- Tribunale di Torino, Sezione IX, decreto 12 maggio 2025
- Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, decreto 13 febbraio 2026
- Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, decreto 31 ottobre 2024
- Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, decreto 21 agosto 2025
- Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, decreto 18 febbraio 2021
- Tribunale di Roma, Sez. XVIII, decreto 27 luglio 2023
- Tribunale di Firenze, Sezione specializzata Immigrazione Protezione Internazionale, decreto 3 maggio 2023
1. Introduzione
La tratta di esseri umani costituisce un fenomeno di elevata complessità, con connotazioni transnazionali, che la comunità internazionale ha interesse a reprimere, nonché interesse ad assicurare un’adeguata protezione alle vittime[1].
Una prima definizione di tratta si rinviene nell’art. 1, n. 2, della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723), secondo cui rientrano nella tratta gli atti di cattura, acquisto o cessione di individui allo scopo di ridurli in schiavitù, nonché ogni operazione di compravendita o trasporto di schiavi. La Convenzione si richiama così al concetto di schiavitù tradizionale e arcaico, inteso come totale spossessamento della capacità giuridica della persona, considerata alla stregua di un bene commerciabile. Sebbene utilizzi questa nozione antiquata di schiavitù, la Convenzione di Ginevra ha il pregio di mettere in chiaro che per tratta si intende il mezzo con il quale si acquista potere su un essere umano tenendolo in soggezione e che l’asservimento e lo sfruttamento ne costituiscono il fine.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 si ispira ad una idea più moderna del fenomeno dell’abusivo asservimento dell’essere umano, affermando il divieto assoluto non solo della schiavitù, ma anche della servitù, e stabilendo che entrambe debbano essere proibite in qualunque forma. Si riconosce così che esistono pratiche che, pur non coincidendo con la schiavitù tradizionale, ne riproducono gli effetti sostanziali e che possono essere mascherate da rapporti solo apparentemente leciti. Si parla perciò di modern slavery, fenomeno che, secondo l’International Labour Organization (ILO), riguarda quasi 50 milioni di persone coinvolte nel lavoro forzato, nello sfruttamento sessuale o costrette a matrimoni forzati. L’ILO definisce la moderna schiavitù come una situazione di sfruttamento dalla quale la persona non può liberarsi a causa di minacce, violenza, inganno o abuso di potere. Formalmente queste persone mantengono la capacità giuridica e sono, davanti alla legge, titolari di diritti, ma non riescono ad esercitarli a causa dell’asservimento in cui sono tenute.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo recepisce questa evoluzione concettuale: l’art. 4 vieta schiavitù, servitù e lavoro forzato. La Corte EDU, pur rilevando che il testo convenzionale non menziona espressamente la tratta, ha chiarito che tale fenomeno rientra nello spirito e nella finalità dell’art. 4, da interpretare alla luce delle condizioni attuali.
La giurisprudenza di Strasburgo ha ricondotto entro l’ambito di applicazione dell’art. 4 le forme di schiavitù contemporanea, quali la schiavitù domestica e la tratta di esseri umani, anche quando dissimulata da rapporti lavorativi, da attività pseudo artistiche e ricreative; la Corte EDU ha precisato che gli Stati contraenti sono tenuti a porre in essere tutte le misure idonee a scongiurare il pericolo che gli individui sottoposti alla loro giurisdizione siano ridotti in condizioni di schiavitù o di servitù o costretti al lavoro forzato[2]. La Corte di Strasburgo ha inoltre rilevato che le vittime di tratta sono persone vulnerabili[3], per le quali le autorità devono dare prova di un’attenzione particolare, e devono assicurare loro una maggiore tutela anche sotto il profilo della tutela dei legami familiari, segnatamente con i figli e che, anche quando dedite ad attività illecite, la loro incriminazione può costituire violazione dell’art. 4, nella misura in cui lo Stato viene meno all'obbligo positivo di adottare misure operative per proteggere la vittima[4].
