Magistratura democratica
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Quale processo penale?

di Marco Patarnello
magistrato di sorveglianza, Tribunale di sorveglianza di Roma
Nel corso del 2017 in seno a Md si è discusso molto intorno al processo penale, con l’obiettivo di disegnare un possibile intervento riformatore, finalizzato a coniugare efficienza e garanzie. Con poche mosse radicali, a quadro costituzionale invariato e praticamente senza investimenti economici, si può, forse, provare a spezzare il cerchio e ripartire

Raccogliendo le sollecitazioni contenute nel recente intervento su questa Rivista di Mariarosaria Guglielmi e Riccardo De Vito [1] e sulla scia del dibattito che si è acceso in queste ultime settimane intorno al processo penale, credo di fare cosa utile riprendendo il lavoro che in seno a Md era stato svolto nel corso del 2017. Un nutrito e motivato gruppo di lavoro, infatti, aveva disegnato a grandi linee un innovativo insieme di interventi, mai sottoposto ad un esame diffuso del gruppo, che oggi penso meriti di essere ripreso e messo a disposizione del dibattito pubblico, precisando che la trama descritta è frutto del lavoro collettivo fatto all’epoca, da me riassunto e completato (con qualche personale integrazione) al fine di proporlo alla riflessione di quanti seguono questa Rivista e di tutti coloro che vorranno riprenderlo o metterlo in discussione. Non si tratta, quindi, di un punto di arrivo. Non vuole essere neppure il punto da cui partire. Semplicemente una delle ipotesi di cui discutere, immaginata da un insieme di persone che operano sul campo.

Pur nella consapevolezza che il momento storico e politico non giova ad una riflessione equilibrata e aperta, non può essere trascurato che, invece, potrebbe favorire sbrigative o maldestre fughe in avanti, che facendo leva sulla oggettiva “crisi” del processo penale finiscano col promuovere − o apertamente perseguano − la semplificazione: meno diritti, più efficienza. E non sembra azzardato ipotizzare che queste fughe in avanti trovino gambe veloci per il cammino. Proprio l’ineludibile stato di crisi del processo penale rende queste fughe praticabili e realistiche, oggi come domani.

Con questa consapevolezza, io credo che alla magistratura più sensibile competa, particolarmente in questo momento, il compito di indicare una strada concreta e praticabile, nella convinzione che le buone idee, se elaborate dialetticamente e collettivamente da tutti coloro che riflettono e operano in prima linea, sono dotate di grande forza e restano comunque solidamente agganciate alle coscienze, anche nel tempo.

L’esigenza di questa riflessione nasce, dunque, all’interno del circuito giudiziario e muove dalla frustrante constatazione che sebbene le energie professionali, civili, economiche, umane e spesso anche emotive spese dai diversi protagonisti della giustizia penale siano ingenti e complessivamente qualificate, il risultato concreto sia inadeguato e − ciò che è ancor più grave − percepito come ingiusto.

Gravata di enormi aspettative, la giustizia penale sembra in crisi, sia pure in misura diversa, su entrambi i fronti che ne caratterizzano il senso. Innanzitutto su quello di un buon livello di efficacia, intesa come capacità di giungere in tempi ragionevoli ad una decisione stabile, autentico fallimento della giustizia italiana, pur con le peculiarità che diremo. In secondo luogo − benché in minor misura −  su quello di un buon livello di giustizia, intesa come effettivo rispetto dei diritti, delle garanzie e del principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge. Aspetti, peraltro, fra loro strettamente connessi, poiché è del tutto evidente che un processo che duri dieci anni è “ingiusto” per definizione, qualsiasi ne sia il risultato.

La geometria dei due fronti di crisi, tuttavia, non è affatto regolare o omogenea.

