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Allontanamento Zero: una prospettiva strumentale e pericolosa

Gli sguardi critici di una avvocata e di un magistrato minorile su un'iniziativa di legge regionale che evoca le strumentalizzazioni del cd. «Caso Bibbiano»

Allontanamento Zero: uno slogan, non un obiettivo reale

di Ennio Tomaselli

1. Breve premessa

La politica piemontese è attraversata in questo periodo da tensioni legate alla presentazione al Consiglio regionale di un disegno di legge della Giunta a cui è stata data una denominazione alquanto ad effetto (Allontanamento Zero: Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti) e che sta suscitando reazioni, diffuse e anche fortemente negative, forse al di là delle aspettative dell’assessora proponente.

Mentre il dibattito ferve, sia all’interno che, soprattutto, all’esterno del Palazzo (è stato costituito per contrastare l’iniziativa della Giunta, di centro-destra, il Comitato Zero allontanamenti zero, che ha raccolto e sta raccogliendo parecchie adesioni), ritengo di svolgere su questa vicenda alcune considerazioni quale cittadino ˗ in pensione dalla magistratura ˗ che non ha più contatto diretto con l’amministrazione della giustizia minorile (in cui ho operato a lungo proprio in Piemonte) ma continua ad essere interessato alla tutela delle persone vulnerabili, anzitutto quelle di minore età, e quindi agli strumenti per realizzarla. Spero di fornire un contributo che, pur sintetico, concorra a stimolare l’interesse, anche al di là dell’ambito regionale, su quanto sopra[1].

2. Aspetti salienti e punti critici del disegno di legge regionale

Ritengo che l’iniziativa in discorso vada interpretata alla luce, oltre che di quanto scritto nell’articolato del disegno di legge e nella relazione che lo accompagna, delle dichiarazioni, più scoperte, dei politici (il governatore Cirio, l’assessora Caucino), anche se appare evidente di per sé che Allontanamento Zero è uno slogan e non un obiettivo reale e realisticamente perseguibile.

Negli anni in cui ho operato come magistrato minorile, ho riscontrato che sono comunque ricorrenti situazioni in cui, per tutelare il minore, è indispensabile un distacco dall’ambiente della famiglia d’origine. Ciò pur nella consapevolezza che si tratta di una misura estrema, da attuare solo quando, per ragioni d’urgenza e/o per l’inefficacia di altre misure, il minore non può essere tutelato altrimenti.

Lasciata la magistratura, ho scritto di Giustizia e ingiustizia minorile e, in tale quadro complessivo, anche di allontanamenti talvolta eseguiti senza effettivo fondamento e/o con modalità inidonee[2].

Si sostiene da parte dei politici di cui sopra che «Oltre il 60% degli allontanamenti parrebbe superabile con adeguati interventi di sostegno», ma mi sembra una stima arbitraria, una cifra buttata lì come quello zero con cui si è voluto titolare il tutto. Le cifre, in questa vicenda, si rincorrono (si prevede, a regime, la destinazione alla prevenzione dell’allontanamento di «una quota non inferiore al 40% delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari»), ma con fondamento assai discutibile; come sottolinea chi opera sul campo e segnala che le risorse di quel “sistema integrato” hanno già subito, negli anni, un progressivo depauperamento, il che imporrebbe un’urgente inversione di rotta a favore dell’operatività complessiva di esso, invece di destinazioni vincolate e limitate da clausole di invarianza finanziaria.

Al di là delle cifre, è certo che la famiglia d’origine, se in difficoltà, va sostenuta e, aggiungo, in misura maggiore rispetto a quanto avviene, mediamente, adesso. Le statistiche sui nuclei familiari, e sui minori stessi, in condizione di povertà non sono un capitolo a parte, qualcosa di slegato dagli spaccati sociali dove matura più spesso un degrado in cui si può creare una specifica problematica minorile. Spesso necessitano, quindi, adeguati sostegni anche sul piano economico, così come rispetto ad eventuali criticità abitative.

Ma, detto questo e tornando allo specifico del disegno di legge regionale e delle dichiarazioni di chi l’ha proposto (sintomatiche di quale potrebbe essere l’attuazione concreta delle norme una volta approvate), è giocoforza rilevare un tratto di fondo che finisce per far passare in secondo piano quanto appena detto: il valore assoluto − fonte, come tale, di varie rigidità e di qualche disposizione specifica particolarmente discutibile o emblematica − sembra essere proprio e (quasi) solo la crescita del minore nell’ambito della sua famiglia.

