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Chi sbaglia paga... Ma quand'è che il giudice sbaglia?

di Anna Mori
Consigliere Corte di Appello di Bologna

La difformità delle decisioni giudiziarie non viene quasi mai compresa ed accettata dall’opinione pubblica, ed a volte anche dagli addetti ai lavori. Questo tema è destinato ad acquisire anche un rilievo ordinamentale, perché uno dei parametri delle valutazioni di professionalità introdotto dalla riforma Cartabia ha ad oggetto proprio il destino delle scelte e dei provvedimenti del magistrato nelle fasi successive. L’articolo tratta la questione sotto entrambi i profili, evidenziando come in questa materia la nozione stessa di errore debba tenere conto di tutte le peculiarità della giurisdizione, perché in caso contrario la stessa essenza di quest’ultima rischia di essere pesantemente compromessa. 

Anche di recente, in alcuni processi noti alla cronaca il ribaltamento di una decisione in appello rispetto al primo grado ha creato nell’opinione pubblica, in non addetti ai lavori ma anche in soggetti che ben conoscono il sistema giudiziario, sconcerto e disorientamento, e da più parti si è gridato alla necessità di punire il colpevole dell’errore al grido di “chi sbaglia paga”, principio dal quale solo i magistrati sarebbero esenti.

Ho sul punto, quale giudice d’appello da quasi 11 anni in un grosso distretto padano, un osservatorio privilegiato, che da tempo di porta a farmi la seguente domanda: ma nel processo penale indiziario (perché tali erano quelli che hanno creato lo sconcerto di cui sopra) è possibile accertare realmente chi ha sbagliato? In altre parole, come si atteggia in questa materia la nozione di errore? E’ sufficiente che una decisione o una scelta processuale (ad esempio quella di esercitare l’azione penale) non venga condivisa nei gradi successivi per affermare che chi l’ha fatta ha sbagliato?

Non si tratta di un esercizio di pura teoria, perché la riforma Cartabia, nell’introdurre il cd. fascicolo della performance, opera un riferimento proprio al destino processuale delle scelte del singolo magistrato.

Occorre allora partire da un dato forse ovvio, ma troppo spesso trascurato: nel processo indiziario i soli a conoscere la verità storica (ovvero: se l’interessato ha commesso quel fatto e con quelle modalità) sono l’imputato, il quale di regola nega ogni addebito e, se esiste, la parte lesa.

Nel processo indiziario, ogni accertamento non può allora che avere quale approdo finale la ricostruzione di una verità processuale, perché se è vero che compito del giudice (e nel nostro ordinamento e finché non viene trasformato in un avvocato dell’accusa, anche del PM) è la ricerca della verità, è altrettanto evidente che il contenuto di quest’ultima e la vicinanza alla verità cd. storica si atteggia molto diversamente a seconda che il materiale istruttorio sia auto- evidente, ovvero debba essere ricostruito attraverso un percorso logico.

L’approdo di questo percorso è la verifica della sussistenza di dubbi “ragionevoli” in ordine alla responsabilità penale dell’interessato, ed è pure del tutto chiaro come la stessa valutazione di “ragionevolezza”, per il grado di soggettività che la contraddistingue, possa portare a soluzioni opposte anche alla luce dello stesso materiale probatorio.

Quando ciò accade, possiamo dire che uno dei due giudici ha sbagliato, solo perché ha valutato in modo difforme dall’altro e posto che, cosa è accaduto realmente, non si sa e forse mai si saprà?

Certamente no, perché un margine di variabilità di quelle valutazioni è ineliminabile.

Quando, allora, possiamo parlare di errore?

Quando, solo per fare alcuni esempi e senza alcuna pretesa di esaustività, il giudice ha omesso di valutare una prova (a carico o a discarico), o quando ha motivato in modo contraddittorio, partendo da alcune premesse e poi smentendole nelle conclusioni.

Stiamo ora parlando solo degli errori di fatto, perché quelli di diritto meritano un discorso a parte che si accennerà alla fine di questo scritto.

Quelli di cui sopra sono sicuramente errori, laddove quando la difformità è frutto di quell’inevitabile possibilità di differente valutazione della prova, essa è strettamente connessa ed insita nella stessa previsione di più gradi di giudizio.

In questa materia ci si trova davanti a due contrapposte esigenze: da un lato, quella di accertare i fatti, quantomeno la verità processuale, in modo approfondito, ed è ovvio che a tal fine più sono le occasioni di valutazione, maggiore è la ponderazione del materiale probatorio posto che, come diceva ahimè in altra era geologica il mio professore di procedura penale, è più difficile fare una sciocchezza in molti che farla da soli.

Peraltro e per assurdo, data l’evidenziata ineliminabile possibilità di conclusioni diverse, seguire acriticamente questa strada potrebbe portare ad una serie pressoché infinita di gradi di giudizio, essendo sempre possibile che il giudice di quello successivo possa non condividere la decisione di quello precedente.

Dall’altro lato, dunque, emerge una necessità di certezza che impone di limitare questa sequela di livelli, mettendo ad un certo punto la parola fine.