Altri e più moderni strumenti sovranazionali di contrasto del fenomeno sono la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC, Palermo 2000), il relativo Protocollo sul traffico di migranti e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 2005). L’art. 4 della Convenzione di Varsavia definisce la tratta con ampiezza, includendo tutte le fasi del reclutamento dello spostamento o dell’ospitalità, realizzate tramite violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento dello stato di vulnerabilità, a fini di sfruttamento. Stabilisce, inoltre, l’irrilevanza del consenso della vittima se carpito con questi mezzi fraudolenti e considera sempre tratta lo sfruttamento di minori, anche senza mezzi coercitivi. La Convenzione prevede altresì obblighi di assistenza da parte degli Stati firmatari, tra cui l’erogazione di protezione non subordinata alla collaborazione processuale e la concessione di un periodo di riflessione nonché di un permesso di soggiorno rinnovabile, ove necessario alla persona offesa. Il Protocollo di Palermo, inoltre, distingue la tratta dal traffico di migranti (smuggling): quest’ultimo implica il consenso (libero) dell’interessato e termina con l’ingresso nello Stato di destinazione, mentre la tratta presuppone violenza, coercizione o inganno e di regola comporta continuità del controllo e della soggezione (anche da parte di soggetti diversi) durante il viaggio e fino al paese di destinazione.
Le forme contemporanee di schiavitù non si fondano quindi su una inferiorità giuridica della vittima, ma su una condizione materiale e morale di soggezione, nonostante la formale affermazione della piena capacità giuridica di tutti gli uomini e la universalità dei diritti fondamentali, condizione che può anche essere occultata da rapporti solo formalmente leciti, come contratti di lavoro o matrimonio. Elemento distintivo è sempre la coercizione, diretta o indiretta e in essa va compresa la deception (o inganno).
Anche il diritto della Unione Europea si occupa di tratta: l’art. 5 della Carta dei diritti fondamentali ribadisce il divieto di tratta, mentre il TFUE (art. 83 e art. 79) attribuisce all’Unione competenze specifiche in materia di repressione della tratta e di gestione dei flussi migratori. Questo ha portato all’adozione di diversi atti, tra cui la Decisione quadro 2002/629/GAI e, soprattutto, la Direttiva 2011/36/UE, che recepisce le definizioni internazionali e introduce gli obblighi di identificazione, assistenza e protezione delle vittime, ribadendo l’irrilevanza del consenso e definendo la nozione di «posizione di vulnerabilità». Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.
Il quadro normativo sovranazionale comporta quindi per gli ordinamenti nazionali un duplice obbligo: reprimere penalmente il fenomeno e garantire un adeguato sistema di protezione amministrativa e civile alle vittime, in particolare quando la tratta si inserisce nel contesto migratorio.
2. L’identificazione della vittima
Sebbene sia più immediato pensare alla tratta di esseri umani come un fenomeno finalizzato allo sfruttamento sessuale della vittima, sta emergendo, anche grazie all’opera degli sportelli di ascolto, ed ai protocolli di cooperazione tra istituzioni (i protocolli tra l’INPS, le Prefetture, i Tribunali e le Procure, nonché tra le Azienda sanitarie, Procure e le forze dell’ordine) il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, che acquista i connotati della modern slavery.
Il fenomeno ha rilevanza penale, dal momento che il nostro ordinamento prevede come reato (art. 600 c.p.) tanto la riduzione in schiavitù in senso tradizionale, data dall’esercitare su di una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, che la riduzione in servitù consistente nel ridurre o mantenere la persona «in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi». Si tratta di un delitto particolarmente grave, in quanto la persona è privata di ogni libertà di autodeterminazione e anche di dignità, venendo durevolmente sfruttata come fosse un oggetto. Inoltre, come è stato acutamente osservato, il delitto di sfruttamento del lavoro presenta una significativa variante costituito dall’assoluta fungibilità del soggetto passivo, la cui individualità – anche in considerazione della natura solitamente non specialistica del lavoro prestato – rimane indifferente per il datore di lavoro: al punto che, in situazioni di eccedenza della domanda, egli può permettersi un avvicendamento quotidiano delle persone sfruttate, così da favorire la turnazione[5]. Il che rende più difficile far emergere queste vicende, accertarne le caratteristiche e contrastarne la reiterazione.
