Sommario: 1. Premessa. — 2. La sentenza della Corte cost. n. 71 del 2026. — 3. Dalla precarietà alla stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso. — 4. Le questioni da chiarire in merito agli aspetti economici. — 5. E alle funzioni svolte: la delibera del Csm 29 luglio 2026. — 6. (Segue) gli aspetti problematici.
1. Premessa
La Corte cost. (sentenza n. 71 del 2026[1]) ha messo alcuni punti fermi sullo status dei magistrati onorari stabilizzati, chiarendo alcune questioni che avevano trovato soluzioni divergenti nella giurisprudenza, soprattutto di legittimità. Restano, tuttavia, ancora varie incertezze in merito a questa nuova categoria di magistrati, oggi costituita da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e viceprocuratori onorari confermati, secondo la denominazione di recente adottata[2].
Come noto, la stabilizzazione ha riguardato solo i magistrati onorari di lungo corso, cioè quelli già in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma organica della magistratura onoraria voluta dal ministro Orlando (l. n. 57 del 2016 e d.lgs. n. 116 del 2017). Proprio a questa riforma si deve l’introduzione di un “doppio binario”, cioè di una disciplina differenziata tra i magistrati onorari già in servizio e quelli di nuova nomina. Per i primi ha preso avvio un percorso di progressiva stabilizzazione nel ruolo, mentre per i secondi (in gergo denominati “orlandini”)[3] l’incarico resta inderogabilmente temporaneo e in nessun caso può determinare l'insorgere di un rapporto stabile di pubblico impiego.
La stabilizzazione ha trovato il suo pieno riconoscimento con la l. di bilancio per il 2022 (l. n. 234 del 2021) attraverso la previsione di tre distinte procedure valutative di conferma che si sono svolte negli anni 2022/2024. Di recente, è stata bandita una quarta procedura diretta a coloro che sono rimasti esclusi dalle selezioni precedenti o che vi hanno rinunciato[4].
Una volta stabilizzati, i magistrati onorari possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che rende incompatibili altre attività lavorative/professionali, oppure mantenere un regime di non-esclusività. Mancava però ancora una completa sistematizzazione dello stato giuridico dei magistrati onorari stabilizzati, a cui ha posto rimedio la l. n. 51 del 2025 (Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, in vigore dal 1° maggio 2025). Questa legge ha regolato compiutamente il rapporto di lavoro dei magistrati onorari stabilizzati in relazione a impegno orario, incompatibilità, trasferimenti, valutazioni quadriennali di idoneità professionale, sanzioni disciplinari, compenso, regime contributivo e molto altro ancora. Si tratta comunque di un ruolo ad esaurimento, destinato a scomparire nel tempo, con il maturare dei vari pensionamenti al raggiungimento dei 70 anni d’età.
2. La sentenza della Corte cost. n. 71 del 2026
Con la sentenza in oggetto, la Corte cost. ha delineato alcuni principi fondamentali sul modo di intendere il rapporto onorario, sulla scia di un’ormai nota giurisprudenza della Corte giust. che nel corso del tempo, tassello dopo tassello, ha riconosciuto una serie di tutele ai magistrati onorari di lungo corso. La sentenza definisce le caratteristiche proprie dei magistrati onorari confermati in contrapposizione a quelli professionali, oltre ad alcuni principi più generali.
La questione rimessa alla Corte cost. dal Consiglio di Stato (ord. 24 settembre 2025, n. 204) aveva riguardato la procedura di conferma per la stabilizzazione e le sue conseguenze sul rapporto pregresso (cioè anteriore alla stabilizzazione stessa). In particolare, oggetto di contestazione era stato l’art. 29, comma 5°, d.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dalla l. n. 234 del 2021, che ha consentito il superamento delle procedure di conferma a prezzo della rinuncia «ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso»[5]. La questione aveva riguardato, nello specifico, il diritto alle ferie retribuite, ma di fatto aveva investito l’intera portata della norma circa la preclusione di agire in giudizio per vantare diritti in ordine alla pregressa attività, spesso ultraventennale, di questa categoria di magistrati onorari, con riflessi economici di assoluto rilievo.
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di tale articolo (per violazione degli artt. 24 e 117, comma 1°, cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47, Cdfue, con assorbimento delle restanti censure) «nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3° del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza». I passaggi fondamentali sono sostanzialmente due e si fondano su ampi richiami della giurisprudenza unionale[6]. Essi riguardano sia diversi profili del trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari di lungo corso, ritenuti in contrasto con il diritto dell’Unione a tutela dei lavoratori, sia l’abusiva reiterazione di contratti a termine.
