Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

A margine della sentenza di Cassazione n. 15683/19 che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in materia di violenza sessuale del 23 novembre 2017

di Vincenza (Ezia) Maccora
presidente aggiunto sezione gip, Tribunale di Milano
Le sentenze che non prestano attenzione all’uso del linguaggio e alla pertinenza delle argomentazioni rischiano di essere fonte di vittimizzazione secondaria e cassa di risonanza di vecchi e resistenti stereotipi

1. La Corte di cassazione con la sentenza del 5 marzo 2019 ha ribadito principi di diritto importantissimi nella valutazione del portato dichiarativo della persona offesa che denuncia atti di violenza, annullando con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 23 novembre 2017 che ha assolto due imputati condannati in primo grado per aver concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna.

L’assoluzione si fondava sulla possibile ricostruzione alternativa, ritenuta sussistente dai giudici d’appello, che la vittima potesse essersi inventata una parte del suo racconto per giustificarsi agli occhi della madre che al suo rientro nell’abitazione le aveva dato uno schiaffo credendola ubriaca.

Si tratta quindi di un’assoluzione basata sull’inattendibilità del racconto della donna e sulla sussistenza di un ragionevole dubbio che impedisce la condanna.

2. Trattandosi di un giudizio d’appello di totale riforma della decisione di primo grado, per orientamento costante della suprema Corte (Sez. unite, n. 14800 del 21 dicembre 2017- dep. 3 aprile 2018, P.G. in proc. Troise, RV 272430), il ragionevole dubbio deve essere strettamente attinente «alle risultanze processuali assunte nella loro oggettiva consistenza» con un obbligo di motivazione rigoroso «che dia puntuale ragione delle difformi ragioni assunte».

La Corte torna quindi a ribadire il principio della sola necessità, per il giudice di appello, di argomentare «in modo rigoroso», dovendo «offrire una motivazione puntuale ed adeguata della sentenza assolutoria, (e) dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».

Con questa chiave di lettura il giudice di legittimità evidenzia come nel giudizio di appello non si sia dato conto con il rigore necessario del perché non sia stata condivisa la valutazione del primo giudice di piena valorizzazione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della vittima e del riscontro dato alle stesse dagli esiti degli accertamenti medici eseguiti sulla donna il giorno successivo ai fatti che hanno escluso in modo netto la consensualità del rapporto sessuale, alla luce delle lesioni riscontrate sul corpo della vittima.

Nello stesso tempo la decisione sottolinea la forte criticità della valutazione dei giudici d’appello che hanno fondato la ricostruzione alternativa, rispetto al portato dichiarativo della persona offesa, sulla «incondizionata accettazione del narrare degli imputati riscontrata sul piano obiettivo da elementi non decisivi»(sms che la vittima avrebbe scambiato con uno degli imputati a fronte della incontestata conoscenza fra le due parti) o «irrilevanti ed eccentrici rispetto alla tipologia dei reati in questione» (come l’aspetto della vittima).

Così come meramente congetturale è stata considerata la ricostruzione dei giudici d’appello secondo cui la vittima avrebbe voluto trovare una giustificazione agli occhi della madre e avrebbe organizzato la serata «goliardica» per provocare uno degli imputati inducendolo ad avere un rapporto sessuale.

3. La Corte ancora, nel ricordare come il ruolo della vittima del reato abbia assunto, per effetto delle indicazioni provenienti dalla legislazione europea, una rilevanza prima sconosciuta, ha precisato più in generale da un lato che ciò non impone un obbligo di rinnovazione dell’escussione della vittima nei casi in cui dalla rivalutazione dell’attendibilità delle sue dichiarazioni possa derivare una sentenza assolutoria che ribalta il giudizio di condanna di primo grado, dall’altro che vi è invece una chiara indicazione per il giudice ad una «maggiore e più attenta considerazione delle esigenze di tutela e degli interessi di cui si fanno portatrici le persone offese all’interno del processo penale».

4. I giudici di legittimità censurano nel caso concreto l’assenza di rigore nella motivazione della sentenza che ha prospettato una versione alternativa rispetto al narrare della persona offesa, senza alcun serio raffronto critico con le argomentazioni della sentenza di primo grado e soprattutto senza il necessario supporto probatorio alla ricostruzione ritenuta «ben più plausibile» di quella della vittima.

