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Diritti senza confini

La tutela processuale delle donne vittime di tratta

La tutela delle donne vittime di tratta, nell'ambito del processo civile, sollecita le sezioni specializzate della protezione internazionale ad un ricco confronto non solo sui presupposti di fatto ma anche sulle forme di tutela. Pubblichiamo due contributi sul tema, con allegati numerosi provvedimenti giudiziari. Inauguriamo così anche una nuova modalità di pubblicazione congiunta di più contributi, alla quale ricorreremo ogniqualvolta la portata delle problematiche trattate lo renderà necessario

Status di rifugiato e vittima di tratta: note a margine del decreto del Tribunale di Bari del 10 novembre 2018

di Dario Belluccio, avvocato del Foro di Bari

Con una virtuosa interpretazione e applicazione delle norme rilevanti, il Tribunale ha riconosciuto lo status di rifugiato ad una vittima di tratta, alla quale la Commissione territoriale competente aveva negato qualsiasi forma di protezione. Il decreto dimostra ancora una volta la rilevanza del ricorso giurisdizionale e, in esso, dell'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice nell'accertamento dei presupposti della protezione

Il decreto del Tribunale di Bari (accoglimento n. cronologico 8130/2018) 

Il decreto del Tribunale di Bari in commento attiene al riconoscimento dello status di rifugiato in capo a una giovane donna nigeriana vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale.

La ricorrente, durante la fase amministrativa, era stata indirizzata dalla competente Commissione territoriale verso una associazione che offre assistenza a donne vittime di tratta, evidentemente facendo uso dei criteri volti alla identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale ed i meccanismi di referral per la loro adeguata assistenza, ovvero delle Linee guida elaborate nell’ambito del progetto Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta, realizzate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati-Unhcr ed approvate dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo nella seduta del 30 novembre 2016.

Tuttavia, nonostante l’associazione individuata dalla Commissione territoriale avesse, effettivamente, individuato seri indici del fenomeno della tratta di esseri umani nella vicenda narrata dalla richiedente, l’organo amministrativo, dopo aver nuovamente ascoltato la ragazza, le aveva negato qualsivoglia forma di protezione rilevando una discrasia tra quanto riferito nel corso della prima e quanto riferito nel corso della seconda audizione amministrativa.

Benché la modifica di elementi rilevanti del racconto della vittima di tratta possa ritenersi consustanziale al senso di insicurezza, alla vergogna provata dalla richiedente, alla disistima personale ed alla mancanza di fiducia negli altri causata da quanto subito, alla difficoltà di relazionarsi – su vicende talmente personali – con persone che mai erano state prima incontrate ed a tanti altri motivi, è evidente che nel caso specifico tali divergenze erano state determinate proprio dalla presa in carico della richiedente da parte di una organizzazione specializzata nella tutela delle donne vittime di violenza e di tratta di esseri umani al fine di sfruttamento sessuale. Esse, dunque, erano l’effetto (voluto) dell’acquisito senso di fiducia da parte della stessa richiedente a seguito del confronto con soggetti specializzati. Per questo, ancorare il diniego della protezione da parte dell’amministrazione sulle divergenze tra i racconti forniti prima e dopo l’incontro con tale organizzazione si risolveva in un gigantesco errore.

Proprio per questo sono significativi i riferimenti, portati nel decreto, in ordine alla valutazione della credibilità della vicenda narrata dalla richiedente.

Al riguardo è noto che la Commissione (come il giudice di merito) non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, ma deve esercitare i suoi poteri/doveri di indagine e di acquisizione documentale (Cass. Civ., Sez. VI, 05.03.2015, n. 4522, rel. Bisogni); come sottolineato in giurisprudenza «in conclusione, deve affermarsi che la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art. 3, quinto comma, del d.lgs n. 251 del 2007, è vincolata ai criteri indicati dalle lettere da a) a d) e deve essere compiuta in modo unitario, (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma» come giustamente affermato da Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9.1/4.4.2013, n. 8282 (Pres. dott. Di Palma, Rel. Dott.ssa Acierno).

Anche precedentemente, sul punto, la Corte di cassazione, con la sentenza 26056/2010 Sez. I civile, aveva sottolineato che il giudice (come anche le Commissioni territoriali) devono porre l’attenzione non tanto o non solo sulla credibilità soggettiva del richiedente asilo, ma appurare la sussistenza della condizione di persecuzione, di pericolo nel Paese di origine sulla base di informazioni ed esterne ed oggettive, sulle quali poi riferire la storia del richiedente asilo e quindi la sua credibilità.

Giustamente la Corte di cassazione afferma che non è «la credibilità» in sé del richiedente a dovere essere considerata, quanto la coerenza e plausibilità del suo complessivo racconto il quale, solo unitamente a tutti gli altri elementi di analisi desumibili dalla normativa di riferimento, può portare a ritenere esistente la sua «generale attendibilità». Dunque, correttamente, il Tribunale di Bari valuta sia la plausibilità del racconto della richiedente, quale elemento di valutazione intrinseco [ove «le discrepanze, pur innegabilmente emerse, tra le due audizioni in Commissione (nella prima riferisce di essere fuggita dall’uomo a cui la zia l’aveva venduta, nella seconda di essere stata avviata alla prostituzione già in Patria e poi consegnata a un’amica della zia per un viaggio verso l’Europa) e le ulteriori difformità con il racconto reso dinanzi all’Associazione» non inficiano la ricostruzione complessiva del racconto], sia la coerenza estrinseca del racconto («la ricorrente, giovane donna giunta in Italia a soli 17 anni, ha reso dichiarazioni in linea con le fonti interne ed internazionali sulla tratta delle donne nigeriane; ha espresso con semplicità la sua ferma volontà di opporsi alla richiesta minacciosa della madame»).