In via preliminare, la Consulta ricorda lo status costituzionale dei magistrati onorari (basato sulla compatibilità con lo svolgimento di altre professioni, l’assenza di un concorso di accesso, la temporaneità dell’incarico, la natura indennitaria del compenso) e di quanto da tale assetto ci si sia allontanati nella prassi. Nonostante ciò, il ruolo e le funzioni dei magistrati professionali e di quelli onorari restano ben distinti, sia perché solo i primi sono selezionati per pubblico concorso, sia perché l’ampliamento delle competenze dei secondi è rimasto tendenzialmente confinato alle cause di minore importanza. La costituzione, precisa la Corte, «esclude categoricamente che i magistrati professionali e quelli onorari godano del medesimo status giuridico ed economico, a pena di violazione dei fondamentali principi di eguaglianza e del pubblico concorso per l’accesso alla funzione magistratuale (…)» (sent. n. 71 del 2026, par. 13).
Nel merito, la Corte cost. recepisce interamente l’orientamento della Corte giust. che qui si riassume. Non importa quale qualifica sia attribuita dal legislatore italiano, ciò che bisogna verificare è se, in concreto, il magistrato onorario abbia di fatto svolto prestazioni riconducibili a un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione, cioè prestazioni «reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo»[7]. E a tal fine, sono indici della sussistenza di un rapporto di lavoro l’assoggettamento dei magistrati onorari alle tabelle che disciplinano nel dettaglio e in modo vincolante l’organizzazione della loro attività; la sottoposizione agli ordini di servizio dei capi degli uffici e ai provvedimenti organizzativi del Csm; l’obbligo di reperibilità e la sussistenza di una responsabilità disciplinare analoga a quella dei magistrati professionali[8]. Conseguentemente, in presenza, di fatto, di un rapporto di lavoro come sopra individuato i magistrati onorari hanno diritto alle ferie retribuite e, in virtù del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e determinato, a un trattamento previdenziale e assistenziale. Tale trattamento non deve essere lo stesso dei magistrati di professione, essendoci elementi oggettivi di differenziazione tra le due categorie. Questi diritti, ha concluso la Corte giust., non sono stati garantiti dalla normativa italiana che quindi è ritenuta non conforme al diritto unionale in materia di tutela dei lavoratori.
La Corte giust. non dubita della possibilità che gli ordinamenti nazionali contemplino figure di magistrato ausiliario, destinatarie di trattamenti economici e normativi diversi rispetto ai magistrati togati, in ragione delle specificità dei relativi rapporti. Ciò che invece esclude è la possibilità di una disapplicazione delle garanzie del diritto dell’Unione, laddove tali figure siano riconducibili alla nozione di «lavoratore»[9].
Anche rispetto alla stabilizzazione, la Corte cost. richiama l’orientamento europeo, precisando che essa non è una misura obbligatoria per sanzionare la reiterazione abusiva dei contratti a termine. Tuttavia, ove prescelta dallo Stato, non può essere condizionata a una rinuncia generalizzata dei magistrati onorari (non solo al diritto alle ferie, ma) a tutti i diritti relativi al rapporto di lavoro pregresso, che sono loro conferiti dalla normativa dell’Unione europea[10].
In definitiva, conclude la Corte cost., la stabilizzazione non può implicare la rinuncia generalizzata ai diritti che spettano ai magistrati onorari in quanto lavoratori secondo la normativa dell’Unione europea[11]. La disposizione censurata va dunque dichiarata incostituzionale, in quanto viola il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 cost., che rientra «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (…) e, al contempo, per il tramite dell’art. 117, comma 1°, cost., il diritto a un ricorso effettivo innanzi a un giudice, di cui all’art. 47, par. 1°, Cdfue. Lo Stato italiano dovrà farsi carico di stabilire i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti spettanti ai magistrati onorari per il periodo precedente alla stabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma operata con il d.lgs. n. 116 del 2017, commisurandoli all’attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, tale attività non ha avuto il carattere dell’esclusività (sent. n. 71 del 2026, par. 24 s.).
La vicenda si è conclusa quindi favorevolmente ai magistrati onorari di lungo corso che da tempo, anche tramite le loro associazioni rappresentative, si erano mobilitati per ottenere una stabilizzazione e il riconoscimento dello status di lavoratori, con tutte le implicazioni conseguenti.
3. Dalla precarietà alla stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso
Come noto, la stabilizzazione è stata necessaria per sanare una situazione che era divenuta insostenibile e che aveva determinato delle "sacche di precariato" di cui lo Stato doveva farsi carico, anche in risposta ai molteplici rilievi dell’Ue. La Commissione europea, in particolare, aveva criticato le continue proroghe ex lege dei magistrati onorari già in servizio e l’assenza di tutele minime (ferie retribuite, contributi assistenziali e previdenziali), ritenendo tale disciplina in contrasto con il diritto dell’Ue a tutela del lavoratore.
In effetti, da tempo, a dispetto della temporaneità che avrebbe dovuto connotare il loro incarico, giudici di pace, g.o.t. e v.p.o. avevano di fatto acquisito un incarico continuativo (perché oggetto di continue proroghe), erano incardinati con una certa stabilità negli uffici giudiziari (e non certo occasionalmente) e svolgevano funzioni molto ampie che richiedevano un'accertata professionalità. In altre parole, il loro ruolo era divenuto più simile a quello di magistrati semi-professionali. Questa situazione aveva dato luogo ad alcune (prevedibili) conseguenze: i magistrati onorari avevano cominciato ad avanzare una serie di rivendicazioni in termini di stabilizzazione professionale. Essi chiedevano infatti che, proprio in ragione della maggiore stabilità del loro incarico, venissero loro riconosciute tutte le prerogative tipiche del rapporto stabile, e quindi ad es. le ferie retribuite, il trattamento previdenziale, l’indennità per infermità dipendente da causa di servizio, la tutela della maternità, ecc.