Il fenomeno è di interesse anche per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per i giudici che trattano la relativa materia, perché anche su di loro incombe il dovere di riconoscere e far emergere il fenomeno, che è in linea di massima legato ai flussi migratori e allo sfruttamento di cittadini stranieri vulnerabili, in posizione di irregolarità o in attesa di permesso di soggiorno.
Per far emergere il fenomeno è indispensabile identificare correttamente la vittima, procedimento che avviene di regola in due passaggi: la pre-identificazione che si ha quando emergono, in qualsiasi sede, degli indicatori di tratta, cui deve seguire l’orientamento verso il primo centro di segnalazione, fornendo alla persona trafficata le informazioni essenziali, eventualmente con un interprete e una valutazione preventiva del rischio. La pre-identificazione può avvenire anche in sede giudiziale: il richiedente protezione internazionale compare innanzi alla Commissione territoriale per l’audizione e nel corso di essa, se emergono indicatori di tratta, la Commissione sospende l’esame e lo rinvia (to refer) ad un ente antitratta per la seconda fase, che è quella della identificazione formale e cioè la determinazione dello status di vittima da parte di persone qualificate e autorizzate che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l’individuo quale vittima di tratta[6]. Analogamente avviene se gli indicatori di tratta emergono innanzi alla autorità giudiziaria. Con l’attivazione del referral non si conclude la procedura perché l’ente antitratta restituisce alla Commissione o al Tribunale una relazione - c.d. nota di feedback -circa i bisogni della persona richiedente, la vicenda subìta e, eventualmente, la sua identificazione formale quale vittima di tratta, relazione sulla quale, in uno alla valutazione di tutti gli altri elementi, può fondarsi la decisione. In ogni caso, anche se la persona si rifiuta di partecipare al referral o nega di avere subìto tratta, il giudice deve adottare una decisione valutando se vi siano (o meno) elementi sufficienti per ritenere sussistente il fatto storico della tratta e l'attualità del rischio, esaminando le allegazioni alla luce di informazioni aggiornate sulla connotazione del fenomeno nei paesi di origine e di transito[7].
Quando si parla di tratta, il rigore con cui si valuta il dovere di allegazione cui è tenuto il richiedente asilo subisce un temperamento, perché vi è il dovere del giudice di far emergere la vicenda anche in presenza di racconti lacunosi o menzogneri, che possono essere dovuti a timore e al perdurare dello stato di soggezione, e di attivare la cooperazione istruttoria[8].
E’ essenziale quindi che chi si occupa della materia abbia piena contezza di quali sono gli indicatori di tratta. A tal fine, uno strumento di operativo specifico, per raccordare le attività delle Commissioni territoriali e quelle degli enti anti tratta e far emergere il fenomeno, è costituito dalle Linee Guida l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, redatte dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, in acronimo UNHCR) unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo istituita presso il Ministero dell’interno, allegate al Piano Nazionale contro la tratta, strumento che elabora una serie di procedure operative standard per identificare correttamente le vittime di tratta, tenendo conto delle diverse situazioni che possono configurarsi. Può infatti presentarsi una persona richiedente che si trovi totalmente coinvolta in una situazione di sfruttamento, anche senza averne piena consapevolezza, o una persona che si sia nel frattempo sottratta allo sfruttamento o ancora un richiedente che, pur non essendo attualmente sfruttato, sia esposto ad un rischio elevato di esserlo in futuro. Le Linee guida UNHCR contengono un elenco di indicatori di tratta che pur non essendo rigido e tassativo e dovendo essere integrato con le informazioni disponibili sui paesi di origine (country of origin information, in acronimo COI), costituiscono comunque dei validi parametri per identificare la vittima di tratta, anche qualora taluni dettagli della vicenda vengano nascosti o comunque non spontaneamente rivelati[9].
