Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Questione curda e protezione internazionale in una recente sentenza della Corte d'Appello di Bari

Corte d'Appello Bari, 17 novembre 2015

La sentenza che si presenta, relativa a domanda di protezione internazionale trattata con rito sommario, riguarda un cittadino turco di etnia curda, impegnato nel partito indipendentista HDP come iscritto privo di compiti dirigenziali.

Il richiedente asilo assumeva che, dopo passati controlli vessatori di polizia, era emigrato nel timore di subire torture come altri suoi compagni, come lui coinvolti in una manifestazione nel 2011.

La Corte di Appello di Bari ha dapprima dato atto della credibilità del racconto del richiedente asilo, non mancando di attestare che l'altro partito indipendentista curdo, il PKK, non rifugge dalla violenza ma non è (contrariamente a una diffusa vulgata) un'organizzazione terrorista, come accertato della giustizia sovranazionale.

Successivamente la Corte ha analizzato, in base al notorio storico e giornalistico emergente anche da Internet, lo stato attuale della questione curda e la generale politica di Erdoğan, sì da correlare il giudizio al momento presente, in attuazione del dovere del giudice di esaminare la domanda di asilo alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine (COI, Country of Origin Information) del richiedente.

Nel merito, la situazione turca emersa dalle elezioni del Primo novembre 2015 è stata ritenuta poco tranquillizzante per gli indipendentisti curdi, sì da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, ma non fino al punto da giustificare lo status di rifugiato.

Sullo sfondo della sentenza, il ruolo attuale della Turchia rispetto ai flussi migratori provenienti dalla Siria e la sua ambiguità nei confronti dell'ISIS, elementi che la Corte ha dovuto considerare per una valutazione che rimane giuridica e non politica.

24/11/2015
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L’annullamento della convalida del trattenimento può comportare la permanenza della stessa misura?

La novella di cui al D.L. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024, ha attribuito la competenza a conoscere della legittimità dei decreti di convalida e proroga dei trattenimenti amministrativi alle sezioni penali della Cassazione, in luogo di quelle civili.
La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.  
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.

05/05/2025
Regolamento Dublino e clausola discrezionale davanti al giudice italiano. Nota a Cass. Sez. un. 15 gennaio 2025, n. 935

Le Sezioni unite, pur enunciando un principio di diritto meramente ripetitivo dei principi già sanciti dalla CGUE nella sentenza del 30 novembre 2023, sembrano in realtà – a leggere con attenzione tra le righe degli obiter dicta – anche rispondere almeno in parte alle attese di chiarimento dei giudici di merito e del foro sulla complessa questione delle interferenze tra protezione complementare di stampo nazionale e “trasferimenti Dublino”.

24/02/2025
Bis in idem: le domande reiterate dopo gli interventi legislativi del 2023

Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.

26/09/2024
Giudice in esilio: viaggio dalla giustizia alla persecuzione/Judge in exile: a journey from justice to persecution

Il 15 luglio è il giorno in cui si è realizzata la drammatica svolta che ha portato al collasso della democrazia turca. Per non dimenticare la vicenda del popolo turco e dei tanti intellettuali perseguitati in quel paese, QG sceglie di rilanciare on line l’articolo del giudice turco Orhan Karabacak Giudice in esilio: viaggio dalla giustizia alla persecuzione pubblicato nello Speciale QG/Medel n. 2/2024 Immigrazione e diritti fondamentali. Quale progetto per la prossima legislatura europea?

15/07/2024
Procedure accelerate e mancato rispetto dei termini: intervengono le Sezioni Unite

Con la sentenza n. 11399 del 9 aprile 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna – prendono posizione in ordine al tema delle conseguenze derivanti dal superamento dei termini nelle procedure c.d. accelerate. La pronuncia, nel risolvere il contrasto sviluppatosi tra le varie Sezioni Specializzate, apre numerosi spunti di riflessione. 

21/05/2024