In relazione al vizio di motivazione per l’uso di argomenti (l’aspetto della vittima) irrilevanti in quanto eccentrici rispetto al dato di comune esperienza, la sentenza richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte cfr. Cass., sez. 4, n. 23093 del 2 febbraio 2017 - dep. 11 maggio 2017, Rappisi, RV 269998) secondo cui è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, in realtà valorizza un mero convincimento soggettivo.

Ed infatti nessuna massima d’esperienza può portare ad affermare che l’aspetto fisico della vittima («personalità tutt’altro che femminile, quanto piuttosto mascolina, che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare») sia secondo l’id plerumque accidit un deterrente che impedisce la violenza, così censurando l’argomentare dei giudici quando indicano che all’imputato la vittima non «piaceva, tanto da aver registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo “Beka Vikingo”».

Argomento che evidenzia un pericoloso stereotipo che non si dovrebbe trovare nelle sentenze pronunciate in nome del Popolo italiano: solo la donna femminile e avvenente è oggetto di desiderio e come tale può essere oggetto di violenza.

Oltre ad essere argomentazione irrilevante, come sottolinea la Corte di cassazione, l’uso di simili considerazioni unitamente alla mancata attenzione al linguaggio rischia di essere una forma ulteriore di violenza nei confronti della vittima.

Ed ecco perché anche quando nella sentenza d’appello, qui in esame, si definisce la vittima con l’espressione «scaltra peruviana» si corre il rischio concreto di sottoporla ad una violenza ulteriore mentre occorre interrogarsi sulla pertinenza e indispensabilità di tale aggettivo ai fini della decisione.

5. La funzione della sentenza è di rendere manifesto il ragionamento del giudice. I destinatari sono i diretti interessati e anche la collettività, oltre al giudice dell’impugnazione. La motivazione ha quindi sicuramente una pluralità composita di destinatari, e se vi è in essa chiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità, della logica, della congruità e della pertinenza, ogni lettore riuscirà a trovarvi ragioni di convincimento.

Le sentenze veicolano anche messaggi culturali alla società. In molti casi le decisioni giudiziarie contribuiscono ad orientare e favorire lo sviluppo di positivi processi culturali del Paese (si pensi alle decisioni sul fine vita e sulle stepchild adoption) ma ovviamente dobbiamo essere consapevoli che ci sono anche delle situazioni in cui alcune decisioni questo percorso culturale possono ostacolarlo o rallentarlo.

Ed in questo senso non dobbiamo mai sottovalutare che l’uso di argomentazioni congrue, pertinenti e rilevanti e un linguaggio corretto evita che il processo e la decisione siano da un lato fonte di vittimizzazione secondaria dall’altro cassa di risonanza di vecchi e resistenti stereotipi.

Il linguaggio e le parole non sono infatti mai neutrali e occorre esserne consapevoli.

6. Ovviamente una, due o tre sentenze non esprimono l’orientamento della giurisprudenza in questa materia. La pronuncia della Cassazione lo dimostra ed evidenzia come la magistratura nel suo complesso è portatrice di una professionalità culturalmente avanzata e come il sistema processuale assicura decisioni giurisdizionali corrette.

Anche il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola della magistratura sono in prima linea per garantire la massima attenzione in una materia così sensibile.

In particolare il Csm, con una risoluzione approvata nel plenum del 9 maggio 2018, ha invitato gli uffici giudiziari, recependo la normativa sovranazionale, ad adottare criteri di priorità nella trattazione di questi procedimenti, ad attuare la specializzazione dei magistrati requirenti e giudicanti, a favorire la collaborazione interistituzionale per offrire tempestività e competenza dell’intervento giurisdizionale.

Analogamente la Scuola della magistratura da molto tempo investe sulla formazione specifica con l’elaborazione di più corsi che spaziano dall’uso del linguaggio al focus sulla specificità delle indagini e delle decisioni che attengono alla fascia dei cd. soggetti deboli e della vittima vulnerabili.

Percorsi formativi e scelte nell’ambito dell’amministrazione della giurisdizione importanti che attestano l’impegno concreto delle istituzioni ad assicurare una magistratura professionalmente e culturalmente adeguata.

19/04/2019
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