Magistratura democratica
ordinamento giudiziario

Spunti di riflessione di un'avvocata familiarista sulla riforma del processo di famiglia e del suo rito

di Maria Pia Lessi
Avvocata, presidente Sezione Livornese osservatorio Nazionale del diritto di famiglia
Considerazioni sul progetto di riforma approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato

Per chi, come me, avvocata familiarista, legge il progetto della riforma del processo di famiglia approvata alla Camera nel marzo 2016 e in questo periodo all'esame del Senato, la domanda è se la riforma renderà più rapido e efficace il processo che riguarda tutte le persone coinvolte nelle crisi familiari, con assoluta prevalenza e centralità dei diritti dei minori.

Si parla da diversi anni di una “cultura della famiglia” anche in ambito giudiziario, per la specializzazione e la formazione continua, affiancata all'esperienza, della magistratura ordinaria delle sezioni cui è demandata la materia nei Tribunali e nelle Corti d'Appello, e minorile, sia giudicante che inquirente, e l'analogo impegno dell'avvocatura, attraverso le associazioni.

Normativa, dottrina e giurisprudenza italiana ed europea sono concordi nel ritenere prioritario l'interesse del minore e centrale la responsabilità genitoriale, che ha sostituito, con la recente riforma della filiazione, la potestà (prima patria, risalente all'impostazione patriarcale del ventennio, poi genitoriale, ma pur sempre potestà...).

Il legislatore, con i suoi consueti compromessi e contraddizioni, è intervenuto sul piano sostanziale per adeguare la normativa alle trasformazioni della famiglia, con la legge sull'affido condiviso del 2006, la legge sulla filiazione del 2014, la recente legge del maggio 2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto.

A questo adeguamento sostanziale non si è accompagnata la riforma processuale, per cui oggi esistono due organi diversi che si ripartiscono la materia di famiglia, uno dei quali, il Tribunale per i Minorenni, risale al 1934, con normativa degli anni quaranta del secolo scorso.

Gli obiettivi che gli operatori del diritto di famiglia hanno da tempo individuato e sollecitato al legislatore sono:

- unificazione delle competenze

- in un Tribunale ordinario con prossimità territoriale

- con sezioni che valorizzino la specializzazione del giudice

- con previsioni chiare circa il ruolo del consulente (non giudice onorario) inserito nel contraddittorio delle parti

- nel rispetto dei principi processualcivilistici di 

  • urgenza della tutela                                                                             
  • pieno esercizio del diritto di prova
  • apertura del processo al divenire della fattispecie
  • qualità del giudizio di impugnazione
  • effettività dell'esecuzione

A fronte di tali richieste, emerse in più autorevoli sedi, la riforma prospetta una Sezione Distrettuale del Tribunale ordinario che è, con diverso nome, l'attuale Tribunale per i Minorenni, con gli stessi giudici togati e onorari, lo stesso personale amministrativo, localizzazione regionale lontana per molti territori, e le attuali competenze in materia di adozione e responsabilità genitoriale, mentre identiche rimangono le competenze delle sezioni famiglia del Tribunale ordinario.

Restano quindi insolute le criticità attuali:

- della distanza della Sezione Distrettuale rispetto al Tribunale Ordinario;

- della figura dell'esperto in camera di consiglio, la cui valutazione è sottratta al contraddittorio;

- del rito relativo alla responsabilità genitoriale demandato a un'assoluta discrezionalità del giudice, immotivatamente diverso da quello avanti alla sezione specializzata del Tribunale ordinario.

Suscitano dubbi anche le previsioni, per il rito dinanzi al Tribunale ordinario,

- di preclusioni agli atti introduttivi, mutuate dal rito del lavoro, in una materia in cui il tentativo di conciliazione ha tante più probabilità di efficacia , quanto le parti hanno evitato di incancrenire il rapporto con l'esposizione esaustiva delle criticità;

- della figura del curatore del minore, con incarico gratuito, che svuota sostanzialmente il ruolo dell'avvocato del minore.

Condivisibile invece la parte della riforma che prevede:

- la reclamabilità dei provvedimenti anticipatori e provvisori con il rito cautelare,

- la sentenza parziale in sede presidenziale

- stesse regole di competenza e rito per i figli nati fuori o dentro il matrimonio.

Nel suo libro “Si fa presto a dire famiglia” (Laterza , 2016) Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale dei minori di Roma, Napoli, Milano, scrive quando una persona si sente accolta, e non solo o esclusivamente indagata, si pone meglio. Riesce a dire la verità, ad essere sincera, permettendo la nascita di un rapporto di fiducia. Chi viene da noi deve trovare fiducia nella Giustizia e, quindi, nel Giudice.”