Vi sono interi segmenti di questa complessa realtà in cui il sistema si mostra in grado di portare a compimento in tempi rapidi un processo con un risultato concreto (assoluzione o condanna di un soggetto che sconti effettivamente la pena): si pensi ai processi a carico di soggetti al margine del perimetro sociale essenzialmente per ragioni economiche, culturali e personali (o di nazionalità); oppure ai processi per reati di strada e per reati violenti in genere, al di sopra di una certa soglia di gravità, tale da consentire o rendere “opportuna” la custodia cautelare. Spesso, in questi casi la celerità nella definizione dei procedimenti si accompagna ad un deterioramento più o meno marcato dell’effettività degli strumenti di tutela dell’indagato. Strumenti di tutela che, viceversa, hanno modo di dispiegarsi nella loro più lata e artificiosa estensione in altri segmenti significativi: si tratta dei processi a carico dei soggetti collocati sul versante opposto della “gerarchia” sociale, quelli più attrezzati e forti, sul piano innanzitutto economico, ma anche culturale. Molto spesso, inoltre, i processi che riguardano quest’area sociale sono quelli che presentano anche la maggiore complessità probatoria, (reati contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia e dei processi in materia finanziaria ed economica).

In altri termini: è visibile che mentre in molti casi l’area di apparente efficienza reca con sé una certa “sbrigatività” delle garanzie (che attinge livelli inaccettabili nei processi in absentia), l’area delle sofisticate garanzie garantisce troppo spesso l’assenza di qualsiasi risultato concreto.

Tirando le somme, il panorama è largamente inappagante: se il risultato “percepito” è probabilmente peggiore di quello reale, è tuttavia certo che si è al cospetto di un’autentica “disfatta” su quello dei “tempi” del processo penale e della proporzione tra le risorse investite e gli effetti conseguiti.

Va detto che i fattori che contribuiscono a quello che assomiglia ad un fallimento del processo penale italiano sono molteplici ed alcuni di essi sono del tutto estranei al processo penale in sé. Taluni potrebbero addirittura dirsi estranei alla stessa giustizia penale. Basti pensare all’incidenza che assumono su questo terreno i comportamenti sociali o il mondo della comunicazione e dell’informazione, o la sostanziale assenza di qualsiasi controllo incisivo al di fuori del circuito giudiziario.

Di fronte allo scenario descritto, ancor più nella consapevolezza delle diverse opzioni culturali che si muovono intorno alla giustizia penale, appare decisivo porsi alcune domande.

Cosa ci aspettiamo dal processo penale?

Pensiamo che la sua attuale condizione sfilacciata e sonnacchiosa possa essere, in fondo, un male minore? Che magari sia meglio una giustizia lenta e poco credibile, perché una giustizia davvero veloce è quasi inevitabilmente frettolosa ed ingiusta, in quanto figlia delle differenze sociali del mondo in cui è calata?

O pensiamo, piuttosto, che una giustizia che arriva dopo anni è irrimediabilmente ingiusta in sé e dannosa in ogni caso, e che esista la possibilità di coniugare efficienza e garanzie in modo concreto e ad un buon punto di equilibrio? Insomma, crediamo che il processo penale possa essere − nel suo “piccolo” e con i suoi limiti − strumento di giustizia e di “tenuta” della trama sociale?

Sembrano interrogativi datati e retorici, ma lo sono meno di quanto si pensi e, a nostro giudizio, inconsciamente pesano sulle risposte che vogliamo dare, al pari delle abitudini e delle pigrizie che favoriscono il disincanto e la sfiducia.

Chi pensa di riformare il processo penale è convinto che sia concretamente possibile immaginare soluzioni capaci di coniugare − ad un punto di equilibrio elevato − il pieno rispetto delle garanzie e l’efficacia del risultato, avendo ben chiaro che le risorse impiegate per il funzionamento del processo penale, per quanto molto rilevanti, non sono né possono essere illimitate e devono essere impiegate con estremo rigore e concretezza e solo per condotte che proprio non possono essere regolate con strumenti diversi dalla sanzione penale.

La sfida di questa riflessione è pertanto quella di stimolare un dibattito capace di condurre ad un risultato concreto, indicando strade percorribili, razionali e incisive, capaci di determinare quella “svolta” indispensabile per la qualità di un ordinamento proprio di una democrazia avanzata e civile, evitando un approccio palingenetico che finisca col rinviare ad un futuro migliore un ripensamento tanto complessivo quanto irraggiungibile.

