Il 41-bis e il diritto alla speranza: tra declinazione collettiva e declinazione individuale
Al centro di un incrocio strategico per contrastare la criminalità mafiosa e terrorista, il regime del “carcere duro” è senza dubbio un istituto giuridico al centro di forti polemiche. Occorre rivalutarne criticamente l’attualità, l’utilità, la tenuta nel corso del tempo.
Una recensione a R. Caruso, Alla Stazione successiva. La giustizia, ascoltando De André (Edizioni San Paolo, 2023)
La recensione al volume a cura di Adelmo Manna, edito da Wolters Kluwer (2023)
La necessità di rafforzare la funzione custodiale del carcere nei confronti dei soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di speciale pericolosità ha prodotto uno strumento di estremo rigore che determina una forte compressione di fondamentali diritti della persona, essendo imperniato sulla drastica riduzione dei contatti con il mondo esterno. Vanno pertanto evidenziati gli aspetti di maggiore contrasto tra le antitetiche esigenze preventive e quelle di tutela dei diritti individuali. Il provvedimento sospensivo è disposto, per i delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis o.p., in relazione ai condannati per i quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica od eversiva: non è sufficiente il mero titolo di reato ma è necessaria la prova della persistenza di collegamenti. Il provvedimento ministeriale comporta la sospensione in tutto o in parte delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria che possono porsi in concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La disciplina normativa, introdotta nel 1992, ha subito rilevanti modifiche sostanziali con le leggi n. 279/02 e 94/09 ed è specificamente regolata da Circolari amministrative. L’importanza degli interessi coinvolti ha impedito un dibattito sereno sull’utilità di questa misura e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali, essendo difficile parlare del regime ex art. 41-bis o.p. senza schierarsi “a favore” o “contro”, ma il punto di partenza non può che essere che tale regime rappresenta un quid pluris rispetto alla detenzione ordinaria che ne modifica in senso sostanziale la natura
Sommario: 1. L'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Torino - 2. La disposizione impugnata - 3. Il processo - 4. I precedenti della Corte costituzionale
La brevissima storia di una convalida di arresto: per provare a dire che nonostante la coazione alla giurisdizione paraziendalistica non è inevitabile rassegnarsi allo smaltimento degli affari semplici, non è inevitabile rinunciare a essere, come magistrati, persone che incontrano persone.
Questione Giustizia pubblica il documento del Comitato direttivo dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale contenente osservazioni critiche sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162