Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Quando il male non è banale: l’Operazione Condor

di Alessandro Gamberini
avvocato del Foro di Bologna

Una riflessione su come l’esercizio della giurisdizione, oltre a riconfermare la ricostruzione storica di una vicenda drammatica, possa utilizzare lo strumento penale senza forzature, districandosi tra questioni complesse: concorso di persone, esecuzione di un ordine superiore, stato di necessità. 

La Suprema Corte (Cass. Sez. I del 9/7/2021) ha confermato la condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma l’8. 7. 2019 nei confronti degli imputati di un elevato numero di gravissimi crimini nei confronti degli oppositori politici, molti dei quali cittadini italiani, residenti in Uruguay o rifugiati in Argentina o in altri paesi del Sud America e appare del tutto condivisibile.  

Si trattava di delitti di sequestri di persona, tortura, trasferimento all'estero, sparizione e soppressione fisica, con un coordinamento sistematico tra i servizi di intelligence dei vari paesi dell’America latina aderenti al cd. “sistema Condor” o “plan Cóndor”, la cui esistenza era risultata accertata da plurime fonti documentali (provenienti anche dalla CIA), commessi nella seconda metà degli anni ’70 e nella prima metà degli anni ‘80. 

La gravità e l’orrore per i delitti sui quali si sono svolti i processi nei tre gradi di giudizio non ha spinto ad alcuna forzatura degli istituti di cui veniva richiamata l’applicazione e dunque – stando ovviamente alla coerenza interna dell’arresto che qui si commenta – non si può che prendere atto che l’esercizio della giurisdizione ha percorso i sentieri di un’applicazione ordinaria del sistema penale.

L’intervento del Giudice di legittimità si svolgeva su un terreno delicato perché il Giudice di Appello aveva ribaltato la sentenza di primo grado rispetto a numerosi imputati, 19 quadri intermedi della struttura, per i quali non si era ritenuta raggiunta la prova del concorso negli omicidi – unici delitti sopravvissuti alla prescrizione – e confinando la condanna a coloro che avevano svolto un ruolo di vertici dell’organizzazione.

La Corte di Assise aveva in particolare ritenuto che per costoro non vi fossero riscontri individualizzanti certi della loro partecipazione consapevole agli omicidi.

Diversamente in Appello «si era valutato che gli imputati definiti dal primo Giudice "quadri intermedi" erano tutt'altro che subalterni e ignari di quanto stava accadendo, ma, al contrario, pur dipendenti, nella scala gerarchica, dai vertici militari e dai capi di governo, andavano considerati come i loro più̀ stretti collaboratori, costituivano un' élite stabile e immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'intelligence e delle strutture di coordinamento e repressione della lotta sovversiva, dotati di autonomia decisionale nell'organizzazione di operazioni, di mezzi, di uomini e risorse economiche. Costoro conoscevano l'obiettivo perseguito dai loro superiori ed erano consapevoli di concorrere, con l'individuazione delle singole persone da arrestare, al conseguimento del risultato». 

Notavano i Giudici di secondo grado che, nei centri di reclusione, anche i detenuti erano coscienti della sorte loro riservata, sia in forza delle informazioni esplicite che ricevevano dagli stessi carcerieri, sia in forza delle modalità, anche temporali, con le quali venivano condotti via dal centro senza più farvi ritorno. 

Di fronte al ribaltamento della decisione assolutoria si era posto in primo luogo il problema della verifica della necessità della riassunzione delle prove testimoniali.

La risposta negativa del Giudice di merito trova il consenso del Giudice di legittimità sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che lo ritiene necessario solo allorché siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa “proscioglimento–condanna” (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018), quando cioè il Giudice ritenga impossibile pervenire al ribaltamento della decisione di proscioglimento pronunciata in primo grado se non a seguito di una diretta rivalutazione da parte del giudice del gravame delle stesse prove dichiarative che avevano determinato l'esito liberatorio o vi avevano, comunque, contribuito (Sez. 1, n. 13725 del 7/11/2019). Così come non è necessaria una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva delle prove (e non sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa pur decisiva). 

