1. La distrazione di fondi pubblici europei in favore del partito dei Le Pen
Marine Le Pen condannata anche in appello per distrazione di fondi europei può candidarsi alle prossime elezioni presidenziali.
La Corte di Appello di Parigi con la sentenza del 7 luglio sul caso degli assistenti dei deputati europei del Front National, poi Rassemblement National ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti e l’attribuzione delle responsabilità della sentenza di primo grado del Tribunale di Parigi del 31 marzo 2025, ma è intervenuta incisivamente sulle sanzioni inflitte al personaggio chiave Marine Le Pen. Rimane accertato il fatto che diversi assistenti assunti con contratto, nell’ambito del sistema di rimborsi delle spese anticipate per l’indennità corrisposta all’assistente parlamentare, avevano svolto la loro attività esclusivamente al servizio del partito e non avevano collaborato in alcun modo alla attività dei parlamentari europei. I fatti sono stati ritenuti gravi perché sono protratti per oltre undici anni, nel quadro di un vero sistema organizzato dai vertici del partito e ha comportato un danno per il Parlamento Europeo di 2,8 milioni di euro.
La pena detentiva inflitta a Marine Le Pen in primo grado, quattro anni di reclusione, di cui due condizionalmente sospesi e gli altri due eseguibili con la misura alternativa al carcere del braccialetto elettronico, è stata ridotta ad anni tre, di cui due sospesi e uno eseguibile in detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Essendo proponibile il ricorso per cassazione la condanna non è esecutiva. Il Tribunale aveva altresì applicato la pena accessoria dell’ineleggibilità a cariche pubbliche per cinque anni, dichiarata provvisoriamente eseguibile, anche in pendenza di appello. La Corte ha ridotto la pena dell’ineleggibilità a quarantacinque mesi di cui trenta sospesi condizionalmente, i rimanenti quindici considerati già espiati, essendo stata disposta dal Tribunale la provvisoria esecuzione[1].
Marine Le Pen può candidarsi per le prossime elezioni presidenziali e lo ha subito annunciato. La pena di un anno in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico non è esecutiva essendo stato preannunciato il ricorso in Cassazione. L’esecuzione di questa pena avrebbe influito sulla possibilità di condurre la campagna elettorale in vista delle elezioni del 18 aprile e del 2 maggio 2027, ma la Corte di Cassazione difficilmente potrà pronunziarsi prima dei primi mesi del 2027. In caso di rigetto del ricorso prima delle elezioni un candidato alla Presidenza della Repubblica che si troverebbe in detenzione domiciliare, in piena campagna elettorale, nei mesi immediatamente precedenti le votazioni; se eletto si porrebbe il problema della esecuzione da parte del Presidente in carica di un residuo di pena detentiva, per fatti precedenti alla elezione. Se la Cassazione si pronunziasse per il rigetto del ricorso solo dopo le elezioni e se Marine Le Pen fosse stata nel frattempo eletta si porrebbe ancora il problema della esecuzione di una pena detentiva, applicata per fatti anteriori, da parte del Presidente in carica.
2. La disciplina della sanzione di ineleggibilità
Per ora il dato essenziale è la decisione della Corte di Appello che ha reso Marine Le Pen in condizioni di candidarsi per l’Eliseo. Può essere utile spendere qualche osservazione sulla disciplina della ineleggibilità e sulle motivazioni al riguardo delle due sentenze. Nella sentenza del Tribunale. in premessa si ripercorre la successione delle leggi che hanno espresso «la volontà del legislatore di sanzionare più severamente le violazioni della probità al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti di coloro che ricoprono funzioni pubbliche».
Si fa riferimento in particolare alle due leggi “Sapin I” e “Sapin II” che prendono il nome dal parlamentare proponente Michel Sapin. La legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica, nota come "Sapin II", e la legge n. 2017-1339 del 15 settembre 2017 sulla fiducia nella vita politica, hanno modificato il regime della pena aggiuntiva di ineleggibilità. L’art. 432-17 codice penale, come modificato con la “Sapin II”, rende obbligatoria, e non più facoltativa (come era previsto nella “Sapin I”), la immediata esecutività della sanzione accessoria dell’ineleggibilità dopo la sentenza di primo grado nei confronti dei responsabili di reati, tra i quali la distrazione indebita di fondi pubblici. I commentatori hanno ricordato che questo irrigidimento era stato sostenuto e votato dal Rassemblement National e anzi Marine Le Pen avrebbe voluto che l’interdizione non fosse temporanea, ma a vita.
