Magistratura democratica

La Divisione ricerca della Corte Edu: impatto sulle decisioni della Corte e profili di criticità

di Francesco Perrone
Il contributo prende in esame alcuni aspetti pratici del metodo di lavoro osservato dalla «Divisione ricerca», analizzando il loro impatto sulla struttura argomentativa delle decisioni – ad esempio, rispetto alla ricognizione di un eventuale consensus europeo su una determinata questione sub iudice – e mettendo in luce profili di criticità connessi all’esigenza di ricondurre a una comune ratio realtà culturali, linguistiche e tecnico-giuridiche affatto eterogenee.

1. La composizione della «Divisione ricerca» e il suo metodo di lavoro

La «Divisione ricerca» è un’articolazione della Cancelleria della Corte la cui funzione principale è fornire un particolare supporto scientifico strumentale alla decisione dei casi più complessi, deferiti alla Grande Camera o a una camera di sette giudici. La rimessione alla Grande Camera riguarda casi implicanti la soluzione di particolari problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione o di uno dei suoi protocolli, ovvero casi la cui soluzione rischi di dar luogo a contrasto giurisprudenziale (artt. 30 e 43 Cedu). La rimessione a una camera di sette giudici avviene quando la Corte non si sia già espressa in un caso pilota o non vi sia una giurisprudenza consolidata sulla questione (art. 29 Cedu).

La composizione dello staff di giuristi (lawyer o juriste) assegnati al servizio di ricerca è molto eterogenea per estrazione professionale (professori e ricercatori universitari, giudici distaccati, giovani giuristi), provenienza geografica – anche extraeuropea – e competenza linguistica. Il ruolo del giurista è quello di approfondire lo studio e di curare la redazione, in lingua inglese o francese, dei rapporti di ricerca su specifiche questioni rilevanti ai fini della decisione di un particolare caso pendente dinanzi alla Corte. Le questioni sono approfondite sotto il particolare angolo prospettico del diritto comparato, del diritto internazionale e del diritto giurisprudenziale della Corte stessa.

Le ricerche di diritto giurisprudenziale ricordano, per metodo e struttura, le relazioni tematiche elaborate dall’Ufficio del massimario della Corte di cassazione. Quest’ultime, come noto, sono dirette a compendiare a 360 gradi un determinato argomento di particolare attualità e rilevanza applicativa, alla luce delle elaborazioni della giurisprudenza nazionale e, sovente, anche europea. Si considerino, ad esempio, le relazioni elaborate in occasione dell’entrata in vigore di testi legislativi innovativi o di importante impatto sistematico[1]. Occorre, tuttavia, precisare che mentre le relazioni del Massimario presentano la struttura propria del trattato di tipo teorico, in quanto non strumentali alla decisione di un caso concreto, le ricerche di giurisprudenza della Corte Edu sono strettamente funzionali alla decisione di circoscritte questioni giuridiche afferenti a un particolare caso su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi. Anche in ragione di questa diversa funzione pratica, le relazioni dell’Ufficio del massimario sono liberamente consultabili sul sito web della Corte di cassazione, mentre le relazioni giurisprudenziali della Divisione ricerca sono, salvo casi particolari, accessibili al solo personale incardinato nello staff della Corte Edu.

Le ricerche di diritto giurisprudenziale, comparato e internazionale svolgono spesso un ruolo sinergico ai fini dell’istruzione del caso sub iudice. L’interrelazione dei tre profili tematici è ben percepibile nella motivazione della sentenza di Grande Camera Paradiso e Campanelli c. Italia, del 24 gennaio 2017, il cui fulcro decisorio fondamentale è costituito dall’individuazione della linea di demarcazione intercorrente tra i concetti di «vita privata» e «vita familiare», entrambi contemplati dall’art. 8 della Convenzione. La Corte ha ritenuto di ricostruirne il significato facendo tesoro sia del proprio bagaglio giurisprudenziale in tema di vincoli de facto rilevanti ai fini della costituzione di una «vita familiare» nel inteso dall’art. 8, puntualmente approfondito dalla Divisione ricerca in uno specifico case-law report, sia dell’esame comparatistico dei differenti regimi legali, più o meno permissivi, adottati dagli Stati europei in materia di gestazione per conto terzi (cd. “maternità surrogata”)[2]. Si osservi, peraltro, anche l’importanza strategica rivestita dall’analisi delle fonti del diritto internazionale sviluppata nell’opinione concorrente dei giudici De Gaetano, Pinto De Albuquerque, Wojtyczek e Dedov. Muovendo dall’esame di alcuni principi di diritto contenuti, in particolare, nella Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e nel Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, tale opinione concorrente giunge a conclusioni ancor più rigorose – per quanto adesive – rispetto a quelle cui è pervenuta la Grande Camera.

