Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Ancora il caso Minniti: verso il tramonto di una stagione punitiva per i ritardi

di Claudio Castelli
Presidente della Corte d'appello di Brescia
La sezione disciplinare del C.S.M. attua la svolta delle Sezioni Unite

Con un articolo dell’11 maggio 2015 commentavo in termini estremamente critici la sentenza n. 42/2015 della sezione disciplinare del C.S.M. che condannava alla sanzione delle censura il giudice di Firenze Luca Minniti. L’incipit dell’articolo era emblematico: “La sentenza disciplinare di condanna di Luca Minniti, giudice presso il Tribunale di Firenze, per il deposito in ritardo di 594 sentenze civili su un totale di 1513 nel periodo 1 ottobre 2007 – 1 ottobre 2012 è un segnale di allarme per tutti che rivela una progressiva involuzione in corso nella magistratura italiana.”

Difatti, gli elementi deboli e preoccupanti della sentenza erano l’irrilevanza che veniva data a due elementi invero fondamentali.

Innanzitutto i risultati raggiunti attraverso la scelta gestionale del dott. Minniti di prendersi il rischio dei depositi in ritardo contenendo la fase istruttoria e allungando il segmento decisorio: una durata complessiva ragionevole delle cause da lui gestite (calcolata dall’iscrizione a ruolo al deposito della sentenza) e comunque inferiore a quella di larga parte dei suoi colleghi ed un abbattimento dell’arretrato con la riduzione delle cause ultra triennali sul totale delle pendenti dal 55% del momento in cui prese il ruolo al 6,3% del 31.12.2014. Nel periodo in contestazione, il dott. Minniti aveva depositato 1638 sentenze e definito in totale 2804 procedimenti; le sentenze depositate in ritardo costituivano quindi il 38% delle sentenze complessivamente depositate ed il 22% dei procedimenti trattati.

In secondo luogo, l’aver ignorato o comunque sottovalutato l’impegno avuto dal dott. Minniti tra il 2008 e la metà del 2011 nell’incarico di componente del gruppo standard di rendimento per la laboriosità del magistrato, incarico conferitogli dal C.S.M.

L’immagine che ne usciva era di ridurre l’attività del magistrato a produttore di provvedimenti, senza vedere che oggi formazione e organizzazione sono elementi cardine dell’attività giudiziaria e non appendici secondarie. Anche questa è attività giudiziaria pura che tende alla complessiva funzionalità del sistema giudiziario e che, ben esercitata, può portare a benefici rilevantissimi del lavoro quotidiano di tutti attraverso migliore qualità, riorganizzazioni, utilizzo di tecnologie e reperimento di nuove risorse.

Una giurisprudenza punitiva ed un contesto difensivo.

E’ quindi con enorme piacere che dobbiamo riscontrare come in tempi sufficientemente brevi e grazie ad una illuminata pronuncia delle sezioni unite della Cassazione1 il vento sia totalmente cambiato e, auspicabilmente, non solo per il dott. Minniti, ma per l’intera magistratura.

E’ inutile rammentare che, negli anni dal 2009 al 2015, i ritardi nelle sentenze erano divenuti un vero e proprio spauracchio che condizionava lo stesso lavoro quotidiano dei magistrati.

Occorre ammettere che per lunghi anni il ritardo nel deposito dei provvedimenti era stato sostanzialmente tollerato, sia con contestazioni disciplinari solo in casi eclatanti, sia con una giurisprudenza consiliare, confermata dalla Cassazione, che giustificava i ritardi in tutti i casi fosse riscontrabile una buona produttività. La giurisprudenza cambiava improvvisamente con l’introduzione del nuovo codice disciplinare del 2006, senza che in apparenza vi fossero ragioni desumibili dalla normativa. Prima della riforma del 2006, il ritardo era soltanto uno dei comportamenti che integrava genericamente quella condotta immeritevole o quella perdita del prestigio che l’art 18 R.D. Lgs 31 maggio 1946 n.511 riteneva necessarie per ravvisare una responsabilità disciplinare. Il nuovo art. 2 comma 1 lettera q) del D. Lgs. 23 febbraio 2006 n.109 introduceva una fattispecie tipica ancorandola a tre requisiti: gravità (presunta in caso di ritardi oltre il triplo dei termini di legge), reiterazione e assenza di giustificazioni.

L’irrigidimento della giurisprudenza rientrava in una tendenza che, anche a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare, vedeva un forte aumento dei procedimenti promossi che passavano dai 100 ai 150 annui in cui il ritardo nel deposito dei provvedimenti faceva comunque la parte del leone: 33% nel 2010, 26,6% nel 2011, 22% nel 2012, 33,2% nel 2013, 17% nel 2014, 17,3% nel 2015.

