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Covid-19: la Cassazione apre alle udienze da remoto

di Pierpaolo Gori
consigliere Corte di cassazione
Nell’emergenza sanitaria da Covid-19 e in attesa del processo telematico, la Corte di cassazione si organizza per la celebrazione da remoto delle udienze civili e penali camerali non partecipate, de plano e presso la VII penale 

1. Normazione d’urgenza Covid-19 e linee guida per il processo da remoto

Con tempestiva delibera del 5 marzo 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura ha assunto linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.10, comma 2, l. n.195 del 1958[1] ed ha disposto:“- I dirigenti degli uffici dovranno, inoltre, adottare a norma degli artt. 271 e segg. della vigente circolare sulle tabelle richiamata anche dalla vigente circolare sull’organizzazione delle procure, misure organizzative volte a modulare mediante modalità alternative lo svolgimento dell’attività lavorativa dal domicilio del magistrato e di favorire il più possibile modalità organizzative del lavoro da remoto mediante l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche fornite dal ministero;”.

Tale previsione è in piena linea di continuità con quanto già previsto nella Relazione sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019[2], sì da “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione[3]. Lo svolgimento di attività giurisdizionale da remoto viene individuata come lo strumento da privilegiare per la trattazione dei procedimenti giudiziari, non solamente in materia civile.

Infine, il Csm nella sua delibera del 5 marzo 2020 ha sollecitato il Ministero della Giustizia a valutare le modifiche delle norme processuali necessarie a garantire la piena utilizzazione in tutti i procedimenti civili e penali delle modalità di svolgimento delle attività giurisdizionali svolte da remoto.

Sul tracciato di tali linee guida e sulla fortissima spinta del contrasto alla fulminea epidemia Covid-19 in corso in Italia, il Governo ha introdotto l’art.1 del dl 8 marzo 2020 n.11, rubricato “Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari” e, al comma primo, ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze sino al 22 marzo 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art.2, comma 2, lett. g)[4]. Inoltre, il giorno successivo, il Dpcm del 9 marzo 2020 ha recato ulteriori disposizioni attuative del dl 6/2020, estendendo all’intero territorio nazionale le misure restrittive dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 e così di fatto ha sostanzialmente impedito salvo casi eccezionali lo spostamento delle persone sul territorio nazionale, necessario per il funzionamento ordinario della giurisdizione di legittimità presso la quale prestano servizio consiglieri provenienti da tutta Italia[5].

Sin dalle prime interpretazioni dell’art.1 del dl 11/20 si è ritenuto che, come le udienze, siano oggetto di rinvio anche tutte le attività ad esse assimilabili e previste per la peculiarità del singolo rito come, ad esempio, le adunanze in camera di consiglio[6]. Per il primo periodo, nel settore penale e salve le eccezioni espressamente previste, si è sin da subito pensato al differimento d’ufficio, non necessariamente in udienza e anche con provvedimento del direttivo[7].

Sono inoltre sospesi tutti i termini processuali e, qualora il loro decorso inizi durante il periodo di sospensione, il momento della decorrenza è differito alla scadenza della sospensione. Questo comporta conseguenze precise per la ripresa dell’attività giudiziaria, ogni qual volta l’udienza è preceduta dalla scadenza di termini processuali, come ad esempio per il deposito di memorie, suscettibile di comportare un differimento della ripresa delle attività di udienza ben oltre il termine di cessazione della sospensione[8].

Si pensi al procedimento avanti alla Corte di Cassazione, in particolare al rito avanti alle sezioni civili e alle ripercussioni sul deposito delle memorie che nei procedimenti camerali è oggi regolato dall’art.380 bis 1 cod. proc. civ.[9] mentre ai fini delle udienze pubbliche resta di cinque giorni ex art.378 cod. proc. civ.. Tali brevi termini riprenderanno a decorrere a partire dal 23 marzo - come disposto dal dl dell’8 marzo 2020 salvo proroghe future - e dunque necessariamente non potranno essere celebrate udienze camerali prima del 2 aprile e udienze pubbliche prima del 30 marzo 2020. Anche per tale ragione è già stata formulata dalla Giunta sezionale dell’Anm in data 10 marzo 2020 una richiesta al Primo Presidente di differimento dei rinvii di adunanze ed udienze oltre tale data[10].