Analogamente, nel caso Parrillo c. Italia, in occasione del quale la Corte, con sentenza del27 agosto 2015, ha riconosciuto agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento in merito alla scelta di introdurre restrizioni legali alla distruzione di embrioni umani a fini di ricerca scientifica, è facile riscontrare come le analisi di diritto comparato e di diritto internazionale – quest’ultima ampiamente approfondita in uno studio ad hoc della Divisione ricerca – abbiano permesso alla Corte di ancorare la propria discrezionalità decisionale, in un materia eticamente così sensibile, al solido fondamento oggettivo della riscontrata assenza di un consensus europeo sulla questione (vds., in particolare, i parr. 174-198).

L’attività di ricerca svolta dai giuristi della Divisione si concentra su un oggetto ben individuato da un questionario, “confezionato” a iniziativa del giudice relatore, il quale enuclea, questione per questione, i singoli temi – solitamente due o tre, ma talora ben più numerosi[3] – sui quali il rapporto di ricerca è chiamato a fornire una risposta analitica. Il questionario contiene una descrizione dettagliata degli elementi essenziali del caso su cui la Corte è chiamata a decidere. L’elaborazione del report di diritto comparato è preceduta da una fase preliminare di raccolta delle contribuzioni sul diritto nazionale, preparate dalle corti nazionali aderenti alla Rete delle corti superiori («Superior Courts Network» - SCN), che costituiscono la base del lavoro di comparazione. Quanto al diritto di Stati non associati al SCN, la contribuzione sul diritto nazionale è preparata da un giurista della stessa Divisione ricerca o, in caso di indisponibilità, da un giurista di divisione nazionale competente a ricevere i ricorsi riguardanti quello Stato. Di regola, i rapporti di diritto nazionale di Stati che non siano membri del Consiglio d’Europa (solitamente: USA, Canada, Cina – compreso il particolare caso della Regione di Hong Kong) sono preparati da giuristi della Divisione ricerca con specifica competenza sul quel diritto. Il giurista incaricato del rapporto di diritto comparato ha sempre a disposizione gli strumenti di ricerca scientifica messi a disposizione dalla biblioteca della Corte, oltre che l’accesso alle banche dati delle corti nazionali e delle scuole della magistratura di un gran numero di Stati membri. I rapporti, una volta ultimati, confluiscono nel fascicolo del procedimento e sono a disposizione di tutti i giudici della camera investita della decisione sul ricorso. È previsto, inoltre, che lo stesso giurista possa partecipare alla deliberazione di camera o Grande Camera, essendo a disposizione del collegio per eventuali chiarimenti sulle questioni giuridiche analizzate nel rapporto.