In ogni caso, il Tribunale di Bari ha fatto buon uso della normativa che impone il necessario raccordo tra la normativa in materia di tratta di esseri umani e quelle in materia di protezione internazionale.

Difatti sia la normativa internazionale (tra cui il Protocollo delle Nazioni unite contro la tratta e la Convenzione di Istanbul del 2011), sia quella europea (tra cui la Carta dei diritti fondamentali e la Direttiva 2011/36/UE) sia, infine, quella nazionale (d.lgs 251/07, d.lgs 142/15, d.lgs 24/2014) tutelano la specifica posizione delle vittime di tratta anche in considerazione della specificità della donna che, in quanto tale, può rientrare tra i “gruppi sociali” per cui la Convenzione di Ginevra riconosce lo status di rifugiato allorquando abbiano subito o abbiano timore di subire persecuzioni e/o danni.

Elemento normativo rilevante anche al fine della diffusione della consapevolezza del fenomeno della tratta e dei relativi strumenti di tutela è stato, indubbiamente, il protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini adottato nel 2000 a Palermo: esso fornisce, all’art. 3, la definizione del fenomeno della tratta di esseri umani che è stata, successivamente, fatta propria nell’ambito delle ulteriori normativa anche su citate e sottolinea, anche, che il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore di età ai fini di sfruttamento (come nel caso specifico in commento) sono considerati «tratta di persone», anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di coercizione ovvero di inganno previsti dalla medesima norma. Stabilisce, dunque, una sorta di presunzione legale che discende direttamente dal favor del legislatore internazionale (come di quello nazionale, invero) nei confronti del minore, nella salvaguardia delle caratteristiche intrinseche alla minore età e nel volere impedire a tutti i costi la tratta di essi.

Sia il protocollo addizionale ora ricordato, sia le altre norme su richiamate contengono una clausola di salvaguardia volta ad impedire che l’esistenza di legislazioni e/o programmi a tutela delle vittime di tratta di esseri umani (come, in Italia, potrebbe esser visto l’art. 18 d.lgs 286/98, il quale, tuttavia, attiene a diversa forma di protezione) siano di ostacolo al riconoscimento della protezione internazionale per la vittima ed, anzi, tendono in certe situazioni a facilitare tale riconoscimento facendo rientrare la vittima di tratta nella particolare categoria delle persone vulnerabili che dovrebbero godere di particolari agevolazioni.

Se consideriamo, dunque, la definizione di rifugiato politico fornita dalla Convenzione di Ginevra (anche come ripresa dalla Direttiva 2011/95/UE e dal d.lgs 251/07) verifichiamo che lo status di rifugiato va riconosciuto «a chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

È notorio che l’appartenenza ad un gruppo sociale riguarda anche l’appartenenza al genere (in particolare modo quello femminile) e che le discriminazioni possono concretizzarsi anche in soprusi, molestie, violenze a danno delle donne ed, al limite, nel femminicidio [(al riguardo si vedano le linee guida Unhcr in materia di protezione internazionale in merito a Appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati. Ivi si legge: «Ne discende pertanto che il genere può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini» (p. 4)].

Tale lettura emerge anche dalla normativa internazionale su indicata e, inoltre, trova esplicito e chiarissimo riscontro nella Convenzione di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (cfr. artt. 60 e 61).

In questi casi, come sappiamo e vediamo, la persona deve essere riconosciuta come rifugiato se essa ha un «fondato timore di persecuzione» legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione di Ginevra.

È evidente che la norma convenzionale del 1951 parla di «fondato timore», non di certezza, altrimenti non avrebbe carattere protettivo nei confronti della vittima nella maggioranza dei casi. Ed è evidente che tale timore va messo in relazione con la situazione specifica del richiedente.

Capita non di rado che le richiedenti protezione che hanno subito una vicenda di tratta esprimano il loro timore immediato: tornare in Nigeria e doversi confrontare nuovamente con soggetti che sono stati autori di una minaccia o di una persecuzione. Le stesse, tuttavia, potrebbero seriamente essere soggette a percorso di “rivittimizzazione” (ad esempio al solo scopo di estinguere il debito economico contratto, ovvero perché oramai stigmatizzate socialmente). A questo timore, che potremmo definire noto o comunque anche inconsciamente percepibile, si aggiungono quelli (probabilmente non noti a molte delle richiedenti asilo) relativi al contesto di privazioni che non riguarda chiunque, ma solo chi, come la maggior parte delle vittime di tratta provenienti dall’Africa, sono in una condizione economica e sociale precaria all’interno di ambienti sociali ed istituzionali fortemente machisti e privi di tutele effettive; e quella loro condizione di marginalità e precarietà non potrebbe che peggiorare se (come prevedibile) la loro condizione di vittime di abusi fossero rese ulteriormente note proprio in quei contesti.

In realtà, ben oltre le dichiarazioni che a volte vengono rese, è evidente che c’è il concreto rischio di tornare in paesi (come è la Nigeria) che non hanno alcuno schema protettivo (in termini di assistenza sociale, psicologica, di welfare state e quanto altro) in favore delle vittime di tratta.

Nel caso concreto il Tribunale riconosce che, benché il pericolo in capo alla richiedente provenisse non direttamente dallo Stato, ma da un privato, non potrebbe negarsi il riconoscimento dello status di rifugiato. Anche qui si fa buon uso delle norme a disposizione dell’interprete: da un lato, si legge nel decreto, «quanto raccontato dalla medesima è (come si è detto dianzi) in perfetta sintonia con la condizione della donna nigeriana che in tutto il Paese è vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi che lo Stato nigeriano non debella e, per certi versi, con la sua legislazione legittima…»; d’altro lato, «Alla luce delle considerazioni che precedono, e dell’attività di agenti persecutori privati che in alcun modo lo Stato nigeriano è in grado di arginare, può procedersi al riconoscimento in favore della richiedente dello status di rifugiata».

