Il presente saggio – di cui si anticipa la pubblicazione sulla versione online della Rivista – è destinato al n. 4/2020 della Trimestrale di Questione giustizia, interamente dedicato ai temi della giustizia costituzionale.
Del rendere giustizia costituzionale *
L’A. ripercorre in sintesi la risalente polemica tra i sostenitori del cd. “attivismo” giurisprudenziale e quelli della judicial deference dei giudici verso il legislatore. Dopo aver messo in rilievo le ambiguità dell’una e dell’altra posizione, lo stesso A. constata la crisi delle categorie tradizionali derivante dal fatto che le costituzioni rigide, garantite e “cariche di princìpi” impongono al giudice costituzionale di curarsi dell’attuazione di tali princìpi, sulla base della considerazione che lasciare inattuata la Costituzione equivale a violarla, poiché si mantengono in vigore, per un tempo indeterminato, norme giuridiche che non dovrebbero più esserci. Occorre che negli ordinamenti democratici contemporanei si armonizzino continuamente il livello di “macrolegalità” costituzionale e quello di “microlegalità” del sistema normativo sottostante. Per ottenere questo risultato può non essere sufficiente la dottrina delle “rime obbligate”, come limite alle sentenze additive della Corte costituzionale, ma può essere inevitabile andare oltre, alla ricerca di riferimenti più ampi, sempre all’interno dell’ordinamento giuridico vigente. Queste generali osservazioni di metodo vengono infine saggiate su tre importanti pronunce sul suicidio assistito, la determinazione della pena “giusta” e la determinazione del minimo vitale per la sopravvivenza degli invalidi. Con esse la Corte non si è limitata al confronto astratto tra due norme, ma ha tentato di “rendere giustizia costituzionale” a chi l’aveva fiduciosamente richiesta.
Spunti di riflessione alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulle REMS
Prendendo le mosse dalle recentissime decisioni della Corte costituzionale sui referendum abrogativi riguardanti la disciplina sanzionatoria dell’omicidio del consenziente e le norme sulla coltivazione delle droghe leggere, l’autore ripercorre i complessi sviluppi della giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità dei quesiti referendari ed analizza criticamente il ruolo svolto dal giudice delle leggi nella tormentata materia referendaria.
La sentenza ha dichiarato incostituzionali le norme che non consentivano ai difensori dei non abbienti di ricevere il compenso nei casi di tentativo obbligatorio di mediazione terminato con l’accordo. La decisione si colloca nel movimento di respiro europeo di profondo mutamento del modo di gestione delle liti, dove va valorizzato l’aiuto economico "legale" e non solo "giudiziario" per assicurare l’effettività delle tutele dei diritti e degli interessi delle persone.
Il 23 febbraio la Corte costituzionale è chiamata a decidere della costituzionalità dell’adozione in casi particolari nella parte in cui l’art. 55 non prevede la costituzione di legami di parentela con la famiglia dell’adottante. Si tratta di questione molto attuale e molto sentita, soprattutto dopo le sentenze n. 32 e 33 del 2021 dello stesso Giudice delle leggi. Tuttavia, all’orizzonte si prospetta il rischio di una pronuncia di inammissibilità in ragione della irrilevanza della questione sollevata dal giudice minorile nel contesto della domanda di adozione.
Elisabetta Lamarque torna a raccontare la storia delle relazioni tra la Corte costituzionale e i giudici comuni – e il ruolo da essi ricoperto – nel sistema di giustizia costituzionale contemporaneo
In più scritti questa Rivista ha espresso il suo orientamento di apertura verso un nuovo assetto che, in tema di liberazione condizionale, sostituisca alla presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, superabile solo con la collaborazione, un vaglio in concreto del giudice di sorveglianza.
Nello spirito di pluralismo e di confronto aperto che caratterizza Questione Giustizia pubblichiamo anche interventi di segno diverso, come quello odierno di Luca Tescaroli, che - dopo una ricognizione della giurisprudenza della Corte costituzionale e in vista della nuova normativa sollecitata dal giudice delle leggi – rappresenta le ragioni che stanno a fondamento del mantenimento di una disciplina ostativa rigorosa ed ancorata a presupposti certi.
La Corte Costituzionale e il difficile approdo verso la tutela giurisdizionale effettiva: la questione dell’onere del pagamento dei costi dell’accertamento tecnico preventivo in applicazione della disciplina della legge Gelli-Bianco nella sentenza n.87/21.
La discussione è aperta. Questo abbiamo scritto in occasione della presentazione dei primi due commenti all’ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 in tema di ergastolo ostativo. Non si tratta soltanto di un ammonimento cronologico, ma anche di un principio metodologico, che impone di dare voce a contributi che esprimono dubbi sulla decisione della Corte e si propongono, de jure condendo, di mantenere alta l’attenzione del legislatore sulle esigenze di difesa sociale.
Nel commentare l’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in tema di ergastolo ostativo, l’autore ripercorre i sentieri della Corti nazionali e sovranazionali, procede a una ricca anatomia della decisione, scrutina le soluzioni sinora messe in campo dal legislatore e dà conto del lavoro, compiuto e da compiere, dei magistrati di sorveglianza.