Il presente commento è stato redatto utilizzando il Dossier del 30 agosto 2021 dei Servizi e degli Uffici Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché precedenti interventi dell’autore (tra cui: 1. Obbligatorietà dell’azione penale, in Giustizia, la parola ai magistrati, a cura di L. Pepino, Laterza, 2010; 2. Le priorità non sono più urgenti e comunque la scelta spetta ai giudici, in Cassazione Penale, LV, ottobre 2015, n. 10; 3. La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma inutile ed anacronistica, in La Pazienza – Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Torino, n. 3/2017. Con il consenso dell’autore, inoltre, sono qui citate molte importanti valutazioni del procuratore aggiunto di Torino, dr. Vincenzo Pacileo, tratte dal suo testo Pubblico Ministero, Utet, 2011. Sia consentito, infine, di richiamare i Criteri di organizzazione della Procura della Repubblica di Torino del 23 giugno 2015 (par. nn. 10 e 11) e dell’8 ottobre 2018 (par. n. 12), entrambi predisposti dall’autore quale Procuratore della Repubblica di Torino e consultabili sull’homepage del sito https://www.procura.torino.it.
La selezione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale: la criticabile scelta adottata con la Legge 27 settembre 2021, n. 134 *
Dopo l’articolo di Nello Rossi sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, prosegue, con un articolo di Armando Spataro, il confronto sull’ importante innovazione contenuta nella legge delega di riforma della giustizia penale. Entrambi gli articoli costituiscono anticipazioni del n. 4 del 2021 della Rivista Trimestrale, di prossima pubblicazione, che sarà interamente dedicato alla riforma della giurisdizione penale.
Il testo s’interroga sul disegno di legge di revisione costituzionale relativo alla separazione delle funzioni giudicanti e requirenti della magistratura, evidenziando le ricadute sull’unità dell’ordine giudiziario, sull’autogoverno e sulle garanzie d’indipendenza. La creazione di due CSM e di un’Alta Corte disciplinare solleva dubbi, anche di costituzionalità, specie alla luce del divieto d’istituire nuovi giudici speciali e del principio generale di democraticità degli organi repubblicani. La riforma, inserita in un più ampio contesto di revisioni frammentate, rischia di alterare gli equilibri costituzionali, senza affrontare realmente il fenomeno correntizio.
Questione giustizia pubblica in versione italiana e in originale spagnolo, il contributo di Perfecto Andrés Ibáñez, magistrato emerito del Tribunal Supremo, sul caso del Fiscal General del Estado di Spagna, Álvaro García Ortiz. Sull'argomento, si veda ance il recente Il processo contro il procuratore generale spagnolo / The case against the Spanish General Prosecutor, originariamente apparso sul quotidiano El País il 1° novembre 2025.
Questione giustizia pubblica, per il suo rilevante interesse, in versione italiana e in originale inglese, la Dichiarazione di MEDEL sulla riforma costituzionale della magistratura in Italia del 22 novembre 2025