Il riferimento normativo, in tale senso, si rinviene nell’art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs 251/07, il quale individua tra gli agenti della persecuzione anche «soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi».

Nel caso di specie è risultato che la vicenda della richiedente doveva farsi rientrare sin dalla fase amministrativa nell’ambito degli atti di persecuzione cui la stessa andrebbe incontro nel caso di rientro in patria, atti che l’art. 7, d.lgs 251/07 dice che «…possono, tra l’altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) … (Omissis); c) …. (Omissis); d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) … (Omissis); f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia» e che, quindi, la fattispecie doveva essere inquadrata nell’ambito del riconoscimento dello status di rifugiato.

Il caso in commento chiama in gioco la concreta attuazione, da parte delle commissioni territoriali, delle Linee guida su ricordate che, ancora troppo spesso, rimangono scarsamente implementate nella prassi amministrativa.

Nel decreto, inoltre, si dà atto del mancato ascolto in udienza della richiedente.

La scelta è corretta, per quanto la motivazione sul punto non soddisfacente.

Il Tribunale motiva la mancata necessità di istruttoria attraverso ascolto della richiedente sulla base della normativa di cui al dl 13/2017, come convertito in legge n. 46/2017 e della sentenza della Cgue del 26 luglio 2017, nel procedimento C-348/2016.

Tale ultimo riferimento, invero, appare non conferente (forse anche più semplicemente un refuso), posto che la sentenza indicata analizza le ipotesi di domanda di protezione manifestamente infondata.

La indicata pronuncia della Corte di giustizia, infatti, ha stabilito che «presupposto della decidibilità della controversia in materia di protezione internazionale è la completezza delle informazioni rese dal ricorrente, così come degli elementi di riscontro che il giudice deve d’ufficio reperire»; in secondo luogo il richiamo alla sentenza del 26 luglio 2017 nella causa 348-16, non è esattamente pertinente perché in quel caso la Corte ha affermato che è possibile non fissare una udienza di discussione e non procedere all’audizione innanzi al giudice nella sola ipotesi in cui la domanda sia manifestamente infondata. Ma la definizione di domanda manifestamente infondata, in Italia, non attiene ad una valutazione discrezionale, essendo chiaramente individuata dalla legge nell’art. 28-bis, comma 2, lett. a), d.lgs 25/2008, norma che la cristallizza come la domanda in cui «il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.lvo 251/2007». E tale valutazione deve essere preventivamente fatta dall’unico organo a ciò deputato, ovvero dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (ciò che in fattispecie non era stato fatto).

In tutti gli altri casi, pertanto, dovrà necessariamente disporsi la fissazione dell’udienza (come oramai, specie in mancanza di videoregistrazione in sede amministrativa, acclarato anche dalla Corte di cassazione) e disporsi l’audizione del richiedente se si volesse pervenire ad un rigetto, anche solo parziale, della domanda.

Nel caso considerato dal Tribunale di Bari, tuttavia, essendo l'organo giudiziale già risoluto nel volere riconoscere lo status di rifugiato sulla base della documentazione in atti, una ulteriore audizione della richiedente, sarebbe risultato assolutamente sconveniente sia per esigenze di tutela della parte (alla quale vanno evitati traumi ulteriori rispetto a quelli subiti, tra cui certamente rientra il “dovere” di raccontarsi intimamente dinanzi a terzi) sia nei confronti delle economie processuali.

 

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La tutela delle vittime di tratta davanti al giudice della protezione internazionale. Le peculiarità, le possibilità, le necessità, gli obblighi

di Luca Minniti, giudice del Tribunale di Firenze

Intervento pronunciato in occasione del Seminario tenuto il 30 gennaio 2019 presso la Scuola superiore della magistratura

1. Tratta allegata dalla richiedente

Tribunale di Milano, 23 marzo 2016 - Allegazione davanti al giudice, adesione progetto anti-tratta, status di rifugiato

Tribunale di Milano, 29 aprile 2016 - Allegazione davanti al giudice, percorso di riabilitazione, protezione sussidiaria

Tribunale di Milano, 7 giugno 2017 - Allegazione tratta e fuoriuscita dalla tratta, status di rifugiata

Tribunale di Salerno, 14 marzo 2017 - Tratta allegata e status di rifugiata

Tribunale di Cagliari, 6 giugno 2013 - Tratta allegata status di rifugiata

2. Tratta non allegata dalla richiedente

Tribunale di Roma, 9 febbraio 2018 - Indici di tratta, protezione sussidiaria anche per rischio mutilazione

Tribunale di Messina, 23 febbraio 2018 - Indici significativi di tratta, non allegata, incongruenze, status di rifugiato

Tribunale di Salerno, 2 febbraio 2017 - Indici significativi di tratta, non allegata, incongruenze, status di rifugiato

Tribunale di Firenze, 24 gennaio 2019 - Indici significativi di tratta non allegata con riferimento al Paese di origine

Tribunale di Messina, 14 luglio 2017 - Indici significativi di tratta, non allegata, incongruenze, status di rifugiato

Tribunale di Milano, 1 luglio 2016 - Indici significativi di tratta solo in Libia, tratta non allegata, sussidiaria

Corte di appello di Bari, 11 dicembre 2018 - Tratta negata, rigetto con trasmissione atti alla Procura e al Questore di Bari

Tribunale di Firenze, 23 luglio 2015 - Tratta negata, incongruenze, sintomi di tratta, umanitaria

3. Il referral del giudice

Ordinanza del Tribunale di Firenze, 14 dicembre 2017

Ordinanza del Tribunale di Palermo, 25 luglio 2018

1. Introduzione e contesto normativo

La presente relazione tratterà solo dei profili del fenomeno della tratta di esseri umani (principalmente a fini di sfruttamento della prostituzione femminile) connessi all’ambito degli accertamenti riservati al giudice della protezione internazionale, il quale, com’è noto, viene investito a seguito di un ricorso verso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale.