Le disposizioni della “Sapin II” sono entrare in vigore l’11 dicembre 2016, successivamente alla data di commissione dei reati contestati. Dovendosi quindi applicare la normativa precedente, che rimette alla decisione discrezionale la provvisoria esecuzione, il Tribunale motiva ampiamente la sua scelta[2]. Si riportano di seguito alcuni passaggi.
«Il tribunale non ignora le conseguenze che una pena accessoria accompagnata da esecuzione provvisoria avrebbe nel caso di specie, in quanto alcune delle persone condannate sono parlamentari, e in particolare per quanto riguarda Marine Le Pen, che si è candidata al 2° turno delle ultime due elezioni presidenziali e ha annunciato che si candiderà nuovamente alle prossime elezioni presidenziali previste in Francia nel 2027. […] Il Tribunale prende in considerazione, oltre al rischio di recidiva, il grave turbamento dell'ordine pubblico democratico che sarebbe causato nel caso di specie dal fatto che sia candidata, per esempio e specificamente all’elezione presidenziale e magari eletta, una persona che è già stata condannata in primo grado, a una pena accessoria di ineleggibilità, per atti di distrazione indebita di fondi pubblici e potrebbe successivamente essere condannata in via definitiva. Il Tribunale ha quindi il compito di garantire che gli eletti, come tutti cittadini soggetti alla legge, non beneficino di un regime di favore, incompatibile con la fiducia richiesta dai cittadini nella vita politica. Pertanto, nel contesto descritto, tenuto conto dell'importanza di tale danno irreparabile, in quanto il diritto di ricorso non è un diritto acquisito alla lentezza della giustizia, appare necessario, secondo il Tribunale, a titolo cautelare, stabilire l'esecuzione provvisoria delle pene di ineleggibilità inflitte. Non si tratta di una sanzione definitiva, ma di una pena accessoria pronunciata in primo grado che, al fine di garantire l'efficacia della sua esecuzione e di evitare un turbamento irreparabile dell'ordine pubblico democratico, sarà immediatamente eseguita, in attesa della sentenza d’appello, che potrà essere emessa entro uno o due anni. Nel quadro di una decisione emessa in nome del popolo francese, nel suo insieme, questa misura è proporzionata agli obiettivi di valore costituzionale di salvaguardia dell'ordine pubblico e di buona amministrazione della giustizia. È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale valuta, per ciascun condannato, tenendo conto della sua situazione individuale, la necessità e la proporzionalità di una pena di ineleggibilità accompagnata da esecuzione provvisoria»[3].
Alla luce della sentenza di appello si nota un effetto paradossale: il rigore del giudice di primo grado che ha stabilito la, facoltativa, provvisoria esecuzione della ineleggibilità, ha determinato l’effetto che, grazie alla rideterminazione nella sentenza di appello, la parte eseguibile è stata coperta dal “presofferto”. A questa conclusione si giunge per una diversa valutazione della Corte di Appello sugli effetti della sanzione di ineleggibilità.
3. Fatti gravi, ma non arricchimento personale
Nella motivazione della Corte di appello si ribadisce che: «i fatti sono gravi in quanto si sono protratti per molti anni, hanno minato la fiducia che i cittadini ripongono negli eletti e nelle istituzioni e hanno riguardato fondi pubblici».
La corte di diffonde nel citare quattro motivi di gravità dei fatti accertati:
«Sono gravi per l’ingente somma di denaro distratta, oltre 2,8 milioni di euro, che erano destinati a supportare i membri del Parlamento europeo nella loro attività politica, e a consentire loro di circondarsi di collaboratori competenti, al fine di misurarsi proficuamente su temi che riguardano questioni nazionali ed europee.
Sono gravi altresì con riguardo all'integrità che i servizi del Parlamento europeo naturalmente attribuiscono ai funzionari eletti e alla fiducia che ripongono in loro, valori che i deputati europei dichiarati responsabili non hanno esitato a tradire. Questi fatti hanno quindi screditato le Istituzioni europee di cui il Parlamento europeo è la più rappresentativa.