Non serve qui rammentare le ragioni di tale trasformazione (forse è meglio dire pasticcio) e quanto, nel corso del tempo, il contributo dei magistrati onorari sia divenuto fondamentale per far funzionare la giurisdizione. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il legislatore ha progressivamente aumentato le loro competenze in ambito sia civile che penale.
La stabilizzazione è stata dunque una misura del tutto eccezionale che ha portato a un’immissione del tutto peculiare di magistrati onorari a tempo indeterminato, destinata però a dissolversi nel tempo, essendo un contingente ad esaurimento. Secondo alcune opinioni, si è trattato di una sorta di reclutamento “parallelo” o “laterale” che ha integrato il corpo giudiziario con professionalità diverse; secondo altri, è stata creata una magistratura che finisce per “emulare” quella togata, pur non essendo tale. Permangono, infatti, significative differenze sia nello status sia nelle funzioni. I magistrati onorari stabilizzati restano comunque di incerta collocazione, anche solo per il fatto che la nuova disciplina contiene dei rinvii sia all’ord. giud. dei magistrati di professione (ad es. in tema di incompatibilità per i c.d. esclusivisti), sia al lavoro dipendente e al Ccnl del comparto funzioni centrali (relativo al personale dell’amministrazione giudiziaria), sia allo statuto generale dei magistrati onorari non stabilizzati (ad es. per quanto riguarda le incompatibilità dei magistrati confermati non-esclusivisti). Da ultimo, posto che questi magistrati onorari sono entrati stabilmente all’interno dell’amministrazione della giustizia ci si può legittimamente interrogare sulla questione della loro rappresentatività all’interno del Csm, l’organo di governo autonomo di tutta la magistratura, attualmente composto solo da rappresentanti dei magistrati togati e dei c.d. laici (professori e avvocati di esperienza). Se, tuttavia, il Csm è volto a garantire autonomia e indipendenza della magistratura, ivi compresi i magistrati onorari stabilizzati, oggi incardinati in forma stabile fino al pensionamento, la partecipazione di questi ultimi potrebbe essere opportuna, nonché utile a migliorare il governo del corpo giudiziario.
4. Le questioni da chiarire in merito agli aspetti economici
La sentenza in oggetto ha messo alcuni punti fermi a cui il legislatore, il Governo e tutti i giudici devono ora allinearsi. Il contenzioso che si è sviluppato in materia negli ultimi anni è stato davvero vastissimo e ha coinvolto sia i giudici ordinari che quelli amministrativi[12]. L’interessamento, infine, della Corte cost. ha permesso di chiarire anche il posizionamento “di sistema” della magistratura onoraria nella cornice dell’assetto costituzionale del potere giudiziario[13]. I principali effetti della sentenza n. 71 del 2026 saranno però soprattutto economici. Essa si ripercuote direttamente sui magistrati onorari di lungo corso stabilizzati, cioè coloro, al momento oltre 4000, che hanno superato l’apposita procedura valutativa di conferma a tempo indeterminato e hanno dovuto rinunciare ai diritti pregressi. Tuttavia, posto che il principio affermato dalla giurisprudenza unionale, e ora anche dalla Corte cost., ha valenza generale (non è possibile rinunciare alle tutele che il diritto Ue riconosce ai lavoratori, in termini di ferie retribuite, previdenza e assistenza obbligatorie) il fronte dei pagamenti e risarcimenti si allarga potenzialmente a tutti i magistrati onorari che hanno visto prorogati ripetutamente i propri incarichi senza vedersi riconoscere tali tutele minime, indipendentemente dalla stabilizzazione e ancora prima della stessa.
Due situazioni possono essere menzionate, a titolo esemplificativo, in cui il principio affermato dalla Corte cost. (e prima ancora dalla giurisprudenza unionale) può essere evocato in un eventuale contenzioso.
La prima attiene ai magistrati onorari di lungo corso (in servizio al 15 agosto 2017) che non hanno partecipato o non hanno superato la procedura di conferma per la stabilizzazione. In tali casi la legge ha previsto il pagamento di un’indennità fino a un massimo di 50 mila euro (salva facoltà di rifiuto) e la contestuale «rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» (art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 117 del 2016, come sostituito dalla l. n. 234 del 2021)[14]. Anche in questi frangenti dunque era prevista una forma di rinuncia che deve essere ora valutata alla luce dei principi generali stabiliti dalla sentenza n. 71 del 2026, sebbene l’articolo in questione non sia stato oggetto di contestazione dinanzi al Giudice delle leggi. Non vi è ragione infatti di ritenere legittima una rinuncia ai diritti pregressi del tutto simile a quella prevista dalla norma appena dichiarata incostituzionale.
