Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Il rito abbreviato nuovamente sotto la lente della Corte Europea dei diritti dell’uomo. La decisione Fornataro c. Italia (19 ottobre 2017)

di Emma Rizzato
magistrato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia
Con la decisione che si commenta, la Corte torna ad occuparsi del giudizio abbreviato, esaminando il caso esclusivamente alla luce e nel contesto della scelta processuale compiuta dall’imputato

Il ricorrente presentava ricorso alla Corte Edu per essere stato condannato in via definitiva alla pena di tre anni e sei mesi per atti sessuali commessi nei confronti del figlio minore. Egli lamentava che in violazione dell’art. 6, Convenzione paragrafi 1 e 3, lettera d), la sentenza di condanna inflittagli si sarebbe fondata su una unica prova assunta in assenza di contraddittorio ovvero le relazioni redatte dalla psicologa nominata nell’ambito del procedimento minorile e poi acquisite – come documento – nel procedimento penale aperto a carico del ricorrente.

La Corte, con la decisione sopra citata, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per manifesta infondatezza della doglianza sollevata.

La vicenda era stata portata all’attenzione delle autorità dalla ex moglie del ricorrente mediante la presentazione di un esposto al Tribunale dei minori nel quale si faceva riferimento a giochi “strani” intrattenuti con il padre e a comportamenti anomali tenuti dal bambino. A seguito di tale esposto il Tribunale per i minorenni sospendeva gli incontri padre-figlio e disponeva consulenza psicologica e psico-diagnostica sul minore.

La donna presentava poi denuncia-querela contro il marito ai Carabinieri e la Procura della Repubblica disponeva procedersi ad incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza del minore. Acquisiva altresì le due relazioni redatte da una psicologa su richiesta del Tribunale per i minorenni, riportanti in forma dettagliata il contenuto delle conversazioni avute col minore durante le quali egli le aveva raccontato che tipo di “giochi” faceva con il padre.

Nel corso dell’udienza preliminare, disposta dal gup a seguito del rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di atti sessuali continuati su minore, il ricorrente chiese di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Il giudice utilizzò come fonti di prova le dichiarazioni rese alla psicologa minorile, ritenendo altresì che le stesse fossero riscontrate da altre dichiarazioni presenti agli atti del fascicolo rilasciate dalla madre, dalla psicologa che aveva redatto consulenza psico-diagnostica e dal bimbo stesso in sede di incidente probatorio.

In seguito ad impugnazione da parte del ricorrente, la Corte d’appello de L’Aquila assolveva lo stesso sulla base dell’assunto che le relazioni della psicologa non fossero utilizzabili poiché prive di valore probatorio in quanto non aventi natura di consulenza tecnica ex art. 359 del pm né ex art. 373 cpp.

Il giudizio di Cassazione sulla detta sentenza si concluse con il suo annullamento e rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio, ritenendo la suprema Corte che esse fossero state legittimamente acquisite nel fascicolo del pubblico ministero quali documenti ex art. 234 cpp formati in altro procedimento (quello minorile). Non erano pertanto affette da vizi di inutilizzabilità in quanto prove vietate ma assimilabili a documenti e utilizzabili – limitatamente al loro contenuto narrativo – per la decisione, in ragione del carattere abbreviato del rito.

La Corte d’appello di Perugia come giudice di rinvio confermava la sentenza del gup, previo riesame accurato di tutto il materiale probatorio nel suo insieme, inclusi i «documenti» costituiti dalle due relazioni della psicologa, secondo l’indicazione della suprema Corte e i riscontri alla dichiarazione del bimbo fornite da altre fonti dichiarative e documentali.

La – seconda – Corte di cassazione rigettava l’impugnazione del ricorrente, confermando la decisione di secondo grado. Secondo la suprema Corte era irrilevante che la psicologa non fosse stata sottoposta all’esame incrociato delle parti, avendo l’imputato scelto di essere giudicato allo stato degli atti con richiesta di rito alternativo non condizionato all’assunzione di nuove prove. Egli era dunque consapevole che tutti gli atti acquisiti nel fascicolo del pm potevano essere utilizzati dal giudice nel valutare la sua responsabilità nella commissione del reato.

Quest’ultimo argomento è – in buona sostanza – quello fatto proprio dalla Corte Edu nella sintetica ma puntuale decisione di qualche giorno fa.

È noto che il diritto di ogni accusato ad avere un processo equo, con garanzia di un contraddittorio pieno nei confronti dei suoi accusatori, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione ed è espressamente sancito dall’art. 6, §§ 1 e 3 d).

La Corte ha in molte decisioni affrontato il cd. fenomeno dei testi assenti, ritenendo una forma di compressione di tale diritto quella che si verifica nel caso dell’acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni già rese da un teste in fase di indagini preliminari a causa della sopravvenuta impossibilità di ottenerne la presenza in udienza. La Corte ha precisato i limiti in cui tale “compressione” possa dirsi ancora compatibile con il rispetto della fondamentale garanzia di un processo equo, chiarendo le condizioni che devono essere necessariamente rispettate.