Anche le persone vittime della tratta di esseri umani possono necessitare di protezione internazionale perché un richiedente asilo può essere vittima di tratta per aver vissuto nel Paese di origine, di transito o di destinazione, una situazione di sfruttamento [1].

Ma è anche vero che la protezione internazionale e quella umanitaria, da sole, non sono idonee a proteggere dalla tratta per sfruttamento nel nostro Paese o comunque in Europa, perché i trafficanti di esseri umani possono giovarsi dei sistemi di asilo al fine di portare a termine il procedimento di “regolarizzazione” delle vittime, radicandone proprio in Europa l’attività per la quale sono sfruttati. È vero, infatti, che le vittime della tratta talvolta chiedono la protezione internazionale anche in quanto indotte in tal senso dai propri sfruttatori, che ritengono strategico il conseguimento della regolarità del soggiorno delle proprie vittime, le quali possono così liberamente muoversi sul territorio continuando ad offrire le prestazioni cui sono costrette in condizioni di sfruttamento.

Il caso emblematico è quello delle donne nigeriane destinate al mercato della prostituzione. Gli elementi che tendenzialmente connotano le vicende di migrazione per sfruttamento delle donne che provengono dalla Nigeria, in particolare da Edo State, sono:

1) Il debt bondage contratto con connazionali, spesso anch'esse donne, che costituiscono un segmento dell'ampio apparato criminale dislocato nei Paesi di transito e di destinazione;

2) I riti magici mediante i quali le vittime si vincolano;

3) Le minacce nei confronti della famiglia di origine;

4) La giovanissima età delle donne, anche minorenni;

5) L'assenza anche di minima istruzione connessa spesso alla provenienza da contesti rurali o suburbani molto isolati;

6) Le gravi violenze di natura fisica e soprattutto sessuale cui sono sottoposte durante il viaggio [2].

Questo è il quadro, la cornice o, potremmo anche dire, l’immagine che il giudice della protezione internazionale si trova di fronte quando i filtri di natura amministrativa, che avrebbero dovuto intercettare il fenomeno ed indirizzare la vittima verso gli strumenti socio-assistenziali, non abbiano funzionato.

2. Il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria in favore delle persone vittime della tratta di esseri umani

Tenendo presente quanto già esposto dai precedenti relatori, in punto di quadro sistematico e disciplina normativa, il mio ragionamento muove dall’analisi dell'art. 32 del d.lgs 25/08 che nel comma 3-bis, prevede che «La Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale».

Com’è stato più volte evidenziato, la norma crea un sistema di vasi comunicanti che rende possibile far confluire una domanda di protezione internazionale nel procedimento amministrativo di competenza della Questura, avente ad oggetto il rilascio di permesso per protezione sociale.

L'art. 32, comma 3-bis, d.lgs 25/08 si riferisce espressamente alle persone vittime di reati di cui agli artt. 600 e 601 cp, sebbene, rinviando essa all'art. 18 del d.lgs 286/98, si possa ritenere che tale procedura possa essere disposta ogni qualvolta la Commissione si trovi ad esaminare la domanda di una persona che sia stata vittima di uno dei reati indicati in tale disposizione e dunque anche il reato di cui all'art. 3, legge 75/58 e di quelli previsti dall'art. 380 cpp. Una simile interpretazione consente di estendere tale procedura e dunque l'eventuale riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi sociali in favore di tutte quelle richiedenti asilo che risultino vittime di condotte non idonee ad integrare i delitti della tratta di persone o del mantenimento o riduzione in schiavitù ma comunque riconducibili a situazioni di «violenza o grave sfruttamento» (si pensi ad esempio alle situazioni di grave sfruttamento in ambito lavorativo riconducibili all'art. 603-bis cp) [3].

Per addentrarci nell’analisi del tema che mi è stato assegnato io riterrei necessario affrontare un dubbio interpretativo che nei nostri provvedimenti o nei nostri dibattiti non viene, il più delle volte, reso esplicito.

Ci si deve a mio modesto avviso interrogare sul fatto:

1) se con il comma 3-bis, si sia prevista la possibilità o, melius, l’obbligo per la Commissione territoriale ed eventualmente per il giudice, ove ravvisino i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 d.lgs 286/98 nel corso del procedimento, di trasmettere gli atti al Questore, anche qualora essi ritengano di poter riconoscere la protezione internazionale ad una persona presunta vittima del reato di tratta ovvero di atti connessi;

2) o se, invece, tale possibilità sussista solo quando la protezione internazionale per tratta non possa esser concessa per mancanza dei presupposti o per la presenza di cause di esclusione.

La prima soluzione risulta preferibile, perché solo in tal modo si favorisce il percorso più adatto a personalizzare la protezione in relazione al rischio concretamente vissuto dal/dalla richiedente e dunque a perseguire l’adempimento degli obblighi internazionali del nostro Paese in materia di tratta. Come infatti si è già rilevato supra al par. 1, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria non sono sufficienti, da sole, a liberare il beneficiario della protezione dall’asservimento alla tratta.

L’adesione alla prima soluzione, determina il verificarsi della seguente opzione:

- il percorso previsto dall’art. 18 d.lgs 286/98 che, pur apparendo, per durata e stabilità, una tutela minore, potrebbe al contrario avere una efficacia maggiore, essendo rivolto ad avviare la vittima verso un percorso socio-assistenziale, vale a dire un percorso che l’aiuta ed accompagna ad emanciparsi;

- il provvedimento di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria che, pur attribuendo al richiedente un articolato sistema di diritti e di prestazioni sociali connessi alla permanenza in Italia, rischia di lasciare sola la vittima della tratta e priva di quella peculiare assistenza della quale invece molto spesso necessita [4].