La seconda è ancora più generale perché riguarda tutti i magistrati onorari (coinvolti nel sistema delle proroghe ex lege) che non hanno potuto prendere parte alla stabilizzazione in quanto cessati dal servizio anteriormente. Anche nei loro confronti valgono i principi generali ora espressamente affermati dalla sentenza n. 71 del 2026. In tale contesto vi è già stato un ampio contenzioso che però ha avuto esiti molto diversificati, e può essere riletto ora alla luce degli ultimi sviluppi.
Oltre a varie sentenze già emesse in passato, va senza dubbio menzionata una recente e importante pronuncia del Cons. St. di aprile 2026[15] che ha preso una posizione netta, recependo la giurisprudenza europea e anticipando di fatto l’insegnamento della Corte cost. La sentenza si riferiva a un giudice di pace che non aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione, poiché già cessato dal servizio per raggiunti limiti di età prima della l. del 2021. La sentenza, senza mettere in discussione la diversità di status rispetto ai magistrati di professione, ha riconosciuto a tale giudice il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale per tutti gli anni di lavoro svolto, nonché la liquidazione delle ferie non godute, del tfr e del risarcimento del danno per la reiterazione dei mandati a termine[16]. Nel caso di specie, il giudice di pace era rimasto in servizio per 17 anni (dal 2002 al 2019) e non aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione. L’unico rimedio per sanare l’abuso dei contratti a termine non poteva che essere, dunque, il risarcimento del danno, ai sensi della clausola 5, accordo quadro allegato alla dir. 1999/70/CE e dell’art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001. E tale ristoro, ha precisato il collegio giudicante, deve essere adeguato e non puramente simbolico.
La sentenza è interessante per altri due motivi. In primo luogo perché il Cons. St. quantifica direttamente alcuni elementi, stabilendo che i diritti economici e previdenziali devono essere calcolati secondo il criterio del pro rata temporis, in base all’effettiva attività svolta. Il parametro di riferimento per il calcolo è la retribuzione iniziale del magistrato ordinario (classe HH03). Il compenso per le ferie non godute, similmente ai magistrati togati, è pari ad almeno 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, salvo l’eventuale adeguamento pro rata, oltre agli interessi legali. Il risarcimento dei danni subiti è da quantificarsi nella misura di 14 mensilità della retribuzione globale del magistrato ordinario, come sopra determinata (e a tali soli limitati fini), oltre a interessi legali. In secondo luogo, il collegio giudicante si pronuncia sulla questione della prescrizione del diritto eccepita dalle amministrazioni appellate. Nel respingere tale eccezione, esso ricorda come nel nostro ordinamento l’esercizio dei diritti retributivi e contributivi sia stato impedito in diritto, per i giudici di pace, quantomeno fino alla pronuncia della Corte giust. del 2020 (causa Ux), stante il granitico orientamento della giurisprudenza nazionale volto a negare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le correlate tutele. In base a principi consolidati, la presenza di disposizioni di legge incostituzionali o, come nel caso di specie, incompatibili col diritto europeo costituisce, ai sensi dell’art. 2935 c.c., un impedimento di mero fatto che non rileva ai fini della prescrizione, non impedendone il decorso[17]. Tale principio, tuttavia, non può essere applicato nel caso di specie poiché: «di fronte a una giurisprudenziale nazionale fermamente orientata a escludere qualsivoglia assimilabilità tra la figura del giudice ordinario e quello togato, non appare equo riaffermare detto indirizzo interpretativo in materia di prescrizione anche per i giudici di pace, se non svuotando di effetto e, dunque, rendendo inutile le disposizioni, vincolanti, del diritto europeo, sin qui richiamate e, invece, applicate». L’eccezione delle amministrazioni appellate viene dunque respinta, confermandosi il diritto dell’appellante a ottenere le somme accordate (punto 14.6).
Il Cons. St. ha dunque scritto una pagina importante della giurisprudenza interna, alla luce del primato del diritto europeo e della consolidata giurisprudenza della Corte giust.[18]. Dopo questa sentenza e quella della Corte cost. non resta che procedere con i pagamenti, a cui lo Stato italiano non può più sottrarsi. A tal riguardo ha preso avvio un’interlocuzione tra le associazioni dei magistrati onorari e il Ministero della giustizia.
Da ultimo, un accenno è dovuto anche alla categoria dei magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017 (gli orlandini), solo per ricordare che anche rispetto a questo regime normativo la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione[19]. La Commissione ritiene che i magistrati di nuova nomina subiscano un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato e a tempo pieno in materia di remunerazione e di trattamento assistenziale e previdenziale, in violazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Inoltre, sempre secondo la Commissione, il nuovo d.lgs. non contiene alcuna disposizione che stabilisca sanzioni in caso di abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato, né esiste un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale svolto dai suddetti magistrati onorari, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 3, 5 e 6, dir. 2003/88. In tal modo, conclude la Commissione, l’Italia è venuta meno al rispetto degli obblighi del diritto dell’Ue. La strada da percorrere, dunque, è ancora lunga e l’attenzione verso i magistrati onorari deve rimanere alta.