Si tratta di un principio generale, enunciato come tale nell’art. 1, co.1 della legge n. 184/1983. Ma, fissati questo ed altri principi, la legge, coerentemente con i suoi obiettivi e senza alcuna discrasia rispetto ai principi, punta essenzialmente a tutelare il minore nelle situazioni e a fronte delle criticità in cui può trovarsi in ambito familiare e di cui rischia di fare le spese sulla propria pelle. È questa tutela l’effettivo valore primario.

Partendo da tale dato-base, va considerato che, mentre alcune norme del Ddlr (come gli artt. 3, 5, 7, 8) non sembrano tali da suscitare, al di là di qualche ridondanza o genericità, particolari perplessità, anche per il collegamento con linee d’indirizzo nazionale, altre, che recano più direttamente l’impronta della volontà della Giunta proponente, appaiono sicuramente discutibili; soprattutto là dove la realizzazione di quella volontà si traduce in rigidità incompatibili con la prontezza e l’elasticità che sono connotazioni essenziali dell’agire sia dei servizi che della magistratura minorile. Quest’ultima ha, evidentemente, un rilievo essenziale, ma nel testo viene richiamata solo da qualche saltuario e breve inciso, quasi che fosse un’ombra dietro le quinte e che la partita vera si giocasse sul piano amministrativo e della volontà politica di questa Amministrazione regionale (l’assessora Caucino ha affermato che «porta nel cuore da molto tempo» la problematica alla base del disegno di legge).

Nell’art. 2 di tale disegno il primo comma recita perentoriamente che «Nella regione l’allontanamento di un minore dal nucleo famigliare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale può essere praticato solo successivamente all’attuazione di un progetto educativo famigliare (Pef) … che abbia almeno durata semestrale…». Il problema di fondo, prescindendo da altri (vi è una questione di cifre relative ai minori allontanati in Piemonte rispetto ad altre regioni italiane, cifre contestate dai critici del disegno di legge e che, ad es., riguardano anche i minori stranieri non accompagnati), è che una norma del genere diverge significativamente dalle previsioni della legge nazionale e impone uno stop ad un intervento che potrebbe essere, in concreto, necessario e urgente. Il fatto è che il riferimento alle cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale è esso stesso fragile sul piano logico, giuridico e pratico.

Sul piano normativo è tranciante il disposto del terzo comma dell’art. 2 della l. n. 184: In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3; e, d’altro canto, il disegno di legge regionale sembra voler ignorare l’art. 403 del codice civile. Una norma, questa, certamente datata e da riformulare (come già segnalato, credo, da tutti), ma che comunque è vigente e chiama in causa la pubblica autorità, che interviene a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia. Un quadro quantomeno complesso, che nella pratica vede operare anche le forze dell’ordine ed ulteriori soggetti; complessità di fatto elusa dal disegno di legge regionale, con conseguenze immaginabili se esso si traducesse in legge.

È chiaro che chi lo ha redatto ha pensato di distinguere le situazioni di fragilità o inadeguatezza genitoriale da quelle, più gravi, di maltrattamenti e abusi. Ma tutto va considerato dal punto di vista degli effetti sul minore, che possono essere comunque gravi a seconda della causa e del livello di fragilità o inadeguatezza. Insomma: la valutazione non può che essere in concreto, da parte di chi, assumendosene la responsabilità a livello di servizi e di autorità giudiziaria minorile, valuterà il livello d’incidenza sul minore delle problematiche genitoriali/parentali, il ventaglio delle possibili risposte e il fattore tempo.

Una valutazione sostanzialmente non dissimile riguarda l’ultimo comma dell’art. 6, dove si enuncia che interventi di sostegno di varia natura (“economici e abitativi”) «hanno carattere prioritario e vincolante rispetto agli interventi comportanti l’allontanamento del minore dal nucleo familiare». Evitando di ripetere quanto già scritto, si può aggiungere che, anche qui, è comprensibile l’intenzione sottesa al testo: impedire che da problematiche meramente o essenzialmente economiche o abitative scaturiscano decisioni tali da pregiudicare il permanere di un minore nell’ambito della sua famiglia.