2. La funzione pratica dei rapporti di diritto comparato

I rapporti di diritto comparato hanno il precipuo scopo di fornire alla Corte Edu gli strumenti conoscitivi necessari a verificare se, in merito a una determinata questione giuridica, esista o meno un consensus tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e quindi se e in che misura vi sia una convergenza nella regolamentazione di una determinata situazione ricadente nell’ambito applicativo della Convenzione. Come noto, tanto più ampio è il consensus tra gli Stati ravvisato nel disciplinare una certa situazione convenzionalmente rilevante, tanto minore è il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nel discostarsi dal trend europeo. È fatto sempre salvo il nucleo convenzionalmente intangibile dei diritti cd. “core”, i quali non ammettono alcun margine di disponibilità da parte degli Stati, né tollerano che il contenuto definitorio convenzionalmente imposto di tali diritti subisca forme di indebita erosione a opera di prassi interpretative e/o applicative difformi poste in essere dalle autorità nazionali. Si consideri, ad esempio, il contenuto del diritto – di tipo cd. “assoluto” – a non subire «trattamenti inumani o degradanti» sancito dall’art. 3 Cedu, rispetto al quale gli Stati sono privi di qualsivoglia margine di apprezzamento nell’adottare una propria definizione di «tortura» incompatibile con il nucleo sostanziale originariamente elaborato dalla Corte nel celebre caso Irlanda c. Regno Unito del 1978. Ne consegue, per quanto concerne l’ordinamento italiano, che nessun margine di apprezzamento può essere riconosciuto allo Stato nella valutazione di compatibilità convenzionale della definizione di «tortura» tratteggiata dagli artt. 613 bis e ter cp, introdotti dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, a seguito delle molteplici sentenze di condanna pronunciate dalla Corte Edu sul punto (si vedano, solo a citarne alcune: Cirino e Renne c. Italia,del 2017; Enea c. Italia, del 2009).

L’importanza di tale attività ricognitiva è dettata dalla necessità di ancorare a parametri oggettivi e riconoscibili l’interpretazione di quelle clausole convenzionali che, in ragione dell’essenzialità della loro formulazione, maggiormente si aprono a un ampio ventaglio di possibilità interpretative, ma anche alla possibile influenza di soggettivismi intrinsechi alle concezioni etiche, politiche e filosofiche dei degli stessi giudici, oltre che alla cultura giuridica “nazionale” posseduta da ciascuno. Il diritto della Convenzione si fonda su un testo normativo “breve” (l’elenco dei diritti convenzionali è contenuto in appena diciotto articoli, oltre che in poche disposizioni ulteriori inserite nei protocolli addizionali), la cui struttura costitutiva, di matrice essenzialmente giurisprudenziale, è per molti versi lontana dalla concezione giuridica propria degli ordinamenti a legalità formale di tradizione continentale, radicati sul principio di primazia della legge scritta. Non a caso, l’attività di ricognizione del consensus prende in esame non semplicemente il diritto legislativo dei singoli Stati, bensì anche le concrete soluzioni interpretative praticate dalle corti nazionali, e persino le prassi amministrative, negoziali e consuetudinarie, qualora effettivamente concorrano a dare concreta fisionomia al diritto vivente così come applicato nei diversi Stati membri. Nella prospettiva convenzionale il valore formale del diritto scritto recede dinanzi alla valorizzata efficacia conformativa promanante dalla ratio regolativa effettivamente applicata nel caso concreto. Si comprende, pertanto, l’importante ruolo svolto nelle ricerche di diritto comprato dall’analisi delle giurisprudenze nazionali.

Nemmeno deve stupire che le sentenze della Corte, talora, rinviino persino a diritti propri di ordinamenti estranei alla comunità degli Stati membri del Consiglio d’Europa, evidentemente valorizzando la preminenza del valore conformativo che promana dalla ragionevolezza intrinsecamente riconoscibile in una determinata scelta regolativa – giurisprudenziale o legislativa che sia – indipendentemente dalle barriere imposte dal principio di territorialità del diritto rigorosamente inteso. Nella sentenza della Grande Camera del 22 maggio 2012, Scoppola c. Italia (3), la Corte, pronunciandosi in tema di limitazioni del diritto di elettorato delle persone detenute o condannate per taluni gravi reati (art. 3 Protocollo n. 1), nel rilevare l’eterogeneità delle soluzioni normative adottate nei diversi Stati e, quindi, l’inesistenza di un chiaro ed univoco consensus in merito alla necessità di disporre restrizioni del diritto di voto dei detenuti (parr. 45-48 e 101-102), non esita a prendere in considerazione modelli legislativi e giurisprudenziali propri di Stati estranei al Consiglio d’Europa quali Canada, Australia e Sudafrica. Si consideri, altresì, l’analisi comparatistica sviluppata nella sentenza di Grande Camera Naït-Liman c. Svizzera, del 15 marzo 2018, in tema di giurisdizione universale, ove la Corte include nel fuoco della propria analisi comparatistica i regimi giuridici vigenti anche in Canada e Stati Uniti d’America.