La mia opinione è che sia necessario sempre privilegiare l’utilizzo del procedimento socio-amministrativo, salvo il caso in cui la richiedente non sia già uscita dalla tratta e non abbia più bisogno di un percorso amministrativo protetto.

Questo approdo interpretativo non può, però, portare a ritenere che la protezione internazionale non possa esser concessa alle vittime di tratta sottoposte a sfruttamento in Europa, sol perché l’adeguata protezione di queste persone sarebbe perseguibile unicamente con la procedura di assistenza socio-amministrativa, che ha carattere volontario, mentre il riconoscimento della protezione al di fuori del percorso amministrativo favorirebbe solo lo sfruttamento attraverso la regolarizzazione della loro permanenza in Europa.

Tale argomentazione non è condivisibile perché le vittime di tratta hanno diritto alla protezione internazionale anche se escono, in alcuni casi spontaneamente, dalla tratta che le ha soggiogate. Esse hanno usualmente diritto alla protezione internazionale perché restano esposte ad un rischio elevatissimo in caso di rimpatrio, sia per il pericolo di violenta vendetta, sia per il timore di nuovo assoggettamento. Ci si soffermerà a breve su quale soluzione adottare in questi casi. Si è dunque riconosciuto in moltissimi provvedimenti giudiziari che le vittime di tratta di esseri umani, in un'accezione inclusiva, incoraggiata come sopra detto dalle direttive europee tanto in materia di asilo che di tratta, potrebbero essere esposte a rischio di persecuzione e dunque essere meritevoli di un riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 d.lgs 251/07 o trovarsi in una situazione di rischio di danno grave di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo e dunque avere titolo per beneficiare della protezione sussidiaria.

Le Linee guida dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta del 2006 [5], sotto il profilo del «fondato timore di persecuzione», evidenziano come le vittime di tratta talvolta subiscano azioni (tipicamente lo sfruttamento sessuale, il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù) e fatti particolarmente atroci, tali da assurgere a gravi violazioni dei diritti umani di carattere persecutorio.

In esse si suggerisce che, anche quando l'esperienza della tratta della richiedente sia ormai conclusa, è corretto riconoscere lo status di rifugiato perché in caso di ritorno nel Paese di origine il richiedente potrebbe essere esposto a violazioni dei diritti umani fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta (re-trafficking) [6].

Inoltre, le Linee guida evidenziano come le vittime di tratta possano ritenersi appartenenti ad un determinato gruppo sociale, condividendo caratteristiche comuni e immutabili, o comunque fondanti la loro identità.

Tra queste, in particolare, l’essere donna in determinati contesti sociali e culturali privi di protezione effettiva può costituire un fattore di forte vulnerabilità; in particolare, donne sole, vedove, divorziate o analfabete, così come il minore, soprattutto orfano o bambino di strada, possono essere considerate persone appartenenti ad un determinato gruppo sociale [7]. Addirittura, secondo l'interpretazione dell'Alto Commissariato, coloro che sono stati vittime di tratta in passato potrebbero essere considerati come un gruppo sociale «basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta».

Ma sulla base di quanto sopra esposto, vengono al pettine alcuni nodi impegnativi per il giudice civile della protezione internazionale. E nel procedere all’esame delle soluzioni giurisprudenziali adottate dalle Corti trovo importante condividere con voi alcune riflessioni sulle peculiarità del giudizio di protezione internazionale concernente le vittime di tratta.

Possono essere individuate due diverse tipologie di casi e provvedimenti sui quali vorrei portare la nostra attenzione ed eventualmente il dibattito.

La prima è quella che si incontra nel caso in cui, in vario modo, le vittime di tratta alleghino una storia di tratta: storia di tratta non fatti dai quali possa essere desunta la tratta ma, precisamente, condotte integrative della tratta, verificatesi e subite nel Paese di origine, in Libia, in Italia o in tutti questi luoghi come spesso accade. Tale allegazione può essere rappresentata già davanti alla Commissione, oppure solo nel ricorso al giudice avverso il diniego, o talvolta addirittura solo nel corsodell’audizione davanti al giudice.

In questo caso la decisione del giudice si compone di due passaggi, comuni a tutti i giudizi di protezione:

1) La valutazione delle prove della tratta e, dunque, principalmente il giudizio di credibilità della narrazione, se essa è l’unica fonte di prova o, comunque, se non può altrimenti ritenersi provata la tratta;

2) La scelta della tutela: rifugio, protezione sussidiaria o protezione umanitaria.

Tendenzialmente in questi casi non vi è neppure la necessità di attivare il referral e di investire il questore ex art. 18 d.lgs 286/98, perché la vittima non è più asservita agli sfruttatori anche se questo strumento potrebbe comunque servire a proteggere la vittima dal cadere nuovamente nella rete degli sfruttatori.

La seconda tipologia di casi e di provvedimenti ha invece per presupposto l’allegazione opposta: la richiedente nega la tratta, sia nel proprio paese, che in Libia, che in Italia. Al massimo racconta di stupri e violenze in Libia, dalle quali è fuggita.

Il problema può sembrare il medesimo ma, a mio avviso, non lo è. O meglio richiede soluzioni e passaggi logico-motivazionali differenti.

Il giudizio di credibilità assume, infatti, un ruolo diverso: non è la credibilità a consentire di ritenere dimostrato il fatto costitutivo del diritto, ovvero la tratta, ma è la non credibilità ad essere indizio, fatto presuntivo, insieme ad altri e sintomatico della tratta. Qui sta un apparente paradosso che può condurre il giudicante a decisioni non corrette ed a negare protezione amministrativa o giurisdizionale, quando invece la vittima deve trovare protezione giuridica.