Le Linee guida chiariscono come si debba valutare il racconto del richiedente alla luce di specifici indicatori: reclutamento tramite inganno, debito migratorio, condizioni di lavoro nocive, minacce, isolamento sociale, assenza di documenti. Non deve trascurarsi inoltre che di tratta a fini di sfruttamento può parlarsi anche quando il soggetto agente, pur non avendo avuto alcun ruolo nel percorso di migrazione, ospiti presso di sé o in luoghi di cui ha la disponibilità la vittima, mantenendola in uno stato di soggezione e asservimento originariamente imposto da altri o sopravvenuto; non di rado nelle storie di sfruttamento i lavoratori sono ospitati – e talora di fatto segregati- in alloggi annessi o interni al luogo di lavoro. Rilevano, anche disgiuntamente, tutte le condotte previste dall’art. 4 della Convenzione di Varsavia, e cioè reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, se avvengono con la minaccia, uso di forza o di altre forme di coercizione, nonché inganno frode o abuso di autorità o di condizione di vulnerabilità, a fini di sfruttamento: non è quindi necessario che lo sfruttatore abbia partecipato al percorso di trasferimento della vittima dal paese di origine al paese ove viene asservita.
La tratta per sfruttamento lavorativo viene talora frettolosamente (ed erroneamente) etichettata come migrazione meramente economica: in verità è un fenomeno molto più complesso che riguarda soggetti in posizione di marginalità economica e sociale che contraggono vincoli debitori importanti con soggetti non istituzionali, a tassi usurai, al fine di migrare, e che spesso vengono sottoposti al lavoro forzato o ad altri trattamenti vessatori già nel paese di transito, per poi giungere nel paese di destinazione finale ove sono sottoposti a sfruttamento lavorativo, dal quale non possono liberarsi perché devono restituire il prestito. Non di rado vengono esercitate anche indebite pressioni e minacce sui familiari rimasti in patria, nel caso in cui la persona non sia puntuale nel pagamento delle rate del debito. Sono storie in cui povertà, debito, migrazione e lavoro hanno un significato diverso da quello che si attribuisce loro secondo i parametri europei: queste vicende hanno una specifica connotazione nel paese di provenienza, e quindi vanno necessariamente valutate nel contesto sociale, culturale e politico in cui sono maturate, assumendo informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, in tali casi, non si può valutare sulla base dei parametri europei -ad esempio su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del migrante, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura[10].
Molti tribunali italiani hanno approfondito il fenomeno dello sfruttamento lavorativo producendo una giurisprudenza particolarmente apprezzabile per la profondità con la quale si ricostruiscono nel dettaglio le caratteristiche del fenomeno e la situazione generale di alcuni specifici paesi. Si è accertato, ad esempio, tramite consultazioni delle informazioni sul paese di origine, che in Bangladesh, paese esposto a eventi climatici estremi quali le alluvioni, che creano sacche di povertà diffuse con conseguente vulnerabilità, vi sono ONG e banche statali che offrono prestiti per finanziare la migrazione; tuttavia, molti fanno affidamento su prestatori informali di denaro e sui loro intermediari. Costoro, avendo di mira soprattutto le persone economicamente vulnerabili, fanno pagare tassi di interesse esorbitanti e organizzano il viaggio affidandosi a trafficanti di pochi scrupoli; in altri casi le spese migratorie sono anticipate ai lavoratori dai datori di lavoro e recuperate tramite detrazioni dallo stipendio durante il periodo di impiego. Talora durante il viaggio o nel paese di transito le persone che hanno contratto il debito sono rapite e torturate, sfruttate o comunque subiscono delle violenze e vengono tenute in stato di soggezione privandole dei documenti[11]. Accertato lo sfruttamento lavorativo, alle vittime è stato riconosciuto, in alcuni casi, lo status di rifugiato o in qualche altro caso, la protezione sussidiaria, sul rilievo che il fenomeno non è adeguatamente contrastato dalle autorità locali, che le persone interessante risultano, in base ad un esame individuale della loro condizione, esposte al rischio di re-trafficking, (cioè di essere nuovamente vittima di tratta) o di subire pesanti discriminazioni.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la differenza tra la migrazione economica e la tratta per sfruttamento lavorativo, precisando che l’esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica deve essere esaminata alla luce dell’inquadramento generale dato dal diritto euro -unitario, ed in particolare dalla Direttiva 2011/36/UE che accogliendo la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali in materia (segnatamente la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 definisce (art 2 comma 2), la posizione di vulnerabilità che espone ad abusi, affermando che per «posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» e ciò può ricorrere quando la persona è in condizione di estrema povertà ovvero legata da debiti eccessivamente onerosi e che non può soddisfare. Questa inziale condizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per i trattamenti subiti nel paese di transito. In particolare, ciò che è avvenuto nel pase di transito (violenza, stupro, tortura, schiavitù) può determinare una condizione di vulnerabilità persistente e quindi rilevante anche se il soggetto non deve essere rimpatriato verso il paese di transito; è rilevante inoltre l’accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti che organizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono in carico il migrante nel paese di transito, per marcare la differenza tra il traffico di migranti (smuggling of migrants) e la tratta (trafficking in persons), e quindi capire se si è di fronte ad un percorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutato forzatamente, o comunque non avendo altra scelta che cedere all’abuso[12].
