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Stessa funzione, diverso valore. La gerarchia dei saperi nella magistratura onoraria esperta

di Michele Scaffidi Runchella
sociologo ed educatore professionale socio-pedagogico, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Il 1° agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della giustizia del 21 maggio 2026 che adegua, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, l’indennità dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza. Era un intervento atteso da molto tempo: l’ultimo adeguamento risaliva al decreto del 9 maggio 2002 e aveva fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l’indennità nella misura di 16,06 euro lordi per ora. Una cifra rimasta sostanzialmente cristallizzata per oltre vent’anni e ormai difficilmente conciliabile con la responsabilità dell’incarico.

Il nuovo decreto interviene dunque su una situazione che non poteva ragionevolmente essere mantenuta, ma lo fa introducendo una distinzione che merita attenzione: il compenso viene fissato in 30 euro lordi l’ora per gli psicologi e in 25 euro per criminologi e mediatori culturali. Non è quindi la posizione ricoperta nel collegio, il lavoro svolto o la responsabilità assunta a determinare la misura economica, bensì la professione dalla quale proviene il componente esperto.

Cinque euro possono sembrare una differenza modesta. Il problema, tuttavia, non è quantitativo. È il criterio che attraverso quella distanza entra in un organo giudiziario. Nel mercato professionale può essere del tutto normale che prestazioni diverse abbiano parametri economici differenti; molto meno scontato è che quella gerarchia venga trasferita in un contesto nel quale saperi diversi servono a pluralizzare lo sguardo sulla persona, non a differenziare il valore di chi concorre alla decisione.

 

1. La stessa parola, due ruoli diversi

Il percorso normativo che conduce al nuovo trattamento è lineare sul piano formale. L’art. 67 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che agli esperti dei tribunali di sorveglianza sia corrisposto il trattamento economico previsto per gli esperti dei quali l’amministrazione penitenziaria può avvalersi ai sensi dell’art. 80 dell’ordinamento penitenziario. Il decreto del 2026 applica questo rinvio assumendo come riferimento il provvedimento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che aveva già rideterminato i compensi degli esperti ex art. 80.

Dietro la medesima definizione di “esperto”, tuttavia, si trovano incarichi di natura profondamente diversa.

L’esperto ex art. 80 viene chiamato dall’amministrazione per svolgere una specifica attività nell’ambito dell’osservazione e del trattamento. La formazione posseduta non rappresenta soltanto il requisito necessario per ottenere l’incarico, ma ne costituisce il contenuto: il professionista viene selezionato precisamente perché eserciti quel determinato sapere. È quindi comprensibile, almeno sul piano logico, che la discussione sulla remunerazione possa muovere dai parametri delle diverse professioni.

Nel tribunale di sorveglianza avviene invece un passaggio ulteriore. La formazione e l’esperienza di provenienza restano essenziali, perché spiegano la selezione e definiscono il particolare punto di osservazione che ciascun componente porta con sé, ma una volta nominato l’esperto non presta una consulenza al giudice o all’amministrazione: entra a far parte dell’organo giudicante.

È lo stesso decreto del 2026, richiamando l’art. 67, a parlare di «giudici onorari componenti esperti dei collegi di sorveglianza». La circolare del Consiglio superiore della magistratura per il triennio 2026-2028 precisa inoltre che essi partecipano all’attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati e che possono essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati.

Il sapere di provenienza qualifica dunque l’apporto del singolo, ma non determina una funzione diversa all’interno del collegio. È precisamente qui che l’automatismo del rinvio all’art. 80 mostra il proprio limite: un parametro costruito per remunerare prestazioni professionali specifiche viene trasferito in un contesto nel quale quei saperi confluiscono nell’esercizio della medesima attività giudiziaria.

 

2. La multidisciplinarità non è una graduatoria

La presenza di saperi differenti nella giurisdizione di sorveglianza non è un’aggiunta ornamentale al sapere giuridico, né il semplice riconoscimento della necessità di una generica componente “tecnica”. Esprime piuttosto l’idea che le decisioni sulla persona, sul percorso di esecuzione della pena, sulle condizioni che rendono possibile una misura alternativa o sulle prospettive di reinserimento non possano essere esaurite attraverso un’unica chiave di lettura.

Un percorso individuale può essere osservato nella sua dimensione psicologica, educativa, sociale, sanitaria, familiare o culturale e richiede di comprendere non soltanto il comportamento, ma anche il contesto nel quale esso si produce, le relazioni significative, le risorse disponibili e la sostenibilità concreta di un progetto. Nessuna disciplina, assunta isolatamente, può restituire interamente questa complessità.

La multidisciplinarità costituisce, in questo senso, il riconoscimento istituzionale del limite di ogni sapere. Le diverse prospettive vengono convocate insieme non perché siano intercambiabili, ma precisamente perché non lo sono. La loro distanza costituisce la ragione della loro presenza nello stesso spazio decisionale e non il presupposto per costruire una graduatoria.