2. Evitare l’arresto dell’attività giudiziaria

I decreti, succedutisi a brevissimo intervallo e ragionevolmente suscettibili di ulteriore modifica in dipendenza dal decorso dell’emergenza sanitaria Covid-19 in Italia, prevedono in sostanza due fasi temporali, un primo lasso di tempo di due settimane che si esaurisce il 22 marzo 2020 in cui opera la sospensione dell’ordinaria attività giudiziaria salvo quella urgente[11], e una seconda fase, decorrente dal 23 marzo sino al 31 maggio 2020 in cui è prevista la ripresa dell’attività giudiziaria anche non urgente, ma in modalità diverse da quelle ordinarie[12], in cui sostanzialmente vengono recepite le linee guida predisposte dal Csm il 5 marzo 2020, le quali prevedono anche l’interlocuzione con l’Avvocatura eventualmente anche al fine della predisposizione di protocolli che consentano il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nel materiale accesso agli Uffici giudiziari[13].

La volontà dichiarata è di consentire agli Uffici giudiziari, nel primo arco temporale di due settimane, di organizzare per la seconda fase temporale e sino al definitivo superamento dell’emergenza dell’epidemia Covid-19, la prosecuzione del servizio giustizia nel necessario rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. Al fine di conseguire tale obiettivo, e così impedire la nefasta paralisi dell’attività giudiziaria, essenziale al funzionamento dello Stato, i capi degli uffici giudiziari possono adottare particolari misure. Tra queste, il dl dell’8 marzo 2020 prevede: “f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Importante alla lettera h) è anche la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Il decreto dell’8 marzo fa così riferimento a collegamenti da remoto regolati dal Dgsia ai fini della celebrazione delle udienze che, per il processo civile di merito, oltre che amministrativo e tributario, integra ai fini della celebrazione delle udienze da remoto la consolle del magistrato e dell’avvocato. In primo e secondo grado, infatti il pct è utilizzato dal 2009 e l’applicativo consente al magistrato e agli avvocati di aver accesso completo al fascicolo telematico, contenente sia gli atti di parte che i verbali ed i provvedimenti dell’Ufficio[14]. In misura sostanzialmente non diversa, negli ultimi anni si è estesa la telematizzazione anche al processo amministrativo con la previsione del deposito telematico obbligatorio per i procedimenti amministrativi introdotti con ricorsi depositati dal 1 gennaio 2017[15]. Il 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il Codice della giustizia contabile[16], il quale all’art.6 prevede che, nella giustizia contabile, ove non sia disposto diversamente, si applichino le regole e le specifiche tecniche del processo civile telematico. Il sistema informativo della giustizia contabile “GiuDiCo”, implementato negli anni successivi è accessibile da parte degli Avvocati previa autenticazione Spid[17].

3. La Cassazione e i provvedimenti per evitare la paralisi

Come noto, il processo telematico non è ancora approdato in Cassazione, e il Dgsia e la società Netservice Spa si sono impegnate da ultimo a consegnare alla Corte e al Ced la versione riprogettata del Desk del consigliere per aprile 2020, per essere sottoposta ai test da maggio, in coincidenza con la seconda fase prevista dal dl 8 marzo 2020, attività che comunque dovrà protrarsi per i tempi necessari a rendere affidabile la piattaforma[18]. Nel frattempo, in applicazione del dl 8 marzo 2020 il Primo Presidente con decreto del 9 marzo 2020 ha adottato disposizioni generali per la prima fase, disponendo che nelle due settimane tra il 9 e il 22 marzo tanto per il settore civile, inclusa la sezione V tributaria[19], quanto avanti alle sezioni penali, e salve le eccezioni previste dall’art.2, comma 2, lett. g) del dl n.11/2020, “non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano, ecc.)” e le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo.

