Il presente articolo viene pubblicato come anticipazione del numero di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato alle riforme del settore giustizia. Sullo stesso tema, è previsto anche il contributo di Maria Giuliana Civinini.
Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al margine della giurisdizione *
Nella riforma del processo civile, per la parte minorile, emerge una non considerazione dei temi e delle modalità operative specifiche appartenenti alla giustizia minorile, ove è sempre presente un danno importante subito dal soggetto minore di età, che trova la sua origine nei gravi maltrattamenti posti in essere dagli stessi sui figli. Nella pratica operativa degli odierni tribunali per i minorenni alla necessità di una effettiva e urgente messa in protezione del minore fa seguito da parte dell’autorità giudiziaria di primo grado la costante attenzione alla evoluzione della vicenda esistenziale del minore e dei suoi genitori, con l’adozione di volta in volta di provvedimenti provvisori, fino ad individuare in via definitiva la soluzione sostanziale più confacente al soggetto minorenne. Forte è la relazione anche personale del giudice specializzato (togato e onorario) con le persone. Nel tentativo di garantire la prossimità, la riforma, sembra prestare maggiore attenzione ai diritti degli adulti, svuotando l’operato dei tribunali per i minorenni e svalutando le importanti prerogative di specifica multi-disciplinarietà.
Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.
A partire da quando si applica la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022? Interrogativi legittimi e soluzioni razionali
Il legislatore, con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della l. n. 134 del 2021, c.d. "Cartabia", è intervenuto sul tema del procedimento penale, stravolgendo il campo dei rapporti tra giudice e pubblico ministero. In relazione ad alcuni degli istituti introdotti, su tutti l’iscrizione coatta prevista dal nuovo art. 335 ter c.p. e il nuovo ambito applicativo dell’art. 408 c.p.p., pare che il legislatore abbia fatto confusione facendo del giudice un pubblico ministero e del pubblico ministero un giudice. Il tutto è avvenuto in nome di principi di efficienza aziendalistica e in sacrificio del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. La riforma c.d. "Cartabia" in tema di procedimento penale, dunque, rischia di rappresentare una pericolosa eterogenesi dei fini dove gli scopi diventano mezzi e i mezzi diventano scopi.
Il salto di qualità come cultura e governance che il raggiungimento degli ambiziosissimi obiettivi previsti dal PNRR sulla giustizia avrebbe dovuto imporre è ancora lontano. - L’Ufficio per il processo, la riforma più significativa e efficace attuata, in troppi casi si è risolto nell’affiancare al magistrato un assistente personale, senza cogliere questa grande occasione di rinnovamento delle modalità organizzative. E’ mancato uno stabile coordinamento e scambio di esperienze tra gli uffici giudiziari, che sono stati lasciati soli. – L’Ufficio per il processo si scontra con la sempre crescente scopertura degli organici del personale amministrativo e rischia di assorbire i nuovi funzionari UPP nelle Cancellerie per sopperire alle mancanze. - Errori cui si può deve rimediare. - La digitalizzazione è un asse strategico di intervento, non una mera questione tecnica. Dovrebbe partire e rispondere alle esigenze degli utenti in quanto è oggi formante della giurisdizione che incide sulle modalità quotidiane di lavoro. Invece oggi l’attività del Ministero è lontana e non si confronta con uffici giudiziari e avvocati. Il rischio è di avere un contesto lavorativo plasmato dalle esigenze delle tecnologie e non, come sarebbe auspicabile, delle tecnologie plasmate sulle nostre esigenze lavorative. –L’Ufficio per il processo, la digitalizzazione e l’impatto che sta avendo ed avrà l’intelligenza artificiale anche nella giustizia danno la possibilità e sono l’occasione per ripensare l’organizzazione degli uffici e le modalità di lavoro. L’innovazione, la capacità di cambiare e di avere una visione generale dovrebbero essere la nostra prospettiva, nel contempo sognatori e pragmatici.
Sommario: 1. Premessa – 2. I processi a cognizione piena di primo grado: critica alla coesistenza del rito ordinario e del rito semplificato. – 3. Tutele sommarie previste e richiamo ad altre non utilizzate. – 4. Un’incostituzionalità manifesta. – 5. Il Tribunale della persona, dei minorenni e della famiglia. – 6. Una rilettura del testo della riforma del processo civile. – 7. Ulteriori considerazioni sul giudizio di primo grado a cognizione piena. – 8. L'appello. – 9. Il giudizio di cassazione. – 10. Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. – 11. Disciplina del processo in materia di persone, minorenni e famiglie. – 12. Termine dell’esame del decreto legislativo, indicazione delle parti omesse e cenni dei motivi di queste omissioni.
Con la legge delega n. 206/2021, ed il successivo d.lgs. di attuazione n. 1456/2922, è stata abolita la "sezione filtro" della Corte di cassazione, introdotta , con una modifica dell'art. 376 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Questione Giustizia ripropone la relazione, sinora mai pubblicata, svolta nel 2009 dal prof. Giorgio Costantino nella quale viene tracciata la storia dell'istituto e le critiche che ne accompagnarono la faticosa gestazione.
L'introduzione di Ezia Maccora al fascicolo 2-3/2022 di Questione Giustizia trimestrale, dedicata alle riforme dell'ordinamento giudiziario