Sono egualmente gravi perché appropriandosi di fondi pubblici per pagare persone che lavorano in realtà per il Fronte Nazionale, i responsabili hanno violato il principio di uguaglianza con gli altri partiti politici, nonostante il legislatore si sia impegnato dal 1988 ad assicurare la trasparenza della vita politica, in particolare per assicurare pari opportunità ai candidati nella competizione politica.
Sono gravi soprattutto perché commessi da eletti, rappresentanti dell’interesse generale, dai quali ci si aspetta imparzialità, probità e condotta esemplare totali, tenendo presente che questi fatti sono terminati solo a seguito della denuncia presentata dal presidente del Parlamento europeo il 9 Marzo 2015».
Segue una considerazione attenuante di tutt’altro tono: «La Corte tuttavia rileva anche l'assenza di arricchimento personale degli eurodeputati responsabili della distrazione dei fondi, poiché erano destinati ad alleviare le difficoltà finanziarie del Fronte nazionale e si trattava solo di una parte degli assistenti parlamentari reclutati dagli eurodeputati del Fronte nazionale, ovvero gli stretti collaboratori dei dirigenti che si sono succeduti e dei quadri del partito, che si prestavano a tali pratiche condividendo affinità ideologiche o ambizioni personali. Infatti degli ottanti assistenti parlamentari impiegati dagli eurodeputati del Fronte nazionale, venti sono stati citati nella denuncia presentata dal presidente del Parlamento europeo e tredici sono stati perseguiti per distrazione di fondi pubblici».
Il tema del mancato arricchimento personale come sorta di circostanza attenuante è stato sollevato da noi nelle vicende di corruzione oggetto dell’indagine “Mani Pulite”. Ma nella motivazione della Corte parigina non si può evitare di cogliere la contraddizione rispetto al più volte riaffermato pregiudizio che tali attività comportavano per il «principio di uguaglianza con gli altri partiti politici» e per le «pari opportunità ai candidati nella competizione politica».
Questa valutazione attenuante di carattere generale è più avanti ribadita dalla Corte parigina quando tratta della posizione di Marine Le Pen: «I fatti sono gravi perché Marine Le Pen ha agito nella sua duplice veste di membro del Parlamento europeo e di Presidente di un'importante partito nazionale, all'interno del quale deteneva tutto il potere decisionale. La Corte rileva che, pur non essendo stata l'ideatrice della pratica sistematica di distrazione l’ha avallata e perpetuata. Tuttavia, la Corte tiene anche conto del fatto che Marine Le Pen non ha tratto alcun arricchimento personale da questi reati commessi a beneficio del partito da lei guidato, del fatto che la violazione della probità è risalente e dell’assenza di recidiva del comportamento delittuoso per quasi dieci anni».
4. Ineleggibilità e tutela del processo elettorale democratico
Ben più significativa l’argomentazione che introduce la questione centrale di dissenso della Corte rispetto alla decisione del primo giudice: l’ineleggibilità.
Si inquadra dapprima la questione: «Per quanto riguarda la pena dell'ineleggibilità, la Corte desidera ribadire che è sua responsabilità conciliare la repressione dei reati di distrazione di fondi pubblici, di ricettazione e di concorso in tali reati, ciò che impone di tener conto dell’esigenza di probità ed esemplarità degli eletti, in rapporto alle disposizioni dell'articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. […] Tale pena deve essere altresì dissuasiva e proporzionata. Pertanto spetta alla Corte valutare, nell'ambito dell’individualizzazione della pena, la proporzionalità della sanzione inflitta in relazione al pregiudizio al diritto di elettorato passivo, che comporta la libertà di candidarsi, ma anche la libertà di scelta dell’elettore, condizione per un'espressione del suffragio autenticamente democratico».
