutela dell’accusato. Questa indagine è volta ad approfondire la tematica delle dichiarazioni della vittima, alla luce dello statuto della prova dichiarativa del soggetto vulnerabile, rispetto ai rischi di eccessiva contrazione del contraddittorio; laddove anche la recente riforma Cartabia può giocare un suo ruolo.
Nuovi tasselli della politica penale della destra
Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale
Un dialogo con i passaggi più significativi di G. Fiandaca, Punizione, Bologna, 2024. Un “piccolo libro” prezioso, un itinerario dialettico e mai dogmatico attraverso le forme e le ideologie della pena, che giunge sino alla contemporanea crisi di legittimità del diritto penale e alle domande suscitate dai modelli alternativi alla punizione
Il tema della applicazione della pena in modi conformi alla dignità della persona privata della libertà e della conseguente necessità della espansione degli aspetti della persona stessa che più rischiano di venir compromessi o compressi dallo stato detentivo ormai da tempo, e per merito del brillante impegno di studiosi ed operatori professionali specializzati, attrae un qualificato dibattito sociale-istituzionale-giuridico. L'intensità della discussione sviluppatasi e la persuasività delle ragioni poste a fondamento di idee e soluzioni idonee a realizzare quella necessità hanno trovato compimento, quanto ad una delle dimensioni costitutive della personalità umana, quella dell'affettività destinata ad esplicarsi in una sfera di inviolabile intimità, nella sentenza n. 10 depositata il 26 gennaio 2024 dalla Corte costituzionale. Questa ha additivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) là dove non prevede la possibilità di contatti, destinati a tradursi anche in momenti di intensa ed intima affettività, tra il detenuto e le persone a lui legate da vincoli parentali, giuridici e sociali. Questo saggio è dedicato alla breve rassegna dei coordinati argomenti impiegati, in progressiva successione, dalla sentenza.
Questione giustizia pubblica il comunicato congiunto di Associazione Antigone, Magistratura democratica e Unione Camere penali Italiane sulla situazione delle carceri in Italia, del 22 febbraio scorso.