5. E alle funzioni svolte: la delibera del Csm 29 luglio 2026
I nodi irrisolti riguardanti i magistrati onorari stabilizzati non attengono solo al loro status giuridico ed economico (e, in particolare, agli aspetti qui trattati in riferimento alla sentenza n. 71 del 2026) ma si estendono anche al tema delle funzioni svolte.
A séguito dell’entrata in vigore della n. 51 del 2025 il Csm è intervenuto con vari provvedimenti esplicativi della legge, funzionali alla sua concreta applicazione.
Uno di essi, il più recente, deliberato il 29 luglio 2026, non può non sorprendere, in parte, per l’unicità del percorso che ha messo capo ad una risposta ai quesiti, uno dei quali proposto dal Consiglio giudiziario di Campobasso nel modo seguente: «se il magistrato onorario confermato sia applicabile all’ufficio per il processo con le funzioni di cui all’art. 10, d.lgs. 116/2017, incluse le deleghe (istruttorie, ordinatorie e decisorie) di cui ai commi 11° e 12° (per il settore civile)».
Allo stesso quesito il Csm aveva già risposto con una delibera dell’8 aprile 2026, collocata all’interno dell’ordine del giorno del plenum speciale, che ha la caratteristica di essere composto da decisioni routinarie che le varie commissioni del Csm evadono all’unanimità; nel caso di specie la delibera era stata proposta all’unanimità dalla ottava commissione, competente per tutti i provvedimenti relativi alla magistratura onoraria.
La delibera anzidetta, nel rilevare che l’art. 30, comma 3°, d.lgs. n. 116 del 2017, come modificato dalla l. n. 51 del 2025, stabilisce che ai giudici onorari di tribunale confermati impiegati nell’ufficio per il processo (nel séguito upp) sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4° e 5°, afferma in via preliminare che: «(…) le modalità di impiego in concreto dei giudici onorari di tribunale, e conseguentemente l’interpretazione e l’attuazione delle norme primarie che ne definiscono le competenze, devono ritenersi rientrare nelle attribuzioni della settima commissione»; quindi, prosegue, stabilendo che i giudici onorari di tribunale (nel séguito GOT) confermati non possono svolgere le funzioni delegate ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 116 del 2017, poiché l’art. 30-septies del cit. decreto, introdotto dalla l. n. 51 del 2025, «(…) non richiama tale norma tra quelle applicabili ai magistrati onorari confermati, impregiudicate ulteriori interpretazioni» e di conseguenza i GOT confermati non possono svolgere attività delegata ai sensi dell’art. 10 cit.[20].
Ora, non si può fare a meno di rilevare la singolarità e forse l’unicità di una delibera del plenum del Csm, condizionata ad ogni ulteriore valutazione di un’altra commissione, la settima, come si rileva dal dispositivo della stessa delibera, dal momento che tutti i componenti di essa sono evidentemente componenti del plenum del Csm ed in questi casi di solito si procede con riunioni congiunte delle commissioni interessate che deliberano altrettanto congiuntamente proposte per il plenum. Così evidentemente non è stato e la decisione è stata quella approvata all’unanimità dal plenum.
Dalla delibera può evincersi un’affermazione asciutta in risposta ad un quesito altrettanto secco, ma la motivazione essenziale ha un’evidenza che non dovrebbe richiedere più di tanto, poiché se una norma speciale, qual è quella dell’art. 30-septies cit. stabilisce quali sono le norme applicabili dello stesso d.lgs. ai magistrati onorari confermati, vuol dire che le altre norme non si applicano: lo dice il buon senso prima che la lettera della legge e lo dice anche il criterio interpretativo che sta a fondamento di una norma speciale e cioè che essa deroga alla norma generale e nel contempo non è suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive, rinvenibili nella sistematica generale del cit. decreto altrimenti perde il suo carattere peculiare di specialità.
A questo si deve aggiungere che tutta la ragione della l. n. 51 del 2025 sta nel determinare le specifiche caratteristiche dei magistrati onorari confermati, in modo pressoché definito sotto lo stretto profilo ordinamentale, come si rileva dall’introduzione nel d.lgs. n. 116 del 2017, a partire dall’art. 29, capo XI, che reca un numero chiuso di norme, ben quindici; esse descrivono così una sorta di terzo genere di magistrati c.d. confermati che si colloca tra i magistrati ordinari e quelli onorari a regime (c.d. “orlandini”). Ben quindici norme che si collocano al di fuori del resto del d.lgs. chiaramente e sono tutte rivolte a segnare un confine tra le due magistrature onorarie anche attraverso l’art. 30-septies che indica precisamente quali norme degli altri capi del d.lgs. n. 116 del 2017 si applicano ad entrambe quelle magistrature, anche distinguendo tra i magistrati onorari confermati esclusivisti e non.