3. La tutela
Non si deve però cadere nell'equivoco che per accertare la tratta a fini di sfruttamento lavorativo e soprattutto per definire quale sia la tutela appropriata da accordare alla vittima rilevi soltanto la condizione del paese di origine, perché l'esame della domanda deve avvenire sempre su base individuale, anche in ordine alla valutazione del rischio. La provenienza da un determinato paese d'origine ove si accompagni a particolari indicatori di vulnerabilità, può costituire un campanello d'allarme idoneo a richiamare l’attenzione sulla narrazione resa dal richiedente e a selezionare le domande appropriate da porre a chiarimento del racconto spontaneamente (ma spesso lacunosamente) reso. Ad esempio, nella consapevolezza che gli eventi climatici estremi sono particolarmente diffusi in determinati paesi e creano situazioni di significativa povertà dalla quale riesce difficile emendarsi se non migrando, è opportuno che, se il richiedente proviene da uno di questi paesi, l’intervistatore non si arresti alla constatazione che il soggetto ha intrapreso il percorso di migrazione perché in condizioni economiche precarie, ma indaghi sulle ragioni per le quali si è trovato in condizione di povertà. Ed ulteriormente, se il soggetto narra di avere contratto un prestito per migrare, deve indagarsi sul tipo di prestito contratto, sugli interessi e sul soggetto che ha prestato la somma, nonché sulla concreta possibilità della persona di restituire il prestito con i proventi del suo lavoro. Inoltre, non possono trascurarsi, né in fase istruttoria né in fase decisoria, le vicende che avvengono nel paese di transito, perché se è vero che il migrante non viene rimpatriato nel paese di transito, ciò che ivi è avvenuto, oltre a essere spesso rivelatore della avvenuta tratta, fenomeno transnazionale, può rivelare una condizione di estrema vulnerabilità che espone ad ulteriore rischio la vittima. Eventi traumatici verificatisi durante il transito possono incrementare la vulnerabilità della persona rispetto al motivo originario del viaggio. Le menomazioni, i traumi e le lesioni alla salute mentale subiti, possono rilevare quali cause sostantive al ritorno della persona, in quanto le esperienze subite possono esporre la persona, al momento del rientro, a insufficiente soddisfazione dei bisogni primari, discriminazioni e altre lesioni di diritti fondamentali.
Se la sussistenza della tratta e dello sfruttamento lavorativo è positivamente accertata, si apre il capitolo della tutela, perché diverse sono le situazioni individuali e diverso il rischio al quale la persona può essere esposta, a seguito del rimpatrio: il mancato pagamento del debito può esporre a atti ritorsivi anche gravi se è stato contratto con persone legate ad ambienti criminali e lo stato di povertà e di vulnerabilità può esporre al rischio di essere nuovamente trafficati; non ultimo vi è anche il rischio di essere discriminati e di non trovare un regolare lavoro nel paese d'origine. La individuazione del rischio dipende dall'esame combinato della condizione individuale del soggetto e dalla situazione del paese di origine, da operarsi secondo i parametri normativi dati dal D.lgs. n. 251/2007.