Nel caso il ribaltamento prescindeva da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma faceva capo a una rivisitazione dell’intero compendio probatorio anche documentale arricchitosi durante la fase dell’appello e dunque rendeva non necessaria la rinnovazione sul punto nel rispetto del canone che detta la disciplina all’art. 603, comma 3 bis del codice di rito.

L’arricchimento documentale è entrato a fare parte del materiale probatorio utilizzato dal Giudice di Appello nella sua sentenza e dunque non avrebbe neppure reso necessaria alcuna motivazione rafforzata, che pur c’è stata, rispetto a quella espressa dalla Corte di Assise.

Il tema centrale della riflessione è stato dunque l’applicazione dell’istituto del concorso di persone e la sua applicazione rispetto a vicende complesse e a un tessuto di rapporti che intrecciavano i ruoli svolti dagli imputati, la loro subordinazione, il conseguente dovere di obbedienza e la consapevolezza degli esiti letali alle quali erano destinate le vittime anche grazie ai compiti loro affidati.

La singola condotta inserita in un organismo burocratico politico militare diveniva frammento di un mosaico destinato a ricomporsi per finalizzarsi alla realizzazione dei crimini.

La particolare configurazione unitaria della disciplina del concorso di persone consente nel nostro sistema di prescindere dall’individuazione specifica di una condotta tipica, sempre che essa appaia eziologicamente rilevante nell’avere determinato o comunque agevolato un evento di cui il soggetto sia pienamente consapevole.

Questo è il punto cruciale della ricostruzione della responsabilità penale perché il pendolo accusatorio può ridurre a un simulacro gli elementi costitutivi del concorso, finendo per delinearli come sorta di contagio dovuta alla prossimità con le azioni delittuose altrui nella quale si scolorano fino ad annullarsi i requisiti indicati, trascinando così la persona in un’inaccettabile responsabilità di posizione. 

Al contempo non può valere, all’estremo opposto del pendolo, una valutazione atomizzata della condotta dei singoli che valga a giustificarla in nome della inevitabilità del proprio comportamento e della pretesa banalità del ruolo svolto.

Sulla base di riscontri documentali e testimoniali è emerso che il Plan Condor era «una diabolica procedura» di carattere continuativo, in cui l’ordine di eliminazione non era impartito di volta in volta, ma era contenuto ab origine all’atto di costituzione del piano.

È emerso dalle testimonianze che la decisione di uccidere tutti i detenuti che transitavano in un centro clandestino di detenzione poteva essere disattesa solo sotto espresso ordine del generale Prantl, capo del SID uruguaiano (Servizio de Información de Defensa). I cd. “quadri intermedi”, legati da un rapporto fiduciario con i vertici del piano, erano necessariamente consapevoli di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dai loro superiori e sapevano che, tramite l’individuazione e il trasferimento delle singole persone da arrestare, si sarebbe poi potuti arrivare all’uccisione delle stesse. 

Secondo la Corte d’Assise d’Appello, gli ideatori del Plan Cóndor si erano affidati a persone di fiducia nella piena condivisione di intenti volti alla realizzazione del piano da loro ideato. Piano che comportava esecuzioni su larga scala, entro il quale i “quadri intermedi” avevano, tra l’altro, autonomia rispetto alle modalità tramite le quali realizzare la politica repressiva (scelta dei tempi, dei luoghi di intervento nonché delle persone da colpire).

Un’autonomia che, lungi dall’evidenziare una distanza rispetto alla prova della loro complicità negli omicidi, segnalava l’inserimento in un ingranaggio del quale avevano perfetta consapevolezza – giocoforza - anche rispetto all’obbiettivo di eliminare gli oppositori politici.

Il tema non è nuovo rispetto all’applicazione del concorso di persone in materia di criminalità organizzata: non si realizza una responsabilità di posizione se possa essere dimostrato il funzionamento dell’organismo che presiede e dà esecuzione alle scelte criminali rispetto ai delitti concretamente commessi, perché vale a riscontrare anche individualmente la partecipazione necessaria di coloro che ne facciano parte. Vale a dimostrare la responsabilità di coloro che presiedono un’organizzazione criminale (la cd. cupola mafiosa), ma allo stesso modo anche di coloro che facciano parte della struttura quando e se possa essere dimostrato che il funzionamento concreto delle disposizioni impartite li coinvolga necessariamente nell’esecuzione.

