Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che mette ordine nella gestione territoriale della pandemia
Con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale ha preso posizione sui margini di intervento delle Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria, annullando il nucleo fondamentale di una legge valdostana, già sospesa in via cautelare. La portata della decisione trascende l’oggetto del contendere, investendo, quanto meno indirettamente, l’impalcatura normativa predisposta dalle istituzioni nazionali per affrontare l’epidemia.
Dopo un magistrato, Renato Rordorf, Valerio Onida è ricordato sulle pagine di Questione Giustizia da uno storico, Guido Melis. L’unione di queste voci esprime, nella forma più eloquente, l’emozione e il rimpianto per la scomparsa di un grande giurista che ha attraversato esperienze e mondi diversi, segnandoli con la sua intelligenza e con la sua umanità.
Spunti di riflessione alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulle REMS
Prendendo le mosse dalle recentissime decisioni della Corte costituzionale sui referendum abrogativi riguardanti la disciplina sanzionatoria dell’omicidio del consenziente e le norme sulla coltivazione delle droghe leggere, l’autore ripercorre i complessi sviluppi della giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità dei quesiti referendari ed analizza criticamente il ruolo svolto dal giudice delle leggi nella tormentata materia referendaria.
La sentenza ha dichiarato incostituzionali le norme che non consentivano ai difensori dei non abbienti di ricevere il compenso nei casi di tentativo obbligatorio di mediazione terminato con l’accordo. La decisione si colloca nel movimento di respiro europeo di profondo mutamento del modo di gestione delle liti, dove va valorizzato l’aiuto economico "legale" e non solo "giudiziario" per assicurare l’effettività delle tutele dei diritti e degli interessi delle persone.
Il 23 febbraio la Corte costituzionale è chiamata a decidere della costituzionalità dell’adozione in casi particolari nella parte in cui l’art. 55 non prevede la costituzione di legami di parentela con la famiglia dell’adottante. Si tratta di questione molto attuale e molto sentita, soprattutto dopo le sentenze n. 32 e 33 del 2021 dello stesso Giudice delle leggi. Tuttavia, all’orizzonte si prospetta il rischio di una pronuncia di inammissibilità in ragione della irrilevanza della questione sollevata dal giudice minorile nel contesto della domanda di adozione.
Sommario. – 1. L’esperienza della pandemia. La priorità dell’osservanza – 2. Presupposti epistemici del sistema normativo - 3. Autorità, libertà, autoresponsabilità – 4. Fare i conti con l’inosservanza – 5. Quali prospettive?
In più scritti questa Rivista ha espresso il suo orientamento di apertura verso un nuovo assetto che, in tema di liberazione condizionale, sostituisca alla presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, superabile solo con la collaborazione, un vaglio in concreto del giudice di sorveglianza.
Nello spirito di pluralismo e di confronto aperto che caratterizza Questione Giustizia pubblichiamo anche interventi di segno diverso, come quello odierno di Luca Tescaroli, che - dopo una ricognizione della giurisprudenza della Corte costituzionale e in vista della nuova normativa sollecitata dal giudice delle leggi – rappresenta le ragioni che stanno a fondamento del mantenimento di una disciplina ostativa rigorosa ed ancorata a presupposti certi.