Pubblichiamo – in attesa di ulteriori eventuali approfondimenti – l’ordinanza con cui il Tribunale di Siena ha sollevato incidente di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 con cui è stata differita l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia).
Nel giudizio a quo si discute di delitti – originariamente perseguibili d’ufficio – che, in base alla c.d. Riforma Cartabia, sarebbero divenuti perseguibili a querela di parte (con l’ulteriore precisazione che – sin dal 2019 – era già stata manifestata dalla persona offesa l’intenzione di rimettere la querela a suo tempo presentata).
La possibile efficacia della causa di estinzione del reato è stata impedita dal dettato dell’art. 6 del decreto legge n. 162 del 2022 con cui è stato disposto il differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Di qui la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Quanto ai profili relativi alla non manifesta infondatezza, l’articolata motivazione del Tribunale di Siena sollecita la Consulta allo scrutinio di costituzionalità della norma denunciata in relazione ad una molteplicità di parametri: gli articoli 73, terzo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione; gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 7, primo paragrafo, Conv. EDU e all’articolo 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York).