A partire dal 10 marzo 2020, recependo la previsione del dl 11/2020 il Dgsia ha inviato a ciascun magistrato un vademecum per l’installazione di Microsoft Teams al fine di celebrare le udienze da remoto e un link di invito ad accedere all’applicativo per il quale il Ministero detiene le licenze (c.d. “stanza virtuale” del magistrato). Non si ravvisano difficoltà di compatibilità normativa tra la celebrazione di udienze da remoto e la disciplina processual civilistica esistente. E’ di conforto in tal senso anche il recente parere del Consiglio di Stato circa il collegamento da remoto per lo svolgimento dell’adunanza considerato idonea modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza[20].

In piena sintonia con tale interpretazione, il 10 marzo 2020 il Procuratore Generale, al fine di attuare le previsioni delle lettere f) ed h) del dl 8 marzo 2020 ed evitare la paralisi, alla presenza degli Avvocati generali e della rappresentanza del Segretariato, ha concordato con la Giunta Anm della Cassazione la possibilità di utilizzo dei sistemi di videoconferenza, che potrebbero semplificare le attività di udienza, in particolar modo i procedimenti camerali non partecipati, anche penali, quelli de plano penali e le udienze della settima sezione penale.

Lo stesso Primo Presidente ha chiesto al Ced e in particolare al suo direttore Enzo Vincenti, il quale ha già da tempo attivato a tal fine l’interlocuzione con il Dgsia, “di verificare la possibilità di attivare il sistema da remoto tramite il programma Teams di Microsoft Office, al fine di garantire, con tale modalità, lo svolgimento delle adunanze camerali civili e, per il penale, delle udienze camerali non partecipate, de plano e della settima sezione[21].

Per l’attività giurisdizionale avanti alle sezioni civili va poi considerato che, a seguito della piena messa a regime del dl 31 agosto 2016, n. 168 il quale, tra l’altro, ha introdotto il rito camerale in Cassazione, ormai oltre il 70% circa dei processi civili si svolge con la forma processuale dell’adunanza camerale non partecipata ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ. con facoltà per le parti di depositare memorie, ed è divenuta residuale la celebrazione dell’udienza pubblica.

Questo semplifica moltissimo la concezione di un’udienza da remoto in Cassazione, essendo possibile gestire la camera di consiglio attraverso un software semplice e già ampiamente sperimentato dal Ministero della giustizia. Non necessariamente si deve ricorrere alla videoconferenza, si potrebbe bene pensare anche a semplici collegamenti audio ma indubbiamente la possibilità di scambiare documenti, messaggi e di seguire la relazione e il dibattito decisionale attraverso un’icona video per ciascun partecipante al collegio è un valore aggiunto davvero notevole. Questa soluzione è concreta, agile, e può essere adottata subito, senza necessità di attendere il desk del consigliere che non entrerà a regime prima dell’estate 2020[22].

4. Adunanza camerale non partecipata da remoto

Dal punto di vista tecnico prerequisito per l’attivazione di collegamenti da remoto idonei alla efficiente celebrazione di una camera di consiglio non partecipata è la dotazione da parte di ciascun magistrato di un computer portatile adeguato, se non fornito dal Ministero almeno personale[23]. A tal fine si deve ritenere che non siano ideali i portatili Lenovo ThinkPad X230 commercializzati a partire dal 2012 e ancora distribuito dal Ministero presso gli uffici giudiziari nel 2017 e in uso a diversi Consiglieri, i quali potrebbero non essere in grado di gestire in modo fluido il collegamento video[24]. Ove non si disponesse di un più potente portatile personale, è adeguato anche uno smartphone con l’ulteriore vantaggio in questo caso di sfruttare la connessione ad internet del proprio cellulare normalmente molto efficiente. In ogni caso, va rammentato che uno dei vantaggi dell’uso di Microsoft Teams consiste nel non dover necessariamente installare l’app e poter utilizzare Teams anche esclusivamente via web.