Ma la sfida più difficile è quella di fare tutto ciò senza immaginare interventi sulla Carta costituzionale o investimenti economici. Pur senza tacere che le risorse di personale e di mezzi restano una necessità oramai ineludibile.

Nella convinzione che con poche mosse ben studiate si può imprimere una svolta e ridare al processo penale italiano la stessa dignità riconosciuta al pensiero giuridico italiano.

Un processo penale “giusto” è possibile.

In questa direzione è possibile suggerire alcuni temi circoscritti, ma, al tempo stesso, radicali, sui quali avviare il discorso per un possibile intervento riformatore.

Fondando l’intervento su una impegnativa filosofia di fondo: non si processa nessuno senza la preventiva ed effettiva instaurazione di un rapporto diretto fra imputato e giudice. Nessun processo in absentia.

1. Innanzitutto un “non processo”, per i fatti di modesto impatto e/o disvalore

In primo luogo è indispensabile evitare in tutti i modi possibili l’ingresso nel circuito processuale penale di tutti i “casi” che possono chiudersi senza sanzione penale, non solo perché il fatto è di modesta offensività (e l’attuale assetto della tenuità del fatto deve essere significativamente modificato), ma anche qualora un fatto − non tenue, ma relativamente “offensivo” − sia passibile di un esito diverso dalla sanzione penale per la sua natura occasionale, per la dinamica sociale che lo sottende, per la personalità dell’autore, per il possibile intervento di significativi comportamenti “riparatori”, etc.

Per questo segmento, che investe una quota significativa dei procedimenti attualmente definiti a mezzo di “citazione diretta”, andrebbe modificato il rito. Si tratta in gran parte di fatti che non richiedono accertamenti approfonditi e, pertanto, la presentazione davanti ad un giudice dovrebbe essere pressoché immediata ed avere lo scopo di valutare l’opportunità o meno di schiudere le porte del procedimento penale.

Se l’indiziato presente accetta soluzioni alternative allo schema processo/condanna, gli strumenti per affrontare la rottura degli equilibri della comunità in modo meno costoso di un processo penale le cui forme sono pensate per giungere alla privazione della libertà personale possono essere varie e tarate sul caso concreto. In materia possono essere utilmente adattate soluzioni adottate in altri sistemi non dissimili dal nostro (ad esempio, in Francia o in Olanda), ma anche soluzioni sanzionatorie innovative, che allarghino l’attuale tipizzazione sanzionatoria e, meglio ancora, che affidino al giudice la possibilità di allontanarsi dalla tradizionale tipizzazione sanzionatoria ed individuare e proporre comportamenti suscettibili di “sciogliere” concretamente la tensione o la lacerazione creata nella comunità dal comportamento penalmente sanzionato e fare uscire dal circuito processuale penale vicende che non necessitano della “solennità” e formalità del processo e della sanzione penale (così ricca di corollari e di conseguenze) e possono essere più concretamente risolte con provvedimenti di natura amministrativa concordati.

Se l’indiziato presente indica plausibili ed agili approfondimenti necessari essi potranno essere effettuati senza formalità e solennità, in modo funzionale alla fase non propriamente processuale in corso e alla definizione, con archiviazione o concordata, sulla base di quanto emerso.

Se l’indiziato presente rifiuta qualsiasi interlocuzione ragionevole o concordata, il giudice potrà orientare il procedimento verso la sua prospettiva processuale o, in alternativa, potrà disporre una reprimenda o magari un ordine coattivo che determini il comportamento/sanzione imposto. Infatti, trattandosi di uno snodo al di fuori del processo e della sanzione penale, il provvedimento − anche coattivo − del giudice si muove in un ambito slegato da un vero e proprio accertamento e caratterizzato da agilità e leggerezza, alternativo alla scelta processuale comunque possibile, e lega la sua efficacia alla prospettiva che la sua violazione comporti − all’esito dell’eventuale accertamento penale conseguente − conseguenze penali consistenti.

Corollario ineludibile dell’obbligo di presenza è l’accompagnamento coattivo in caso di assenza o l’ordine di custodia per l’udienza, nel caso di irreperibilità dell’indiziato, in tal caso con un meccanismo di udienza strutturato in modo simile a quello del rito direttissimo.