Deve considerarsi che la tratta può essere qualificata, in taluni casi, come atto persecutorio, se collegata alle ragioni persecutorie tipiche (razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale) come previste dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 251/2007; se ricorre il rischio, in caso di rimpatrio, di ulteriori atti persecutori dello stesso genere o ad esso collegabili, può essere riconosciuto lo status di rifugiato. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, quando la tratta ha quali vittime le donne, a scopo di sfruttamento sessuale, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere; essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sulla appartenenza al genere femminile, nonché ad un gruppo ancora più ristretto, quali sono le donne che hanno esercitato (anche se costrette) il meretricio[13]. In tali casi, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra e dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 251/2007, può riconoscersi lo status di rifugiato, tenendo presente che, quando la persecuzione proviene da soggetti non statuali, lo status (o la protezione sussidiaria) si riconosce solo se le autorità statali del paese di origine non possono o non vogliono fornire protezione.
Per quanto invece attiene allo sfruttamento lavorativo, in alcuni casi i Tribunali hanno riconosciuto lo status di rifugiato rilevando che le vittime appartengono a un particolare gruppo sociale che è appunto quello di vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui l’elemento di immutevolezza è dato dall’incapacità di uscire dalla propria situazione di costrizione lavorativa a causa della grave indigenza economica familiare e dalle esperienze vissute durante la tratta[14]. Potrebbe a ciò obiettarsi che si rende così una lettura estensiva dell’art. 8 del D.lgs. 51/2007, secondo il quale «particolare gruppo sociale» è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. Sembrerebbe dunque che la appartenenza al gruppo debba essere preesistente all’atto persecutorio, e ne debba costituire la ragione, mentre nella lettura resa da queste decisioni di merito sarebbe l’atto persecutorio stesso a creare il gruppo, e non la (previa) appartenenza al gruppo la ragione della persecuzione; tuttavia, è anche da dire che si valuta in questi casi il rischio di re-trafficking, quando ormai la persona appartiene al gruppo creato dal primo illecito trattamento. Diversamente ragionando si potrebbe invece indagare se il gruppo sociale a cui appartiene il soggetto trafficato è quello delle persone rese vulnerabili da una particolare condizione collettiva immutabile e preesistente; e sarebbe anche possibile indagare se, nel caso concreto, il fattore di rischio di essere sottoposto a ritorsioni oppure (ulteriore) sfruttamento lavorativo consista nella appartenenza ad una certa etnia o gruppo religioso (più difficilmente, ma pur sempre possibile, per idee politiche).
Se si ritiene che, nonostante l’avvenuto sfruttamento, il soggetto non appartenga ad un particolare gruppo sociale ma che sia esposto comunque a rischio di danno grave, segnatamente un trattamento inumano o degradante anche da parte di un agente privato qualora lo Stato di origine non ossa proteggerlo dalla possibilità di re-trafficking o di ritorsioni gravi per non avere assolto al debito, potrà valutarsi la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007. Anche in questo caso si valuta il rischio di aggressione a diritti fondamentali, ma non in ragione alla appartenenza ad un determinato gruppo sociale minoritario o vulnerabile, bensì per una condizione individuale di vulnerabilità, quale può essere appunto la povertà estrema, l’assenza di rete familiare, il vincolo debitorio e la mancata protezione statale. In tal senso ad esempio il Tribunale di Trieste[15], il quale ha valutato lo specifico rischio, per un cittadino del Bangladesh già sottoposto a tratta per sfruttamento lavorativo, di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, a trattamenti inumani e degradanti quali atti di violenza verbale e fisica, esclusione sociale da parte del contesto di provenienza, sanzioni da parte delle autorità bangladese e nuovi fenomeni di tratte o sfruttamento lavorativo sia in patria e all'estero poiché sarebbe spinto a intraprendere una nuova esperienza migratoria al fine di poter ripagare il debito.
La complessità del fenomeno si riflette quindi non solo nella difficoltà della sua individuazione e classificazione, ma anche nella difficoltà di classificare in maniera corretta e corrispondente ai parametri normativi il rischio al quale è esposta la vittima.
