Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Rimessa alle Sezioni unite la questione sul luogo di deposito della richiesta di riesame delle misure cautelari reali

di Federico Piccichè
Avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza
Nota a Cass. Pen., Sez. III, Ord. 14 marzo 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20255, Pres. Cavallo, Rel. Andronio

Con l'ordinanza, che qui si segnala, la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione «se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori»[1].

Nel caso di specie era accaduto questo.

I due ricorrenti, rispettivamente nelle loro vesti di indagato e terzo interessato, avevano presentato nella cancelleria del gip del Tribunale di Lagonegro richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo, avente ad oggetto un terreno, che il gip di quel tribunale aveva emesso in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs n. 152/2006.

Il gip del Tribunale di Lagonegro aveva trasmesso l'atto di impugnazione al Tribunale di Potenza competente sul riesame ex art. 324, comma 5, cpp.

Il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, atteso che era stata proposta a un tribunale incompetente «in quanto diverso da quello individuato ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen.».

Avverso tale ordinanza, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione per violazione degli artt. 324 e 582 cpp, sostenendo che la richiesta di riesame poteva essere alternativamente depositata anche presso la cancelleria del tribunale in cui le parti o i loro difensori si trovavano.

La Corte suprema, investita del ricorso, poiché intorno alla questione di diritto, sollevata dai ricorrenti e sopra richiamata, si contrappongono in seno alla giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti, ha ritenuto opportuno rimettere il ricorso al primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni unite.

In particolare i due orientamenti, che hanno dato origine al contrasto, possono così sintetizzarsi.

In base al primo orientamento, dal momento che il comma 2 dell'art. 324 cpp rinvia all'art. 582 cpp nella sua interezza e, dunque, pure alla regola contenuta nel suo secondo comma, le parti private o i loro difensori possono presentare la richiesta di riesame delle misure cautelari reali anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano.

Seguendo questo orientamento, per le misure cautelari reali si adotterebbe un'interpretazione del tutto analoga a quella già consolidatasi per le misure cautelari personali e maggiormente conforme al principio del favor impugnationis.

In base al secondo orientamento, invece, più restrittivo, tenuto conto di quanto dispongono i commi 1 e 5 dell'art. 324 cpp, la richiesta di riesame delle misure cautelari reali deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, soltanto nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; conseguentemente è da ritenere inammissibile l'atto di impugnazione presentato nella cancelleria di altro tribunale.

A una diversa conclusione non è possibile pervenire neppure in virtù del richiamo che, come si è visto, l'art. 324 cpp opera all'art. 582 cpp, atteso che di quest'ultima disposizione sono richiamate esclusivamente le “forme” con le quali la richiesta di riesame va presentata e non già le modalità del suo deposito.

Tale interpretazione, poi, oltre a non confliggere con il principio del favor impugnationis, porterebbe con sé il salutare effetto di semplificare e accelerare il procedimento.

Non resta, adesso, che attendere la decisione delle Sezioni unite per il componimento del contrasto[2].

21/06/2017
Altri articoli di Federico Piccichè
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Per una riforma radicale delle impugnazioni civili

La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.

28/10/2025
Discriminatoria l’esclusione degli stranieri da bonus bebè ed affitti della Regione Lombardia. Nota a Corte di Cassazione n. 23381 del 16 agosto 2025.

Sono discriminatorie le delibere della Regione Lombardia che limitano l’accesso ai cc.dd. bonus bebè e bonus affitti ai cittadini extra Ue in ragione della durata del loro soggiorno sul territorio nazionale

23/09/2025
Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali: una scelta politica censurabile e costituzionalmente reprensibile

Il contributo analizza il recente intervento legislativo che ha introdotto il divieto di pubblicazione testuale delle ordinanze applicative di misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, quale misura finalizzata a rafforzare la presunzione di innocenza

13/12/2024
Sentenze di giugno-luglio 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nei mesi di giugno-luglio 2023

09/11/2023
L’analisi di genere passa la soglia sovranazionale e approda in Cassazione

Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)

04/10/2023
Sentenze di maggio 2023
a cura di Redazione

Le più interessanti sentenze emesse dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nel mese di maggio 2023

28/07/2023
L'attuazione della legge di riforma per il giudizio di cassazione

Con riguardo al giudizio in cassazione, il legislatore delegato si è limitato a formulare alcune norme di dettaglio che meglio precisano e mettono a fuoco lo schema processuale introdotto dalla legge delega. Nel contributo vengono elencati gli interventi legislativi più significativi, mettendone in luce i tratti salienti e le eventuali criticità applicative, anche sulla scorta della prima sperimentazione.

16/05/2023