Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Schede brevi sulla competenza per materia delle sezioni specializzate ex art. 3 dl n. 13/2017 convertito con legge n. 46/2017

di Maria Concetta Causarano , Teresa Pucci (a cura)
tirocinanti <i>ex</i> art. 73 dl 69/2013
Il dossier del Tribunale di Firenze (quarta sezione civile) con una premessa di Luciana Breggia, Presidente della sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale

Il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con la legge n. 47 del 2017 ha previsto l’istituzione di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

L’art. 3 del decreto indica una serie di competenze attribuite a tali sezioni. L’indicazione è effettuata attraverso numerosi richiami ad altre norme.

Per facilitare la ricerca degli interpreti, abbiamo pensato di dipanare la matassa e fornire una specie di mappa per orientarsi attraverso le varie competenze, aggiungendo alcuni cenni sulla normativa sostanziale di riferimento e quella processuale.

Il lavoro non è un commentario e vuole semplicemente offrire schede di orientamento agli operatori del settore. È un’analisi che ci è sembrata utile per la nuova Sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Firenze per i giudici togati, i giudici onorari, il personale di cancelleria e i tirocinanti, in modo da avere uno strumento agile di ausilio per tutti, a seconda delle varie competenze e ruoli.

Il lavoro è stato possibile solo grazie all’impegno delle dott.sse Maria Concetta Causarano e Teresa Pucci, tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 presso il mio ufficio, che si sono trovate ad affrontare questa nuova materia con passione e attenzione.

È solo un minuscolo granello rispetto alla mole di studio e di formazione che attende chi si occupa di protezione internazionale. Tuttavia, confidando nella sua utilità, condividiamo volentieri il dossier con le Sezioni specializzate di altri tribunali, con gli avvocati e in genere con tutti coloro che si occupano di questo settore.

Luciana Breggia, Presidente della sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale (Tribunale di Firenze)

12/01/2018
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La politica trumpiana di deportazione di massa alla prova della Corte Suprema

La Corte Suprema statunitense ha da poco deciso di prendere in considerazione, per l’anno giudiziario appena cominciato, due casi cruciali per la politica di deportazione di massa attuata dall’amministrazione Trump fin dal suo insediamento. Dalle risposte che la SCOTUS darà alle questioni che ha accettato di decidere dipenderà non solo la sorte di tanti migranti, ma anche la credibilità degli Stati Uniti come Paese rispettoso dei diritti umani.

23/10/2026
La domanda di asilo come manifestazione di volontà all’alba del Patto UE: un principio di diritto destinato a non perdere attualità. Nota a Cass. civ., sez. I, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14851 (Pres. Giusti, Rel. Scalia)

L’ordinanza n. 14851/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione riafferma la natura sostanziale della domanda di protezione internazionale, individuandone il momento genetico nella manifestazione di volontà del richiedente, anche non formalizzata. La Corte chiarisce che tale volontà rileva quando sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento. La pronuncia valorizza la distinzione tra “presentazione”, “registrazione” e “formalizzazione” della domanda, già elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, trasformandola però in un criterio di diritto intertemporale. Ne consegue che la disciplina applicabile deve essere cristallizzata al momento della manifestazione della volontà, indipendentemente dai ritardi amministrativi nella registrazione. Il principio riveste rilievo immediato nella prima fase di applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, poiché consente di individuare il regime giuridico applicabile alle domande manifestate prima di tale data. La decisione offre così a difensori e operatori uno strumento essenziale per impedire che inefficienze amministrative incidano negativamente sul diritto alla protezione internazionale.

12/10/2026
Il diritto di asilo al tempo del Patto: le nuove garanzie e i nuovi vincoli per il suo accertamento

Pubblichiamo, in quanto di notevole interesse per tutta la platea dei lettori di Questione giustizia, e non solo per coloro che professionalmente si occupano della materia dell’immigrazione, il paragrafo1.2.1 della Parte II del Manuale del diritto di asilo, aggiornato al Nuovo Patto europeo sulla migrazione e asilo e il D.L. 100/2026, ora uscito per la Casa Editrice Pacini, curato da Marco Gattuso, che ne è anche uno degli autori, insieme con Maria Acierno, Chiara Favilli, Marcella Ferri, Martina Flamini, Claudio Panzera, Marilù Porchia, Guido Savio, Massimiliano Sturiale, e Maurizio Veglio. 
Il capitolo, scritto dallo stesso curatore Marco Gattuso, ci pare di generale interesse in quanto evidenzia le due direttrici su cui si muove il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che, come è noto, pur se approvato nel maggio 2024, è entrato in vigore il 12 giugno 2026 ed ha già indotto il Legislatore italiano al varo della normativa di attuazione ritenuta prioritaria, con il D.L. 12 giugno 2026, n.100, conv. in L. 7 agosto 2026, n. 145: per un verso, vi si illustrano le maggiori garanzie per il richiedente asilo, fra diritto all’orientamento legale, monitoraggio indipendente, inderogabilità del colloquio; per altro verso, si portano all’evidenza i tanti vincoli che si sostanziano nell’aumento esponenziale delle procedure speciali, le quali nondimeno tutte richiedono il rispetto delle garanzie. Alla giurisdizione spetta ora il grave compito di assicurare che garanzie e vincoli stiano in equilibrio tra loro, evitando che i secondi, senza i primi, conducano ad una generale involuzione del rito e ad una sostanziale perdita di tutele.Prima di pubblicare una riflessione più generale sull’opera, che sin da una prima consultazione degli indici si impone come un prezioso compendio dell’intera materia, a partire dalla considerazione dei principi costituzionali e sovranazionali sino alle più recenti evoluzioni legislative, ci pare utile offrire, in particolare agli operatori pratici che sono stati investiti del contenzioso regolato dalla nuova normativa, le riflessioni che nel Manuale sono contenute a proposito dell’effettiva portata del Patto, contando su di una loro concreta utilità ai fini della soluzione dei primi interrogativi che l’applicazione pratica impone.

29/09/2026
Il sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale

Il presente contributo affronta il tema del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, con particolare attenzione al ruolo delle fonti costituzionali, convenzionali ed europee, per interrogarsi su come esse possano costituire la cornice, e al tempo stesso il limite, entro cui interpretare alcune delle principali novità introdotte dal Patto UE su migrazione e asilo. 

28/07/2026
Diritto e ipocrisia. La Corte Suprema statunitense e lo ius soli

Con Trump v. Barbara la Corte Suprema statunitense rifiuta di cancellare lo ius soli sancito dalla Costituzione federale. Celebrata come la prova dell’indipendenza della Corte rispetto alla politica conservatrice di Trump, calata nel contesto più ampio delle sue recenti pronunce la decisione mostra in verità tutta l’ipocrisia di un’istituzione che ha perso la neutralità che dovrebbe caratterizzarla. 

10/07/2026
La domanda di protezione internazionale nell'udienza di convalida dell'accompagnamento coattivo: importanti precisazioni e profili di criticità

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.

29/06/2026