Così da un lato ha ritenuto essenziale accertare in ogni singolo caso le ragioni dell’impossibilità di procedere alla rinnovazione in giudizio dell’esame del teste, stabilendo che deve trattarsi di una impossibilità oggettiva, dall’altro ha chiarito – in particolare con la sentenza di Grande Camera Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito (15 dicembre 2011) – che, ove le dichiarazioni del teste abbiano valore di prova decisiva (in quanto unico mezzo di prova o comunque prova determinante ai fini della condanna dell’imputato), l’acquisizione mediante lettura di precedenti dichiarazioni resta compatibile con l’art. 6 solo nella misura in cui soccorrano, in una valutazione complessiva dell’intero dibattimento, ulteriori adeguate garanzie procedurali, tali da bilanciare il mancato limitato esercizio del diritto di controesaminare i testi a carico.

In particolare, nel sistema dei contrappesi indicati dalla Corte vengono in rilievo: gli elementi di conferma delle dichiarazioni acquisite in assenza di contraddittorio; l’attenta valutazione della credibilità e attendibilità della testimonianza acquisita attraverso la lettura del verbale; la condotta del giudice nel governare il processo; l’ampiezza delle facoltà per l’accusato di contestare le risultanze delle prove a carico e di confutarle con altri mezzi di prova.

I principi sopra ricapitolati sono stati ripresi e sviluppati nella più recente decisione di Grande Camera Schatschaschwili v. Germany del 15 dicembre 2015, laddove nel condannare la Germania per violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3, lett. d) Conv., la Corte europea ha colto l’occasione per fare ulteriore chiarezza in ordine ai cd. Al‑Khawaja criteria ed anche per “recuperare” l’approccio più rigido adottato in precedenza.

Nel caso dunque di testi assenti, il vaglio d’equità del procedimento penale complessivamente inteso, si articola dunque, alla luce dell’ultima Grande Camera in tre verifiche successive: 1) l’esistenza di un valido motivo per rinunciare all’escussione in giudizio dei dichiaranti; 2) se la pronuncia di condanna sia stata fondata unicamente, o in modo determinante, su tale species di prova e 3), in caso affermativo, se siano ravvisabili fattori adeguati a sopperire al deficit difensivo. Nella sentenza in esame la Corte ha chiarito che l’ordine suddetto può essere sovvertito ogniqualvolta la verifica di uno specifico requisito possa essere risolutiva ai fini del vaglio complessivo.

Nella decisione Fornataro tuttavia la Corte sembra avere “messo da parte” l’applicazione dei principi sopraenunciati, esaminando il caso esclusivamente alla luce e nel contesto della scelta processuale compiuta dall’imputato di essere giudicato con rito abbreviato. Non occorre ricordare come la giurisprudenza della nostra suprema Corte ha ritenuto il giudizio cd. allo stato degli atti pienamente conforme al nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione che al comma 5 ha affidato al legislatore ordinario la facoltà di regolare i casi in cui, con il consenso dell’imputato, la prova nel processo penale possa formarsi indipendentemente dal contraddittorio[1].

La Corte di Strasburgo aveva in alcune sue decisioni già affermato che la scelta consapevole dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti, beneficiando della riduzione di un terzo della pena da infliggere, non comportava un contrasto con le garanzie previste dall’art. 6, §§ 1 e 3 della Convenzione. Questo principio lo troviamo esposto, tra le altre, nella decisione di irricevibilità Kwiatkowska c. Italie (30 novembre 2000) dove viene detto che «Ni la lettre ni l’esprit de ce texte (l’art. 6) n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important». La Corte poneva l’accento sull’importanza della consapevolezza dell’indagato di rinunciare a certe prerogative procedurali quali l’udienza pubblica, la richiesta di nuove prove, la convocazione di testimoni, ritenendo infine che tale rinuncia, se inequivoca, non si ponesse in contrasto con alcun interesse pubblico importante e concludendo dunque per la infondatezza del ricorso nel merito. Elemento della inequivocità della rinuncia che – per inciso – nel nostro ordinamento è ampiamente salvaguardato, dovendo la richiesta di rito abbreviato essere presentata direttamente dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale, ciò proprio al fine di garantire che la scelta sia operata in piena coscienza.

Anche nel leading case, Hermi c. Italie (GC, 18 ottobre 2000) – che precede di poco Kwiatkowska – e nella decisione di irricevibilità Vitale c. Italie, la Corte ha dimostrato di attestarsi sulle stesse valutazioni.

Interessante richiamare anche la decisione Panarisi c. Italie del 10 aprile 2007, menzionata dal ricorrente a sostegno della sua doglianza, molto simile nei fatti a quella in commento. Anche in questo caso il ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 6 § 3 Conv. per essere stato condannato – con rito abbreviato – sulla base delle sole dichiarazioni rese da un soggetto nel corso delle indagini preliminari.

