Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Risposta all’emergenza sanitaria e triage. Appunti per una lettura penalistica

di Giuseppe Battarino
Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie
Il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stanno producendo una rapida evoluzione delle tecniche e prassi terapeutiche, della farmacologia, dell’organizzazione sanitaria e suggeriscono una rivisitazione del rapporto tra metodi scientifici e valutazione giuridica delle azioni di risposta all’emergenza sanitaria

1. Il triage come metodo scientifico

Il termine triage deriva dal francese trier, traducibile con “scegliere, selezionare, mettere in fila”, e venne utilizzato per la prima volta durante le guerre napoleoniche, quando il chirurgo dell’Armée, Jean Dominique Larrey, si trovò a dover organizzare i soccorsi sui campi di battaglia avendo a disposizione un’organizzazione sanitaria superiore a quella di un passato in cui i feriti venivano sostanzialmente abbandonati a se stessi e all’individuale e naturale capacità di sopravvivenza; ma largamente inadeguata a tutti i bisogni generati dalle cruente battaglie campali.

Il criterio elaborato fu quello di soccorrere per primi gli ufficiali e poi i soldati con lesioni più lievi, al fine di rimetterli rapidamente in condizione di combattere.

Un criterio funzionale all’organizzazione militare e non alle esigenze di cura; al contrario, nei sistemi contemporanei di risposta all’emergenza sanitaria, il criterio è funzionale alla migliore assistenza dei singoli[1].

Il concetto del triage si è infatti radicalmente modificato nel corso del tempo fino a divenire, ai giorni nostri – e, in particolare, nel sistema italiano di risposta all’emergenza sanitaria – criterio di priorità che mira a garantire il massimo possibile di cura al massimo possibile di pazienti.

Il triage è un metodo scientifico di individuazione delle priorità assistenziali, basato sulla valutazione delle condizioni del paziente, applicato sia nell’emergenza sanitaria territoriale, sia nei dipartimenti ospedalieri di emergenza urgenza per l’attività tradizionalmente definita di pronto soccorso, sia nelle situazioni di grande emergenza (eventi maggiori, catastrofi). In tali contesti si potrà verificare un insieme di fatti di lesione o messa in pericolo di beni primari (vita, integrità fisica) multipli, simultanei, ovvero occorsi in tempo circoscritto, che, a causa delle modalità di tempo e di luogo in cui si verificano, renderanno le risorse sanitarie disponibili per farvi fronte insufficienti a fornire una risposta completa e contestuale.

Si pensi, ad esempio, nel campo delle catastrofi, alle conseguenze di una scossa di terremoto di elevato grado o a una vasta contaminazione chimica, da affrontare sul territorio in prossimità del luogo degli eventi; nel campo degli eventi maggiori allo scenario di un disastro ferroviario, di un incidente stradale con il coinvolgimento di decine di veicoli, del crollo di un edificio; nel contesto ospedaliero alla situazione di massiccio afflusso di feriti oppure di rapida diffusione di gravi patologie necessitanti ricovero; nell’ambito dell’ordinaria attività di emergenza territoriale alla destinazione di mezzi di soccorso a una pluralità di richiedenti con patologie diverse. Ipotesi, quelle sopra menzionate, suscettibili di interagire tra scena dell’evento, territorio e presidi ospedalieri.

La selezione delle priorità avviene secondo forme, schemi e criteri scientificamente convalidati, in attuazione di una metodica fondata sulla qualificazione delle malattie e delle lesioni e sulla definizione delle cure da prestare per categorie di pazienti.

Nelle linee guida approvate dalla Consensus Conference nazionale sul soccorso nelle maxiemergenze (Bologna, novembre 2005) si legge la seguente definizione: “in una situazione di evento maggiore, il triage è una procedura sanitaria di tipo dinamico, convalidata scientificamente, che consente di gestire le limitate risorse al fine di ridurre al massimo la mortalità e la morbilità delle persone coinvolte”.

Il triage, in funzione di queste sue caratteristiche, di tipo strettamente sanitario-terapeutico, è attività professionale sanitaria: esplicita è in questo senso la normativa in materia di catastrofi (d.p.c.m. 13 febbraio 2001 – 12 maggio 2001) in cui lo si affida alla direzione di un professionista medico o, in sua assenza, infermiere “incaricato di coordinare le operazioni di triage sulle vittime”.