6. (Segue) gli aspetti problematici
Delibera scontata, quindi, la lettera della legge e la sua ratio non lasciano spazi a dubbi; invece non è così!
La delibera citata del 29 luglio 2026, proveniente dalla settima commissione, ha un prologo in quella dell’8 luglio precedente; entrambe affermano lo stesso principio relativamente sempre al quesito posto dal Consiglio giudiziario di Campobasso (ve ne sono altri presi in considerazione dalle delibere), ma con motivazioni in parte diverse: risulta compatibile con la riforma del 2025 la destinazione dei GOT confermati all’upp e di conseguenza è applicabile ad essi anche l’art. 10, d.lgs. n. 116 del 2017. Nella seduta plenaria del Csm dell’8 luglio viene disposto il ritorno in commissione della delibera, perché arrivano al Csm varie osservazioni da enti esponenziali della magistratura onoraria e singoli magistrati onorari, ma la sostanza della delibera non cambia ed essa inverte perfettamente quella dell’8 aprile precedente.
La delibera approvata premette che in ordine ai quesiti che ne sono oggetto vi è un parere dell’Ufficio studi e documentazione del Csm del 26 maggio 2026[21] e dà atto che vi è stata sul quesito proposto dal Consiglio giudiziario di Campobasso una precedente delibera del Csm che richiede tuttavia un ripensamento, dopo aver ripercorso le modifiche del dato normativo sul punto da parte della l. n. 51 del 2025 e della motivazione che sosteneva la precedente delibera dell’8 aprile.
La delibera approvata il 29 luglio parte da un principio desumibile sia dall’art. 30, comma 3°, d.lgs. n. 116 del 2017, sia dall’art. 9 stesso d.lgs., richiamato dall’art. 30-septies, e sia dall’art. 4 d.lgs. n. 151 del 2022: i GOT confermati sono destinati all’upp.
Poi la delibera prende in considerazione due tipologie di osservazioni provenienti dalla magistratura onoraria: la prima è che il capo XI, d.lgs. n. 116 del 2017, costituisce una disciplina speciale, ma si replica che in questa disciplina speciale i got confermati sono comunque assegnati all’upp, cosa che deve includere l’intera disciplina di questo assetto organizzativo; la seconda è che l’art. 30-quinquies, comma 4°, d.lgs. n. 116 del 2017, allorquando stabilisce che il Csm, se delibera la non idoneità del magistrato onorario confermato, dispone per un biennio l’assegnazione all’ufficio del processo con esclusione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali, non preclude l’assegnazione del GOT confermato a funzioni non giurisdizionali, anzi, questa disciplina della non idoneità dei magistrati onorari confermati è pienamente compatibile con l’assegnazione delle funzioni del GOT confermato previste dall’art. 10, d.lgs. n. 116 del 2017, le quali sono sia giurisdizionali in autonomia che di stretto supporto al giudice assegnatario[22].
La combinazione di questi due argomenti, che sono i soli che sostengono la delibera sul quesito in esame, evidenzia una difficoltà interpretativa e in primo luogo una non attenta lettura dell’art. 30, comma 3°, d.lgs. n. 116 del 2017 che non afferma solo che i GOT confermati possono e non devono essere impiegati all’upp, ma anche che, qualora ciò accada, a loro sono assegnate la trattazione e definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4° e 5°; per il principio incontestato che l’indicativo equivale all’imperativo, a quei GOT devono essere assegnati quegli affari in via assoluta, quando assegnati all’upp, ma il Csm replica non in via esclusiva.
A questo punto interviene l’interpretazione dell’art. 30-quinquies, d.lgs. n. 116 del 2017, che si presta ad avvalorare la delibera del Csm; questa norma sanziona in qualche modo l’inidoneità del GOT con esclusione dalle funzioni giurisdizionali per due anni; quindi, come può agire questa norma, se si assegnano normalmente i magistrati onorari anche a funzioni non giurisdizionali, il giudizio di inidoneità potrebbe già investire questo settore o essere addirittura l’esclusiva funzione cui è destinato il GOT che continuerebbe per due anni a fare quello che faceva prima e per il quale è dichiarato inidoneo. La logica, prima che la lettera della norma, porta a dire che quello che è un demansionamento del GOT confermato non idoneo conforta che la destinazione di questi normalmente, quando assegnato all’upp, deve avvenire in via esclusiva ai compiti di cui all’art. 30, comma 3°, d.lgs. n. 116 del 2017, altrimenti l’art. 30-quinquies perde in tutto o in parte la sua ragione, che invece si esplica perfettamente attraverso la lettura congiunta delle due norme.
