Il presente contributo costituisce anticipazione del fascicolo di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato ai temi della guerra e della pace.
Il paradigma della procedura pilota con riguardo alle misure provvisorie indicate al governo russo *
Sommario: 1. Premessa: guerra in Ucraina e provvedimenti adottati in seno al Consiglio d’Europa - 2. Le misure provvisorie della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - 3. La tutela cautelare nei ricorsi interstatali e la gestione dei ricorsi individuali paralleli - 4. L’estensione della cautela “generale” ai ricorsi individuali e le affinità con la procedura pilota - 5. Suggestioni conclusive
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di ottobre 2022
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di settembre 2022
Con la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull’Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.
Relazione al ciclo di seminari Il ricorso per cassazione civile, organizzato da AGI Nazionale, Associazione giuslavoristi italiani (Roma, 25 novembre 2022)
Una prima analisi delle disposizioni del decreto-legge 162/2022 in materia di ergastolo ostativo. Superarlo effettivamente sarà un compito dell’interprete.
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nei mesi di luglio e agosto 2022
La fuga, la protesta, l’aperta ribellione: le reazioni dei cittadini russi “arruolabili” all’annuncio di una escalation della guerra in Ucraina e della mobilitazione “parziale” ci dicono che, anche sotto il giogo di un regime oppressivo, può nascere e svilupparsi un forte movimento popolare di protesta, capace di unire più generazioni nel rifiuto di una guerra di aggressione e dei suoi inaccettabili costi umani Nel crogiuolo del conflitto ucraino stanno maturando le condizioni per una ampia fascia di renitenza rispetto ad una guerra di offesa e per la legittimazione delle volontà individuali di sottrarsi ad un conflitto armato iniquo?
Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di giugno 2022