La questione, di per sé, non è peregrina: chi ha pratica di queste vicende ha presente la possibile incidenza, nei fatti, dell’avere o meno casa e lavoro. Del resto, i dati del Rapporto nazionale su “Bambini e adolescenti in accoglienza in Italia” elaborato nel 2019 dell’Istituto degli Innocenti di Firenze (richiamato dallo stesso comitato universitario che per primo si è attivato criticamente nei confronti del disegno di legge) segnalano che «Il 2,1% dei bambini in affidamento sono stati allontanati principalmente per motivi economici (1%) e per la perdita della casa (1,1%). Nel caso di bambini/ragazzi in struttura la percentuale cresce al 2,3% per i problemi economici della famiglia e al 3% per i problemi abitativi».

Lo stesso Istituto degli Innocenti evidenzia, peraltro, che tali criticità costituiscono prevalentemente motivo secondario dell’allontanamento (cfr. pp. 15-16 del Rapporto); e, anche qui, l’aspetto di fondo è che le valutazioni e le scelte sui singoli casi non possono che essere rimesse a chi li tratta, sul territorio e negli uffici giudiziari minorili. Infatti occorre, di norma, valutare situazioni complesse (frutto di un insieme di fattori di diversa natura e peso), la “risposta” di genitori/parenti, l’effettiva incidenza sul minore e la concreta condizione di questi in termini di disagio, pregiudizio o, al limite, abbandono. Per concludere sul punto: l’indigenza non deve ostacolare l’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lo afferma già, chiaramente, la legge nazionale: art. 1, co. 2 l. n. 184/83), ma vanno valutate in concreto la rilevanza della problematica che si scarica sul minore e l’individualità/effettività dei fattori di crisi.

Altro, rilevante, aspetto di criticità riguarda, nel disegno di legge, i Criteri per l’affidamento familiare.

Il problema è legato, ancora una volta, alla rigidità con cui si intende normare, in una sede impropria quale quella di una singola regione a fronte di questioni di carattere generale e di livello nazionale, passaggi che rischiano, così, di incidere negativamente, nei fatti, su uno strumento delicato e preziosissimo come l’affidamento familiare.

Giusto e doveroso attingere, ove sussistano e siano ritenute valide in relazione agli specifici bisogni del minore, alle risorse della famiglia allargata; ma ciò non può essere stabilito aprioristicamente, stabilendo un “primato” sempre e comunque dell’affido a parenti e un iter allargato all’intera “comunità familiare fino al quarto grado” (come se si trattasse già, anche nei tempi, di una procedura di adottabilità) che rischia di ritardare la risposta, in termini di cura adeguata, ai bisogni del minore.

L’affidamento familiare, essenzialmente quello al di fuori della cerchia parentale e di cui vi è un bisogno tale da richiedere apposite “campagne per” che in Piemonte sono ricorrenti e pubblicizzate, rischia così di essere, nei fatti, penalizzato; il che comporta, anzitutto, una penalizzazione del diritto del bambino a fruire in tempi giusti per lui di risorse la cui attivazione deve essere, normalmente, sollecita e spesso è urgente.

La Giunta regionale ha negato, nelle esternazioni ufficiali, motivazioni collegate con il “caso Bibbiano” (governatore Cirio: «Crediamo fortemente nella famiglia e nella necessità di tutelarla. E non lo diciamo sull’onda di recenti fatti di cronaca, che hanno fatto gettare sui servizi sociali un’ombra che non meritano»). Qualche impressione in senso opposto, però, rimane, visto che si parte, come già detto, da quello che di fatto è uno slogan (Allontanamento Zero), nulla è previsto (anzi) sul piano dell’incentivazione dell’affidamento familiare e tutto è permeato dall’imperativo categorico, quasi ad ogni costo, del “bambino nella famiglia d’origine”; al punto che, ad es., nel comma 5 dell’art. 10 del testo si dispone che «I Servizi socio-assistenziali provvedono a stilare un piano educativo finalizzato al rientro del minore nella famiglia d’origine entro 30 giorni dall’allontanamento». Un termine poco realistico, per non dire chiaramente e obiettivamente incongruo, visto che l’allontanamento è uno strumento di tutela decisamente impegnativo e che muove da criticità rilevanti, non superate dai sostegni già sperimentati sul nucleo familiare con il minore ancora al suo interno.