In precedenza, il software di preferenza del Ministero della giustizia era Skype for Business (Lync), il quale come anche il simile ma più moderno Microsoft Teams, consentiva l'accesso come guest, senza la necessità non desiderata di dover inserire i dati personali di registrazione. Tuttavia, in base alla pianificazione industriale di Microsoft, Skype for Business verrà dismesso il 31 luglio 2021[25] e sarà definitivamente sostituito da Microsoft Teams. Per chi inizia ora ad utilizzare questo tipo di software è di gran lunga preferibile partire subito con Teams che consente una maggiore fruibilità futura.

E’ necessario aprire un account attraverso la propria casella di posta privata[26], ed è complessivamente molto intuitivo e di facile utilizzo. Basta selezionare il link inviato a partire dal 10 marzo dal Dgsia al proprio indirizzo personale @giustizia[27]. La Direzione ministeriale ha così consentito, attraverso le licenze in suo possesso, al singolo magistrato senza dover ricorrere al meno completo Teams Free disponibile come Open source sul web, di invitare in videoconferenza soggetti sia interni che esterni all’amministrazione della Giustizia sulla piattaforma Teams. E’ utilizzabile anche da chi usa un computer o smartphone Apple, in quanto Microsoft Teams riconosce immediatamente il Mac, l’Iphone o l’Ipad e consente anche con dispositivo Apple il download oppure il collegamento esclusivamente via web[28].

La logica di Teams è un po’ quella del cloud, ideata principalmente per far funzionare un gruppo di lavoro, ed integra plurime modalità di comunicazione, tra cui la videoconferenza, messaggistica, la condivisione del desktop e di documenti come ad es. bozze di ordinanze e sentenze, tutti strumenti molto utili al funzionamento del collegio.

Per l’immediata operatività dei collegi di cassazione si tratta di un buon dispositivo che non presenta nessun problema particolare, tuttavia, per consentire un collegamento efficiente tra chi nel collegio, di regola il Presidente, è presente in Corte e chi si collega da altro punto del territorio nazionale, potrebbe essere necessario installare un’antenna router specifica al fine favorire la continuativa efficienza del segnale, e superare la naturale schermatura dovuta dalla straordinaria ma massiccia costruzione che contiene la Corte di cassazione, quotidianamente avvertita da tutti quanti cerchino di collegare il proprio cellulare o un computer personale non configurato in modalità WiFi dal Ced.

5. La gestione degli atti regolamentari e dell’interlocuzione con la Procura Generale e le parti in attesa del Desk del consigliere

Oltre agli aspetti tecnici per porre in essere l’udienza camerale non partecipata da remoto, va poi considerato il tema della fruizione degli atti regolamentari per l’attività di studio, ricerca e scrittura di bozze di provvedimenti, in presenza del sostanziale divieto di mobilità da parte del dl 11/20 esteso all’intero territorio nazionale dal Dpcm 9 marzo 2020.

Per i procedimenti camerali non partecipati, la Giunta Anm ha sollecitato il Primo Presidente all’adozione di ulteriori moduli comunicativi con la Procura Generale, al fine di effettuare la scannerizzazione degli atti per i consiglieri che lo richiedano e per consentire ai magistrati della Procura Generale di inviare le requisitorie in formato “pdf” con firma grafica scannerizzata. Queste apprezzabili disposizioni organizzative sono pienamente in linea con quanto già disposto dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il quale ha previsto che i sostituti fuori sede non si rechino in ufficio e che provvedano alla trasmissione dei provvedimenti (es. requisitorie) via e-mail[29].

Il giorno fissato per l’adunanza camerale non partecipata è poi certo opportuna la presenza in Corte di almeno un consigliere, preferibilmente il Presidente, e di un cancelliere non solo al fine di consultare atti non regolamentari dei fascicoli, ma anche per la verbalizzazione delle attività compiute attraverso la compilazione degli “statini” e dei registri di udienza da trasmettere alla Procura Generale e da conservare in Cancelleria dopo la sottoscrizione. Si ritiene che tali accorgimenti siano pienamente compatibili con il testo dell’art.380 bis cod. proc. civ. e 611 cpp, interpretati alla luce della delibera del 5 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura, “linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19”.

