Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Ordinanza Tribunale di Siena 11.11.2022 di rimessione di q.l.c. relativa all'art. 6 del d.l. 162/2022

a cura di Redazione

 

 

Pubblichiamo – in attesa di ulteriori eventuali approfondimenti – l’ordinanza con cui il Tribunale di Siena ha sollevato incidente di legittimità costituzionale  dell’articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 con cui è stata differita l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Nel giudizio a quo si discute di delitti – originariamente perseguibili d’ufficio – che, in base alla c.d. Riforma Cartabia, sarebbero divenuti perseguibili a querela di parte (con l’ulteriore precisazione che – sin dal 2019 – era già stata manifestata dalla persona offesa l’intenzione di rimettere la querela a suo tempo presentata).

La possibile efficacia della causa di estinzione del reato è stata impedita dal dettato dell’art. 6 del decreto legge n. 162 del 2022 con cui è stato disposto il differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Di qui la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Quanto ai profili relativi alla non manifesta infondatezza, l’articolata motivazione del Tribunale di Siena sollecita la Consulta allo scrutinio di costituzionalità della norma denunciata in relazione ad una molteplicità di parametri: gli articoli 73, terzo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione; gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 7, primo paragrafo, Conv. EDU e all’articolo 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York).

11/11/2022
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Il no alla separazione delle carriere con parole semplici: un tentativo

La foglia di fico della separazione delle carriere, perseguita per via costituzionale, cela l’autentico obiettivo della riforma: l’indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici nel loro ruolo di interpreti della legge, in termini conformi a Costituzione e trattati internazionali. Tuttavia, un’analisi delle ragioni a favore della separazione delle carriere ne svela incongruenze e ipocrisie e, persino, un certo anacronismo argomentativo, alla luce delle progressive riforme che hanno cambiato il volto e il ruolo delle indagini preliminari. Mentre l’analisi prospettica dei pericoli sottesi alla separazione delle carriere, dovrebbe mettere sull’allerta i cultori del diritto penale liberale, molti dei quali appaiono accecati dall’ideologia separatista e sordi ai rumori del tempo presente che impongono di inquadrare anche questa riforma nel contesto più generale della progressiva verticalizzazione dei rapporti tra istituzioni democratiche, insofferente ai bilanciamenti dei poteri che fondano la Carta costituzionale.

30/06/2025
Csm separati e formati per sorteggio. Una riforma per scompaginare il governo autonomo

L’iter della riforma costituzionale della magistratura procede verso l’approvazione definitiva, in doppia lettura, del disegno di legge di revisione costituzionale entro il 2025 e lo svolgimento del prevedibile referendum confermativo nel 2026.
Per quanto indesiderabile e foriera di conseguenze negative per le garanzie dei cittadini, la formale e definitiva separazione delle carriere, nei fatti già realizzata, avrebbe potuto essere sancita anche con una legge ordinaria. Ma le mire della maggioranza di governo si sono rivelate ben più vaste e ambiziose di questo risultato, mostrando di avere come ultimo e decisivo bersaglio la disarticolazione e il depotenziamento del modello di governo autonomo della magistratura, voluto dai Costituenti a garanzia “forte” dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati.
La realizzazione di questo obiettivo viene affidata al ripudio del metodo democratico e al ricorso alla sorte per la formazione dei due Consigli superiori separati e dell’Alta Corte, il nuovo giudice disciplinare dei magistrati ordinari. Con una totale inversione di segno rispetto alla Costituzione del 1947, si rinuncia alla selezione derivante dalle elezioni in nome della casualità, si rifiuta il discernimento in favore della cecità di un’estrazione a sorte, si sceglie di cancellare il sistema fondato sulla rappresentanza, ritenuto inutile e dannoso, per far emergere casualmente dal corpo della magistratura i soggetti destinati ad amministrarla. Sostituire il caso all’elezione dei “governanti”, spezzando il nesso democratico tra amministratori  e amministrati, significa porre in essere una enorme rottura culturale, politica e istituzionale con l’esperienza storica del governo autonomo della magistratura e con l’equilibrio tra i poteri disegnato nella Costituzione. Ed è forte il rischio che negli organismi del governo autonomo, nati dal caso e formati in base al principio  per cui  “l’uno vale l’altro”, rivivrà una concezione della magistratura come corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera, cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
I cittadini sbaglierebbero a ritenere che l’involuzione corporativa e burocratica determinata dal sorteggio sia un affare interno della magistratura. Consigli superiori sminuiti dall’estrazione a sorte dei loro membri sarebbero più deboli e condizionabili nella difesa dell’indipendenza della magistratura. E di questa minore indipendenza pagherebbero il prezzo i ceti più deboli e le persone prive di potere e di ricchezza. 

10/06/2025