Il presente articolo viene pubblicato come anticipazione del numero di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato alle riforme del settore giustizia. Sullo stesso tema, è previsto anche il contributo di Maria Giuliana Civinini.
Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al margine della giurisdizione *
Nella riforma del processo civile, per la parte minorile, emerge una non considerazione dei temi e delle modalità operative specifiche appartenenti alla giustizia minorile, ove è sempre presente un danno importante subito dal soggetto minore di età, che trova la sua origine nei gravi maltrattamenti posti in essere dagli stessi sui figli. Nella pratica operativa degli odierni tribunali per i minorenni alla necessità di una effettiva e urgente messa in protezione del minore fa seguito da parte dell’autorità giudiziaria di primo grado la costante attenzione alla evoluzione della vicenda esistenziale del minore e dei suoi genitori, con l’adozione di volta in volta di provvedimenti provvisori, fino ad individuare in via definitiva la soluzione sostanziale più confacente al soggetto minorenne. Forte è la relazione anche personale del giudice specializzato (togato e onorario) con le persone. Nel tentativo di garantire la prossimità, la riforma, sembra prestare maggiore attenzione ai diritti degli adulti, svuotando l’operato dei tribunali per i minorenni e svalutando le importanti prerogative di specifica multi-disciplinarietà.
Il testo s’interroga sul disegno di legge di revisione costituzionale relativo alla separazione delle funzioni giudicanti e requirenti della magistratura, evidenziando le ricadute sull’unità dell’ordine giudiziario, sull’autogoverno e sulle garanzie d’indipendenza. La creazione di due CSM e di un’Alta Corte disciplinare solleva dubbi, anche di costituzionalità, specie alla luce del divieto d’istituire nuovi giudici speciali e del principio generale di democraticità degli organi repubblicani. La riforma, inserita in un più ampio contesto di revisioni frammentate, rischia di alterare gli equilibri costituzionali, senza affrontare realmente il fenomeno correntizio.