2. Riscrivere e mettere al centro l’udienza preliminare

Per tutti gli altri fatti, l’udienza preliminare è il ponte di comando della nave del processo penale ed il suo governo è assegnato ai giudici delle sezioni dibattimentali.

Essendo la sede in cui si effettuano tutte le scelte più importanti, è obbligatoria la partecipazione personale dell’imputato, o di un suo procuratore speciale con pieni poteri di definizione.

È la sede in cui si valutano i presupposti per la chiusura del processo con il “non luogo a procedere”, mediante canoni di delibazione rigorosi e realistici sulle prospettive di condanna; in sostanza si opera, con strumenti “inquisitori”, una verifica della responsabilità penale ai soli fini della celebrazione del processo, senza formulare prognosi su ipotetiche acquisizioni dibattimentali.

È la sede, anche per questo segmento penale meno banale, per una definizione di natura concordata o non penale, secondo lo schema e i margini di discrezionalità già accennati sub 1. Il giudice potrebbe anche formalizzare una “proposta solenne” di definizione, il cui rifiuto, rivelatosi irragionevole all’esito della condanna a seguito del processo dibattimentale, possa essere elemento di valutazione negativo ai fini della pena.

È la sede per definire la vicenda con un rito alternativo incentivato. Con possibilità, in caso di patteggiamento, di patteggiare anche la natura della pena o della misura alternativa. Con rito abbreviato incentivato da maggiori aperture istruttorie e dalla possibilità di scelta di definizione immediata con l’attuale sconto “secco” di pena innanzi al giudice dell’udienza preliminare o di ottenere la fissazione di un rito abbreviato collegiale con sconto di pena “fino” ad un terzo; conservando al rito abbreviato tutti gli attuali strumenti di impugnazione, con l’attuale divieto di reformatio in peius. Con una pronunzia che proprio in quanto maturata in seno ad un processo “scelto” dall’imputato, apre, in caso di condanna, ad istituti esecutivi di maggior favore.

È la sede per disporre sull’istruttoria dibattimentale e sulla trascrizione delle intercettazioni rilevanti. Se il processo si muove verso il rito ordinario le parti hanno l’obbligo, a pena di decadenza, di concludere su tutte le loro richieste istruttorie dibattimentali e di indicare le intercettazioni rilevanti di cui chiedono la trascrizione; ovviamente le parti possono anche patteggiare sulla prova. Sulle richieste istruttorie decide il giudice dell’udienza preliminare, che conosce il fascicolo e i fatti, contestualmente all’eventuale rinvio a giudizio (fermi restando i poteri dibattimentali del 507 cpp), con conferimento dell’incarico peritale per le trascrizioni delle intercettazioni rilevanti, da trascrivere nelle more dell’inizio del dibattimento e depositare innanzi al giudice del dibattimento.

3. Ridefinire il rito ordinario: opzione libera, garantita, ma “costosa”

Lo snodo del rito ordinario è centrale. Esso costituisce il terreno su cui si vince o si perde la battaglia del sistema processuale italiano. È impensabile − ed infatti è un fallimento − trattare con rito ordinario l’ordinaria domanda di giustizia penale. Il rito ordinario deve essere un’opzione libera, ma funzionale a gestire i processi caratterizzati dalla necessità di una acquisizione probatoria di particolare raffinatezza.

All’esito di un’udienza preliminare del genere di quella descritta, e dunque con una scelta del rito ordinario pienamente consapevole ed avvertita, maturata previa instaurazione di un rapporto diretto fra il giudice e l’imputato, il processo con rito ordinario deve essere caratterizzato da oralità, concentrazione, celerità e rispetto sostanziale delle garanzie.

Per questa ragione il processo dovrà essere verbalizzato solo mediante videoregistrazione, si svolgerà innanzi ad un giudice collegiale, che si china essenzialmente solo su un processo alla volta in modo “sequenziale” e che porta a compimento il processo nella medesima composizione, non potendosi dare esecuzione neppure a trasferimenti ad altro ufficio o incarico senza aver terminato il processo in corso. Al contempo la pratica quotidiana rende razionale consentire nella sede dibattimentale la lettura degli atti redatti dalla polizia giudiziaria o da organi dell’amministrazione pubblica o con funzioni di accertamento, limitatamente ai contenuti che documentano l’attività svolta e con esclusione di ogni riferimento valutativo, ferma restando la possibilità di ottenere l’esame dell’autore dell’atto a chiarimento (come autorevolmente suggerito dall’Associazione nazionale magistrati).