Per questo la nuova articolazione economica non può essere considerata una mera questione tariffaria. Il denaro non stabilisce il valore scientifico di una disciplina, ma rappresenta comunque una forma di riconoscimento istituzionale del lavoro richiesto. Se componenti diversi siedono nello stesso collegio, concorrono alla stessa deliberazione e assumono la responsabilità della medesima decisione, diventa difficile giustificare perché quel lavoro debba acquisire un valore differente proprio sulla base dello sguardo che ciascuno è stato chiamato a portare.

Nel collegio, del resto, non esiste un voto psicologico da trenta euro e un voto criminologico da venticinque. Esiste una decisione del tribunale.

La differenziazione può avere inoltre conseguenze che vanno oltre il trattamento individuale. Gli incarichi onorari vengono svolti da professionisti che normalmente continuano a esercitare anche all’esterno e per i quali il tempo dedicato all’attività giudiziaria ha un costo concreto. Se alcuni profili vengono valorizzati meno di altri, nel medio periodo possono risultare meno disponibili a candidarsi o a mantenere l’incarico. Non serve ipotizzare alcuna volontà selettiva: anche le condizioni economiche orientano le scelte e possono modificare progressivamente la composizione effettiva degli organi.

Il rischio è che la multidisciplinarità rimanga scritta nei bandi e si impoverisca nei collegi.

 

3. Equo compenso, Ordini e lobby professionali

Per comprendere come si sia arrivati a questo risultato occorre considerare anche il percorso che ha preceduto l’adeguamento. Il provvedimento del DAP del gennaio 2024 si colloca nel contesto della legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso e una risposta del Ministero della giustizia del marzo 2025 documenta che il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi aveva chiesto l’aggiornamento del compenso degli esperti ex art. 80 proprio in applicazione di quella disciplina.

Non vi è nulla di improprio nel fatto che un Ordine professionale tuteli efficacemente i propri iscritti. Sarebbe anzi paradossale trasformare il riconoscimento ottenuto dagli psicologi in una colpa della categoria. Il problema non è l’esistenza delle lobby professionali, che rappresentano legittimamente interessi organizzati; è che la diversa forza di quelle lobby non dovrebbe diventare, indirettamente, un criterio di valorizzazione economica di una funzione giudiziaria.

La questione non coincide neppure con la semplice contrapposizione tra professioni dotate di Ordine e professioni che ne sono prive. Anche altre categorie ammesse a questi incarichi dispongono di rappresentanze ordinistiche strutturate, a partire dagli assistenti sociali e dai medici. Ciò che fa la differenza è la capacità concreta di rendere visibile uno specifico interesse, costruire un’interlocuzione con l’amministrazione e tradurla in un risultato.

È questo il significato che il termine “lobby” può assumere in questa vicenda, senza bisogno di utilizzarlo come accusa. Rappresentare interessi, portarli all’attenzione del decisore e ottenere modifiche delle condizioni economiche di una categoria è un’attività del tutto legittima. Diventa però un problema quando gli esiti di quella diversa capacità di pressione oltrepassano il terreno professionale e finiscono per determinare il trattamento di chi partecipa allo stesso organo giudiziario.

 

4. Chi resta fuori dall’adeguamento

È forse ciò che il decreto lascia irrisolto a mostrare con maggiore chiarezza la fragilità del criterio adottato. Il nuovo trattamento viene infatti definito soltanto per alcune delle professionalità che possono entrare nella composizione del tribunale, mentre per altre il provvedimento non individua un corrispondente parametro aggiornato.

A questo punto la questione non è più soltanto spiegare la distanza tra trenta e venticinque euro. Occorre comprendere secondo quale logica debba essere remunerato chi non trova affatto la propria professionalità nella nuova disciplina.

È una difficoltà quasi inevitabile quando il trattamento viene agganciato al sapere di provenienza: ogni categoria deve trovare un proprio parametro economico. Se il riferimento fosse invece il ruolo esercitato nell’organo, la formazione continuerebbe a spiegare perché quella persona è stata scelta e quale apporto specifico può offrire, senza dover determinare anche il prezzo della sua partecipazione.

Il confronto con altri settori della stessa amministrazione mostra, peraltro, che una maggiore uniformità non è impossibile. Nell’ambito della giustizia minorile e di comunità sono stati utilizzati in anni recenti parametri di 30 euro orari per diverse professionalità impiegate come esperti ex art. 80, pur trattandosi proprio di incarichi nei quali ciascun professionista viene selezionato per una prestazione specifica.

Il paradosso è evidente: una maggiore uniformità è risultata possibile laddove le prestazioni erano realmente differenti, mentre la distinzione riemerge quando quelle competenze confluiscono nel medesimo organo giudiziario.