Il presupposto dell’applicazione delle metodiche di triage nella maxiemergenza è la possibilità che le risorse destinate alla cura dei potenziali pazienti divengano insufficienti; lo scopo dell’applicazione delle metodiche è quello di ridurre nel massimo grado possibile, in condizioni di insufficienza di risorse, eventi lesivi della vita o dell’integrità fisica delle persone soccorse.

I protocolli di triage sono diversi ma sono accomunati dalla diretta evidenza, dalla possibilità di rapida valutazione della situazione del paziente e sono finalizzati alla classificazione, che avviene attribuendo a ciascuno un codice-colore destinato a orientare gli operatori sanitari sul campo – con modalità diverse nell’emergenza territoriale ovvero nel caso di eventi maggiori o catastrofi – e nei presidi ospedalieri[2].

Gli strumenti del triage non hanno natura certificativa ma operativa e non hanno natura decisoria ma ricognitiva; caratteristica tipica del triage è la sua natura dinamica.

In tutte le situazioni considerate, la valutazione dell’insieme dei pazienti dovrà infatti essere sorvegliata e nuovamente condotta in forma continua a distanza di tempo, per riesaminare le condizioni dei singoli e il matching con le risorse disponibili, sia progressivamente impegnate che eventualmente sopravvenute.

In quanto processo continuo di valutazione delle situazioni nel loro presentarsi e nel loro evolvere, il triage comporta qualificazione e selezione dei pazienti per una conseguente scelta delle priorità, non mai rifiuto deliberato di assistenza: ogni paziente verrà [progressivamente] curato, nessuno verrà [definitivamente] abbandonato[3].

2. Il triage come modalità e strumento dell’azione terapeutica

Così considerato, il triage comportando in un intervento selettivo previa valutazione dell’insieme dei pazienti secondo metodiche scientificamente note e convalidate, costituisce una modalità dell’azione terapeutica complessiva e uno strumento finalizzato all’azione terapeutica individuale: è questa contestualizzazione dell’intervento che ne muta il carattere e la valutazione giuridica.

Non si può cioè considerare isolatamente il mancato o ritardato intervento su un paziente, se non in relazione all’intervento effettuato su tutti i pazienti, che rappresenterà espressione di una condotta professionale connotata dalla migliore scienza ed esperienza, priva di profili di colpa addebitabili a uno o più operatori sanitari, laddove, conseguentemente, il singolo intervento, oltre che in maniera tecnicamente corretta in sé, sia stato effettuato correttamente dal punto di vista dell’applicazione delle metodiche scientifiche di triage e dal punto di vista delle cure progressivamente prestate ai singoli pazienti.

Nella situazione di emergenza l’assunzione e lo sviluppo dell’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi assume come punto critico l’intervento non immediato a fronte di potenzialità lesive.

Il criterio della rinviabilità dell’intervento sanitario, nella comparazione tra più esigenze di soccorso, è stato utilizzato in una pronuncia di legittimità (Cass., IV, n. 9638 del 2 marzo 2000) secondo la cui massima ”il medico del pronto soccorso, occupato a prestare la propria opera per un paziente, non è tenuto ad occuparsi anche di un altro paziente sopraggiunto che necessiti di assistenza e cura rinviabili, ma può chiedere che ad occuparsene sia un collega presente e non altrettanto impegnato”.

La sentenza prescinde da considerazioni dell’applicabilità del metodo del triage nel pronto soccorso ospedaliero, che invece è di comune (e indispensabile) uso nella ordinaria ricezione di una pluralità di pazienti e ad essa fornisce un presupposto valutativo di tipo tecnico-scientifico. Altrettanto chiara, quantunque anch’essa priva di riferimenti scientifici al metodo di selezione di priorità è altra sentenza (Cass., II, n. 960 del 26 novembre 2002 – 13 gennaio 2003), che ad esso fa riferimento incidentale in una fattispecie di truffa e abuso d’ufficio: “uno stato di pericolo attuale per la salute del paziente costituisce una situazione di emergenza che rende doveroso il ricovero immediato per procedere ad accertamenti tempestivi, eventualmente costringendo ad ulteriori attese pazienti le cui condizioni siano meno pressanti”.