La Corte applica quindi i principi sopra enunciati con riferimento alla posizione personale di Marine Le Pen: «I fatti per i quali Marine Le Pen è stata riconosciuta responsabile sono stati commessi mentre ricopriva una carica elettiva ed era leader di un partito politico e dunque era sua responsabilità far rispettare le regole all'interno del Fronte nazionale e non infrangerle e impartire direttive in tal senso. Il suo comportamento ha necessariamente minato la fiducia dei cittadini nei partiti politici, nel corretto funzionamento del sistema elettorale e nel processo democratico e solleva dubbi sulla sua capacità di ricoprire una carica elettiva e di rispettarne tutti i doveri, primo fra tutti il rispetto della legge. Le circostanze del reato, la personalità dell’interessata, ma anche l’esigenza di probità ed esemplarità che gravava su Marine Le Pen in rapporto alla sua funzione e alla fiducia che gli elettori devono poter riporre nei loro rappresentanti inducono la Corte ad applicare una sanzione accessoria di ineleggibilità. Nel determinarne la durata la Corte tiene conto del tempo trascorso dal momento dei fatti, dall'assenza di arricchimento personale, della mancanza di ogni tipo di recidiva. Poiché il Tribunale ha disposto l'esecuzione provvisoria la sanzione della ineleggibilità è in corso di esecuzione da allora. Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che la sanzione della ineleggibilità per quarantacinque mesi, di cui trenta condizionalmente sospesi, sia proporzionata al pregiudizio portato al principio di libertà di espressione di cui all’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. La Corte ritiene che l'esecuzione della pena accessoria della ineleggibilità abbia già riparato la violazione della probità, in misura compatibile con le garanzie fondamentali riconosciute al cittadino. Ignorare ciò avrebbe pregiudicato il principio di libertà di candidatura, condizione essenziale per un’espressione realmente democratica del suffragio universale».
5. Un Comunicato stampa e strategia della comunicazione giudiziaria
Ripercorso così, nei suoi vari aspetti, l’iter processuale dalla decisione del Tribunale a quella della Corte, si ritiene utile segnalare una peculiarità della vicenda: il Comunicato stampa rilasciato dalla Corte di Appello di Parigi il 7 luglio contestualmente alla pubblicazione della decisione. Nel proporne una traduzione italiana si avverte si è scelto di rimanere il più possibile aderenti al testo originale; per il reato di “recel” si propone ricettazione e per il “détourmenent des fonds publics” distrazione (peculato per distrazione), nonostante la non totale corrispondenza delle rispettive figure di reato, La motivazione della sentenza di 339 pagine (una lunghezza inconsueta per gli usi francesi) viene pubblicata secondo il modello della nostra motivazione contestuale. Le udienze del processo di appello si erano tenute tra il 13 gennaio e il 12 febbraio 2026.
Il comunicato stampa, a sua volta particolarmente lungo (per di più con un allegato nel quale sono dettagliatamente indicate le pene inflitte a ciascuno dei numerosi condannati) si iscrive nella “politica di informazione” della magistratura francese. Chiunque può accedere al sito della Corte di Appello di Parigi e scaricare Comunicato e allegati. Si coglie la preoccupazione di una formulazione “oggettiva” ricca di dati, messa a disposizione per informazione e commenti dei diversi mezzi di comunicazione, ma anche direttamente al grande pubblico ( vedi la parte sulle figure di reato)
Le istituzioni giudiziarie francesi sono particolarmente attente alla comunicazione sulla giustizia, sulle istituzioni, nonché alla comunicazione, con diverse modalità, su indagini e decisioni della magistratura. I siti ad accesso pubblico di Ministère de la Justice, Conseil Supérieur de la Magistrature, Ecole Nationale de la Magistrature potrebbero dirsi particolarmente “user friendly”, volendo provocare la suscettibilità francese sull’uso di americanismi.
Di particolare interesse sono due documenti francesi[4]: Ministère de la Justice. République Française. Communication judiciaire et relations presse. Guide pratique pour les magistrats, 2011-2012; Ecole Nationale de la Magistrature, La communication interne et externe des juridictions, a cura di Youssef Badr, 2022. La strada indicata da queste guide è stata poi attuata dalla ENM che propone una consistente offerta di formazione pratica iniziale per gli uditori e permanente per tutti i magistrati in materia di comunicazione giudiziaria.
6. Il testo del Comunicato stampa Corte appello di Parigi 7 luglio 2025
CORTE DI APPELLO di PARIGI
Comunicato stampa
Decisione della Corte d'Appello di Parigi del 7 luglio 2026 – Sezione Appello Penale
Il caso cosiddetto degli “assistenti parlamentari del Front National"
Il 7 luglio 2026, la Sezione d'Appello Penale della Corte d'Appello di Parigi, specializzata in reati economici e finanziari, ha emesso la sua sentenza nel cosiddetto caso “assistenti parlamentari del Front National".