Il compito di contemperare queste due contrapposte esigenze è ovviamente del legislatore, il quale ben potrebbe decidere di privilegiare la seconda e, così tranquillizzando l’opinione pubblica turbata dai ribaltamenti della decisione, eliminare l’appello, che la nostra Costituzione non prevede e che in effetti in molti ordinamenti evoluti quanto il nostro non esiste, o esiste in misura molto limitata, conservando solo la fase di legittimità.

Ma siamo sicuri che quella scelta non finirebbe per creare più conseguenze negative di quelle che mira ad evitare?

Siamo disposti a sacrificare sull’altare della certezza l’innocente condannato in primo grado? O la vittima il cui colpevole aggressore è stato nello stesso grado assolto?

Per la verità, il legislatore è in epoca relativamente recente intervenuto segnando un punto in favore dell’esigenza di certezza, ma solo pro reo, e la giurisprudenza di legittimità ha nella pratica giudiziaria rafforzato moltissimo quella scelta, interpretando in modo rigoroso la disposizione che si va a richiamare, ovvero il comma 3 bis dell’art. 603 cpp.

Come è noto, questa norma richiede, per riformare in peius una decisione assolutoria, la rinnovazione dell’istruttoria ove il ribaltamento sia fondato su una diversa valutazione delle prove dichiarative, e la Corte di Cassazione ha via, via interpretato estensivamente tale principio stabilendo che esso è applicabile, solo per fare un esempio, anche al rito abbreviato, alla perizia, al solo appello della parte civile[1].

Sull’esame di questa norma, e sull’impatto che essa produce nel giudizio di secondo grado, si dovrebbe scrivere un altro articolo, ma ciò che qui rileva è che in questo caso il legislatore ha fissato precisi limiti al ribaltamento di un’assoluzione resa in primo grado, e ciò in conformità con quanto anche in precedenza statuito dalla Corte di Cassazione, che aveva molto limitato tale possibilità imponendo un onere motivazionale rafforzato e stringente[2].

In conformità al principio in dubio pro reo, che permea l’intero nostro ordinamento, non esiste invece una disposizione di segno contrario, anche se in alcune pronunce la Suprema Corte ha evidenziato la necessità che il giudice d’appello, anche in caso di riforma di una sentenza di condanna, si confronti con la motivazione della sentenza appellata, confutandola adeguatamente con argomentazioni dalla forza persuasiva superiore[3].

Tutti questi interventi, sia normativi, sia giurisprudenziali, si muovono dunque nel solco dell’esigenza di porre alcuni punti fermi, soprattutto a fronte di una decisione favorevole all’imputato. 

Ma una cosa è tale esigenza, e l’altra è la valutazione della scelta del magistrato che ha adottato una decisione poi non riscontrata, o modificata, nelle fasi successive.

Alla luce di quanto osservato, infatti, tale situazione può costituire il presupposto di una valutazione critica della professionalità solo se frutto di un errore inteso come sopra, e non dell’indispensabile esercizio della facoltà di autonoma valutazione della prova, che è l’essenza della giurisdizione.

Come si è anticipato, tutte le osservazioni che precedono riguardano l’errore di fatto; il discorso si fa ancor più delicato se si ha riguardo a quello di diritto, tema colossale sul quale lo spazio non mi consente che poche ed inadeguate parole.

Il ribaltamento, infatti, può anche avvenire perché il giudice del grado successivo o, in questo caso, anche di legittimità adotta una diversa interpretazione della norma applicata da quello che lo ha preceduto.

Anche in tale ipotesi, salvo casi macroscopici, è difficile parlare di errore nel senso di scelta tecnicamente sbagliata, perché la stessa Corte nomofilattica, in tante occasioni, dopo molti annullamenti di sentenze di merito ha alla fine adottato proprio quelle interpretazioni, fino a poco prima cassate, magari perché quegli stessi giudici che le avevano affermate hanno mutato funzione, entrando a far parte della Corte di legittimità.

Concludendo: nel nostro mestiere splendido e terribile, la definizione di errore deve tenere conto di tutte le variabili di cui sopra, le quali devono dunque essere considerate sia nel valutare un magistrato sulla base del destino delle sue scelte nelle successive fasi del procedimento, sia, su un piano più sociologico e mediatico, nel valutare certi capovolgimenti delle decisioni.


 
[1] Cass. SSUU n. 18620 del 19 gennaio 2017, PATALANO; Sez. 4, Sentenza n. 14654 del 28/02/2018; SS.UU., Sentenza n.22065 del 28/01/2021, Cremonini.

[2] Tra le molte, Cass. sez. 1, sent. n. 12273 del 5.12.2013, Ciaramella; Cass. sez. 5, sent. n. 54300 del 14.9.2017, Banchero.

[3] Cass. sez. 6, sent. n. 51898 dell’11.7.2019; l’orientamento maggioritario, da ultimo ribadito dalla sentenza della sezione 4 n. 14194 del 18.3.2021, Sisto ed altri, richiede peraltro la motivazione rafforzata solo in caso di riforma in peius, posto che l’assoluzione non richiede la certezza dell’incolpevolezza, ma la sola incertezza sulla responsabilità.

07/07/2022
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