Magistratura democratica
Magistratura e società

Il 2016 di Questione Giustizia

di Giovanni Zaccaro
Giudice del Tribunale di Bari
Guida ragionata ad un anno della nostra rivista

L’anno 2016 si chiude con l’avvicendamento governativo a Palazzo Chigi. Gli effetti politici sono di poco conto, rimanendo quasi immutata la compagine dei ministri e la maggioranza parlamentare, ma il dato simbolico è di rilievo. La stagione riformista del Governo Renzi si è arenata nel fallimento del referendum costituzionale e della bocciatura della riforma che lo stesso (ex) Presidente del Consiglio aveva promesso per modernizzare il paese.

La Rivista si è occupata dei temi referendari, sicura del diritto dei magistrati di schierarsi e di partecipare al dibattito sulla modifica della Carta Costituzionale.

Al tema è stata dedicata particolare attenzione nel secondo fascicolo del 2016 della Rivista trimestrale (2/2016).

Abbiamo ospitato le tante opinioni a favore del NO e quelle a favore del Sì. Ma la redazione ha sempre rivendicato il proprio essere dalla parte dei diritti e delle garanzie. Di una democrazia fondata sulla limitazione del potere e contro le pretese di una democrazia dell’onnipotenza.

Tante altre sono state le riforme e le proposte di riforma che abbiamo aspettato, studiato, criticato: la legge sulle Unioni civili; i tentativi di disciplinare le intercettazioni proprio mentre le Sezioni Unite della Cassazione cercavano di dare una soluzione alle questioni che la tecnologia pone agli interpreti; la proposta di riforma della giustizia minorile; la proposta di  riforma della giustizia tributaria, a cui abbiamo dedicato parte del terzo numero della Rivista trimestrale di quest’anno (3/2016); la riforma della giustizia onoraria; le modifiche al tirocinio dei magistrati; le proposte di riforma in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Al contempo, non abbiamo, mai smesso di ricordare le riforme che vorremmo. La legge sulla tortura, per esempio.

Avevamo chiuso l’anno 2015 dedicando al processo civile gran parte del quarto numero della Rivista trimestrale (4/2015).

Abbiamo tenuto ferma l’attenzione. Abbiamo raccolto le preoccupazioni per la cameralizzazione del giudizio in Cassazione; per la sommarizzazione del rito civile; per la fuga dalla giurisdizione per ricercare l’efficienza.

Siamo giunti a una conclusione. Non c’è bisogno di modifiche del rito ma di interventi infrastrutturali.

Ma c’è anche la percezione che le riforme possano mutare il ruolo del giudice (e la percezione che il giudice abbia di sé).

Scarselli ci ha messo in guardia. Le riforme del processo di esecuzione forzata rischiano non solo di rafforzare la tutela di talune categorie di creditori ma anche di trasformare il giudice dell’esecuzione: non più il giudice di tutte le parti del processo ma il giudice che deve vendere, per soddisfare le pretesi creditorie.

Si tratta degli stessi rischi che ha evidenziato Donini nell’esame della legislazione in materia di terrorismo internazionale.

A fronte di norme che disegnano un diritto penale “di lotta”, il giudice rischia di perdere il suo ruolo di garante dei diritti di tutti e vedersi invece arruolato nella lotta al terrorismo.

Una mutazione genetica alla quale si può resistere solo investendo nella professionalità del giudice.

Per questo l’attenzione ai temi della formazione, alla quale abbiamo dedicato tutto il primo numero del 2016 della Rivista trimestrale (1/2016).

Una formazione che non sia legata solo alla somministrazione di un sapere giuridica ma che sappia affrontare anche i temi della giustizia riparativa. Una formazione da preservare da ogni tentativo di depotenziamento.

Come ormai di tradizione, salutiamo alcuni amici e maestri che l’anno appena trascorso ha portato via con sé. Addio a Ettore ScolaErmanno ReaSandro Margara.

La redazione di Questione Giustizia augura a voi tutti buon 2017. Le nostre pubblicazioni riprenderanno dal 9 gennaio.

 
31/12/2016
Altri articoli di Giovanni Zaccaro
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Trojan horse: spiragli di retromarcia legislativa

Sulle riviste giuridiche, sui quotidiani, sulle mailing list dei magistrati è in corso un argomentato confronto sulle modalità e sui limiti di utilizzo del Trojan Horse come strumento di “intercettazione itinerante”, operante in una pluralità di luoghi di privata dimora indeterminabili a priori. Dibattito - è bene sottolinearlo - in larga misura diverso da quello in corso a livello politico che appare dominato, o meglio inquinato, dalle continue e confuse dichiarazioni del Ministro della Giustizia che, da un lato, sembra voler escludere tout court le intercettazioni dalle indagini per reati diversi da quelli di mafia e terrorismo e, dall’altro, manifesta una inquietante propensione verso le c.d. intercettazioni preventive. Nel confronto tecnico sul captatore informatico , che vogliamo aperto a tutti i differenti punti di vista, interviene il professor Luca Marafioti con un articolo che ripercorre attentamente la vicenda giurisprudenziale e normativa del Trojan, analizza le debolezze della sua attuale disciplina e auspica la formulazione di un nuovo apparato normativo dagli orizzonti più vasti, in grado di disciplinare i diversi versanti della materia e cioè sia l’uso del malware quale “microspia” 2.0., sia le altre forme di sorveglianza e controllo occulti esperibili attraverso virus.