La preparazione degli atti regolamentari da parte della Cancelleria, nella versione ordinaria in Corte avviene attraverso la fotocopia del ricorso, del controricorso, del ricorso incidentale, delle relate di notifica degli atti, della sentenza impugnata e delle memorie eventualmente depositate dagli avvocati a ridosso dell’udienza. Orbene, come già disposto dal Procuratore Generale e auspicato dalla Giunta Anm anche per la Corte, gli atti regolamentari possono essere predisposti in via alternativa attraverso scannerizzazione[30]. Inoltre, si può forse aggiungere, è preferibile che anziché essere trasmessi ai consiglieri via mail allegati immagine molto pesanti, questi siano caricati su Cloud cui ciascun magistrato può avere facilmente accesso. A tal fine è particolarmente agile l’applicativo Onedrive di Microsoft, pienamente compatibile con Teams e che consente una notevole capacità di immagazzinamento[31].

Resta un problema centrale irrisolto, che riguarda l’attività di spoglio la quale, tanto per il settore penale quanto per quello civile è essenziale per la costruzione dei cluster di udienza e che difficilmente potrà essere svolta in assenza di presenza fisica dei Consiglieri e dei componenti dell’ufficio spoglio. Infatti, tale attività richiede la consultazione materiale dei ricorsi cartacei depositati dagli avvocati i quali non possono ancora depositarli telematicamente[32], né gli atti possono essere visualizzati dai magistrati addetti allo spoglio attraverso il Desk. Questa attività forse richiede un temperamento del divieto di spostamento per effetto del combinato disposto del dl 11/2020 e del Dpcm 9 marzo 2020 il quale si applica in via generale anche ai magistrati residenti a Roma. Sono allo studio da parte del Primo Presidente soluzioni, nel solco delle linee guida adottate dal Csm con delibera del 5 marzo 2020.

In conclusione, le misure affidate ai dirigenti della Corte in corso di predisposizione per la seconda fase prevista dal dl 11/2020, successiva alla sospensione dell’attività ordinaria sino al 22 marzo 2020 e destinata a prolungarsi per un periodo rilevante che, allo stato, è previsto sino al 31 maggio 2020, sono caratterizzate da una notevole elasticità, al fine di evitare, ove non indispensabile e non richiesto dalla condizione sanitaria contingente, l’interruzione dell’attività giudiziaria[33]. In questo scenario, sin dalle linee guida predisposte dal Csm il 5 marzo 2020 l’udienza da remoto è stata individuata come lo strumento più concreto, praticabile per la Corte di cassazione sin da subito, senza dover attendere il Desk del consigliere in corso di riprogettazione e perfezionamento. Tuttavia, diversi aspetti tecnici devono essere messi a punto e, soprattutto, in un breve lasso di tempo è richiesta a ciascuno una notevole apertura “culturale” verso applicativi raramente utilizzati prima e un’idea stessa di udienza in parte nuova, imposta dall’emergenza sanitaria attuale.

Infine, all’esito degli interventi normativi emergenziali dell’8 e 9 marzo 2020 adottati dal Governo, il C.S.M. si è impegnato a tradurre in linee guida ordinamentali gli aspetti pratici attuativi della normativa primaria che presentino maggiore delicatezza e necessità di essere applicati in modo uniforme. L’11 marzo 2020 il C.S.M. ha così adottato le prime indicazioni, raccomandando in primo luogo ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere – con modalità compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte - in funzione consultiva i componenti dell’ufficio, l’avvocatura ed il personale amministrativo[34].

 

[1] Cfr. delibera del 5 marzo 2020 Csm 186/VV/2020.

[2] Cfr. delibera Csm 81/VV/2016.

[3] Così l’art. 16-octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dalla decreto legge n. 90/2014.

[4] Il decreto dell’8 marzo interessa l’intero territorio nazionale, e fa seguito ad una serie di misure emergenziali, in particolare al decreto del 2 marzo 2020 (Dpcm 9/2020) il quale, all’art. 10 del dl 2 marzo 2020, n. 9, è intervenuto su undici Comuni di Lombardia e Veneto identificati come focolai e all’antecedente dl 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

[5] Questa l’autorevole interpretazione data dalla Giunta dell’Anm, Sezione per la Cassazione con un comunicato dell’11 marzo 2020 assunto a seguito dell’interlocuzione con il Primo Presidente il 10 marzo.

