Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Md e la sfida del garantismo *

di Emilio Sirianni
magistrato

1. Le parole

Una favolosa poeta, Patrizia Cavalli, ha detto una cosa singolarmente risonante con pensieri che mi ronzano in testa da tempo: «le cose non esistono finché non trovano una forma linguistica».

Per chi, come noi, ha le parole come primo dei ferri del mestiere dovrebbe essere una lampante verità. La stessa relazione del segretario non è che un contrappunto di parole dipanato sul panorama che si apre ai nostri sguardi angosciati, parole dense di suggestioni. Vorrei coglierne alcune.

 

2. I deboli

Dei due tratti distintivi del gruppo che Stefano [Musolino] ci ha narrato, uno è la capacità, sempre posseduta, d’assumere la prospettiva dei più deboli. Lo è sin da quando Md è nata, ma forse lo è particolarmente adesso che i deboli sembrano essere diventati legioni o, più semplicemente, sono usciti dall’impenetrabile oscurità di un tempo. 

Ci si muove, però, su di un terreno insidioso e, per non cadere in un confortante paternalismo, occorre sentire l’acuminato pungolo delle molte contraddizioni che ci interrogano. Come appartenenti al dieci per cento dei fortunati del mondo e, fra questi, agli investiti del “terribile potere” che di quella debolezza può farsi tanto sigillo che emenda. 

Ho finito da poco un libro che mi ha toccato profondamente: Perché ero ragazzo, di Alaa Faraj. Un libro che narra in prima persona la storia di un ventenne, promessa del calcio libico, che insieme a due coetanei affronta la roulette russa dei barconi, inseguendo il sogno di diventare una stella del football europeo. Un libro la cui chiave dolorosa è tutta nell’avverbio del titolo. 

Alaa narra la sua storia in un italiano franante, aiutato dalle correzioni di una docente di giurisprudenza che conosce in un carcere siciliano. Un italiano che si fa più solido e netto col passare delle pagine e dei mesi e ne ha il tempo, l’autore avendo trascorso in quelle carceri dieci anni di una condanna a trenta per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e concorso nell’omicidio di quarantanove persone. Condanna interrotta dalla grazia parziale concessagli dal Presidente Mattarella lo scorso 22 dicembre e che dovrebbe avergli dato accesso alla semilibertà. 

Quel ventenne ha imparato in carcere la nostra lingua e, cosa ancor più incredibile, in carcere e dal carcere ha imparato ad amare il nostro paese, ha conseguito titoli di studio, ha persino cercato di comprendere le ragioni dei suoi giudici. Un libro potente che ci racconta quel viaggio che non potremmo altrimenti mai immaginare e lo racconta in una lingua invidiabile. Come quando narra che, saputo che le coste italiane erano ormai prossime alla vista, i naufraghi sul barcone iniziano a pregare insieme per i morti che non ce l’hanno fatta e per le speranze che si portano dentro, formulando la più bella definizione del diritto d’asilo che abbia mai sentito: «più che una preghiera è un desiderio, e come il diritto nasce da un desiderio, allora questi sono diritti pregati».  

Ecco, se vogliamo sfuggire al paternalismo non possiamo limitarci a tendere una mano ai deboli, dobbiamo esser capaci di chiedere a loro di tendercela.

Ho appena iniziato a leggere i corposi atti dei tre gradi di quel processo e di quello di revisione, conclusosi con un rigetto definitivo. Non posso, quindi, fornirne una valutazione, quel che posso dire è solo che l’impalcatura probatoria che lo sostiene segue un canovaccio che si ripete identico in tutti i processi per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare intentati dopo gli innumerevoli soccorsi in mare e sbarchi che si succedono lungo le coste siciliane e calabresi. Soccorsi i naufraghi, le forze dell’ordine assumono ad informazioni alcuni di essi, individuandoli con criteri che rimangono ignoti e costoro indicano i presunti “scafisti”, che sono immediatamente sottoposti a misure custodiali, per lo più in carcere dato l’evidente pericolo di fuga. Le stesse persone sono poi sentite in incidente probatorio e confermano l’individuazione, guardando le foto che vengono loro mostrate. Nel successivo dibattimento spesso i testimoni risultano introvabili e, quando non lo sono, puntualmente confermano ancora. Un approccio burocratico, limitrofo alla repressione come è sempre la burocrazia.