Nella vittima di tratta si possono sommare due condizioni di vulnerabilità: quella preesistente data da situazioni di povertà, sfruttamento, assenza di legami familiari e reti sociali, appartenenza al genere femminile a o gruppi sociali discriminati, e quella derivante dall'esserne effettivamente divenuta vittima; ciò può diversificare il rischio cui la persona è esposta, ma anche le ragioni (individuali o di gruppo) per cui si è esposti al rischio.
Ai fini del riconoscimento delle cosiddette protezioni maggiori (status di rifugiato e protezione sussidiaria) il rischio rilevato deve essere attuale e corrispondere esattamente alla tipizzazione normativa: il che non significa che non si possano valutare situazioni di rischio e di vulnerabilità che non si presentano esattamente nei termini descritti dagli artt. 7, 8 e 14 lett. b) del Dl.gs. 251/2007.La protezione internazionale consiste, secondo quanto dispone l’art. 6 comma 2 del D.lgs. 251/2007, «nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi», e cioè misure che si adottano per prevenire ulteriori danni e non per riparare a quelli già causati. Ed infatti, l’art. 3 comma 4 del D.lgs. 251/2007 individua la rilevanza delle persecuzioni o danni già subiti quale «serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi» e non come fatto da solo sufficiente a fondare la protezione, purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. In ragione di questa clausola di salvaguardia, nonché del disposto dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998, ove si escluda la protezione internazionale in senso stretto (status di rifugiato o protezione sussidiaria) resta da valutare se sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, e segnatamente per protezione speciale o complementare (già denominata protezione umanitaria).
L’essere stati sottoposti a sfruttamento lavorativo, in conseguenza di migrazione irregolare causata da estrema povertà nel paese di origine, a maggior ragione se è stato contratto un prestito a tassi usurai per migrare, può mettere la persona in condizione di vulnerabilità persistente, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il richiedente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subìti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione speciale, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità[16].
In tal senso, di recente, il Tribunale di Bologna, che nel caso di una donna ivoriana sottoposta a tratta per sfruttamento lavorativo ha ritenuto non sussistente alla attualità il rischio che la donna venga nuovamente sottoposta a tratta, dal momento che ella, ormai cinquantenne con due pregresse esperienze migratorie, è supportata in Italia dalle strutture deputate all’accoglienza, ha intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativo, ha relazioni sentimentali e sociali, ha lavorato regolarmente come bracciante agricola, ha ricevuto una proposta di assunzione dalla Caritas dove è accolta, ed ha acquisito consapevolezza dello sfruttamento subìto e dei suoi diritti[17]. Da queste circostanze di fatto il Tribunale ha tratto la conclusione che la donna non può più considerarsi un target per i trafficanti, che si orientano verso le persone in condizione di isolamento sociale e posizione di asimmetria informativa, mentre una maggiore consapevolezza dei propri diritti comporta una più elevata capacità di orientamento nei contesti istituzionali e un potenziale accesso a reti sociali transnazionali. Tuttavia, rimarca il Tribunale di Bologna, permangono gli obblighi costituzionali e internazionali per cui, pur non potendo considerare la persona esposta a rischio persecutorio o di trattamenti inumani e degradanti, essa ha diritto alla assistenza e protezione da parte dello Stato; in particolare rileva che le donne ivoriane, secondo le fonti consultate, rischiano di subire in caso di rimpatrio una doppia discriminazione, in quanto donne ed in quanto migranti di ritorno che hanno “fallito” la realizzazione del piano migratorio. Le donne al rientro vengono stigmatizzate, da amici e familiari, nonché dalla società in generale, soprattutto nel caso in cui siano rimaste incinte durante il viaggio, volontariamente o con la forza, o se siano state violentate. Di conseguenza il Tribunale ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Qui è importante segnare la differenza tra il permesso di soggiorno per protezione complementare o speciale (ex art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/1998) e il permesso speciale ai sensi dell'art. 18 ter (già art. 22, comma 12 quater) del D.lgs. 286/1998 rilasciato perché la vittima collabora con le indagini penali. Il permesso di soggiorno ex art 18 ter cit. può rilasciarsi quando sono in corso indagini penali e sono accertate «situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili» ed è finalizzato a «consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento». E’ questa dunque, anche per espressa affermazione del legislatore, la finalità umanitaria primaria che si persegue rendendo regolare il soggiorno dello straniero sfruttato, che è destinatario di una tutela diretta lui (e alla sua famiglia), in quanto offeso dall’abuso e dallo sfruttamento, dal quale lo Stato lo aiuta a sottrarsi.