[6] F. De Stefano, L’emergenza sanitaria rimodula i tempi della Giustizia: i provvedimenti sul civile (note a primissima lettura del dl n. 11 del 2020), in Giustizia Insieme, https://giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-civile/902-l-emergenza-sanitaria-rimodula-i-tempi-della-giustizia-i-provvedimenti-sul-civile-note-a-primissima-lettura-del-d-l-n-11-del-2020. G. Battarino, Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza da COVID-19, in Questione Giustiziahttp://questionegiustizia.it/articolo/misure-straordinarie-ed-urgenti-per-contrastare-l-emergenza-da-covid-19_09-03-2020.php .

[7] G. Santalucia, La giustizia penale di fronte all’emergenza da epidemia da COVID-19 (Brevi note sul d. l. n. 11 del 2020), in Giustizia Insieme, www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/903-la-giustizia-penale-di-fronte-all-emergenza-da-epidemia-da-covid-19-brevi-note-sul-d-l-n-11-del-2020-di-giuseppe-santalucia.

[8] Per il settore penale, sulla rivista on line da ultimo citata è reperibile inoltre il chiarificatore provvedimento organizzativo del procuratore della Repubblica di Napoli con cui espressamente è stata ritenuta operante la sospensione per l’intera prima fase dal 9 al 22 marzo 2020 dei “termini legalmente dati per la durata delle indagini preliminari; b) la sospensione legale dei termini opera per tutti i procedimenti pendenti, ivi compresi quelli relativi a delitti di criminalità organizzata, con le eccezioni delle quali si dirà oltre; c) la sospensione legale dei termini opera anche con riguardo alla durata del procedimento previsto per la redazione dei verbali illustrativi del contenuto della collaborazione con la giustizia; d) la sospensione legale dei termini deve ritenersi non operante per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari nei quali sono state richieste o applicate misure cautelari o di sicurezza, se la persona sottoposta ad indagini o il suo difensore ne fanno espressa richiesta (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall’art. 2, comma 2, lett. g), n. 2).

[9] “Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.”, inserito dal decreto sull’efficientamento del processo, art. 1-bis, dl 31/08/2016, n. 168, conv. con legge 25.10.2016, n. 197.

[10] Cfr. Comunicato Giunta Anm Cassazione 11 marzo 2020.

[11] Art.1, comma 1, dl 8 marzo 2020 n.11.

[12] Art. 2, comma 1, dl 8 marzo 2020 n.11.

[13] G. Scarselli, Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da COVID 19, in Judicium on line.
www.judicium.it/decreto-legge-8-marzo-2020-n-11-differimento-delle-udienze-sospensione-dei-termini-processuali-civili-contrastare-lemergenza-covid-19/ .

[14] Si veda il dm 27 aprile 2009 che reca le “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”.

[15] Cfr. dl 31 agosto 2016, n. 168 sull’efficientamento della giustizia, art. 7 comma 4.

[16] d.lgs n.174 del 2016, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato in GU il 7 settembre 2016, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

[17] Cfr. www.spid.gov.it.

[18] P. Gori, Verso il processo telematico in Cassazione, in Giustizia Insieme.
www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/875-verso-il-processo-telematico-in-cassazione .

[19] Ciò è conforme a quanto già disposto per le Commissioni Tributarie, cfr. E. Manzon, Impatto del dl n. 11/2020 sull’attività processuale delle Commissioni tributarie, in Giustizia Insieme.
www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/904-impatto-del-d-l-n-11-2020-sull-attivita-processuale-delle-commissioni-tributarie .

[20] Cons. St., comm. spec., 10 marzo 2020, n. 571 – Pres. Mastrandrea, Est. Neri.

[21] Cfr. Comunicato Giunta Anm Cassazione 11 marzo 2020, cit..

[22] Cfr. intervista del direttore generale Dgsia A. Cataldi da parte di M. Paolucci, in Processi informatizzati, Italia Oggi7, 13 gennaio 2020.