La consumazione delle condotte criminose scaturiva da un ordine, che, per come si legge nella sentenza di Appello, metteva in conto la soppressione di coloro che venivano rapiti e incarcerati e richiedeva ai sottoposti di dare esecuzione ad un programma criminoso, del cui sviluppo e del cui obiettivo costoro erano perfettamente al corrente.

Il Giudice di legittimità ribadisce che a nulla rileva che la maggioranza (in ragione dei quattro quinti) delle persone ristrette non sia stata assassinata perché «la struttura carceraria, criminale annoverava, infatti, tra gli scopi istituzionali quello – effettivamente realizzato in danno di una rilevante percentuale dei prigionieri, determinata in ragione del venti per cento – della soppressione in segreto dei sequestrati che i carcerieri avessero reputato non recuperabili alla obbedienza del regime dittatoriale […] ma anche per necessità di sfollamento». 

«Evidente è, peraltro, la relazione tra la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e la loro eliminazione».

«Il Giudice di appello ha dunque correttamente qualificato l’incontestata realizzazione dei distinti segmenti di condotta ad opera del gruppo dei sequestratori/carcerieri/torturatori alla stregua di significativi e consapevoli contributi causali individuali all'evento morte, contributi sorretti da un elemento soggettivo configurabile non solo (quantomeno) come dolo eventuale, ma, più appropriatamente, come dolo alternativo rispetto a quello di lesioni (connesso alle torture inflitte in occasione degli interrogatori), così da renderlo compatibile con l'aggravante della premeditazione». 

Rapimenti, interrogatori e torture «mettevano a rischio fin da subito la soppressione dei sequestrati», anche per le modalità terribili con le quali risulta venivano condotte (la Corte riporta alla pag. 47 la testimonianza di Victor Herman Maturana Burgos) e dunque erano incompatibili con un mero dolo lesivo dei protagonisti.

Siamo di fronte, dunque, a un’applicazione dell’istituto del concorso di persone, che non esce dai confini di un orientamento consolidato, sia pure in una vicenda straordinaria, per il contesto sovranazionale degli accordi dai quali sono derivati i crimini contestati, per la distanza temporale dello svolgimento del giudizio rispetto alla data della loro commissione, per uno svolgimento della giurisdizione, pure legittimamente rivendicata, spazialmente molto distante dai luoghi nei quali si sono svolte le condotte contestate.

D’altro lato i crimini descritti ben possono essere qualificati, per la gravità e l’estensione del fenomeno, come crimini contro l’umanità e dunque la giustizia italiana ha surrogato ciò che, diversamente, sarebbe stato compito della Corte penale internazionale giudicare in via complementare.

Vale ancora sottolineare quanto viene ribadito sulla esclusione per le condotte contestate di ogni scriminante anche putativa.

Quella dell’adempimento del dovere «perché gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o, addirittura, di adesione alla manifesta criminosità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituirono segnali inequivocabili e certi della cosciente rappresentazione da parte di costoro del carattere palesemente delittuoso dell'azione imposta, commessa su prigionieri inermi e fiaccati dalle torture subite, in violazione dei più̀ elementari principi dello ius gentium» (v. sullo stesso tema della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e negli stessi termini, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass e altro).

Quanto all’invocazione di un generico stato di necessità, esso contraddice lo stesso processo selettivo degli imputati definiti “quadri intermedi”: se avessero disubbidito agli ordini, non avrebbero corso un rischio per la loro vita ma, al più, sarebbero incorsi in responsabilità disciplinari (come, del resto, era accaduto in un caso).

Si può conclusivamente sottolineare che l’esercizio della giurisdizione – sia pure scontando la distanza temporale e spaziale già sottolineata – non ha avuto solo il valore di riconfermare la ricostruzione storica di una vicenda drammatica sulla quale era peraltro intervenuta già la giustizia penale di alcuni dei Paesi sudamericani interessati, ma di consentire di riconfermare il significato profondo dello strumento penale: la pena dell’ergastolo irrogata ai responsabili vale a rappresentare il contrappasso della dignità e della vita umana così gravemente vilipese dall’esercizio di un potere assoluto, che cancellava ogni forma di libertà politica e mirava al genocidio degli oppositori. 

31/01/2022
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