Ha dichiarato colpevoli i 12 imputati che avevano fatto appello per i reati di:
- distrazione di fondi pubblici per il signor Louis Aliot, il signor Nicolas Bay, il signor Bruno Gollnish, il signor Fernand Le Rachinel, la signora Marine Le Pen (all'epoca membri del Parlamento Europeo);
- complicità nella distrazione di fondi pubblici per il signor Nicolas Crochet (all'epoca terzo pagatore), la signora Marine Le Pen (allora presidente del partito politico), il signor Wallerand de Saint Just (allora tesoriere), il Rassemblement National;
- ricettazione della distrazione di fondi pubblici per la signora Catherine Griset, il signor Timothée Houssin, il signor Guillaume L'Huillier, il signor Julien Odoul (all'epoca assistenti parlamentari);
- ricettazione della distrazione di fondi pubblici commessa in modo abituale da una persona giuridica per il Rassemblement National.
La Corte ha ritenuto che fosse stata posta in essere un'organizzazione per mettere a carico del Parlamento Europeo la remunerazione degli assistenti parlamentari degli eurodeputati del Front National, ora Rassemblement National, mentre le loro attività non erano correlate al mandato del loro eurodeputato e in realtà lavoravano per il partito politico nazionale.
La Corte ha applicato pene che variano da 6 mesi di reclusione sospesi a 3 anni di reclusione, di cui 2 sospesi, e pene accessorie, tra cui l'ineleggibilità.
La Corte ha valutato l'appropriazione indebita di fondi pubblici a danno del Parlamento Europeo in 2,8 milioni di euro. Ha condannato gli imputati al risarcimento del danno finanziario.
La Corte ha disposto assoluzione per determinati periodi, per il quali ha ritenuto che il reato non fosse provato.
Si fa riferimento alla tabella delle pene inflitte nell'allegato di questo comunicato stampa con le condanne dettagliate di ciascun condannato.
Motivazione sulla responsabilità
Nella sua decisione, la Corte analizza le condizioni per l'applicabilità del reato di appropriazione indiretta di fondi pubblici alla luce delle specificità del quadro istituzionale europeo.
La Corte ritine quindi che:
- il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici previsto dal Codice penale francese si applica al deputato europeo, trattandosi di soggetto incaricato di una funzione pubblica, poiché svolge direttamente o indirettamente attività volte a soddisfare l'interesse generale;
- I fondi europei sono fondi pubblici;
- questi fondi sono assegnati all'eurodeputato per permettergli di reclutare e pagare assistenti parlamentari, entro i limiti delle somme assegnate dal Parlamento europeo.
La Corte ha valutato la responsabilità degli imputati per ciascun contratto, caso per caso, alla luce di questi criteri, degli elementi fattuali e delle prove.
La Corte ritiene che la missione degli assistenti parlamentari è quella di assistere l'eurodeputato nell'esercizio del suo mandato parlamentare. La Corte ricorda che il ruolo degli assistenti parlamentari era noto fin dall'inizio, e che la definizione e la finalità dei loro compiti erano chiari, avendo il Parlamento specificato, nel corso del tempo, solo la regolamentazione.
La Corte ritiene che la missione dell'assistente parlamentare, svolta sotto il controllo e l'autorità del deputato europeo a cui è assegnato, non poteva essere svolta al di fuori di tale mandato. L'esercizio di un'attività politica militante era quindi possibile solo al di fuori dell'orario di lavoro e purché fosse compatibile con gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
La Corte ritiene che gli imputati sapessero che i contratti non corrispondevano alla realtà e che essi permettevano la percezione di fondi europei per remunerare persone che lavoravano per il partito politico nazionale.
La Corte ritiene quindi accertato che era stato istituito un meccanismo consistente nel distrarre i fondi assegnati dal Parlamento Europeo e utilizzarli per scopi diversi da quelli a cui erano destinati, ovvero il finanziamento di posti di lavoro all'interno del partito.
La Corte osserva che le pratiche di appropriazione indebita sono continuate per più di 11 anni, sotto l'impulso decisivo del signor Le Pen, storico dirigente del partito, e della signora Le Pen, che gli è succeduta, con il sostegno attivo del tesoriere, del terzo pagatore e dei diversi deputati europei che si sono prestati a questo sistema.