[23] I requisiti hardware per l’utilizzazione di Microsoft Teams sono reperibili su: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app.

[24] Per tale ragione il Ced ha diramato il 10 marzo 2020 una nota in cui sollecita i consiglieri che ne fossero in possesso alla sostituzione con portatili di ultima fornitura, ancora disponibili, oltre che l’installazione del pacchetto “Office 365” aggiornato, con inserimento alla voce “utente” della personale utenza Giustizia e la password Adn utilizzata normalmente per accedere alla posta e ad internet.

[25] Microsoft già il 30 luglio 2019 ha annunciato il ritiro di Skype for Business https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/skype-for-business-online-to-be-retiredin-2021/ba-p/777833 .

[26] L’account in generale potrebbe essere anche personale, ad es. @gmail, attivabile gratuitamente alla pagina di creazione dell'Account Google, ma il Ced ritiene preferibile l’utilizzo esclusivo dell’account Giustizia, in quanto è l’account configurato per accedere alla piattaforma con tutte le utilità e i maggiori standard di sicurezza, cfr. nota CED del 10 marzo 2020 .

[27] Se non è arrivata alcuna email per il collegamento alla “stanza virtuale”, è opportuno scrivere a supportosistemistico.dgsia@giustizia.it.

[28] Questo è uno strumento molto agile che non solo è utilizzabile anche con computer meno recenti, ma anche non richiede di essere reinstallato se vanno in crash o il complesso intervento di un tecnico esterno o amministratore, potendo essere semplicemente riavviato ed effettuato un nuovo login direttamente via web.

[29] Cfr. Comunicato Giunta Anm Cassazione 11 marzo 2020, cit..

[30] Tale attività non comporta un sostanziale aggravio per la Cancelleria, non essendo molto diverso in termini di dispendio di tempo l’impegno della fotocopia di un atto e della sua scannerizzazione e spesso le macchine in dotazione cumulano le due funzioni.

[31] Cfr. link https://onedrive.live.com.

[32] Da novembre 2019 è in corso la sperimentazione anche del deposito telematico degli atti introduttvi da parte degli avvocati accreditati, cfr. P. Gori, Verso il processo telematico in Cassazione, cit..

[33] F. De Stefano, L’emergenza sanitaria, cit..

[34] Csm: 186/VV/2020 - Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del dl n. 11, 8 marzo 2020, delibera dell’11 marzo 2020.

12/03/2020
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16/11/2023
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: norme di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Prime valutazioni sull’Ufficio per il Processo alla prova dei fatti nella Corte di Cassazione

Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

23/01/2023
Sulla proroga della cd. udienza pubblica civile in Cassazione

A partire da quando si applica la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022? Interrogativi legittimi e soluzioni razionali

30/12/2022
De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile

Con la legge delega n. 206/2021, ed il  successivo d.lgs. di attuazione n. 1456/2922, è stata abolita la "sezione filtro" della Corte di cassazione, introdotta , con  una modifica dell'art. 376 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Questione Giustizia ripropone la relazione, sinora mai pubblicata,  svolta nel 2009 dal prof. Giorgio Costantino nella quale viene tracciata la storia dell'istituto e le critiche che ne accompagnarono la faticosa gestazione.

16/11/2022
Perché non duri solo una notte

La Notte bianca della pace e della legalità tenutasi a Roma presso la Corte di Cassazione sabato 28 maggio scorso è un’occasione per riflettere sul rapporto tra società civile e mondo della giustizia e sul modo in cui la percezione della magistratura è cambiata nel tempo.

19/07/2022
Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione

La necessità di rendere compatibile la vincolatività nel processo del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale con la tendenza evolutiva della giurisprudenza impone di affidare la decisione sul rinvio alle sezioni unite. Ai fini dell’inerenza del rinvio pregiudiziale all’oggetto del processo, devono essere esposte nell’ordinanza di rinvio le circostanze di fatto che rendono necessario il rinvio e il primo presidente della Corte di cassazione deve avere il potere di dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale quando risulti manifesto che la detta necessità non ricorre.

30/09/2021