Si comprenderà meglio, allora, l’importante ricchezza rappresentata dall’eterogeneità culturale e linguistica che connota la composizione cosmopolita della Divisione ricerca.

3. Un caso concreto: il ruolo del rapporto di diritto comparato nella decisione di Grande Camera Bărbulescu c. Romania (2)

Per dare conto di alcuni pratici risvolti applicativi su cui il lavoro della Divisione ricerca ha diretto impatto, l’analisi comparativa è essenziale ai fini della determinazione del significato convenzionale di quelle clausole normative contemplate dal secondo paragrafo dell’art. 8 Cedu («Diritto al rispetto della vita privata e familiare»), le quali richiamano i concetti di «sicurezza nazionale», «pubblica sicurezza», «protezione della salute o della morale», «protezione dei diritti e delle libertà altrui». A differenza di quanto avviene – come si è visto sopra – in merito alla definizione di «trattamento inumano o degradante» (art. 3 Cedu), le definizioni di tali entità normative non sono rigidamente indisponibili per lo Stato membro. L’art. 8, infatti, così come gli altri diritti convenzionali cd. “non assoluti” (vedi, ad esempio, gli artt. 9, 10, 11, 12 del Protocollo n. 4), presenta una struttura bipartita, costituita da un primo paragrafo enunciante il contenuto del diritto tutelato, e da un secondo paragrafo enucleante i tre presupposti in presenza dei quali ogni Stato membro è legittimato a sottoporre a restrizioni (interferences) l’esercizio del diritto definito dal primo paragrafo: a) che la restrizione trovi fondamento nella legge; b) che la restrizione sia giustificata dalla necessità di perseguire almeno una delle finalità legittime tassativamente elencate dalla norma; c) che la restrizione sia necessaria in una società democratica. Nella sentenza della Grande Camera Bărbulescu c. Romania (2), del 5 settembre 2017, la Corte, nel sindacare se le misure di controllo concretamente adottate da un datore di lavoro sull’account yahoo del dipendente fossero o meno necessarie in una società democratica al fine di assicurare la «protezione dei diritti (…) altrui», nel caso di specie identificabili negli interessi patrimoniali dell’imprenditore, ha operato una complessa ricostruzione del significato convenzionale del concetto di “necessitàin una società democratica, così da verificare se le misure restrittive del diritto alla privacy subite dal lavoratore ricorrente sul luogo di lavoro fossero compatibili con lo standard convenzionale e, quindi, proporzionate rispetto al fine legittimo di assicurare «protezione dei diritti (…) altrui».