Ma vi è di più, la lettura dell’art. 10, d.lgs. n. 116 del 2017, evidenzia una procedura di individuazione dei destinati all’upp del tutto diversa, di tipo concorsuale, basata su una valutazione del presidente del tribunale nella scelta dei GOT fatta sulla base di criteri di valutazione precisi, prevedendo un’assegnazione d’ufficio temporalmente limitata, con possibilità di revoca di qualsiasi assegnazione per ragioni d’ufficio; si tratta di un impianto normativo assolutamente eccentrico rispetto a quello dei GOT confermati all’art. 30, comma 3°, d.lgs. n. 116 del 2017, per i quali l’applicazione anche dell’art. 10 cit. non ha proprio senso prima ancora che essere inconsistente in diritto. In buona sostanza per l’esercizio di funzioni giurisdizionali l’assegnazione dei GOT confermati è automatica, mentre per quelle non giurisdizionali si deve attivare la procedura dell’art. 10, perché altrimenti questa norma verrebbe applicata solo in parte, cosa che renderebbe la sua applicazione ancor più artificiosa.
La ragione di tutto questo sta nella introduzione strutturale dei GOT confermati nell’ord. giud. con caratteri peculiari derivanti dal dato esperienziale che essi recano che, per alcuni di essi, è di oltre vent’anni di attività giurisdizionale esercitata in proprio con varie declinazioni e sempre più allargatasi nel corso degli anni sia con norme primarie che con interventi normativi secondari da parte dello stesso Csm. Quindi, è palese la ratio di ritenere questi giudici, una volta confermati secondo la procedura prevista all’art. 29, d.lgs. n. 116 del 2017, unicamente destinati alle funzioni previste dall’art. 30, stesso decreto.
Il confronto con la norma previgente dell’art. 30, comma 1°, è la rappresentazione icastica di quanto affermato: l’assegnazione all’upp del GOT aveva carattere facoltativo ai sensi dell’art. 10 e al di fuori delle condizioni di assegnazione dell’art. 11, mentre restava ferma l’assegnazione di procedimenti civili e penali effettuata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, nonché la destinazione dei GOT ai collegi.
Il confronto normativo rende palese la differenza tra le due norme, quella previgente prevedeva espressamente la convivenza di due sistemi, l’attuale norma la esclude sia con la formulazione dell’art. 30, comma 3°, che con l’art. 30-quinquies che non prevede l’applicazione dell’art. 10. Il richiamo all’upp è blindato tra queste due norme e non a tutto il complesso del sistema dell’upp, perché quello designato per i got confermati risponde ad un’esigenza di pieno utilizzo di essi con funzioni di assegnazione di ruoli autonomi in virtù dell’esperienza pregressa ultradecennale negli uffici anche con dette funzioni e dell’esame svolto per essere abilitati a tale incarico.
Le funzioni non giurisdizionali all’interno dell’upp non mancano, peraltro, di soggetti destinati ad espletarle; vi sono infatti i giudici onorari a regime del d.lgs. n. 116 del 2017, i c.d. orlandini, gli addetti all’upp, ormai stabilizzati, ed i vari tirocinanti ex artt. 37 d.l. n. 98 del 2011, conv. l. n. 111 del 2011 e 73, d.l. n. 69 del 2013 conv. l. n. 98 del 2013 e succ. mod. i GOT confermati si collocano in una dimensione mediana tra i magistrati onorari di nuova nomina ed i magistrati ordinari che risponde alla ratio di stabilizzazione di essi ed alla relativa normativa speciale o comunque specifica che li regola; la diversa interpretazione del Csm con la delibera in esame finisce per derogare ad una precisa scelta legislativa che è quella manifestata con la riforma della l. n. 51 del 2025.
Da ultimo, va segnalato che l’Unione nazionale italiana magistrati onorari ed in proprio 92 magistrati onorari confermati hanno proposto ricorso al Tar Lazio, notificato all’Avvocatura dello Stato il 28 settembre 2026, nei riguardi della delibera del Csm in esame. Il Csm con delibera del 14 ottobre 2026 ha invitato l’Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per detto ricorso, chiedendo che esso venga dichiarato inammissibile e infondato, con rigetto nel merito dello stesso e della relativa istanza cautelare. Le questioni dibattute tra le parti nel merito attengono a quanto più sopra osservato; in più la delibera del Csm contiene maggiori deduzioni sulla legittimazione a proporre il giudizio da parte dei ricorrenti e sull’ammissibilità della delibera del Csm ad essere impugnata quale atto generale.
Con ordinanza pubblicata il 22 ottobre c.a. il TAR Lazio ha emanato l’ordinanza n.5941 con cui, in sede cautelare, ha respinto la domanda di sospensione cautelare avanzata col suddetto ricorso, affermando che la delibera impugnata «…non sembra presentare carattere immediatamente lesivo, costituendo, all’evidenza, il riscontro ad una sollecitazione, pervenuta da alcuni consigli giudiziari, ad ottenere un orientamento interpretativo circa il novellato quadro normativo»; inoltre «…non sono stati allegati in giudizio provvedimenti dirigenziali di espresso richiamo alla deliberazione impugnata, ciò ostando alla configurazione di un pregiudizio grave e, soprattutto, irreparabile»[23].