Chi rimane fuori dall’adeguamento rende così visibile ciò che il confronto tra trenta e venticinque euro, da solo, rischierebbe di nascondere. Un sistema costruito sui parametri delle singole professioni tende inevitabilmente a produrre categorie maggiormente tutelate, categorie meno tutelate e profili per i quali il riconoscimento rimane incerto. È un esito difficilmente conciliabile con un modello che considera proprio l’eterogeneità degli sguardi una risorsa della decisione.

 

5. Il lavoro che la tariffa non racconta

C’è poi un aspetto che una discussione concentrata sulla cifra oraria rischia di lasciare sullo sfondo: il lavoro necessario per arrivare alla decisione.

L’udienza è soltanto la parte visibile dell’attività. La circolare del CSM prevede che agli esperti possano essere affidati lo studio dei singoli affari e la redazione dei provvedimenti; dietro la partecipazione al collegio vi sono quindi fascicoli da conoscere, relazioni da leggere, percorsi da ricostruire, elementi provenienti dagli istituti e dai servizi territoriali da mettere in relazione, oltre al confronto con gli altri componenti e all’elaborazione della decisione.

Non è un tema nuovo nella riflessione sulla magistratura onoraria. Nella sentenza n. 172 del 2021 la Corte costituzionale, pur dichiarando non fondata la questione allora esaminata, ha richiamato espressamente il problema delle attività significative svolte fuori udienza, tra cui lo studio degli atti e la redazione di sentenze o ordinanze, che possono non trovare un’autonoma remunerazione nel sistema indennitario.

Il punto non consiste semplicemente nel sostenere che il compenso sia basso. È capire che cosa si intenda remunerare. Se si guarda soltanto all’ora formalmente contabilizzata o alla presenza in udienza, una parte rilevante del lavoro necessario a esercitare seriamente l’incarico rischia di scomparire dalla rappresentazione economica della funzione.

Se quella presenza è considerata necessaria al funzionamento dell’organo, anche il sistema di remunerazione dovrebbe quindi misurarsi con il lavoro effettivamente richiesto e non soltanto con la sua parte formalmente contabilizzabile.

 

6. Lo specchio della giustizia minorile

È proprio la giustizia minorile a mostrare con particolare evidenza perché il precedente della sorveglianza meriti attenzione. La presenza dei giudici onorari costituisce storicamente uno degli elementi della specializzazione dell’organo: essi non vengono chiamati a fornire una consulenza tecnica ai magistrati togati, ma a concorrere alla decisione portando conoscenze e categorie interpretative differenti.

Il sistema economico è diverso e non esiste oggi alcuna disposizione che preveda compensi differenziati tra giudici onorari minorili in ragione della professione di provenienza. Non vi sono quindi elementi per sostenere che il modello della sorveglianza sarà automaticamente esteso. Il punto è un altro: nell’ambito della magistratura onoraria esperta viene introdotto un precedente secondo il quale il percorso professionale attraverso cui si accede alla funzione può determinare il valore economico del lavoro svolto una volta entrati nell’organo.

Applicato al minorile, un criterio simile renderebbe immediatamente visibile la propria problematicità. Se la specializzazione continua ad avere bisogno di punti di osservazione differenti, il loro riconoscimento economico dovrebbe essere coerente con il ruolo esercitato e non con la maggiore o minore forza della categoria di provenienza.

La questione assume un rilievo particolare nella fase di trasformazione dell’assetto della giustizia minorile e familiare. L’entrata in funzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata da ultimo differita al 17 ottobre 2027. Al di là delle modifiche organizzative e dei rinvii che hanno accompagnato la riforma, rimane una domanda che riguarda la sostanza della specializzazione: quale spazio, quale responsabilità e quale riconoscimento si intendono attribuire alle competenze non giuridiche chiamate a entrare nella giurisdizione?

 

7. Non cinque euro, ma un’idea di giurisdizione

Il decreto del 21 maggio 2026 parte da un problema reale. Un trattamento rimasto per decenni su valori prossimi a sedici euro lordi l’ora non era più sostenibile per chi concorre all’esercizio della giurisdizione e il suo aumento non costituisce certamente un privilegio.

La questione riguarda il modo in cui quell’adeguamento è stato costruito. Nel momento in cui finalmente riconosce maggiore valore al lavoro dei componenti esperti, lo Stato continua a guardare alla professione dalla quale provengono anziché al ruolo che sono chiamati a svolgere. In questo modo una distinzione nata nei rapporti tra amministrazione e categorie professionali entra nel tribunale e rischia di trasformare in gerarchia ciò che era stato pensato come complementarità.

La risposta non può consistere nel ridurre quanto riconosciuto a chi oggi riceve trenta euro né nel costruire una diversa graduatoria tra professioni. Dovrebbe essere l’opposto: attribuire un valore adeguato e comune al lavoro esercitato nel collegio, lasciando che siano i diversi saperi ad arricchirne il contenuto.

Perché quelle differenze devono servire a migliorare la decisione, non a stabilire quanto vale chi la assume.

Una volta seduti nel collegio, ciò che si esercita non è più soltanto una professione.

È giurisdizione.

08/10/2026
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06/10/2025