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Due o tre cose sull'autoriciclaggio

di Giuseppe Cascini
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Da tempo gli operatori segnalano la necessità di punire l'autoriciclaggio come nella gran parte dei paese occidentali, ora sembra che il governo abbia deciso di mettere fine a questa vergogna: facile a dirsi, più difficile a farsi
Due o tre cose sull'autoriciclaggio

In Italia, si sa, l’autoriciclaggio non è punito. Ciò significa che se l’autore di un reato provvede a lavare il denaro provento dell’illecito e a reimmetterlo nell’economia legale, la sua condotta non sarà punibile, mentre sarà punibile il terzo che lo abbia eventualmente aiutato nell’operazione.

Da tempo gli operatori segnalano la assoluta necessità di adeguare la nostra normativa a quella della gran parte dei paesi occidentali, eliminando la cd. clausola di salvaguardia per l’autore del reato. E a chi fa notare che non tutti i paesi europei hanno la punibilità dell’autoriciclaggio (ad esempio la Germania) è fin troppo agevole rispondere che nessun paese al mondo ha le organizzazioni criminali di stampo mafioso che può vantare l’Italia, pochi paesi al mondo (e certamente nessun paese occidentale) hanno i livelli di corruzione e di evasione fiscale che può vantare l’Italia, nessun paese al mondo ha termini di prescrizione così brevi come quelli italiani.

Un esempio pratico può servire a comprendere meglio l’assurdità della cd. clausola di salvaguardia per l’autore del reato. Tizio riceve una tangente da 1 milione di euro in contanti. Ricevuta la mazzetta l’affida ad un nipote perché la trasporti in Svizzera, dove un compiacente banchiere la verserà su un conto intestato all’amante di Tizio. I soldi verranno poi impiegati in operazioni di acquisto e vendita di azioni di una società lussemburghese, all’esito delle quali, simulando la realizzazione di una plusvalenza le somme rientreranno in Italia, su un conto intestato alla moglie di Tizio, la quale acquisterà un immobile. Sembra un esempio fantasioso, ma in realtà è ciò in cui si imbatte regolarmente chi indaga sui crimini economici.

Bene secondo la legislazione italiana risponderanno di riciclaggio il nipote, l’amante, la moglie di Tizio (di reimpiego), il banchiere svizzero, il fiduciario lussemburghese. Ma Tizio no. A lui basterà attendere i (brevissimi) tempi di prescrizione del reato di corruzione per godersi (il verbo come vedremo non è usato a caso) impunemente il frutto dell’illecito.

Ora sembra che il Governo italiano abbia deciso di mettere fine a questa vergogna, introducendo il delitto di autoriciclaggio. Facile a dirsi, ma più difficile a farsi, essendosi aperta una discussione in Parlamento tra cd. garantisti (niente fa più male dell’abuso che di questa definizione si è fatto negli ultimi anni in Italia) e repressori.

Qui il discorso si fa un po’ tecnico.

Tutti sono d’accordo sul fatto che non ci si può limitare ad eliminare le clausole di non punibilità per l’autore del reato contenute nell’incipit degli articoli 648bis e 648ter del codice penale. Entrambe le fattispecie sono state, infatti, costruite intorno alla figura di un soggetto diverso dall’autore del reato. Ed è chiaro che operazioni di trasferimento o sostituzione o di reimpiego  di denaro provento di illecito possono considerarsi in sè idonee ad ostacolare la identificazione della illecita provenienza se compiute da un terzo, mentre sono (rectius: potrebbero essere) neutre se compiute dall’autore del reato.

Di qui la necessità di prevedere una autonoma fattispecie di autoriciclaggio. Ma qui sono iniziati i problemi. Bisogna evitare, sostengono i garantisti, di punire una persona due volte per lo stesso fatto: le condotte successive di reimpiego del denaro provento di illecito dovrebbero considerarsi, secondo costoro, un post factum non punibile, una sorta di appendice inevitabile del reato. D’altronde se uno prende una tangente qualcosa dovrà farci con il denaro, altrimenti che la prende a fare. E non va bene, aggiungono, punire con una pena così alta (da quattro a dodici anni) chi (auto)ricicla i proventi di delitti non particolarmente gravi.