Anche in condizioni ordinarie, nella realtà attuale, le strutture ospedaliere sono sempre impegnate ad affrontare un elevato numero di casi, considerando la quantità di cittadini che si rivolgono direttamente ad esse che si aggiunge agli accessi derivanti dagli interventi del sistema territoriale di risposta all’emergenza sanitaria (118 ora NUE 112).

Poiché le prestazioni richieste ed effettuate sono estremamente eterogenee e solo una parte dei pazienti necessita effettivamente di cure di significativa complessità, è necessario selezionare le necessità terapeutiche secondo un metodo che riproduce quello del triage extraospedaliero ma che presenta caratteristiche proprie[4].

Si colloca in una posizione diversa la necessaria redazione ed applicazione di protocolli organizzativi, comprendenti la funzione di triage, nel caso di emergenza intraospedaliera per massiccio afflusso di pazienti. Si può verificare una catastrofe che coinvolge direttamente la struttura ospedaliera riducendone in maniera decisiva l’attività e la disponibilità di risorse, ovvero vi possono essere eventi, singoli o multipli, esterni alla struttura, che tendono a generare un superamento della capacità di risposta ai bisogni di soccorso ad essa indirizzati o spontaneamente affluiti.

In questo caso la teoria e la pratica del triage si inseriscono in una pianificazione basata sulle finalità di “assicurare un adeguato trattamento, cura ed eventuale ricovero ad un gran numero di feriti che superano le normali capacità ricettive del Dea (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) integrarsi con gli altri piani di emergenza mantenere, anche in emergenza, una minima attività routinaria. La capacità di reazione della struttura deve essere elevata, indipendentemente dal numero, dalla gravità e dalla patologia prevalente delle vittime”[5].

3. Azione terapeutica, definizione del contesto

Questa sintetica rassegna dei campi di applicazione del triage disegna la necessità di un valutazione giuridica di eventi avversi lesivi della vita o dell’integrità fisica delle persone soccorse, che integri puntualmente l’esame di modi e tempi della singola azione terapeutica “finale” con la definizione del contesto in cui si è reso necessario il triage a causa della molteplicità degli eventi e con la predisposizione delle risorse e dell’organizzazione necessarie a far fronte a quegli eventi.

La necessità di risalire lungo la “catena dei soccorsi” e, ancora oltre ai presupposti gestionali, rende particolarmente sensibile e complessa, in questi casi, la ricostruzione delle serie causali, della prevedibilità e prevenibilità degli eventi, dell’esigibilità delle condotte da parte di ciascun soggetto collocato lungo quella catena.

E – salvo quanto si dirà più oltre a proposito dell’art. 590-sexies cp – andranno considerate le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato” quanto più difficili (o, in taluni casi di applicazione del triage, estreme) siano state la situazione ambientale, le eventuali ragioni di urgenza, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione, l’approccio a una vicenda “problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza”[6].

4. Scienza e valutazione giuridica: la sfida di una fase in rapida evoluzione

Il quadro consolidato dell’organizzazione sanitaria e della scienza medica dell’emergenza e delle catastrofi ha sinora dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e di risposta alle esigenze e alle criticità determinate dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il diritto dell’emergenza sanitaria, e in particolare l’ambito penalistico, si trova di fronte alla necessità di una rivisitazione delle specificità del rapporto tra metodi scientifici e valutazione giuridica delle azioni di risposta all’emergenza sanitaria[7].

Quelle specificità e i riferimenti al contesto normativo e giurisprudenziale vanno considerati con attenzione per determinare i confini di responsabilità degli operatori dell’emergenza sanitaria. In un momento di massimo impegno collettivo, è ragionevole prevenire i paralizzanti – e storicamente noti – timori prodotti nell’attività sanitaria da una “società contenziosa”, scarsamente educata all’uso delle risorse collettive, che ancor più le compromette a scapito dei bisognosi gravando sulle strutture sanitarie con miti di sanabilità assoluta e di giustiziabilità assoluta del mancato risultato atteso.