Come traspare dal tessuto motivazionale della sentenza, il giudizio di bilanciamento operato dalla Corte nel caso Bărbulescu attinge all’ampio bagaglio di conoscenze comparatistiche elaborate nel comparative law report sviluppato ad hoc dalla Divisione ricerca. Esso riscostruisce il variegato quadro degli eterogenei regimi vigenti in un gran numero di Stati, anche non membri del Consiglio d’Europa (Canada e USA), in materia di tutela della privacy sul luogo di lavoro. Il rapporto prende in esame gli scopi per il perseguimento dei quali ciascuno Stato autorizza restrizioni all’esercizio del diritto alla privacy, il tipo di restrizione di volta in vota consentito, le misure limitative del potere di restrizione di tale diritto in ragione di finalità, durata, estensione, natura di ciascun tipo di restrizione. Si scopre, allora, l’ampiezza della gamma tipologica di misure conformative del diritto della Convenzione esistenti nello spazio giuridico europeo. Taluni ordinamenti impongono il compimento di adempimenti procedimentali preventivi rispetto all’avvio dell’attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio, quali: l’obbligo di comunicazione preventiva di una particolare policy aziendale concernente l’uso a fini extraprofessionali della rete internet o del sistema e-mail; l’obbligo di preventivo avviso del compimento di atti di ispezione; l’obbligo di notifica preventiva, agli organi nazionali di protezione dei dati personali, del compimento di attività di trattamento o raccolta di dati; l’obbligo di preventivo avviso delle associazioni sindacali. Altri ordinamenti impongono l’adozione di determinate misure di garanzia destinate a disciplinare lo svolgimento del procedimento di controllo, ad esempio circoscrivendone l’oggetto e/o le finalità ovvero limitandone la durata. Vi sono legislazioni nazionali che distinguono tra sorveglianza “automatica” (automatic monitoring) e controlli individualizzati (spot checks), altre che pongono misure limitative dell’oggetto del controllo, ad esempio distinguendo tra comunicazioni private e comunicazioni professionali. In taluni ordinamenti, il datore di lavoro ha il diritto di accesso, ma non di lettura, delle e-mail espressamente contrassegnate come “private” o “personali”. In altri ordinamenti è consentito al datore di lavoro l’accesso alle e-mail private dei dipendenti solo se giustificato dalla necessità di accertare la commissione di un reato. Vi sono, poi, ordinamenti in cui il potere di accesso è limitato alla cronologia del browser internet, senza possibilità di visualizzazione della web page visitata dall’utente, e altri ordinamenti in cui vige la regola inversa. Vi sono, ancora, ordinamenti che prevedono misure limitative peculiari, quali: la presenza obbligatoria di un testimone ovvero dell’amministratore di sistema affinché assista alle operazioni di controllo; l’obbligo di redazione di un report che dia conto delle operazioni di controllo svolte; l’obbligo di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori nelle procedure di verifica; l’obbligo di applicazione del principio del “last intrusive means”.

Pertanto, la Corte Edu, facendo tesoro di tale ricco e multiforme bagaglio comparatistico, ha ritenuto di constatare l’assenza di un sufficiente consensus europeo sulla questione della tutela del diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza sul luogo di lavoro, e quindi affermare l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento in capo agli Stati nella definizione del quadro regolativo delle condizioni di controllo delle comunicazioni private da parte del datore di lavoro (vds. Bărbulescu c. Romania (2), parr. 118-120).  Nondimeno, sulla scorta di tale risorsa conoscitiva, la Corte ha potuto distillare il nucleo delle salvaguardie minime necessarie a proteggere il diritto alla privacy sul luogo di lavoro, pena la violazione degli standard di tutela stabiliti dall’art. 8 Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu: 1) la preventiva informazione del dipendente circa la possibilità di controllo della corrispondenza e delle altre comunicazioni; 2) l’informazione sull’estensione e sulle modalità del controllo; 3) la necessità di una motivazione legittima di monitoraggio e controllo; 4) l’impiego dello strumento di monitoraggio e controllo meno invasivo tra quelli disponibili; 5) la necessità e la proporzione dell’attività di controllo; 6) la predisposizione di adeguate misure di salvaguardia (par. 121). Tanto che il giudizio si è concluso con l’accertata violazione dell’art. 8 sul rilievo decisivo che le autorità nazionali, per aver omesso di implementare una misura procedimentale che assicuri un’adeguata informazione preventiva (par. 121, lett. i), hanno fallito nell’individuare un coretto punto di bilanciamento tra l’interesse del lavoratore alla protezione della propria privacy e l’interesse del datore di lavoro alla tutela del patrimonio aziendale.

4. I rapporti di diritto comparato: il metodo di lavoro; profili critici

Per dare un’idea dell’ampiezza della ricerca comparativa su cui si concentra il lavoro della Divisione, va tenuto presente che, nella prospettiva convenzionale, possono costituire valido veicolo conformativo strumenti di implementazione appartenenti a diversi ambiti: tanto alla sfera del diritto positivo di livello costituzionale e legislativo primario (quali le clausole costituzionali che tutelano i diritti protetti dalla Convenzione, nonché i codici legislativi rilevanti nelle rispettive materie e le relative norme protettive di natura civile, penale, amministrativa e lavoristica) quanto alla sfera regolativa propria delle autorità amministrative preposte alla protezione di particolari diritti convenzionali (ad esempio, le autorità garanti della privacy o delle comunicazioni) ovvero dell’autoregolamentazione privatistica (codici di buone pratiche, linee guida, codici etici adottati dalle associazioni di categoria, contratti collettivi, accordi sindacali, prassi consolidate sancite da codici di autoregolazione aziendale), quanto, ancora, all’azione regolativa promanante dal bagaglio giurisprudenziale consolidato nella giurisdizione nazionale. Al fine di offrire un quadro quanto più possibile esauriente del grado di implementazione di un determinato diritto fondamentale nello Stato, le contribuzioni di diritto nazionale sono dunque chiamate a prendere in esame e analizzare ciascuno di questi aspetti convenzionalmente rilevanti.

