Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Dj Fabo: la Corte d’assise di Milano solleva una questione davanti alla Corte costituzionale*

di Francesca Paruzzo
dottore di ricerca in diritto e istituzioni, Università di Torino<br>avvocato
Contrasto tra la disposizione dell’art. 580 cp e, da un lato, gli artt. 3, 13 primo comma e 117 primo comma Cost. – in relazione, quest’ultimo, agli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – e, dall’altro, gli artt. 3, 13, 25 secondo comma e 27 terzo comma Cost.

La Corte d’assise di Milano, nel processo che vede Marco Cappato quale imputato per aver accompagnato Fabiano Antoniani, nel mese di febbraio 2017, presso una clinica svizzera dove riceveva assistenza al proprio suicidio, solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale che sanziona le condotte di istigazione o aiuto al suicidio.

Il giudice rimettente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, pronuncia ordinanza di rimessione con riferimento al contrasto tra la disposizione impugnata e, da un lato, gli artt. 3, 13 primo comma e 117 primo comma Cost. – in relazione, quest’ultimo, agli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – e, dall’altro, gli artt. 3, 13, 25 secondo comma e 27 terzo comma Cost.

Quanto al primo profilo, la Corte d’assise, dopo aver ricostruito il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento, rileva che i principi costituzionali richiamati, dai quali deriva la libertà dell’individuo di decidere sulla propria vita, ancorché da ciò ne consegua la morte, il diritto all’autodeterminazione terapeutica di ciascuno, nonché il divieto, proprio dell’impianto personalistico della Costituzione, di strumentalizzare la persona per fini “eteronomi e assorbenti”, devono presidiare l’esegesi dell’art. 580 cp e devono, pertanto, orientare l’interprete nell’individuazione del bene giuridico tutelato e delle condotte concretamente idonee a lederlo. Con riferimento agli artt. 3, 13, 25 comma secondo e 27 comma terzo della Costituzione, invece, il giudice rimettente osserva come la pena della reclusione da 5 a 10 anni, prevista dall’articolo impugnato senza distinzione tra le condotte di istigazione e quelle di aiuto − nonostante le prime siano certamente più incisive, sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito al realizzarsi dell’altrui autonoma deliberazione e sebbene del tutto diversa risulti, nei due casi, la volontà e la personalità del partecipe − non risponda a quei canoni di ragionevolezza, offensività e proporzionalità che devono orientare le scelte di politica criminale del legislatore.

*La foto di copertina è tratta dalla pagina Facebook di Marco Cappato

16/02/2018
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