I provvedimenti che trovate nel file “tratta non allegata”, affrontano in vario modo questo rischio di impasse e la delicatezza della valutazione alla quale è chiamato il giudice.

Ma in primo luogo occorre distinguere il procedimento amministrativo davanti al questore ex art. 18 o davanti alla Commissione territoriale da quello introdotto contro il diniego, davanti al giudice ordinario.

Nel procedimento amministrativo il decisore non è vincolato dalle allegazioni, può superare, andare oltre la negazione della tratta e riconoscere la tratta e la protezione ex art. 18 o (per quanto riguarda la protezione internazionale e, per ora, la protezione umanitaria richiesta anteriormente al 4 ottobre 2018).

L’autorità amministrativa non mi pare vincolata dal principio della domanda e dall’onere di allegazione, se ritiene i fatti aliunde dimostrati. Non altrettanto può dirsi del giudice nel processo civile, pur riconoscendo completa applicazione al noto principio di attenuazione dell’onere della prova ed al cd. beneficio del dubbio che operano sul piano istruttorio e non della delimitazione della cognizione del giudice.

3. Gli strumenti del giudice civile: le peculiarità del giudizio di protezione dalla tratta

Dobbiamo dunque rispondere alla domanda: cosa può e deve fare il giudice quando si trova di fronte non l’allegazione dei presupposti della tratta di essere umani, ma l’allegazione, anche nel ricorso, di fatti del tutto differenti, tendenzialmente incompatibili con quelli che possono integrare la protezione internazionale per tratta?

Le storie delle donne nigeriane in particolare, talvolta, non contengono, neanche nel ricorso del difensore, neppure l’allegazione degli elementi sintomatici della tratta, quali:

1) L’assoggettamento tramite il debt bondage;

2) I riti magici mediante i quali le vittime si vincolano;

3) Le minacce nei confronti della famiglia di origine;

4) Il contatto con l’organizzazione di sfruttatori in Italia.

Per altro verso, altre condizioni soggettive, già menzionate nel par. 1, trovano riscontro obiettivo negli atti, anche se talvolta non vengono valorizzate nel ricorso ai fini del riconoscimento della qualità di vittima di tratta.

Possono ad esempio trovare riscontro obiettivo:

1) la giovanissima età di queste donne, anche minorenni, assieme all’allegazione dell’assenza di famiglia di origine;

2) la mancanza anche di minima istruzione connessa spesso alla provenienza da contesti rurali o suburbani di grande isolamento degrado ed abbandono;

3) Le gravi violenze di natura fisica e soprattutto sessuale cui sono sottoposte durante il viaggio o nel contesto socio-familiare di origine;

4) La presenza di un accompagnatore od un’accompagnatrice nel corso del viaggio;

5) Talvolta un contatto con connazionale nel nostro Paese.

In questo sta, a mio giudizio, una particolarità molto significativa del giudizio di protezione per tratta, rispetto al giudizio di protezione internazionale avente ad oggetto minacce differenti. In questa ipotesi l’attività istruttoria del giudice e la decisione di protezione internazionale per tratta, tendenzialmente costringe il giudice ad andare oltre la prospettazione contenuta nel ricorso, per individuare una storia diversa, in gran parte alternativa a quella raccontata alla Commissione e riportata poi nel ricorso.

È facile incontrare infatti nei casi di sospetta tratta storie particolarmente originali, molto radicate all’interno del contesto familiare, pur sempre di violenza, spesso domestica. Ma si tratta spesso di storie molto arricchite di episodi di vita rilevanti per la cultura tradizionale dei Paesi di origine, talvolta condite con particolari un po’ barocchi, colorati di circostanze di vita quotidiana anche banali che avrebbero dato luogo a violenza domestica ed espulsione dal contesto familiare. Il litigio con la matrigna per la scottatura con il ferro da stiro, l’acqua bollente rovesciata per sbaglio su un fratellino, la mancata protezione da un pericolo domestico di una sorellina che muore perché ingoia una saponetta e così via.

Storie, queste, che sono proposte come alternative alla tratta che invece viene negata pervicacemente. Storie che a volte appaiono, alla luce dell’audizione, necessaria per maturare qualsiasi tipo di valutazione, non verosimili, incongrue, contraddittorie.

Di qui la funzione del tutto peculiare che assume la trattazione della domanda di protezione internazionale della giovane donna, in particolare la funzione dell’attività istruttoria a partire dall’audizione della richiedente, laddove il giudice non deve fermarsi a verificare la in/verosimiglianza del racconto, la in/congruenza delle dichiarazioni, la lacunosità o meno di alcuni aspetti rilevanti del racconto; la coerenza interna e con le informazioni relative al Paese di origine.

Sia detto per inciso, questa è l’operazione argomentativa che molto spesso troviamo nei provvedimenti di rigetto delle Commissioni territoriali, ma l’attività del decisore non può cadere nel medesimo errore di giudizio, né limitarsi all’informazione sui servizi anti-tratta.

Il giudice ha la capacità e gli strumenti per far emergere la storia di tratta nonostante il contrasto con l’allegazione della ricorrente. Lo strumento principale è l’audizione, il che ne dimostra in maniera paradigmatica il carattere indispensabile. È opportuno precisare che, seguendo questo orientamento, il giudice non viola il principio della domanda, ma procede alla medesima verifica che compie ogniqualvolta l’istruttoria sulla protezione internazionale si fondi, in tutto o in parte, sulle dichiarazioni del richiedente. Il giudice si trova, infatti, sempre a dover verificare la credibilità del racconto, ma per farlo, in questo caso, deve accertare l’esistenza di una diversa realtà storica, di una diversa vicenda umana, addirittura in contrasto con l’allegazione contenuta nel ricorso. In altri termini, nel caso della tratta, la non credibilità della storia rappresentata nel ricorso, fa sorgere la necessità di verificare attraverso l’audizione in sede di processo sulla protezione internazionale, l’esistenza della “tratta nascosta”, occultata dalla richiedente, così da inquadrare il caso in termini giuridici corretti e riconoscere la tutela più appropriata.