Nella pratica, non sempre ciò accade. Non di rado, le contribuzioni nazionali si limitano a dar conto del quadro normativo disciplinante una determinata materia, mentre trascurano di approfondire gli aspetti concernenti il diritto vivente e le prassi interpretative e applicative osservate dalle corti nazionali. Tali lacune, qualora rilevate, sono di regola colmate dal giurista incaricato del rapporto di diritto comparato o da altro giurista della Divisione ricerca, qualora concernenti un ordinamento accessibile per formazione giuridica e, soprattutto, per competenza linguistica. A tale proposito, occorre precisare che, quando la preparazione di una contribuzione nazionale è affidata a un giurista interno alla Corte, costui è a conoscenza del nome del caso cui la contribuzione si riferisce e ha a disposizione una compiuta cognizione degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie. Questo rende più semplice comprendere gli esatti profili di rilevanza delle questioni cui la contribuzione è chiamata a dare risposta e calibrare il focus dell’analisi rispetto alle peculiarità del caso concreto. Per contro, le contribuzioni di diritto nazionale elaborate dall’SNC incontrano un ostacolo pratico: per ragioni di tutela della riservatezza, i questionari trasmessi all’esterno della Corte si limitano a enunciare i quesiti di diritto in termini astratti, epurati da ogni elemento descrittivo della fattispecie concreta che ne consenta la riconduzione al caso concreto, compresa ogni menzione del nome della parte ricorrente ovvero dello Stato contro cui il ricorso è diretto. Pertanto, le autorità statali dell’SNC investite della funzione non sempre hanno gioco facile nell’individuare la giurisprudenza domestica strettamente pertinente al tema specifico oggetto di comparazione.

Un secondo profilo di criticità è rappresentato dai problemi linguistici che il giurista incaricato del rapporto di diritto comparato si trova, non di rado, ad affrontare. L’esperienza comune dimostra quanto profondamente la dogmatica giuridica sia influenzata non solo e semplicemente dalle scelte concettuali di fondo operate nella costruzione sistematica degli istituti, ma anche dalle implicazioni linguistiche connesse alla definizione dei concetti legali, nonché dalle complesse dinamiche multidirezionali che si instaurano tra mondo della semantica e mondo del diritto. È evidente che tale fenomeno si amplifica in modo esponenziale quando gli istituti giuridici da trattare appartengano a famiglie giuridiche differenti. La terminologia giuridica inglese e francese utilizzata dalla Corte Edu e da ciascuna delle sue divisioni è scrupolosamente sorvegliata e sistematizzata anche grazie all’elaborazione di terminology tables (manuali linguistici) periodicamente aggiornati dai giuristi della Corte di maggior esperienza, i quali hanno la funzione di indirizzare i giuristi della Corte verso l’impiego di un lessico il più possibile univoco e uniforme – e, quindi, decifrabile all’esterno. Un’analoga omogeneità linguistica non è ovviamente ravvisabile nelle contribuzioni di diritto nazionale, le quali anzi esibiscono una tanto più ricca varietà semantica quanto maggiore è il grado di eterogeneità ravvisabile tra gli istituti giuridici dei differenti ordinamenti oggetto di comparazione.