La Corte nell’affermare questa volta – benché incidentalmente – che anche scegliendo il rito abbreviato l’imputato non rinuncia al diritto consacrato all’art. 6, § 3 d), tuttavia dichiara non sussistente la violazione dell’art. 6 sulla base dell’argomento “paracadute” della complessiva equità del procedimento penale. Nel caso citato infatti le dichiarazioni untested non erano l’unico elemento di prova né un elemento determinante e il ricorrente aveva avuto la possibilità di contestarne il contenuto[2].

Con questo arresto, letto unitamente alla decisione di Grande Camera contro la Germania, la Corte sembrava averci voluto direi che, nonostante le specificità del rito abbreviato, la condanna basata su un’unica fonte di prova, mai sottoposta a contradditorio delle parti, potrebbe non essere compatibile con le garanzie dell’art. 6, § 3 d) Conv., se risultino mancanti altri elementi accusatori a sostegno della tesi d’accusa e a riscontro della prova cruciale ma “silenziosa”.

Nella pronuncia in commento tuttavia, nonostante nei quesiti formulati nella comunicazione avesse richiesto al Governo di confrontarsi con i principi enunciati nelle sentenze Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito (GC), e Schatschaschvili c. Germania (GC), la Corte ha poi, in sede conclusiva, ritenuto di focalizzare il suo iter motivazionale unicamente sul tema della scelta libera del ricorrente al sacrificio di alcune garanzie, ritenendola comunque compatibile con le regole del fair trial (sub specie facoltà di interrogare i testi d’accusa) in quanto conseguenza “naturale” della decisione di accedere al giudizio allo stato degli atti e non in contrasto con un predominante interesse pubblico. A tale conclusione è pervenuta sottolineando inoltre la natura premiale del rito alternativo e il mancato esercizio della facoltà – consentita dalla legge – di subordinare la sua scelta all’accoglimento da parte del giudice della richiesta di esaminare – e far controesaminare – la teste (psicologa), firmataria della relazione la cui portata accusatoria era di tutta evidenza (vds. paragrafi 35-37 della decisione).

Quest’ultimo argomento è stato ampiamente valorizzato dalla difesa del Governo italiano. Il ricorrente non aveva, infatti, subordinato la richiesta di rito abbreviato all’esame della psicologa da parte del giudice in contraddittorio tra le parti (art. 438, comma 5), optando per la richiesta di abbreviato cd. secco, ben consapevole che, secondo le regole del codice di procedura penale vigente, tutto il materiale probatorio raccolto durante le indagini sarebbe stato oggetto di valutazione da parte dell’organo giudicante.

Con il richiamo alla decisione Hany c. Italia del 2005 – pure di irricevibilità – la Corte mette in luce «gli innegabili vantaggi» del rito prescelto (§ 35) e si pone nel solco della più recente decisione Greco c. Italia (2013) laddove aveva di fatto assimilato la scelta del rito abbreviato alla rinuncia al proprio diritto di ottenere la citazione dei testimoni, considerata compatibile con le garanzie del giusto processo, soprattutto quando il caso «non sembrava sollevare questioni di interesse pubblico che si opponessero a una tale rinuncia (si veda, mutatis mutandis, Kwiatkowska, decisione sopra citata)».

Infine due aspetti da segnalare:

1. La decisione è assunta da un Comitato di tre giudici, non da una Camera composta da sette giudici. In genere ciò avviene quando il caso può essere deciso ricorrendo a principi di giurisprudenza già consolidati.

2. Con riguardo alla doglianza, implicita in quella − più ampia − della violazione del contraddittorio, sulla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, la Corte non perde l’occasione ancora una volta di rammentare che non è suo compito esaminare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice interno, salvo se e nella misura in cui questi possano aver pregiudicato i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione (Khan c. Regno Unito, § 34, 1997) e che spetta in linea di principio ai giudici nazionali valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno. Motivo d’inammissibilità conosciuto con il nome di “quarta istanza”.



[1] (Sent. n. 115/01: Manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna (r.o. n. 305 del 2000). Il fondamento del giudizio abbreviato sta, appunto, nella utilizzazione probatoria − previo consenso dell'imputato, implicito nella richiesta del rito speciale − degli atti legittimamente assunti nel corso delle indagini preliminari: al riguardo, è sufficiente ricordare che l'art. 111, quarto comma, Cost. ha enunciato il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, ma ha poi espressamente previsto il consenso dell'imputato tra i casi di deroga al principio stesso (quinto comma).

[2] «110… la Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la procédure pénale dans sa globalité ne saurait passer pour inéquitable.111. Elle observe à cet égard que les déclarations de P. n'étaient ni le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant, ni un élément déterminant. Bien au contraire, il ne s'agissait que d'un des éléments ayant servi à corroborer les autres preuves à charge, qui ont été produites au cours de débats publics et contradictoires...112. Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de contester le contenu des déclarations de P. 113. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interroger P. a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242‑A, pp. 10-11, §§ 22-24, et P.M. c. Italie (déc.), no 43625/98, 8 mars 2001).114. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition».

10/11/2017
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