Di qui la proposta di escludere la punibilità delle condotte di autoriciclaggio nei casi in cui i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. E di limitare la sanzione (o di ridurla) nei casi in cui il delitto presupposto sia punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Al di là delle facili battute sull’uso dell’espressione godimento personale da parte del legislatore (o tempora o mores!) e delle enormi difficoltà interpretative di una tale locuzione, la proposta sembra non cogliere la ratio della punizione delle condotte di riciclaggio, che non va individuata nella destinazione del provento al godimento proprio o altrui, ma nell’occultamento della provenienza illecita e nella immissione  nell’economia legale di capitali illeciti. Non ha nessun rilievo se il corrotto usi la tangente per comprare la casa a sé stesso o al figlio o all’amante, ciò che ha rilievo è se tali acquisti siano stati realizzati con modalità idonee ad occultare la identificazione della illecita provenienza del denaro.

Le operazioni di trasferimento, di sostituzione e di reimpiego del denaro provento di illecito idonee ad occultarne la provenienza sono la sostanza dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio (e la ragione della pericolosità sociale di tali condotte) e meritano una autonoma sanzione, allo stesso modo in cui la merita l’autore di un omicidio che faccia sparire il cadavere per sottrarsi alle indagini (condotta che nessuno dei garantisti che siedono sugli scranni del Parlamento oserebbe definire post factum irrilevante).

Ma se questo è vero, se è vero cioè che la ratio della punizione delle condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio è da rinvenire nell’occultamento della provenienza illecita del denaro e nella alterazione del mercato derivante dalla immissione di denaro illecito ripulito, allora non ha alcun senso introdurre una distinzione legata alla gravità del delitto presupposto. Non è dato capire, infatti, perchè non dovrebbe essere punito (o dovrebbero essere punito meno gravemente) ripulire milioni di euro provento di una truffa ai danni della comunità europea, mentre trasferire o sostituire mille euro provento di un peculato dovrebbe essere punito (o punito più gravemente). E tantomeno si capisce perché questa differenziazione dovrebbe riguardare solo l’autoriciclaggio e non il riciclaggio.

La scarsa consapevolezza della ratio della punizione della condotta sembra rinvenirsi anche nella mediazione alla quale si sarebbe pervenuti in sede di Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, con una formulazione che prevederebbe la punizione dell’autoriciclaggio nei confronti di chi impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro. A parte l’uso discutibile della lingua italiana (i verbi sostituire …e trasferire appaiono poco coordinabili con il complemento di luogo figurato in attività economiche etc.), anche in questo caso il legislatore sembra concentrarsi sulla destinazione del denaro provento di illecito piuttosto che sulle condotte di occultamento della illecita provenienza. Perché dovrebbe essere lecito comprarsi la casa con la tangente e invece dovrebbe essere reato investire in BTP? Senza considerare i gineprai interpretativi che la norma porrebbe. Stando sempre all’esempio della casa (che sembra essere l’ossessione del legislatore) è attività speculativa se la compro e non ci vado ad abitare e non lo è se ci vado a vivere? E se ci vado a vivere e poi cambio casa? E se compro un quadro di valore è attività speculativa solo se non lo appendo in salotto?

In realtà nel nostro ordinamento esiste già una norma che punisce, seppure con finalità e oggetto diversi, le condotte di autoriciclaggio e che definisce perfettamente la condotta che dovrebbe essere punita e ne inquadra con chiarezza il disvalore. Si tratta dell’art.12quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale …. Basterebbe copiare l’art.12quinquies sostituendo l’ultimo inciso, quello relativo alla finalità della condotta, con quello al fine di ostacolare la individuazione della illecita provenienza per avere una corretta, ed esaustiva, definizione del delitto di autoriciclaggio.

Infine, un’ultima notazione. Le statistiche in materia di riciclaggio registrano un numero rilevantissimo di procedimenti penali. In realtà si tratta di un dato drogato, in quanto la quasi totalità dei procedimenti riguarda il cd. taroccamento  di veicoli (modifica del telaio, sostituzione delle targhe etc.). Ecco, un legislatore effettivamente attento alle esigenze di garanzia dovrebbe cominciare a distinguere, sia sul piano sanzionatorio che su quello della rilevazione statistica e anche del modo di nominare le cose, la condotta di chi cambia la targa ad un motorino rubato da quella di chi ripulisce i proventi del narco-traffico.

 

22/10/2014
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