È questo la giustificazione giuridica del referral operato dal Tribunale, che trovate nei provvedimenti del Tribunale di Firenze (capofila Ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2017 emessa dalla dottoressa L. Breggia nel procedimento n. Rg 2314/2017 ma anche Palermo, Ordinanza del 25 luglio 2018 nel proc. n. 2882/2018), con il rinvio della trattazione e della decisione all’esito della verifica amministrativa.

Si tratta di un ennesimo, doveroso per le ragioni esposte al secondo paragrafo, tentativo di far emergere davanti al giudice quello che non è emerso davanti alle autorità che in precedenza hanno esaminato e deciso il caso. Tale obbligo grava certamente sulle Commissioni territoriali prima dell’adozione della decisione sulla protezione internazionale, con o senza il referral, ma lo stesso obbligo deve condizionare anche la decisione giudiziaria che il giudice è chiamato a prendere in sede di revisione della decisione amministrativa. Proprio la simmetria tra contenuto della decisione all’esito del procedimento amministrativo e contenuto della decisione giudiziaria, induce a ritenere il sistema del referral utilizzabile anche dal giudice del processo sulla protezione internazionale.

Ma, v’è di più, perché il referral del giudice ha, come appare evidente, anche una funzione e giustificazione istruttoria e diviene, dunque, vero e proprio strumento probatorio. Funzione probatoria che potrà trovare riscontro a seguito dei numerosi incontri e colloqui alla presenza di mediatori culturali, che sono richiesti dal procedimento amministrativo finalizzato all'inserimento della persona nel programma di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3-bis, d.lgs 286/98.

Posso solo accennare in questa sede alla necessità che nel sistema siano introdotti programmi ad hoc, maggiormente differenziati per il tipo di vittime, con criteri di accesso e di gestione molto diversi fra loro [8].

Vale però la pena soffermarsi sui diversi scenari che possono verificarsi all’esito del referral: come già rilevato dai nostri casi, si possono, infatti, realizzare situazioni del tutto differenti che richiedono soluzioni giudiziarie differenti.

1) Prima ipotesi: la procedura socio-amministrativa va a buon fine e consente di avviare un percorso di protezione che impone il riconoscimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs 286/98 da parte del questore;

2) Seconda ipotesi: la procedura socio-amministrativa e le relazioni delle associazioni anti-tratta non portano al riconoscimento della protezione amministrativa ma i colloqui, gli incontri, le informazioni acquisite dal questore confermano la tratta o almeno il serio sospetto che l’attività di prostituzione non sia “liberamente” svolta;

3) Terza ipotesi: la procedura amministrativa e le relazioni delle associazioni anti-tratta non portano alla protezione amministrativa perché i colloqui, gli incontri, le informazioni acquisite dal questore escludono la tratta ed anche l’attività di prostituzione.

La terza ipotesi è di facile soluzione e va risolta secondo i canoni tradizionali del giudizio di protezione internazionale. Una volta esclusa l’efficacia probatoria degli indici generali di tratta, pur presenti, ma negati dall’allegazione di un’altra storia credibile, si deve valutare la diversa storia allegata, valutando la domanda di protezione attraverso il riscontro dei presupposti del rifugio, della sussidiaria e della umanitaria fondati su fatti del tutto diversi dalla erroneamente sospettata tratta. Sarà forse un caso di scuola ma può accadere.

Non è forse inutile aggiungere che mi pare comunque difficile negare la protezione umanitaria ad una donna nigeriana giovane e senza protezione socio-familiare, esposta comunque al rischio di tratta in Italia e in caso di rimpatrio. Ma certamente potrebbero anche verificarsi situazioni non meritevoli di protezione internazionale od umanitaria. Ad esempio, potrebbero scegliere di richiedere la protezione internazionale le cd. Mamam, cioè le amministratrici dell’impresa criminale.

Anche la prima ipotesi non pone particolari problemi ed è sostanzialmente risolta dall’esito positivo del referral. Il questore rilascerà il permesso sociale e la procedura giudiziaria si estinguerà con la rinuncia al ricorso. E quandanche il questore dovesse negare il permesso pur all’esito di una istruttoria, socio-amministrativa positiva, sarà il giudice, in sua vece, a statuire in merito sulla base della nuova ricostruzione della storia di tratta che il difensore trasferirà dalla procedura amministrativa al procedimento giudiziario destinato a proseguire all’esito del referral. Nessuna preclusione può infatti operare in questo ambito del diritto.

Il giudice, nella udienza che ha fissato in data successiva al termine per espletare la procedura amministrativa, rimane titolare della decisione.

La seconda ipotesi, credo la più frequente, è invece più complessa perché realizza, apparentemente, un paradosso della protezione internazionale. Davanti al giudice, qui sta la particolarità, la non credibilità del racconto originario diventa indizio, pur insufficiente da solo, degli elementi costitutivi del diritto alla protezione della vittima di tratta: fatti costitutivi non allegati od espressamente negati dalla richiedente probabilmente proprio perché vittima della minaccia del racket.

Com’è noto, nei giudizi di protezione internazionale diversi da quelli introdotti dalle vittime della tratta normalmente avviene il contrario: l’istruttoria e l’audizione al suo interno sono strumenti di verifica della credibilità del racconto, all’esito positivo della quale si ha tendenzialmente il riconoscimento del diritto tramite accoglimento della domanda. In questa ipotesi, invece, il giudice si trova di fronte al problema di quale rilievo dare ad una storia non credibile, allegata proprio allo scopo di negare e nascondere la tratta che si ricava da indici molto significativi.