Gli elementi che qualificano l’attuale emergenza epidemiologica rispetto alla visione tradizionale del triage si sono in parte rivelati e si riveleranno progressivamente.

Il presupposto del triage è, come si è visto, un’insufficienza di risorse che viene assunta come transitoria e superabile, in cui il saldo tra risorse di cura progressivamente impegnate e successivamente disponibili (perché sopravvenute o disimpegnate) tende al positivo.

Un’insufficienza, dunque, tendenzialmente sincronica e non diacronica; laddove dovesse prevalere la tendenziale diacronicità, le tecniche di triage dovrebbero diversamente affrontare la questione della rivalutazione dei pazienti.

L’applicazione delle metodiche di triage – e la loro valutazione a fini giuridici – necessita della definizione di un contesto spaziale e temporale: per riprendere alcuni degli esempi fatti, l’ordine di priorità nelle cure si determina nell’ambito del pronto soccorso di un ospedale gravato in tempi ristretti da un rilevante numero di accessi, sulla scena dell’incidente ferroviario o nei pressi dell’edificio crollato[8].

Un’emergenza da epidemia o da patologie diffuse connotata da un certo grado di permanenza nel tempo tende ad allargare il contesto, ragion per cui la valutazione delle priorità dovrà tenere conto di una scala più ampia; e lo stesso criterio di valutazione non potrà più essere diretto esclusivamente sul singolo soggetto, ma sarà rivolto anche alla salvaguardia della collettività.

Si può assumere come esempio la meritoria opera attualmente svolta dalla Centrale remota operazioni soccorso sanitario – CROSS del Dipartimento della protezione civile (regolata dalla Direttiva 24 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016) nel costante reperimento di risorse per il trasferimento di pazienti in più regioni: laddove nella Direttiva citata si faceva riferimento ad eventi emergenziali tradizionali, necessitanti di un sistema di coordinamento dei soccorsi sanitari “almeno nelle prime 72 ore”.

Non di minima importanza è poi che scienze e diritto si basino su linguaggi univoci, in una comune esigenza di chiarezza semantica.

Si può fare l’esempio del termine “pre-triage”, adottato per indicare attività di screening, diverse però dalla priorità assistenziale, ad esempio per la definizione di percorsi dedicati ai pazienti-COVID negli ospedali o per la prima valutazione degli ingressi in carcere.

Queste specificità vanno coordinate con il quadro penalistico sopra sinteticamente descritto anche in relazione alle scelte normative compiute dapprima con dl 13 settembre 2012, n. 158 (l. 8 novembre 2012, n.189) e in seguito con la l. 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto nel codice penale, nell’articolo 590-sexies, i parametri di valutazione della condotta del sanitario costituiti dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Parametri che, in quanto attinenti al profilo tecnico-scientifico dell’attività sanitaria, regolano, ai sensi dell’articolo 590-sexies, la sola colpa per imperizia.

Laddove si faccia questione di responsabilità penale per eventi avversi si renderà quindi necessario valutare sin dalle indagini se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali; ricostruire il nesso causale tenendo conto anche del comportamento indicato quei parametri (assumibile come comportamento alternativo lecito controfattuale), specificando se si versi in ipotesi di colpa generica o specifica, per imperizia, negligenza o imprudenza, segnalando se e in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali anche in relazione alle specificità del caso concreto.