Cerchiamo allora parole che facciano esistere il drammatico contesto che dovremmo comprendere e giudicare. 

Scendiamo, da giudici, in mezzo a questa umanità in fuga: quanti erano sul barcone? Chi erano e da dove venivano? Quali le relazioni e le dinamiche fra queste decine di persone, pigiate su carrette del mare, un mare spesso ostile, molte ammassate in stive senz’aria, ustionate dal carburante, con pochissima acqua da contendersi e ricordi di odio e dolore che serpeggiano fra loro? In quel caso 70/80 persone o forse di più, in fuga da vari paesi africani e asiatici, che avevano patito detenzioni e torture nelle carceri libiche insieme a tre ragazzi libici, libici come i loro torturatori. In un contesto così denso di tensioni nascoste e dinamiche imprevedibili (anche solo la contesa di una bottiglia d’acqua può significare la vita o la morte per sé o per i propri figli), po' bastare l’audizione di due o tre testimoni su ottanta o cento? In una strage di italiani in territorio italiano sarebbero considerate accettabili indagini così circoscritte?

Né si dica che le circostanze impediscono maggiori approfondimenti: i naufraghi rimangono in strutture di accoglienza per giorni e spesso per settimane prima di far perdere le loro tracce. Cosa impedisce di elaborare protocolli che prevedano di sentire e, ove possibile, identificare tutte le persone soccorse o sbarcate? Di concordare con le questure competenti la concessione di permessi di soggiorno per motivi di giustizia che si protraggano fino alla celebrazione del processo? Ecco, potrebbe essere Md a dire queste parole e far esistere le storie di questa umanità in fuga e renderci davvero certi di avere ben giudicato.

 

3. Le mafie e i diritti

anche altre parole della relazione mi hanno colpito, come l’invito ad indagare la «tensione tra garantismo e contrasto ai sistemi criminali», che indica finalmente una giusta direzione. 

Opposta a quella invece additata da chi invoca a sproposito il garantismo, declinandolo come immunità e tutela per gli ipergarantiti del potere politico ed economico. 

Altre sono, infatti, le direzioni in cui guardare: quella del popolo migrante, come detto, dei fragili e marginali in genere, quella dei dissenzienti, che pone questioni ulteriori di molto eccedenti questo spazio e, appunto, quella del contrasto alla criminalità organizzata. 

Contrasto necessario, imprescindibile, ma che, se inteso dalla magistratura come lotta anziché come accertamento, pone questioni che attengono alla difesa di libertà fondamentali e forse anche alla tenuta del tessuto democratico di zone non marginali del territorio nazionale. Soprattutto se non considerate in chilometri quadrati o prodotto interno lordo, ma in termini di radicamento, resistenza e riproduzione di «sistemi criminali» capaci di estendere la propria influenza ad ogni latitudine ed in ogni ambito. 

Rispetto ai quali è forse giunto il momento di chiedersi se non possano essere meglio fronteggiati con più democrazia e più libertà anziché con meno dell’una e dell’altra[1].

Quando il referendum sarà alle spalle con la vittoria del no che tutti ci auguriamo e la salvezza dell’indipendenza e autonomia della magistratura e potremmo finalmente dimenticare le stupidaggini sui 30 o 50 o 100 mila innocenti in galera, dovremmo iniziare a dire parole che facciano esistere quello che, ai nostri occhi, continua a non esistete. Magari partendo da uno strumento tanto utile, quanto poco usato e molto migliorabile, quale la relazione su misure cautelari ed ingiusta detenzione annualmente presentata dal Ministro ai sensi dell’art.15, L.47/2015[2]. I cui dati risultano ancor più illuminanti se incrociati con quelli relativi alla popolazione nazionale e regionale. 

Secondo il censimento ISTAT del 2025, al 31 dicembre la popolazione abitualmente dimorante in Italia era di 58.943.464 individui. Nelle tre regioni d’origine ed insediamento delle principali mafie la popolazione era pari a 12.204.373 individui (cioè il 20,7% del totale). Di cui 5.582.337 individui (pari al 9,47%) in Campania; 4.787.390 (pari al 8,12%) in Sicilia e 1.834.646 (pari al 3,11%) in Calabria. Se si comparano questi dati con quelli delle citate relazioni ministeriali emergono cose interessanti[3].