Il culmine della severità disciplinare veniva raggiunto con l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione, poi recepito dopo un’iniziale resistenza, dalla sezione disciplinare del C.S.M. secondo cui i ritardi ultra annuali erano di per sé ingiustificabili (vedi Cassazione sezioni unite 18 maggio 2010 n.14697, 30 marzo 2011 n.7193, 13 settembre 2011 n.18699 nonché le n.18696, 18697,18698 del 2011, 3 novembre 2011 n.22729, 17 gennaio 2012 n.5281, 13 febbraio 2012 n.1990, 5 aprile 2012 n.5444).

Ma l’elemento più negativo andava ben oltre i, tutto sommato, pochi casi che incappavano nelle maglie disciplinari. Il messaggio che rapidamente si diffondeva era puramente difensivo: l’importante è avere le carte a posto, non la funzionalità del servizio. Per cui l’insegnamento che ne derivava era di limitare i provvedimenti da introitare (dato che quasi nessuno è stato mai perseguito per scarsa produttività), prestare poca o nessuna attenzione alla qualità, rimettere la causa sul ruolo in caso di problemi. Questo ignorando che le incolpazioni disciplinari riguardavano comunque normalmente decine, quando non centinaia di provvedimenti depositati con ritardi congrui, normalmente ultrannuali. Ma anche pochi casi adeguatamente presentati diventavano elemento di forte insicurezza percepita, che induceva comportamenti difensivi, favorendo chi anche in magistratura cerca di governare con la diffusione della paura, approfittandone per stimolare logiche di protezione 2.

Non solo una nuova sentenza, ma un nuovo orientamento

Nella nuova sentenza disciplinare di assoluzione di Luca Minniti (n. 178/2016) non solo vengono recepiti i criteri direttivi della sentenza della Cassazione Sezioni Unite n.2948/16, ma vengono affermati principi radicalmente innovativi in tema di procedimenti disciplinari per ritardi nel deposito di provvedimenti.

In particolare:

- Viene escluso “qualsiasi rigido automatismo valutativo in chiave negativa tra ritardo nel deposito dei provvedimenti (anche in numero rilevante) e carenza organizzativa nell’operato del magistrato”, richiedendosi un considerazione specifica sul singolo caso.

“La esistenza di una diffusa sproporzione tra carichi di lavoro e capacità obiettive individuali di smaltimento degli uffici giudicanti civili (anche se, mutatis mutandis, stesso discorso può estendersi ai ruoli dei giudici penali), attribuisce a detto fattore, per così dire, strutturale, una potenziale efficacia giustificativa e quindi, esimente della responsabilità in tutti quei casi in cui il magistrato, lungi dall’aver assunto un atteggiamento difensivo o caratterizzato da inerzia, abbia al contrario profuso il proprio apprezzabile impegno in termini di produttività e conseguente sensibile abbattimento delle pendenze, anche se ciò abbia comportato, pur in presenza di una scelta organizzativa deliberata e validata all’interno dell’ufficio, la dilatazione dei tempi di deposito, anche in un numero rilevante di casi”.

Così l’eccellente produttività, l’abbattimento delle pendenze, il ruolo gravoso ereditato (originariamente 1343 cause), la buona durata media delle cause (complessivamente inferiore alla maggioranza dei colleghi della sezione) sono tutti elementi che hanno portato a ritenere giustificati i pur ingenti ritardi del dott. Minniti.

Tali affermazioni seguono e concretizzano il passo nodale contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite n.2948/16 che aveva cassato la prima pronuncia di condanna:

 “In linea di principio il magistrato è responsabile della gestione del proprio ruolo e quando, come nell'ufficio giudiziario in cui lavorava l'incolpato e nella gran parte degli uffici giudicanti civili, la consistenza del ruolo risulta sproporzionata rispetto alla possibilità di smaltimento del magistrato assegnatario, determinando perciò solo l'accumularsi dei processi e la conseguente irragionevole durata dei medesimi, questa responsabilità assume valenza più grave e profonda, sia perché impone valutazioni di priorità che non possono essere casuali, sia perché esige dal magistrato assegnatario importanti scelte organizzative intese, per quanto possibile, a contenere un arretrato destinato, in mancanza, ad accrescersi sempre più nel tempo, anche attraverso l'allocazione delle limitate risorse (temporali, personali e materiali) a sua disposizione nel modo più razionale e funzionale possibile.

Un passaggio fondamentale, come si legge, in quanto responsabilizza fortemente i magistrati, esaltando la funzione di autogoverno diffuso che gli stessi possono e devono assumere. Il che rappresenta anche l’esatto opposto della deriva burocratica.