Le linee-guida, che di per sé costituiscono sapere tecnico-scientifico codificato dalla comunità scientifica (“raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche”), devono passare attraverso una formalizzazione (“definite e pubblicate ai sensi di legge”), ai sensi dell’articolo 5, della l. n. 24/2017 che prevede la loro provenienza da istituzioni individuate dal Ministero della salute e la loro verifica da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Il professionista sanitario è tenuto ad attenersi alle linee-guida, sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna fattispecie concreta; e ha la legittima aspettativa vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle medesime direttive.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 8770) che ha sottolineato l’utilità dell’introduzione delle linee-guida sia quale criterio di orientamento per il sanitario, a cui permettono di essere “oggi posto in grado di assumere in modo più efficiente ed appropriato che in passato, soprattutto in relazione alle attività maggiormente rischiose, le proprie determinazioni professionali” – sia sotto il profilo giuridico poichè rappresentano “una plausibile risposta alle istanze di maggiore determinatezza che riguardano le fattispecie colpose qui di interesse. Fattispecie che, nella prospettiva di vedere non posto in discussione il principio di tassatività del precetto, integrato da quello di prevedibilità del rimprovero e di prevenibilità della condotta colposa, hanno necessità di essere etero-integrate da fonti di rango secondario concernenti la disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in vario modo fondano il rimprovero soggettivo”; con la precisazione, tuttavia che si tratta non di “norme regolamentari che specificano quelle ordinarie senza potervi derogare, ma regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente[9] e implicanti, in ipotesi contraria, il dovere, da parte di tutta la catena degli operatori sanitari concretamente implicati, di discostarsene”.

La novità costituita dalla risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 fa sì che siano in uso, per conseguire l’obiettivo di massimo possibile di cura al massimo possibile di pazienti, i criteri scientifici specifici della medicina di emergenza e delle catastrofi e in particolare le metodologie di triage: che, sinora, non risultano “codificate” come linee-guida ai sensi dell’articolo 5, della l. n. 24/2017.

Esse si rinvengono, invece, in due tipi di fonti: da un lato un’elaborazione di molti decenni della comunità scientifica, che ha prodotto un sapere tecnico del tutto consolidato; dall’altro la traduzione in atti giuridici di natura diversa, dalla normazione secondaria a provvedimenti amministrativi che hanno regolato nel corso del tempo l’attività sanitaria in emergenza.

Entrambe queste tipologie di fonte sono per loro natura soggette a un forte dinamismo, determinato, anche in tempi ordinari, dalla parallela crescita delle conoscenze gestionali sulle cure e delle esigenze organizzative di una realtà complessa quale è il sistema di risposta all’emergenza sanitaria.

L’emergenza epidemiologica in corso rende questo processo accelerato e difficilmente suscettibile di codificazione ai sensi dell’articolo 5, della l. n. 24/2017: tantopiù laddove si consideri che scoperte e innovazioni si collocheranno al confine tra scelta scientifica delle migliori cure e scelte politiche in materia sanitaria.

Ma se si passa dalla ricerca di criteri di responsabilità alla definizione di confini di responsabilità, essi si possono rinvenire nell’applicazione corretta da parte dei sanitari impegnati nella risposta all’emergenza di linee-guida non codificate ma che rappresentano la cristallizzazione di conoscenze scientifiche, di buone pratiche assistenziali declinate nello specifico delle conoscenze scientifiche sulla gestione dell’emergenza; del rispetto di norme organizzative a loro volta fondate su principi scientifici, che, quandanche non abbiano veste di “leggi” o “regolamenti” si qualificheranno come “ordini o discipline”.

In un momento di rapida e necessitata evoluzione delle tecniche e prassi terapeutiche, della farmacologia, della tecnologia, dell’organizzazione sanitaria, vale quanto efficacemente scrive la Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 37794/2018: “il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è, nel tempo, sottoposto a continue sollecitazioni, vuoi per i reiterati interventi del legislatore, vuoi per le sempre più approfondite ed articolate elaborazioni dottrinali, vuoi per la ricerca da parte degli interpreti di un equilibrio tra le istanze di general-prevenzione correlate all’esercizio di un’attività rischiosa e l’imperativo di matrice costituzionale di attribuire rilievo penale alle sole condotte colpevoli”.

Questo anche mediante un razionale incrocio tra sapere scientifico e sapere giuridico, tantopiù necessario per affrontare i problemi posti dalla drammatica fase di emergenza epidemiologica in corso.

 

[1] R. Noto, P. Huguenard, A. Larcan, Médecine de catastrophe, Paris, 1987 [trad. it. M.G. Mezzetti, S. Badiali, G. Cantone, R. Coluccia, A. Ceron, Medicina delle catastrofi, Milano 1989].

