- David Cerri - Turchia: l’indipendenza di avvocati e magistrati tra diritto e potere
- Ezio Menzione - Sulla morte di Ebru Timtik
- Maria Giuliana Civinini - La visita in Turchia del Presidente della Corte di Strasburgo, Robert Spano. Contesto e significato
- Ignazio Juan Patrone - La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di fronte alla repressione in Turchia ovvero «C'è ancora un giudice a Strasburgo?»
- Francesco Dal Canto - Il caso “Ebru Timtik” e gli attacchi all’indipendenza della magistratura in Europa
- Tommaso Greco - Il potere contro il diritto Il caso (non tanto singolare) di Ebru Timtik
Turchia: l’indipendenza di avvocati e magistrati tra diritto e potere. Ricordando Ebru Timtik
Il 27 agosto 2020 Ebru Timtik è morta dopo 238 giorni di sciopero della fame.
Il 13 novembre 2020 la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno ha dedicato alla sua memoria e alla lezione da trarre da questa tragica vicenda un Forum: Diritto di difesa. Il caso turco: avvocati e magistrati.
Vi hanno preso parte avvocati (Cerri e Menzione), magistrati (Civinini e Patrone), professori (Greco e Dal Canto). Vi è stato spazio per il ricordo appassionato di chi aveva conosciuto questa avvocata coraggiosa, per la riflessione giuridica e quella politica. E' stato analizzato il significato dello sciopero della fame fino alla morte come strumento estremo di lotta per il diritto e la verità. Un'attenzione particolare è stata dedicata al ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, in quei giorni di fine estate, ha respinto la richiesta di misure urgenti per Timtik e Ünsal e, nella persona del suo Presidente, ha visitato le istituzioni turche. La riflessione sulla violazione dei precetti di base dello stato di diritto, sul processo equo, sull'esercizio libero dei diritti della difesa, sull'indipendenza e imparzialità della giurisdizione e di chi l'attua dalla Turchia si è estesa ai Paesi dell'Unione Europea per divenire un forte monito: separazione dei poteri, avvocatura libera, magistratura indipendente non sono mai acquisizioni permanenti ed è dovere dei giuristi agire ogni giorno per la loro difesa.
Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i princìpi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo” ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima.
Pubblichiamo, in versione italiana e nell'originale in inglese, l'intervento svolto dalla giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Anna Adamska-Gallant alla conferenza per il 40° anniversario della fondazione di Medel (Strasburgo, 3 giugno 2025)
Pubblichiamo, in versione italiana, inglese e francese, e in allegato in originale turco, la lettera che Murat Arslan, magistrato turco membro di Yarsav, ha indirizzato ai colleghi di Medel dal carcere di Sincan, dove è detenuto da ormai nove anni.
La foglia di fico della separazione delle carriere, perseguita per via costituzionale, cela l’autentico obiettivo della riforma: l’indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici nel loro ruolo di interpreti della legge, in termini conformi a Costituzione e trattati internazionali. Tuttavia, un’analisi delle ragioni a favore della separazione delle carriere ne svela incongruenze e ipocrisie e, persino, un certo anacronismo argomentativo, alla luce delle progressive riforme che hanno cambiato il volto e il ruolo delle indagini preliminari. Mentre l’analisi prospettica dei pericoli sottesi alla separazione delle carriere, dovrebbe mettere sull’allerta i cultori del diritto penale liberale, molti dei quali appaiono accecati dall’ideologia separatista e sordi ai rumori del tempo presente che impongono di inquadrare anche questa riforma nel contesto più generale della progressiva verticalizzazione dei rapporti tra istituzioni democratiche, insofferente ai bilanciamenti dei poteri che fondano la Carta costituzionale.
In una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 15109/25), il concreto pericolo di lesione dei diritti fondamentali dell’estradando e le condizioni detentive nello Stato richiedente sono alla base dell’annullamento di una sentenza di accoglimento della domanda di estradizione in Turchia, a causa dell’attuale sistematica violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e del progressivo allontanamento di quel Paese dai valori fondanti dell’Europa