Nei sette anni dal 2018 al 2024 il totale dei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione incardinati è di 8.623, ci cui 4.502 (pari al 52,2% del totale) nelle tre regioni citate e ben 1780, pari al 20,64% in Calabria[4]

Nel medesimo periodo l’importo totale delle riparazioni corrisposte dallo Stato risulta pari a 220,5 milioni di euro e quello corrisposto per le ingiuste detenzioni riferibili alle corti calabresi[5] pari ad € 82.559.686, ovvero il 37,52% del totale.

Naturalmente, fra le due ipotesi di equa riparazione di cui all’art.314, c.p.p., riveste maggiore interesse quella prevista dal 2° comma e relativa alla c.d. ingiustizia formale o illegittimità dell’ordinanza cautelare: i veri errori giudiziari in tema di libertà personale su cui dovrebbero concentrarsi le analisi. Quando, cioè, sia accertato che non sussistevano, ab origine, le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273, 274 e 280 c.p.p.. 

Anche sotto questo profilo, i macrodati relativi alle terre di mafia sono impressionanti. 

Restando ai dati del solo 2024, sono 81 le ordinanze irrevocabili di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione dovuta all’illegittimità dell’ordinanza cautelare emesse sull’intero territorio nazionale. Di queste, 16 (pari al 19,75%) sono relative ad ordinanze emesse da Corti siciliane, 11 (pari al 13,58%) da corti Campane e ben 28 (pari al 34,56%!) da corti calabresi. In totale, nelle tre regioni, le ordinanze di riparazione per illegittimità della misura cautelare sono state 57, pari al 70,37% del totale[6].

Riassumendo: negli anni 2018-24, in tre regioni in cui è insediato appena il 20,7% della popolazione nazionale è stato incardinato il 52,2% dei procedimenti per ingiusta detenzione. Nella sola Calabria, ove dimora appena il 3,1% della popolazione nazionale, abbiamo il 20,64% delle domande totali e addirittura il 37,52% dell’ammontare delle riparazioni per ingiusta detenzione erogate. E, delle ordinanze di custodia cautelare delle quali si è accertata l’illegittimità nel 2024, il 70,37% è stato emesso da uffici giudiziari delle tre regioni citate, nella sola Calabria addirittura il 34,56%. 

Insomma, per restare alla mia regione, un cittadino calabrese ha 11 volte più possibilità di essere ingiustamente arrestato di un cittadino delle regioni più fortunate del paese.

 

4. I maxi-processi ed altre cose

Io penso che Magistratura democratica, che ne ha il copyright, dovrebbe lanciare la sfida del garantismo ad i suoi tardi e volgari epigoni, iniziando, magari, dai maxi-processi.

Tutti sappiamo che la gran parte di questi eccessi custodiali si riscontrano nei maxi, per la banale ragione che in processi con molte decine, spesso centinaia di indagati/imputati i rischi dell’errore si moltiplicano geometricamente. Per non parlare della giusta valutazione della responsabilità individuale anche di chi poi risulti colpevole. 

Luigi Ferrajoli parla della «comprensione equitativa della singolarità di ciascun caso»[7], ricordando che l’equità «non consiste in una deroga o in un’eccezione o in una correzione della legge, bensì in una specifica dimensione conoscitiva che deve essere presente in ogni giudizio» e che «nella comprensione e nella valutazione delle circostanze singolari e irripetibili che fanno di ciascun fatto, di ciascun caso sottoposto al giudizio, un fatto e un caso irriducibilmente diversi da qualunque altro, pur se sussumibili – per esempio il furto di una mela come il furto di un diamante – nella medesima nozione legale. Giacché ogni fatto è diverso da qualunque altro, e il giudice, e ancor prima il pubblico ministero, non hanno di fronte le figure di reato in astratto, ma i fatti in concreto, e non possono quindi sottrarsi al dovere della comprensione equitativa dei loro specifici e irripetibili connotati». Una dimensione, quella equitativa, «pesantemente compromessa nei tanti maxi-processi per reati associativi, talora con centinaia di imputati e decine di imputazioni che impediscono valutazioni approfondite e differenziate delle accuse addebitate a ciascuno degli imputati. Nello stesso modo in cui i fatti denominati dal medesimo nomen juris sono tutti diversi tra loro, anche il grado di colpevolezza e prima ancora di partecipazione di ciascun imputato a un’associazione criminale è diverso da quello degli altri e meriterebbe quindi una valutazione specifica». 

