Il presente contributo costituisce anticipazione del n. 4/2023 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato alla giovane magistratura.
Formazione e "forma mentis" del magistrato *
I magistrati che hanno partecipato alla presente ricerca hanno assunto le funzioni a seguito del superamento del concorso di secondo grado. In questo contributo saranno trattati i temi emersi nelle interviste e nei focus group con riferimento ai percorsi, alle esperienze formative e professionali pre-concorso e post lauream, si passeranno in rassegna poi le opinioni che questi nutrono nei confronti del concorso e del recente intervento legislativo che lo ha riformato, ma anche nei confronti della formazione, iniziale e permanente, erogata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il contributo termina infine con alcune considerazioni sulla forma mentis del magistrato e sul ruolo della formazione, soprattutto con riferimento all’interdisciplinarità a cui essa deve ambire e alle cosiddette soft skills.
Recensione al volume di Riccardo Ferrante (Laterza, 2026)
Ad una giusta distanza di tempo si può cercare di cogliere le ragioni e le conseguenze di un evento traumatico come il referendum sui rapporti tra avvocatura e magistratura nell’ottica di un “obiettore di coscienza” sulla defunta riforma della giustizia. Alla base dell’esito referendario si pongono criticità come l’evidente incostituzionalità sostanziale del sorteggio secco dei togati, lesivo del diritto di elettorato attivo e passivo dei magistrati e di matrice schiettamente populista e l’aggiramento dell’art. 138 Cost. attraverso una procedura parlamentare blindata e priva di reale ricerca del consenso. Lo schmittiano “stato d’eccezione” come categoria interpretativa del momento istituzionale presente.
L'intervento di Giulia Marzia Locati al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)
La lacerazione profonda, apertasi nel Paese e nelle istituzioni a seguito del referendum sulla legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario, rinvia alla fondamentale questione della separazione dei poteri: la ricomposizione, che essa impone, non può non muovere da una riflessione collettiva sullo statuto identitario sia del giudice, in relazione ai mutamenti intervenuti nella funzione di interpretazione del diritto, che del pubblico ministero, in relazione alla posizione di questo soggetto in un processo penale, imperniato sul contraddittorio paritario fra le parti, inciso in successione di tempo da profonde e variegate riforme.