Nei testi delle contribuzioni nazionali per il rapporto di diritto comparato destinato al caso Correia de Matos c. Portogallo, è interessante osservare il gran numero di varianti lessicali utilizzate per indicare, in lingua inglese, “colui che esercita la professione legale”: «lawyer» (termine su cui, infine, è ricaduta la scelta della sentenza della Grande Camera, del 4 aprile 2018), «advocate» (opzione talora preferita nel rapporto di diritto comparato), ma anche «counsel», «barrister» e«attorney». Nelle contribuzioni, in alcuni casi, sono riscontrabili assimilazioni lessicali per rappresentare concetti tra loro non assimilabili (ad esempio, «lawyer» per indicare talora il procuratore ad litem, talaltra l’esperto giurista più genericamente inteso). In altri casi si riscontra, all’opposto, l’utilizzazione di termini differenti per descrivere un identico concetto. È, ad esempio, riscontrabile una certa propensione all’utilizzazione indiscriminata del temine «barrister» o, talora, «attorney», per indicare l’avvocato munito di procura alle liti, trascurando tuttavia che tanto il barrister quanto l’attorney sono figure professionali molto tipiche del mondo forense rispettivamente inglese ed statunitense, le quali non trovano presso ordinamenti stranieri precisi termini di referenza identificabili in professioni giuridiche esattamente corrispondenti. Pertanto, compete al giurista un’attività di decodificazione non soltanto linguistica, bensì linguistica e, insieme, concettuale.

Si consideri, altresì, la varietà semantica in cui il giurista di divisione si imbatte quando riscontri le opzioni linguistiche prescelte per la traduzione dalla lingua madre di istituti particolarmente tecnici. «Atto di sequestro» è variamente tradotto con le parole «seize», «freezing order», «charging order», «restraint order», «attachements», le quali tuttavia, nell’inglese tecnico, e in particolare nell’inglese standard della Corte, non sempre sono concettualmente equivalenti. Talora, nelle contribuzioni provenienti da alcuni Stati dell’Est europeo, è riscontrabile l’espressione «arrest of property», per una – è dato supporre – verosimile assonanza con l’espressione letterale della lingua d’origine. «Autore del reato» è tradotto con «offender», «perpetrator», «culprit», «defendant», ma talora, nelle contribuzioni elaborate da giuristi di lingua madre francese o italiana, anche con l’espressione – inesistente nell’inglese giuridico – «author of the crime», evidentemente per traduzione letterale dalla lingua d’origine delle espressioni «auteur du crime» e «autore del reato». «Custodia cautelare in carcere» è abitualmente tradotta, nel lessico della Corte, con l’espressione «pre-trial detention». In molti ordinamenti, tuttavia non esistono istituti processuali perfettamente sovrapponibili; così, nelle contribuzioni di diritto nazionale si possono ritrovare le espressioni più varie, quali «take into police custody», «remand in custody», «detention pending investigation», «detention in the period between conviction and appeal». È, pertanto, necessario operare un corretta ricostruzione concettuale, spesso superando gli schematismi propri delle abituali corrispondenze linguistico-sostanziali cui la forma mentis del giurista della Divisione è abituata per tradizione giuridica e formazione culturale.     

Infine, non va trascurato che relativamente ad alcuni Stati esistono difficoltà pratiche ad acquisire le informazioni necessarie all’analisi comparativa. Non tutti gli Stati, infatti, aderiscono alla SCN e, non di rado, nemmeno sono accessibili banche dati di raccolta esaustiva della giurisprudenza paragonabili a Italgiure. Nel caso degli Stati più piccoli, neppure è detto che sia sempre disponibile nelle divisioni della Corte un giurista proveniente da quello Stato, con una conoscenza specifica degli istituti giuridici propri del relativo ordinamento.

In conclusione, le attività di studio quotidianamente svolte all’interno della Divisione ricerca della Corte Edu sono il prodotto di una sempre nuova commistione di ginnastica dogmatica, fantasia linguistica e, talvolta, intuizione giuridica.

[1] Si veda, ad esempio, la recente relazione al dl 24 settembre 2015, n. 158, in materia di revisione del sistema sanzionatorio (www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII515.pdf).

[2] Si veda, per relationem, Mennesson c. Francia, ric. n. 65192/11, 26 giugno 2014, parr. 40-42 (estratti), e Labassee c. Francia, ric. n. 65941/11, 26 giugno 2014, parr. 31-33.

[3] V. Beuze c. Belgio, ric. n. 71409/10, 9 novembre 2018 (relinquishment).