Questione tutt’altro che marginale, alla quale se ne può aggiungere un’altra tratta dalla comune esperienza di chiunque abbia svolto le funzioni di pubblico ministero: è ben vero che le mafie sono organizzazioni ramificate, spesso numericamente poderose e dedite alla commissione di una serie indefinita di delitti, ma è altrettanto vero che i “maxi” nascono da informative di polizia giudiziaria, che pervengono sulle scrivanie dei p.m., spesso dopo interlocuzioni informali e poi si sviluppano ed eventualmente ampliano quando, iniziato il procedimento, quelle interlocuzioni si formalizzano secondo le regole della procedura. La prassi è che la polizia giudiziaria tende a dilatare le dimensioni delle indagini e, quindi, dei successivi processi. A volte, per la notorietà che queste indagini danno a chi le conduce e per le possibilità di carriera che esse schiudono. Tendenza, rispetto alla quale i magistrati inquirenti possono assumere un atteggiamento accondiscendente, remissivo o rigorosamente regolativo. Scelte connesse all’idea che si ha del proprio ruolo costituzionale, atteso che, anche per loro, dalla conduzione di uno o più di questi “maxi” discendono notorietà ed opportunità professionali.

Con un corollario che ci riporta al tema del referendum: i veri pericoli per l’autonomia e l’indipendenza non vengono dalla vituperata unicità delle “carriere” della magistratura, non vengono ai giudici dall’operato dei loro colleghi, siano essi pubblici ministeri o giudici di pregresse fasi processuali. Quanto, piuttosto, dall’impronta che al processo penale può essere data dalla polizia giudiziaria, Giano bifronte, che da un lato è (ancora) diretta dal pubblico ministero, ma dall’altro è gerarchicamente subordinata a vertici che fanno capo al potere esecutivo.

Altre parole da dire sui maxi, perché le cose esistano, riguardano poi l’impatto devastante che essi hanno sulla giurisdizione. 

I Tribunali di medie e piccole dimensioni sono travolti dal gigantismo di questi processi. Fra applicazioni ai maxi-processi e contemporanee scoperture, malattie o trasferimenti la giustizia civile e, in particolare, quella del lavoro subiscono paralisi di anni, se non di decenni, per via dell’impatto anche soltanto di uno o due di questi processi. Tutti destinatari di corsie preferenziali a causa delle inevitabili (per volontà legislativa) misure cautelari che sempre li accompagnano. Ed è la giustizia civile travolta il vero metro di esistenza e resistenza dello Stato democratico in terre di mafia.   

Né basta, molti altri ancora sono gli argomenti sui quali Md può sfidare chiunque sul garantismo voglia davvero interloquire. 

Non solo quelli sempre attinenti al contrasto al crimine organizzato, come i sequestri di aziende, ma anche quelli che li trascendono, come le frequenti iscrizioni di delitti che consentono l’uso di strumenti d’indagine invasivi e l’adozione di misure cautelari, ma dei quali l’insussistenza fa capolino sin dalla prima informativa. Delitti come l’associazione per delinquere semplice, che, troppo spesso, in alcune categorie di procedimenti penali -quelli per reati di piazza e connessi al dissenso politico ed al conflitto sociale- pare aver sostituito il concorso di persone.