[2] I colori tradizionalmente in uso sono il verde, a cui sono assegnati i pazienti con sintomi o lesioni non gravi, a trattamento dilazionabile; giallo, pazienti con sintomi o lesioni potenzialmente pericolosi ma tali da non metterne a rischio la vita; rosso, pazienti con sintomi o lesioni che ne mettono immediatamente a rischio la vita. Le linee guida sull emergenza intraospedaliera 2019 prevedono un sistema di codifica a cinque codici numerici di priorità, con valori da 1 a 5, ove 1 indica il massimo livello di gravità, con l’uso dei colori (da minore a maggiore gravità) bianco, verde, azzurro, arancione, rosso. Nelle situazioni di maxiemergenza è altresì in uso un ulteriore codice, di colore nero (talvolta sostituito dal blu), attribuito a pazienti che, seppure non possono dirsi “deceduti” in mancanza di constatazione formale, appaiono non salvabili in alcun modo avendo riportato lesioni o conseguenze incompatibili con la vita: la loro condizione peraltro non implica anche in questo caso abbandono di assistenza ma obbliga alla rivalutazione successiva nell’ambito delle operazioni di triage (considerando che l’attribuzione di un codice non “certifica” una condizione del paziente, ma semplicemente la “descrive” per consentire di portare il massimo di cure al maggior numero di soggetti).

[3] Con riferimento alla ordinaria attività di pronto soccorso ospedaliero, in tal senso si è espressa Cass., VI, n. 40753 del 5 luglio – 29 settembre 2016, secondo cui la persona che si presenti al pronto soccorso ha “il pieno diritto – cui corrisponde un correlativo dovere del sanitario di turno – ad essere sottoposto a visita medica, là dove l’assegnazione del codice di triage all’atto dell’accettazione vale soltanto a definire un ordine di visita fra più pazienti in attesa, ma non ad esentare il predetto sanitario dal dare corso alla visita del paziente la cui patologia sia valutata, ad un primo screening del personale paramedico, non grave”; il rifiuto integra il reato di cui all’articolo 328 cp. Analoga qualificazione giuridica è stata attribuita da Cass., VI, n. 19759 del 5 aprile – 8 maggio 2013 all’ipotesi di mancata applicazione del metodo di triage da parte di infermiere della centrale operativa 118 ai fini dell’invio del mezzo di soccorso più adeguato a fronte di una richiesta di intervento.

[4] Quali fonti regolatrici originarie possono essere citate le linee guida per il sistema di emergenza – urgenza in applicazione del d.P.R. 27 marzo 1992 pubblicate nella G.U. del 17 maggio 1996, in cui viene definita la funzione dell’infermiere di triage: all’interno del DEA deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri che consentano di stabilire le priorità di intervento: tale funzione è svolta da un infermiere adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio (il codice attribuito dall’infermiere è suscettibile di rivalutazione da parte del medico e ad esito di una valutazione clinica); e le Linee Guida sul triage intraospedaliero pubblicate sulla G.U. n. 285 del 7 dicembre 2001, emanate dal Ministero della Salute, frutto di un accordo Stato-Regioni, che individuano i codici di gravità. La materia è stata rivista nel 2019 con le nuove Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero del Ministero della Salute www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3849_listaFile_itemName_1_file.pdf.
Un riferimento specifico all’emergenza territoriale è contenuto nel Dm 2 aprile 2015 n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) in cui, al punto 9, si specifica che la centrale operativa (del sistema di risposta all’emergenza sanitaria, 118 ora NUE 112) effettua la valutazione del grado di complessità dell’intervento necessario, definendo il grado di criticità dell’evento e, conseguentemente, attiva l’intervento più idoneo, utilizzando codici di gravità.

[5] A. Morra, L. Odetto, C.Bozza, P. Bozzetto, Disaster Management. Gestione dei soccorsi sanitari extra ed intraospedalieri in caso di catastrofe, Torino, 2000, p. 87.

[6] Cass., IV, n. 37794 del 22 giugno – 6 agosto 2018; v. anche, nella vigenza del dl 13 settembre 2012, n. 158 (l. 8 novembre 2012, n.189): Cass., IV, n. 16237, del 29 gennaio – 9 aprile 2013.