Come rispondiamo alla domanda se il giudice possa riconoscere la protezione internazionale per tratta, quando la tratta non è allegata ed è, anzi, negata (anche all’esito dell’audizione ed eventualmente del referral) pur riscontrandosi alcuni elementi anche evidenti sintomatici della tratta, vuoi nel racconto vuoi nelle condizioni obiettive della richiedente, percepite direttamente in audizione dal giudice?

La mia opinione è che non si possa, in questo particolare caso, riconoscere la protezione internazionale alla vittima di tratta (rifugio o protezione sussidiaria) perché il provvedimento si fonderebbe su una ricostruzione del tutto diversa e talvolta opposta a quella allegata. È vero che abbiamo indici di tratta che prescindono dal racconto e tra i quali, anzi, dobbiamo inserire anche quello di un racconto non credibile. Ma non possiamo scambiare la presenza di indici di tratta con l’allegazione (necessaria, se non in diritto, almeno in fatto) dei presupposti della tratta. L’ostacolo mi pare possa identificarsi non tanto in un diverso petitum, perché la richiesta di protezione può considerarsi la medesima; quanto in una differente, in concreto, causa petendi. Vi è, infatti, un limite invalicabile dato dall’impossibilità di ritener dimostrato qualcosa di contrastante con l’allegazione di parte.

Nei medesimi casi, si potrà e si dovrà però riconoscere la protezione umanitaria (abrogata per le domande presentate a partire dal 5 ottobre 2018, ovvero dalla data di entrata in vigore del dl 113/2018), perché proprio quegli elementi sintomatici, se riscontrati in concreto, normalmente integrano i presupposti dell’abrogata protezione umanitaria.

Come si fa, infatti, a negare la protezione umanitaria ad una richiedente, donna giovane o giovanissima, ben conoscendo la vulnerabilità della donna nigeriana esposta al mercato del sesso e violata nel corso del viaggio, soggetta ad elevato rischio di mutilazione genitale e ad altre possibili forme di grave deprivazione della dignità.

Certamente sarà sempre necessario valutare la peculiarità della singola vicenda umana come ci insegna la Corte di cassazione (sent. n. 4455/2018) ma il riscontro della elevata vulnerabilità, a mio avviso particolarmente frequente, potrà prescindere del tutto dal livello di integrazione che la sentenza citata indica come strumento di valutazione utilizzabile, ma non come elemento indefettibile della fattispecie.

A questa soluzione riterrei si possa pervenire non perché l’umanitaria, diversamente dallo status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sia svincolata dall’onere di allegazione. Ma perché la condizione concretamente dimostrata dalle diverse storie delle richiedenti normalmente rivela negli elementi obiettivi, al netto della storia non creduta, una condizione di abbandono e di vulnerabilità tale da giustificare la misura residuale.

E ciò, ovviamente, anche quando la richiedente alleghi di voler esercitare, liberamente, l’attività di prostituta. Anzi, direi in questi casi a maggior ragione.

 



[1] L'Organizzazione internazionale per le migrazioni, in una nota pubblicata in occasione dell'ultima giornata europea contro la tratta, il 18 ottobre 2016 (http://unitedkingdom.iom.int/abuse-exploitation-and-trafficking-iom-reveals-data-scale-danger-and-risks-migrants-face), ha evidenziato come circa i tre quarti dei migranti che affrontano il Mediterraneo hanno vissuto situazioni di sfruttamento e pratiche riconducibili alla tratta. «The findings, based on an in-depth analysis of close to 9000 survey responses taken over the last ten months along the Central and Eastern Mediterranean routes, provide strong evidence of predatory behaviour by smugglers and traffickers and the kinds of enabling environments within which trafficking and associated forms of exploitation and abuse thrive».

[2] Si segnala, per un'analisi approfondita del tema, il rapporto di EASO, pubblicato nel mese di ottobre 2015, Country of Origin Information. Nigeria, sex trafficking of women, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/BZ0415678ENN.pdf.

Per la versione in italiano si veda: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf.

[3] La legge 199 del 29 ottobre 2016 contenente Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, all'art. 4 ha introdotto una modifica nell'art. 380 cpp prevedendo il reato di cui all'art. 603-bis cp tra i delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Di conseguenza tale reato rientra tra quelli per i quali è applicabile, in favore delle vittime, l'istituto dell'art. 18 d.lgs 286/98.

[4] Sul punto diffusamente, E. Santoro, Asilo e tratta: il tango delle protezioni, in Questione Giustizia trimestrale, n. 2/2018, http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/asilo-e-tratta-il-tango-delle-protezioni_540.php.

[5] Unhcr, Linee Guida di protezione internazionale - L'applicazione dell'articolo 1A (2)della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, https://bit.ly/2N1HzsK.

[6] Le Linee guida chiariscono inoltre che la vittima potrebbe temere di subire, nel caso di ritorno nel Paese di origine, emarginazione, discriminazione o una punizione della propria famiglia o della comunità di appartenenza, fatti che possono assurgere a livello di persecuzione nel singolo caso individuale specialmente se rese particolarmente gravi dal trauma sofferto durante l'esperienza di tratta. Anche dove tali fatti non assurgano al livello di persecuzione possono comunque accrescere il rischio di subire una nuova esperienza di tratta o di essere esposti a ritorsioni.

[7] Si vedano in tal senso:

- Unhcr, Linee Guida sulla protezione internazionale. Appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto dell'articolo 1 A(2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati, 2002, https://bit.ly/2URHDOM

Linee Guida sulla protezione internazionale. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1 A(2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati, 2002, https://bit.ly/2SpyNuH

[8] E. Santoro, art. cit.

12/02/2019
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