Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Dalle misure restrittive dell’Unione europea alla “guerra economica” nei confronti della Russia e della Bielorussia a seguito dell’invasione dell’Ucraina *

di Antonino Alì
professore associato di diritto internazionale nell’Università di Trento

Sommario: 1. Dalle misure individuali e settoriali alla “guerra economica” nei confronti della Federazione russa – 2. Le misure restrittive adottate tra il 2014 e il 2022 – 3. I cinque pacchetti di sanzioni adottate a partire dal febbraio 2022 – 3.1 Il primo pacchetto – 3.2 Il secondo pacchetto – 3.3 Il terzo pacchetto – 3.3.1 Le misure nei confronti dei media – 3.4. Il quarto pacchetto – 3.5 Il quinto pacchetto – 4. Gli investimenti esteri diretti russi e bielorussi: l’orientamento della Commissione – 5. Le misure restrittive nei confronti della Bielorussia – 6. Misure restrittive e tutela giurisdizionale – 7. L’attuazione delle sanzioni da parte degli Stati membri – 8. Osservazioni conclusive.

[*]

Il presente contributo costituisce anticipazione del fascicolo di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato ai temi della guerra e della pace.

15/04/2022
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La proposta di regolamento della Commissione europea COM(2026)16 (procedura 2026/0013 COD) (Digital Networks Act o DNA) volta a riformare e armonizzare la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche presenta numerose possibili interazioni con il progetto di riforma in materia di cybersicurezza, la cui proposta di regolamento COM(2026)11 anche nota come Cybersecurity Act "CSA2" è attualmente in discussione dinanzi al Parlamento Europeo e al Consiglio.
Nonostante negli obiettivi la proposta di regolamento DNA non si ponga il fine di istituire un regime differenziato di accesso al mercato per i fornitori basato su criteri di natura non tecnica, emerge sin da subito un punto di contatto con la bozza di riforma sulla cybersecurity CSA2 anzitutto nella parte III del DNA, dove le disposizioni in materia di autorizzazione e diritti di spettro sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica.
La disposizione presenta significative criticità giuridiche poiché collega l'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica al rispetto di requisiti di sicurezza della supply chain contenuti nel CSA2, il cui scrutinio alla luce dell'art. 114 TFUE e dei principi di certezza del diritto, proporzionalità e non discriminazione non è esente da rilevanti dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione, con il riparto di competenze tra UE e Stati membri, nonché con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano. Tali dubbi trovano un significativo riscontro nelle Conclusioni dell'Avvocata generale Ćapeta del 19 marzo 2026 nella causa C-354/24, Elisa Eesti AS, relative alla limitazione per motivi di sicurezza nazionale dell'uso di apparecchiature di telecomunicazione, le quali, pur ammettendo la legittimità in linea di principio di simili restrizioni, ne subordinano la compatibilità con i Trattati a un rigoroso vaglio di proporzionalità e alla assoggettabilità ad un effettivo controllo giurisdizionale.

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