Ma per accogliere e non semplicemente indagare le persone che portano in giudizio le crisi familiari, in un rapporto di fiducia, oltre la competenza, la professionalità, la sensibilità degli operatori giudiziari, giudici, avvocati e consulenti, è necessario un adeguamento delle risorse di personale, tecnologie, strumenti, oltre il rafforzamento delle piante organiche perché solo un giudice (e, per altri aspetti un avvocato) non oberato dal carico di lavoro e dall'inefficienza del sistema potrà offrire alla famiglia in crisi e soprattutto ai minori coinvolti, loro malgrado, nella crisi familiare, quell'ascolto competente e attento che porta a giudizi buoni e giusti.

 

08/06/2016
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Seminario di presentazione del volume La riforma costituzionale della magistratura
a cura di Redazione

Magistratura democratica e Questione giustizia presentano il volume dedicato a La riforma costituzionale della magistratura, 20 novembre 2025, ore 15.30, Roma, Corte di Cassazione, Aula Giallombardo

05/11/2025
The institutional extremism of the Meloni Government. The revenge of the “marginalised”?

Per rispondere alle richieste di conoscenza dell’attuale situazione italiana che provengono da magistrati e giuristi stranieri, pubblichiamo in inglese il testo del Controvento firmato da Nello Rossi intitolato L’estremismo istituzionale del governo Meloni. Una rivincita degli “esclusi”?. Il testo italiano si può leggere qui.


An astute “orderly accounts” economic policy and the Prime Minister’s political tightrope between ideological sympathies for Trump’s administration and her intention not to lose touch with the EU on the Ukraine crisis have earned Meloni’s government a public image of moderacy and refuted many of the worries and apocalyptic forecasts that had emerged on the eve of its inauguration. This public image was only insignificantly touched by Giorgia Meloni’s statements that followed the assassination of Charlie Kirk, when, forgetful of her role as all Italians’ Prime Minister, she did not hesitate to hold the Italian left accountable for imaginary current threats and exclusively responsible for the hatred, conflicts and victims of the “Years of Lead”. However, a closer observation of the government’s institutional policy makes its measured, well-balanced and cautious image fade away and make way for deliberate inflexibility and for choices grounded on institutional and constitutional revanchism. These traits do not come directly from fascism (in facts, Meloni’s government is utterly a-fascist), but rather from the deeply authoritarian cultural foundations of Giorgio Almirante’s Italian Social Movement (Movimento Sociale Italiano, MSI) of the 1970s and 1980s. That culture of the “marginalised” from the elaboration of the constitutional pact – which Brothers of Italy inherited – is the inspiration for the constitutional reforms sponsored by the government: though acting in the political context of democratic competition, those “outcasts” have always perceived themselves as “estranged” from the values and the cultural and institutional balances enshrined in the Constitution and have always opposed the Resistance and the political forces that cooperated to build a democratic republic in Italy. The genealogy of constitutional reforms and the policy of law pursued by the government allows to clearly identify the legacy of the past, the elements of an intentional continuity with the ideas and institutional proposals expressed by the First Republic’s far-right and the resentment against some of the most specific features of our Constitution. This institutional and constitutional extremism – which contradicts the assumed moderation of the incumbent government and raises deep concerns on the future hold of the democratic framework – is all the more disquieting as it expresses the will of the “marginalised pole” to take revenge on the Constitution and the institutional history of the Republic and to overturn the founding rules and principles of Italy’s republican democracy. An analysis of the constitutional reform bills – organisation of the judiciary and premiership system – and of the government’s criminal law and immigration policy allows to describe the revanchism-related aspects of the political agenda pursued by the right-wing majority.

27/10/2025
Persona, comunità, Stato alla luce della riforma Meloni-Nordio

Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i princìpi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo” ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima. 

22/10/2025
Ballare sotto la pioggia-Famiglie, separazioni, rinascite, di Grazia Ofelia Cesaro. Un libro che tutti dovrebbero leggere con alcune considerazioni di un giudice minorile di lungo corso sulla giustizia minorile, sulle riforme attuate e su quelle rinviate

Prendendo le mosse dalle personali esperienze professionali dell’autrice l’articolo da un lato recensisce il libro di Grazia Ofelia Cesaro (ed. Feltrinelli), avvocata notissima nel mondo del diritto di famiglia e minorile per la sua grande competenza e professionalità, dall’altro considera i risultati non certo positivi per il settore minorile della recente riforma processuale civile (la c.d. riforma Cartabia civile, di cui alla legge delega n.206/2021, attuata con D. Leg.vo 149/2022, modificata dal D. Leg.vo 164/2024) e le prospettive di futuro di una riforma ordinamentale dalla impossibile concreta attuazione.