[7] Per la sistematica si rinvia a G. Battarino, Diritto dell’emergenza sanitaria, Milano, Giuffré, 2006 e a L. Marco – G. Battarino, Emergenza sanitaria e responsabilità penale, in La responsabilità medica, a cura di N. Todeschini, UTET, 2019, pp. 746 ss.

[8] Anche in questo caso secondo metodi scientifici della medicina delle catastrofi, che prevedono l’individuazione di un’area di cantiere, di posti medici avanzati, di vie di deflusso delle persone soccorse, ecc.

[9] In termini sanitari indirizzi di comportamento clinico e operativo.

26/03/2020
Altri articoli di Giuseppe Battarino
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, come obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19)

Nell’ambito del confronto in atto sul diritto della pandemia e sul tema delle vaccinazioni pubblichiamo questo importante articolo di Roberto Romboli, che illustra, con maestria, i diversi aspetti della vaccinazione contro il COVID 19 come diritto, come obbligo e come onere (certificazione verde COVID 19).

06/09/2021
Venerdì 6 agosto 2021. Esordisce la certificazione verde

Come è già avvenuto per la vaccinazione anticovid, anche la “certificazione verde” divide la nostra come altre società avanzate. Non scandalizzarsi di questa nuova, ennesima, divisione e consentirle di esprimersi ha, al fondo, una idea antica: che il confronto e l’urto di pensieri diversi sia ancora, se non l’unico, il miglior metodo a disposizione per trovare le soluzioni più ragionevoli ed accettabili ai problemi della convivenza collettiva. Per parte nostra restiamo convinti che la campagna di vaccinazione sia uno strumento di liberazione dai più gravi timori per la salute individuale e collettiva e che la vaccinazione sia al tempo stesso un diritto ed un onere, il cui mancato adempimento può giustificare una serie di calcolate restrizioni e limitazioni, adottate nell’interesse collettivo, in vari ambiti della vita sociale. 

05/08/2021
Quale lavoro femminile al tempo del Covid-19: la «resilienza» salverà le donne?

Nonostante il dichiarato approccio mainstreaming di genere, il nuovo PNRR sembra guardare alla «questione femminile» in una «logica emergenziale» e di soccorso - la stessa che caratterizza gli ultimi provvedimenti del Governo Draghi a supporto dei genitori lavoratori -, senza che siano pianificate modifiche strutturali e riforme di ampio respiro idonee a garantire la parità di genere nel lungo periodo. Il rischio è che si perda, per l’ennesima volta, l’occasione per una vera e propria rivoluzione culturale idonea a favorire la concreta emancipazione economica, professionale e sociale delle donne.

22/06/2021
Il punto sui reati dell’emergenza Covid

Il rapido succedersi di disposizioni normative anche in materia penale mette a dura prova l’interprete chiamato oggi a valutare le notizie di reato relative alle violazioni delle misure dettate per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall’epidemia da Coronavirus dopo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Si pongono dunque diversi temi di riflessione cui l’interprete deve dare risposta in riferimento ai casi che possono prospettarsi, alla luce dei principi costituzionali e senza tralasciare le esigenze di contrasto della pandemia. 

01/04/2021
Un ricordo (molto personale) del prof. Luigi Mariucci

La scomparsa del grande giuslavorista è anche l'occasione per ripercorrere le trasformazioni del diritto del lavoro

15/12/2020
Recensione a "Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi tra letteratura e diritto"

La recensione a Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi tra letteratura e diritto, a cura di Gabrio Forti, ed. Vita e Pensiero, Milano, 2020. Il libro è scaricabile gratuitamente sul sito dell’editore: https://www.vitaepensiero.it/news-novita-le-regole-e-la-vita-5317.html. Nel file del libro sono disponibili collegamenti ad una serie di video in cui gli autori presentano i loro contributi. 

12/12/2020
Prime riflessioni su criteri costituzionalmente fondati di distribuzione dei vaccini anti-Sars-Cov-2

L’annunciata disponibilità di vaccini efficaci contro il virus Sars-Cov-2 rende necessario prevederne una distribuzione razionale, basata su principi costituzionali e comprensibile dai destinatari; da regolare ad opera del legislatore, poiché comporta un bilanciamento di diritti e interessi in attuazione di norme costituzionali.

24/11/2020