 

4. La sfida di Md

La sfida del garantismo si potrebbe articolare in molti modi, a me viene in mente questo, tanto per cominciare: Md si faccia portatrice, insieme alle parti di avvocatura, accademia e mondo delle associazioni che siano disponibili, di una proposta di modifica dell’art.15 L.47/2015[8] finalizzata ad integrare ed ampliare le rilevazioni statistiche che il Ministro della Giustizia dovrà presentare ogni anno alle Camere anche con i seguenti dati:

- La rilevazione delle riparazioni per ingiusta detenzione riferite a processi penali con più di 70 (o 100 o 150, ecc.) imputati, sempre distinte per riparazioni ex 1° e 2° comma dell’art.314 c.p.p.. Per verificare se vi è un nesso, ed eventualmente quale, fra le ingiuste detenzioni ed i maxi-processi;

- La rilevazione del numero di condanne definitive nei procedimenti che hanno determinato scioglimenti di amministrazioni locali;

- La rilevazione del numero di condanne definitive nei procedimenti che hanno condotto a sequestri aziendali;

- La rilevazione del numero di assoluzioni e condanne definitive di imputati per il delitto di cui all’art.416 c.p.p., con la specificazione del numero di essi che è stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche/ambientali ed a misure custodiali.

 

5. La sinodalità

Stefano, infine, ci ha spiazzati tutti con riflessioni come questa: «La coesione non può essere cercata nell’uniformità, ma nella capacità di accogliere e armonizzare il molteplice. Solo questo ci salva dall’individualismo asfittico e ci restituisce il senso e lo spirito di una comunità che non è governata dalla logica del più forte, dalla logica della maggioranza, che non si affida a élite di illuminati, ma persegue la sinodalità come criterio di sintesi delle diversità, come luogo di esaltazione dei singoli talenti che si percepiscono funzionali al benessere collettivo».

Un invito che avrebbe suscitato reazioni ostili nella mia gioventù di ateo e che, nell’attuale maturità di agnostico, mi lascia invece un po' disorientato.

Confesso di avere pianto quando Papa Francesco è morto, ma per la sua impudica, viscerale umanità. Per essere stato radicalmente profeta dal primo all’ultimo giorno. Per la semplicità di parole e sorrisi che hanno toccato il cuore di tutti tanto erano intrisi di verità (con la minuscola). Lui e un altro paio di preti scomodi come pietre sotto il culo hanno dato un colpo forte alle mie certezze, tanto da farmi indagare terreni mai prima esplorati, ma non tanto forte da farmi il dono che evidentemente il segretario possiede.

Anche nell’idea e nel concetto di “sinodalità”, prima, giuro, di leggerne nella relazione, avevo provato ad addentrarmi, ma non abbastanza. 

E’, comunque, affascinante quest’idea del cammino in comune, ma forse anche insidiosa perché, mi pare, nella concezione cristiana sottenda il Pastore.

Io mi fermerei al cammino come lo intendono, forse, i saggi buddisti o indù. Come via armoniosa di conoscenza lungo la quale ci si incontra, ma ci si divide anche e chiunque può imbattersi in una visione sfuggita agli altri e condividerla.


 
[1] Dei 133 comuni pluricommissariati, 36 sono in Campania e 27 in Calabria. Nel comune di San Luca d’Aspromonte (Calabria) non si vota da 13 anni.

[2] https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/misure_cautelari_personali_2024_aggiornamento_gennaio2025.pdf

[3] Questa è naturalmente solo un’analisi sommaria che, in quanto tale, parte dalla fine ovvero dai dati relativi ai procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione. Probabilmente potrebbero emergere ulteriori e più interessanti spunti di riflessione, se fosse allargata e disaggregata con riferimento alle diverse tipologie di misure cautelari personali, alle distinzioni fra uffici di maggiori e minori dimensioni o a quelle per fase processuale, agli anni di incardinazione e durata dei procedimenti, al numero di domande accolte ed ai motivi di accoglimento, ecc.

[4] In Campania 1.341, pari al 15,55% ed in Sicilia 1381, pari al 16,01%.

[5] La sommatoria delle decine di milioni di euro relativi alle sei Corti siciliane e campane eccede di molto le possibilità e capacità di questo intervento, ma sarebbe utile che il gruppo investisse in queste analisi energie migliori di quelle del sottoscritto.

[6] A pag. 38 della relazione, chi avesse tempo e voglia per approfondire potrebbe analizzare il dato relativo al settennio 2018-2024.

[7] L. Ferrajoli, Etica e giurisdizione. I fondamenti teorici.

 
[8] O addirittura di approvazione di una nuova legge che potrebbe intitolarsi Norme in materia di libertà personale e garantismo

[*]

Il testo è una rielaborazione dell'intervento dell'autore al XXV Congresso di Magistratura democratica, Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)

17/04/2026
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