06/10/2025
L’estremismo istituzionale del governo Meloni. Una rivincita degli “esclusi”?

Una accorta politica economica dei “conti in ordine” e l’equilibrismo della presidente del Consiglio tra le simpatie ideologiche per l’amministrazione Trump e la volontà di non perdere contatto con l’Unione europea sulla crisi ucraina, hanno guadagnato al governo Meloni un’immagine di moderazione, smentendo molte delle preoccupazioni e delle apocalittiche previsioni emerse alla vigilia del suo insediamento. Una immagine che è stata solo marginalmente scalfita dagli interventi di Giorgia Meloni successivi all’omicidio Kirk, nei quali, dimenticando di essere la presidente del Consiglio di tutti gli italiani, non ha esitato ad addebitare alla sinistra italiana immaginarie minacce presenti ed esclusive responsabilità per gli odi, gli scontri e le vittime degli anni di piombo. Quando però si mette sotto la lente di ingrandimento la politica istituzionale del governo, l’immagine di misura, di equilibrio, di cautela svanisce e cede il posto ad un dichiarato oltranzismo ed a scelte improntate all’estremismo ed al revanscismo istituzionale e costituzionale. Tratti, questi, che non provengono dal fascismo (per molti aspetti il governo Meloni è infatti compiutamente afascista) ma dall’humus culturale profondamente autoritario del Movimento Sociale Italiano degli anni 70 e 80 guidato da Giorgio Almirante. Ad ispirare le riforme costituzionali propugnate dal governo è infatti la cultura – ereditata dal partito di Fratelli d’Italia - degli “esclusi” dall’elaborazione del patto costituzionale, i quali, pur collocando la loro azione politica nell’alveo della competizione democratica, si sono sempre sentiti “estranei” ai valori ed agli equilibri culturali ed istituzionali cristallizzati nel testo della carta fondamentale e si sono posti come avversari della Resistenza e delle forze politiche che hanno cooperato alla costruzione nel Paese della Repubblica democratica. La genealogia delle riforme costituzionali e della politica del diritto perseguita dal governo consente di cogliere nitidamente le eredità del passato, gli elementi di voluta continuità con le idee e le proposte istituzionali dell’estrema destra della prima Repubblica e l’ostilità verso alcuni degli istituti più caratterizzanti della nostra Costituzione. Questo oltranzismo istituzionale e costituzionale - che smentisce i giudizi sulla moderazione dell’attuale governo e suscita vive preoccupazioni sulla tenuta futura del quadro democratico – è tanto più inquietante in quanto esso è frutto di una volontà di rivincita sulla Costituzione e sulla storia istituzionale repubblicana del “polo escluso”, esprimendo la volontà di capovolgere regole e principi fondanti della democrazia repubblicana. L’analisi dei progetti di riforma costituzionale – assetto della magistratura e premierato – e della politica del governo sul versante del diritto penale e dell’immigrazione consente di illustrare gli aspetti di revanscismo della linea politica perseguita dalla maggioranza di destra.

26/09/2025
Il metodo critico nel diritto di famiglia. A proposito de Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella

Nell’articolo l’autore offre un’articolata analisi del volume Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella (Jovene, Napoli, 2025), restituendone con profondità argomentativa la complessità metodologica e l’impatto politico. Si evidenzia come l’opera, lontana da una ricognizione puramente normativa, rappresenti un esercizio di critica giuridica capace di decostruire le principali dicotomie del diritto moderno (pubblico/privato, famiglia/mercato, status/contratto), rivelandone la funzione ideologica e distributiva. L’autore mette in luce la matrice interdisciplinare del metodo adottato – che intreccia giusrealismo, femminismo intersezionale e post-strutturalismo – e ne mostra l’efficacia nell’analizzare dispositivi normativi come il principio dell’interesse del minore, la responsabilità civile endofamiliare, il lavoro di cura non remunerato e la gerarchia tra forme di coniugalità. La lettura valorizza l’opera marelliana come contributo teorico fondamentale per ripensare il diritto di famiglia non solo come tecnica regolativa, ma come campo di produzione di soggettività e di redistribuzione del potere.

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