Può però aversi il caso della persona che per le più varie ragioni non possa o non voglia presentare denuncia, né cooperare nel processo penale e che ciononostante si trovi esposta ad una possibile violazione degli stessi diritti fondamentali tutelati dal permesso di soggiorno di cui sopra si è detto. In tal caso, ove si manifesti comunque l’esigenza di protezione degli stessi diritti fondamentali, può farsi ricorso alla misura atipica di chiusura del sistema, prevista dagli artt. 5 comma 6 e 19 del D.lgs. 286/1998, di cui il permesso di soggiorno ex art. 18 ter (già art. 22 -12 quater) costituisce una «speciale forma di permesso di soggiorno per motivi umanitari»[18]; ove manchi l’elemento di specialità e cioè la collaborazione alle indagini penali (o al procedimento penale), torna ad applicarsi la norma generale (art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/1998), dal momento che non è lecito rendersi inadempienti agli obblighi costituzionali e internazionali, e che lo sfruttamento lavorativo rappresenta una grave violazione della dignità umana. Ed infatti, pur se la protezione complementare è stata nel tempo più volte riformata dal legislatore, essa è e resta una misura di protezione dei diritti fondamentali, di attuazione e chiusura del diritto di asilo; il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque[19].
[1] Si vedano, F. NICODEMI, Tratta di persone, schiavitù, sfruttamento lavorativo. Le diverse forme di protezione e di tutela accordabili in considerazione della varietà delle fattispecie e dei bisogni delle persone, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 1/2024; S. SEMINARA, Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro, in Sistema penale, 4/10/2022; ed anche R. RUSSO, La tratta di esseri umani, in AAVV., Manuale dell’immigrazione, DIKE, 2024.
[2] CEDU, Rantsev c. Cipro e Russia, 7 gennaio 2010; Siliadin c. Francia, 26 ottobre 2005.
[3] CEDU, A.I. c. Italia, 1 aprile 2021 - Ricorso n. 70896/17.
[4] CEDU, 16 febbraio 2021 nel caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito. Secondo la Corte in presenza di circostanze che inducono — o dovrebbero indurre — a ritenere che una persona sia vittima di tratta, l'incriminazione di quest’ultima costituisce violazione dell'art. 4 CEDU, nella misura in cui lo Stato viene meno all'obbligo positivo di adottare misure operative per proteggerla. Tale obbligo opera, infatti, in una duplice direzione: da un lato, è finalizzato a proteggere la vittima da ulteriori danni che possono derivare dallo sfruttamento; dall'altro, si propone di recuperarla dal punto di vista sociale e psicologico.
[5] S. SEMINARA, Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro, cit.
[6] Cass. n. 27797 del 28/10/2024.
[7] Cass. n. 5867 del 05/03/2024.
[8] Cass. n. 41863 del 29/12/2021; Cass. n. 676 del 12/01/2022.
[9] Cass. n. 16511 del 13/06/2024; Cass. n. 5867 del 05/03/2024; Cass. n. 1750 del 27/01/2021.
[10] Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. n. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022.
[11] Tribunale Torino 12 maggio 2025; Tribunale Trieste 31/10/2024; Tribunale Firenze 03/05/2023; Tribunale Bologna 21/08/2025; Tribunale Catanzaro 18/02/2021; Tribunale Roma 28/07/2023.
[12] Cass. n. 11027 del 24/04/2024; Cass. n. 1799 del 26/01/2026.
[13] Cass. n. 676 del 12/01/2022.
[14] In tal senso ad esempio il Tribunale di Catanzaro (18/02/2021) e il Tribunale di Bologna (21/08/2025), cit. in nota 11.
[15] Tribunale Trieste 31/10/2024.
[16] Cass. n. 1802 del 26/01/2026.
[17] Tribunale Bologna 13/02/2026.