In applicazione di questi principi, è conseguente che il processo con rito ordinario si svolge, di regola, in un unico grado di merito (tanto in caso di condanna, quanto in caso di assoluzione). Solo in caso di vizio nell’assunzione della prova che ne infici l’attendibilità potrà essere proposto appello innanzi alla corte di appello, la quale decide con ordinanza camerale sull’ammissibilità e se lo ritiene ammissibile fissa la celebrazione del nuovo processo innanzi a sé.

4. La prescrizione

All’esito di questi interventi il tema della prescrizione riemerge del tutto sdrammatizzato e può essere collocato sul suo terreno naturale, sulla scia di quanto accade negli altri ordinamenti.

Se è inaccettabile che una volta che lo Stato ha consolidato l’esercizio della sua pretesa punitiva un processo si chiuda senza una decisione nel merito, è altrettanto inaccettabile che una decisione intervenga a distanza di molti anni o di decenni dal fatto.

Le modifiche sopra descritte già conducono ad una drastica riduzione dei tempi processuali, ma anche l’istituto della prescrizione, nell’impedire che un processo cominci a troppa distanza dal fatto, può svolgere un utile ruolo regolatore. Occorre una valutazione fredda delle risorse disponibili e del loro impiego, impedendo che un processo sia avviato ad una distanza eccessiva dal fatto, ovviamente tenendo conto della natura del reato commesso.

A tempi di prescrizione contenuti e rigorosi fra il momento di consumazione del reato e il rinvio a giudizio deve corrispondere l’eliminazione dell’istituto della prescrizione una volta che sia stabilito che il processo deve essere celebrato.

A fronte di ciò, va ridimensionato l’istituto della sospensione della prescrizione e sostanzialmente eliminato quello dell’interruzione.

Questo intervento consente di sdrammatizzare anche la rilevanza del termine di durata delle indagini preliminari, che può essere fissato nella sua durata massima, eliminando l’istituto della proroga, oggi privo di significato e portatore di inutili complicazioni.

Si tratta di pochi − ancorché incisivi − e circoscritti interventi, peraltro senza costi economici aggiuntivi (salvo che per la videoregistrazione nelle limitate occasioni di dibattimento pubblico), che senza stravolgere l’impianto del nostro processo penale potrebbero ben coniugare un aumento di effettività ed efficienza del processo penale con un elevato standard di garanzie e di risorse, opportunamente utilizzate.

In particolare, senza modificare l’impianto costituzionale, si tratterebbe di mettere al centro dell’ordinario processo penale il rito abbreviato, partendo da una positiva valutazione della sua attuale riuscita: già oggi il rito abbreviato è l’ordinario modo di accertamento processuale dei fatti per i processi con imputati detenuti e questo rito assolve più che dignitosamente la sua funzione. L’eliminazione dell’appello sul rito ordinario (con la sola eccezione menzionata) sarebbe l’architrave di questo spostamento del baricentro del processo penale, laddove con il suo incremento concreto di garanzie il rito ordinario diventerebbe la scelta naturale solo per processi dalle raffinate esigenze di acquisizione della prova.

Con lo spostamento del baricentro processuale dal rito ordinario ai riti alternativi e segnatamente al rito abbreviato, il meccanismo descritto potrebbe rendere la giustizia penale italiana idonea alle esigenze del tempo.

Sembra utile, quindi, offrire alla riflessione comune queste poche ma concrete proposte, nella piena consapevolezza della delicatezza e complessità della materia e degli equilibri che la caratterizzano. Parliamone.



[1] M. Guglielmi e R. De Vito, Quale futuro per il garantismo? Riflessioni su processo penale e prescrizione, in questa Rivista on-line, 20 novembre 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/quale-futuro-per-il-garantismo-riflessioni-su-processo-penale-e-prescrizione_20-11-2018.php  

11/01/2019
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