Motivazione delle pene
La Corte ricorda che la giustizia infligge pene e ne determina il regime applicativo in base alla gravità e alle circostanze del reato, alla personalità e alla situazione personale del colpevole, al fine di conciliare la protezione effettiva della società, la punizione del condannato e gli interessi della vittima con la necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati.
La Corte osserva che il reato di distrazione di fondi pubblici si basa sull'obbligo di probità imposto alle persone che esercitano una funzione pubblica. Mira a proteggere gli interessi finanziari della collettività e reprime la violazione della fiducia che i cittadini ripongono nei loro rappresentanti, in ragione delle funzioni che esercitano.
In questo caso la Corte sottolinea la gravità della distrazione dei fondi. Stabilisce che si è svolta lungo più di undici anni, nonostante i richiami del Parlamento Europeo sull'importanza di rispettare i suoi regolamenti. Indica che questi fatti hanno causato un pregiudizio di oltre 2,8 milioni di euro, che hanno determinato una violazione dell'uguaglianza con gli altri partiti politici e soprattutto che sono stati commessi da funzionari eletti, responsabili dell'interesse generale e dai quali ci si aspetta la totale probità.
Peraltro, la Corte stabilisce che non vi è stato arricchimento personale dei deputati europei responsabili della distrazione dei fondi e che solo alcuni degli assistenti parlamentari assunti erano coinvolti. Solo il partito politico nazionale ha beneficiato della distrazione dei fondi.
Per quanto riguarda le pene di ineleggibilità, la Corte ricorda che all’epoca dei fatti non erano obbligatorie. Ritiene che le spetti valutare la proporzionalità della sanzione alla luce della limitazione del diritto di candidarsi, cui deve essere associata la libertà della candidatura, ma anche la libertà di scelta dell'elettore, condizione per l'espressione del voto democratico.
Per quanto riguarda la situazione particolare della signora Le Pen, la Corte l’ha condannata a tre anni di reclusione, di cui due condizionalmente sospesi. La Corte ha stabilito che la parte di pena eseguibili sia espiata in regime di arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica. Le modalità di questa attuazione della pena saranno decise dalla magistratura di sorveglianza.
La signora Le Pen è stata condannata alla pena accessoria di 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 mesi condizionalmente sospesi. La Corte ritiene che l'esecuzione di questa sanzione a partire dal 31 marzo 2025 abbia già riparato la violazione della probità in una misura compatibile con le garanzie fondamentali concesse al cittadino e che ignorarlo minerebbe il principio della libertà di candidatura, condizione essenziale per l'espressione democratica del suffragio universale.
La sentenza può essere impugnata presso la Corte di Cassazione entro 10 giorni liberi.
***
CONCETTI E DATI CHIAVE
Promemoria dei fatti:
La pubblicazione sulla stampa di informazione di notizie sui dirigenti del partito Fronte Nazionale portò il Parlamento Europeo a sospettare che alcuni assistenti non svolgessero i compiti per cui venivano pagati. Nel marzo 2015, il Presidente del Parlamento Europeo ha segnalato una possibile distrazione di fondi pagati ai deputati europei del Front National per la remunerazione dei loro assistenti parlamentari. L'indagine, inizialmente qualificata come violazione di fiducia, proseguì sotto la qualificazione di distrazione fondi pubblici, un reato previsto e punito dall’articolo 432-15 del Codice Penale.
Dati chiave:
Fatti svolti lungo 12 anni, tra il 2004 e il 2016
25 condannati in primo grado, 1 assolto
12 imputati condannati in appello
1 parte civile: il Parlamento europeo
28 contratti esaminati dalla Corte d'Appello
Un processo d'appello durato 1 mese, dal 13 gennaio al 12 febbraio 2026
729 pagine di conclusioni degli avvocati
339 pagine per la sentenza
Un danno di 2,8 milioni di euro per il Parlamento Europeo, per i contratti accertati dalla Corte d'Appello
Reati:
La distrazione di fondi pubblici è definita come «Il fatto che una persona a cui è stata affidata una pubblica autorità o a una missione di servizio pubblico, un contabile pubblico, un depositario pubblico o uno dei suoi subordinati, distruggano, distraggano o sottraggano un atto o un titolo, o fondi pubblici o privati, o effetti, contanti o titoli, o qualsiasi altro oggetto che gli sia stato affidato in virtù dei suoi doveri o missioni».
