Il testo è la traduzione dall’inglese del Report fatto dall’autore alla sessione plenaria dei giudici del tribunale del contenzioso delle Nazioni Unite, in Ginevra, aprile 2023
Le molestie sessuali nella giurisprudenza di alcuni tribunali internazionali *
I dati essenziali dei fatti avvenuti fra fine aprile e gli inizi di maggio al largo delle coste europee sono abbastanza noti a chi segue i mezzi di informazione, per quanto questi si siano differenziati molto per quantità e qualità dei commenti. Sappiano dell’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla ad opera dei mezzi militari israeliani; sappiamo del sequestro degli equipaggi, trasferiti poi d’autorità presso le autorità greche, e sappiamo che due delle persone che erano a bordo di una imbarcazione italiana sono state, invece, tradotte in Israele, detenute e dopo dieci giorni espulse.
Sappiamo che la situazione è ulteriormente peggiorata nei giorni 19-20 maggio, con abbordaggi ancora più aggressivi e immagini di violenza e umiliazioni degli equipaggi esibite con orgoglio da rappresentanti del governo israeliano.
Ci è sembrato necessario procedere a un primo esame della escalation che registriamo sia nell’aggressività dell’intervento israeliano sia nell’intensità della violazione del diritto internazionale. Lo abbiamo fatto con una breve analisi del contesto in cui i fatti sono maturati e delle reazioni che il sistema politico ha saluto esprimere. Tale analisi è integrata da una intervista al Team legale italiano che assiste la Flotilla e che ci fornisce una lettura documentata e chiara dei profili giuridici e insieme politici della vicenda ancora in corso.
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio. Di tale norma abrogativa è stato, più in particolare, denunciato il contrasto sia con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia con l’adesione, ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nell’anno 2003, sia con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)
Sommario: 1. Una premessa – 2. Sull’uso della forza armata da parte della Russia – 3. In una prospettiva di tutela dei diritti umani – 4. Violazione del diritto bellico e crimini di guerra