24/01/2023
Trojan Horse: tornare alla riforma Orlando? Il difficile equilibrio nell’impiego del captatore informatico

Un disegno di legge del Senatore Zanettin - che propone di escludere l’impiego del captatore informatico nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione – sta suscitando discussioni e polemiche. Nel dibattito politico e giornalistico sulla giustizia penale - ormai dominato da un meccanico susseguirsi di azioni e reazioni che spesso prescindono dal merito delle questioni sul tappeto per privilegiare ragioni di schieramento – sono scattati riflessi condizionati pregiudizialmente “oppositivi” o giudizi sommari che non esitano a qualificare le intercettazioni (tutte le intercettazioni, con qualunque mezzo effettuate e per qualunque reato adottate) come uno strumento di oppressione. Così la proposta è stata immediatamente “bollata” dagli uni come espressione di volontà di disarmo nel contrasto alla corruzione e come un favore alle organizzazioni criminali (le cui attività delinquenziali non sono peraltro escluse dalla sfera di utilizzo del Trojan) ed “esaltata” dagli altri come uno strumento di liberazione dallo strapotere di pubblici ministeri e giudici che se ne servirebbero “normalmente” per prave finalità di potere, di pressione, di intimidazione e di controllo dei cittadini. Per sottrarsi a queste grottesche semplificazioni polemiche - che sembrano divenute la cifra obbligata del confronto pubblico sulla giustizia- vale la pena di ripercorrere le fasi della vicenda istituzionale del Trojan per trarne indicazioni utili a delimitare correttamente la “desiderabile” sfera di applicazione di questo mezzo di ricerca della prova, tanto efficace quanto insidioso. Non dimenticando che l’estensione dell’utilizzo del Trojan Horse ai procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione - e dunque al di là dell’originario confine dei reati di criminalità organizzata fissato dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla riforma Orlando - è stata realizzata da una legge, la c.d. Spazzacorrotti, che costituisce uno dei frutti più discutibili della stagione del governo dei due populismi di Cinque Stelle e della Lega. 

28/12/2022
Quando il male non è banale: l’Operazione Condor

Una riflessione su come l’esercizio della giurisdizione, oltre a riconfermare la ricostruzione storica di una vicenda drammatica, possa utilizzare lo strumento penale senza forzature, districandosi tra questioni complesse: concorso di persone, esecuzione di un ordine superiore, stato di necessità. 

31/01/2022
Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa

Due recenti pronunce di merito sono l’occasione per soffermarsi sugli elementi costitutivi e circostanziali della fattispecie di tortura. Una norma scritta male, densa di problemi interpretativi e non priva di qualche disallineamento rispetto alla normativa sovranazionale.

12/07/2021
Riflessioni a margine di una pandemia

Il punto di vista e di analisi di una Procura per i Minorenni

11/02/2021
Giustizia minorile alias giustizia paternalista. L'importante proposta di riforma processuale civile del 29 luglio 2019 della Garante dell'Infanzia ed Adolescenza Filomena Albano

La segnalazione del 29 luglio 2019 del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che propone ai titolari di iniziativa legislativa importanti riforme processuali per la «tutela giurisdizionale dei diritti relazionali» impone chiarimenti su ritardi ed intoppi dell'evoluzione del diritto di famiglia. Anche la parziale riforma dell'istituto della "potestà genitoriale", oggi denominata «responsabilità genitoriale», rivela la persistenza di una visione culturale ancora paternalista delle relazioni familiari che si riflette anche sulla giustizia.

05/02/2021
Il ricorso alle intercettazioni nella ricerca dei latitanti

Il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare le intercettazioni per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Di qui l’esigenza di analizzare attentamente i presupposti, i limiti e le modalità di utilizzazione delle intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti. 

21/01/2021
Il contrasto al terrorismo globale tra esigenze di prevenzione e di tutela dei diritti fondamentali

Il contrasto al terrorismo, specie di matrice islamista, è una delle priorità delle democrazie avanzate e dei loro sistemi giudiziari. Un’analisi della più recente giurisprudenza italiana ed europea può offrire un contributo sul livello di comprensione dei fenomeni terroristici globali ed interni da parte dei giudici e sul raggiungimento dell’obiettivo di reprimere in modo efficace e tempestivo le attività terroristiche ed i relativi prodromi, nel rispetto dei principi di materialità ed offensività del diritto penale contemporaneo, alla luce del quadro costituzionale e convenzionale di riferimento.

05/01/2021