Si tratta di una decisione che poteva essere sicuramente prevedibile, poiché il carattere generale della delibera non ha in sé il contenuto effettivo di lesione di un interesse legittimo riferibile ad una persona concretamente portatrice di un interesse; si tratta di un principio assolutamente incontrastato della giurisprudenza amministrativa, per cui non si può impugnare una norma o una circolare o una risoluzione generale se non si palesa il provvedimento specifico che lo invera.
Tutto questo porta, però, a dire che, se anche la sentenza definitiva dovesse esprimere lo stesso giudizio, resta impregiudicato il merito della delibera che potrà essere oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo da parte del GOT confermato destinatario di un provvedimento conforme al contenuto della delibera, che il ricorrente dovrà impugnare unitamente al provvedimento che lo riguarda.
Aspettiamo gli sviluppi della vicenda.
[1] Sentenza 13 maggio 2026, n. 71.
[2] Art. 30, comma 1°, d.lgs. n. 116 del 2017, come modificato dalla l. n. 51 del 2025.
[3] Proprio dal nome del ministro della giustizia Andrea Orlando.
[4] La procedura prevede di stabilizzare ulteriori 306 magistrati onorari e si basa su fondi residui ancora disponibili all’esito delle precedenti procedure valutative. V. Procedura valutativa di cui all’art. 2, l. 15 aprile 2025, n. 51 aperta ai magistrati onorari non confermati nell’incarico per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse, oppure per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato la domanda di conferma ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 s.m.i. (Gazz. Uff. n. 67, 1° settembre 2026).
[5] Così recita l’art. 29, comma 5°, d.lgs. n. 116 del 2017: «La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3° comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2° in caso di mancata conferma».
[6] In particolare, vengono citate le sentenze della Corte giust.: 16 luglio 2020, causa C-658/18, Ux; 7 aprile 2022, causa C-236/20, Pg; 27 luglio 2024, causa C-41/23, Peigli; 4 settembre 2025, causa C‑253/24, Pelavi.
[7] Sentenze C-658/18, Ux e C-236/20, Pg.
[9] G. Cavallini, La magistratura onoraria tra giurisprudenza europea e iniziative del legislatore, in Il lav. nella giur., 2022, n. 10, p. 920.
[10] Sent. n. 71 del 2026, par. 21, ultimo punto.
[11] Ben avrebbe potuto il legislatore italiano, prosegue la Corte cost. (par. 23.3) «nel prevedere la stabilizzazione dei magistrati onorari determinare il contenuto economico dei diritti loro spettanti, in relazione alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza, anche in ragione dei compensi effettivamente percepiti dagli stessi, e comunque coordinando l’esigenza di riconoscere tali pretese con il principio costituzionale che esclude la loro equiparazione ai magistrati professionali (…). Invece, la disposizione censurata (…) ha imposto ai predetti magistrati, in relazione a tali rapporti, la totale rinuncia alle loro pretese e, conseguentemente, ha impedito loro di agire in giudizio o, come nel caso del giudizio a quo, di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei suddetti diritti».
[12] La giurisdizione è infatti del giudice amministrativo qualora la domanda sia finalizzata «non soltanto a ottenere un adeguamento del compenso percepito», ma anche a conseguire «l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia per aver svolto le stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati». V. al riguardo Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21986.
[13] G. Cavallini, op. cit., p. 923. V. anche Musella, I giudici onorari e la cassazione. Contrasti in vista tra le alte Corti, in Nuova giust. civ. comm., 2022, n. 6, p. 1237 ss.
[14] La misura dell’indennità è così determinata: euro 2.500 o 1.500, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale sono stati impegnati in udienza, rispettivamente, per almeno 80 giornate o per un numero inferiore, e comunque di importo complessivo non superiore a euro 50.000 lordi.
[15] Cons. St., 2 aprile 2026, n. 2716.
[16] Ha così annullato la sentenza del Tar Lazio del 2025, che invece aveva negato i diritti retributivi e previdenziali, nonché il risarcimento.
[17] In base all’art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere legalmente fatto valere, escludendo rilievo agli impedimenti di mero fatto.
[18] Pesce, La giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. […] ha efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale: Consiglio di Stato, 2 aprile 2026, sentenza n. 2716/2026, in https://rivista.eurojus.it/
[19] Attualmente è pendente un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-863/25), depositato il 19 dicembre 2025.
[20] L’art. 30-septies, comma 1°, recita infatti: «Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli artt. 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5°, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l’opzione per il regime di cui all’art. 29, comma 6°, anche l’art. 5».
[21] Il parere dell’Ufficio studi e documentazione del Csm non è più citato in tutta la restante delibera, cosa che porta legittimamente a ritenere che esso non dovesse essere conforme alle motivazioni della delibera come approvata.
[22] In base all’art. citato: «Il Csm, acquisito il giudizio di cui al comma 3°, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l’assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali (…)».
[23] L’ordinanza è pubblicata su NT+Diritto del 27 ottobre 2026 con breve nota di Francesco Machina Grifo.
Daniela Cavallini, professoressa associata dell’Università di Bologna
Bruno Giangiacomo, già sostituto procuratore generale della Repubblica di Roma