Complessivamente un salto di qualità che si inserisce nel tramonto di quella che è stata una non invidiabile stagione di rigida punizione e drammatizzazione dei ritardi. Occorre dire che la Circolare C.S.M. 13 novembre 2013, responsabilizzando i capi degli uffici e prevedendo interventi a sostegno dei magistrati in difficoltà, aveva già in larga parte ridimensionato il problema. Ciò si evidenzia anche dai dati della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che vede un progressivo ridimensionamento delle incolpazioni promosse per questa infrazione: 64 nel 2013, 43 nel 2014, 36 nel 2015.

Gli stessi dati complessivi della sezione disciplinare di questa consiliatura evidenziano questo ridimensionamento:

 

Procedimenti definiti

Sentenze condanna

Sentenze assoluzioni

Sentenze non doversi procedere

Ordinanze non luogo a procedere

346

121

113*

15**

124***

 

* di cui 31 per scarsa rilevanza del fatto

** di cui 11 per cessazione dell’appartenenza all’Ordine giudiziario e 1 per morte dell’incolpato

*** di cui 39 per cessazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario e 4 per morte dell’incolpato.

 

 

Sentenze di condanna

Percentuale

Tipologia Illecito

38,02

 Ritardo deposito sentenze

23,14

 Ritardata scarcerazione (art. 2 co. 1 lett. a e g D. Lgs. n.109/2006)

9,92

 Illeciti conseguenti a reato (art. 4 co. 1 lett. c e d D. Lgs. n.109/2006)

6,62

 Comportamenti scorretti nei confronti delle parti, dei difensori e di altri  magistrati (art. 2 co. 1 lett. d D. Lgs. n.109/2006)

4,14

 Provvedimenti privi di motivazione art. 2 co. 1 lett. l D. Lgs.  n.109/2006)

18,16

 Altro

 

Dato da cui si trae che il numero di condanne disciplinari per ritardi nella nuova consiliatura sono state complessivamente 46, ovvero circa 20 all’anno. Numero sostanzialmente pari a quello degli anni 2010 – 2012, ma inferiore a quello degli anni successivi e destinato ad una certa diminuzione se la sentenza n.178/2016 diverrà giurisprudenza costante.

Un trend positivo

Un trend positivo, ancora all’inizio, ma che, se si consolida, dà un nuovo orizzonte alla stessa giustizia disciplinare concludendo, limitatamente a questa questione dei ritardi nei depositi, un percorso iniziato dalla fondamentale Circolare C.S.M. 13 novembre 2013. Il nuovo orientamento nei confronti dei ritardi dovrà anche trasfondersi in accertamenti più penetranti e meno formali da parte dell’Ispettorato e della Procura Generale. Non è più sufficiente riscontrare il dato dei ritardi, ma è necessario verificare la gestione del ruolo, i risultati raggiunti, la tempistica complessiva, oltre che eventuali giustificazioni che affondano in ragioni di lavoro o personali. Ma l’elemento più significativo è che questo nuovo atteggiamento nei confronti dei ritardi supera la dimensione prettamente individuale del singolo magistrato, alle prese con problemi personali, di salute, di carichi di lavoro intollerabili o anche di semplice difetto di organizzazione, per divenire problema dell’ufficio e del suo dirigente che deve mettere in atto tutti i possibili interventi per aiutarlo e sostenerlo, nella consapevolezza che, al di là di responsabilità individuali, quanto conta è il servizio che si dà e la sua qualità.

Questo è fondamentale in quanto le sentenze della Cassazione e della Sezione disciplinare valorizzano un modello di magistrato non burocratico, non difensivo, ma attento all’effettività della giurisdizione e alle esigenze del servizio.

Affermazioni in controtendenza rispetto a un pericoloso conformismo diffuso, che ci liberano da paure spesso esagerate e che ripropongono un modello costituzionale di magistrato che ci è caro.

______________________ 

1 Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 2948/16 già commentata in questa rivista. Vedi Gilardi Un ulteriore passo verso una nuova giurisprudenza disciplinare in QG on line 8 marzo 2016.

2 Parallela a questa logica è l’enfatizzazione operata da alcuni circa la provenienza correntizia del relatore di questa o altre sentenze. Deriva pericolosissima sia perché questa è giurisdizione pura, sia perché trattasi di collegio. Targare una sentenza vuol dire accedere a quella deviazione di personalizzare e politicizzare le sentenze che abbiamo sempre condannato quando a farlo erano esponenti politici. Ma probabilmente il clima di campagna elettorale permanente che si vuole imporre in magistratura giustifica tutto.

20/12/2016
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