Il reato è punito con una pena fino a dieci anni di reclusione e una multa fino 1.000.000 di euro, somma può essere aumentata fino al doppio del profitto del reato.
La pena accessoria della ineleggibilità può essere inflitta per un periodo massimo di cinque anni, aumentato fino a dieci anni se la persona ricopriva una carica pubblica elettiva al momento del fatto.
(Articoli 432-15, 432-17, 131-26 e 131-26-1 del Codice Penale nelle loro versioni in vigore al momento dei fatti).
La complicità è il fatto di una persona che aiuti o assista consapevolmente il responsabile di un reato nella preparazione o consumazione, o ne provochi la commissione, o dia indicazioni per commetterlo.
(Articolo 121-7 del Codice Penale).
La ricettazione consiste nel dissimulare, detenere, trasmettere una cosa o approfittarne sapendo che proviene da un crimine o da un delitto, o nel trarre consapevolmente profitto da qualsiasi provento di un crimine o di un delitto. È punibile fino a 5 anni di carcere e una multa fino 375.000 euro, o fino alla metà del valore dei beni ricettati. (Articoli 321-1 e 321-3 del Codice Penale).
Quando viene commesso in modo abituale, il reato è punibile fino a 10 anni di reclusione e una multa fino a 750.000 euro (articolo 321-2 del Codice Penale).
Per le persone giuridiche, la sanzione pecuniaria prevista è pari al quintuplo di quella prevista per le persone fisiche (articoli 131-38 del Codice Penale).
Arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica:
Se una persona libera viene condannata per atti commessi prima del 24 marzo 2020 a una pena inferiore o uguale a due anni di reclusione, la legge (articoli 132-25 e 132-26 del Codice Penale), prevede che, in linea di principio la pena sia eseguita nella modalità di arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica.
Dopo la condanna, la magistratura di sorveglianza determina le modalità specifiche della esecuzione (articolo 723-7-1 del Codice di Procedura Penale relativo alla detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica).
Durante l’esecuzione della pena con questa modalità la persona condannata può beneficiare di riduzioni di pena (Articolo 721 del Codice di Procedura Penale) fino a sei mesi per anno. Può anche ottenere la liberazione condizionale (articolo 729 del Codice di Procedura Penale). Queste decisioni sono prese dalla magistratura di sorveglianza.
[1] Il codice penale francese, all’esito di diverse riforme, prevede ora, per ciascun reato la pena massima, ma non più la pena minima sistema che solleva il giudice francese dal complicato computo degli aumenti e diminuzioni di pene per aggravanti e attenuanti che grava sul giudice italiano. Inoltre, il giudice può modulare la sospensione condizionale, applicandola solo per una parte della pena inflitta, la residua dovendo essere scontata. E ancora il giudice di cognizione può direttamente disporre la esecuzione della pena detentiva in regime di misura alternativa, nel caso di Marine Le Pen, in regime di detenzione domiciliare con il controllo del braccialetto elettronico, essendo rimesse alla magistratura di sorveglianza la determinazione delle specifiche modalità applicative. Ne risulta un sistema molto duttile, che si regge sulla attribuzione di una larghissima discrezionalità al giudice.
[2] Vedi E. Bruti Liberati, Gouvernement des juges / rule of law, not of men. Note a margine del caso Marine Le Pen, in Sistema penale, 7 maggio 2025. Per una puntuale analisi della motivazione, in fatto e in diritto, della sentenza si rinvia a M. Nicolini, La sentenza di condanna per peculato di Marine Le Pen e di altri esponenti del Rassemblement National: 4 milioni di euro usati per retribuire attività fittizie di assistenti dei parlamentari europei, in Sistema Penale, 3 aprile 2025, ove sono pubblicati il testo integrale della sentenza ed estratti in traduzione italiana.
[3] La traduzione in italiano di questo, come dei testi successivamente citati, è di chi scrive. Il neretto che evidenza qui alcuni passaggi è nel testo originale.
[4] Numerosi spunti di queste guide sono stati ripresi e adattati in un lavoro destinato ai magistrati italiani. Edmondo Bruti Liberati e Raffaella Calandra, Guida pratica per la comunicazione dei magistrati, in Scuola Superiore della Magistratura, Comunicazione e giustizia, Giappichelli 2024, pp. 172-222. Il volume è liberamente disponibile sul sito della Scuola superiore della magistratura http://www.scuolamagistratura.it