Tale termine, così come l’istituzione in Piemonte (v. art. 11) di uno specifico Osservatorio sugli allontanamenti dei minori, sono in realtà segnali fin troppo chiari di un’attenzione sbilanciata “programmaticamente” sulla problematica dell’allontanamento, al punto da trascurare il fronte ampio e variegato di chi, in Piemonte e non solo, si sta vibratamente opponendo a questa iniziativa normativa della Giunta regionale.

3. Per concludere…

Il discorso sul disegno di legge, che è stato o viene contemporaneamente svolto in vari altri ambiti, potrebbe chiudersi qui. Ma l’analisi della problematica di fondo sarebbe monca se chi scrive non segnalasse, doverosamente, che non basta ottenere il ritiro di un’iniziativa mal impostata per far sì che tutto torni a un livello di “eccellenza” sul piano della tutela minorile.

La mia sommessa, ma convinta, opinione è che a livello nazionale permangano, in quel sistema di protezione minorile che pure ha una valida funzionalità di fondo, aspetti di criticità, che non possono essere ripercorsi analiticamente in questa sede, legati ad una pluralità di cause e che riguardano la normativa (si è già citato, esemplificativamente, l’art. 403 cc) ma anche gli apparati giudiziari e i servizi (non solo sociali, ovviamente).

Vicende giurisprudenziali, casi specifici giunti o meno all’onore delle cronache[3], testimonianze e impressioni di chi, a vario titolo (servizi, insegnanti, volontari…), opera sul territorio e a contatto concreto con i bambini, i ragazzi e le famiglie (tutte: d’origine, affidatarie, adottive) compongono un quadro d’insieme che depone nel senso della necessità e dell’urgenza che si riprenda, a livello nazionale prima in ambiti regionali, un discorso positivamente riformatore.

Si tratta, senza compromettere alcunché di quanto è stato costruito in decenni di lavoro, di affrontare una volta per tutte, riaprendo “tavoli” spesso aperti/chiusi con scarsa razionalità nell’altalena delle vicende politiche e governative, quelle problematiche irrisolte, segnalate da tempo e con varietà d’accenti da una pluralità di soggetti (Associazione dei magistrati minorili e della famiglia, avvocati, associazioni di operatori, Associazione delle famiglie adottive e affidatarie…). Il superamento di esse potrebbe far compiere davvero un ulteriore passo in avanti nella tutela delle persone più vulnerabili quali, in particolare, quelle di minore età. Senza aprire fronti laterali a livello locale legati, come nel caso di Allontanamento Zero, ad intenti non ispirati dalla centralità dei diritti dei minori.

 

[1] Un contributo più dettagliato, che ha anche il pregio della collegialità, è quello, reperibile sul web, elaborato dal Comitato promotore composto da undici professori dell’Università di Torino.

[2] Cfr. E. Tomaselli, Giustizia e ingiustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi, FrancoAngeli, Milano, 2015.

[3] Proprio dal Piemonte arriva una storia sfociata in un libro recente, la cui autrice è comparsa nella trasmissione televisiva di Massimo Gramellini. Si tratta di Una storia che parla di te, di D. Cognetti, ed. DeAPlaneta, 2019. Senza entrare, ovviamente, nei dettagli e tantomeno esprimere giudizi, ci si limita a segnalare che le vicende della giovane e del fratello (adottato) si collocano nella Torino, soprattutto, degli anni ’80 -’90 e chiamano in causa anche i servizi e la magistratura minorile.

 

* * *

Allontanamento Zero. Protezione Zero

di Assunta Confente

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il 22 novembre 2019 un disegno di legge denominato “Allontanamento Zero: interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti” che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe sostenere le famiglie di origine affinchè queste riescano “ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia”.

La proposta nasce dichiaratamente per impedire o comunque arginare gli allontanamenti dei bambini, in situazione pregiudizio, dalle loro famiglie in una Regione in cui gli allontanamenti risulterebbero al di sopra della media nazionale.

In realtà non esistono a livello nazionale statistiche che possano mettere a confronto i dati regionali in modo uniforme, perché i dati raccolti non distinguono tra allontanamenti giudiziali, consensuali e minori stranieri non accompagnati, senza dire che non sono indicati i motivi degli allontanamenti; in ogni caso non si può non osservare che le differenze tra regione e regione risulterebbero minime e si potrebbe anche a contrario affermare che la tendenza piemontese sia l’esito di un lavoro più accurato da parte degli operatori che riescono ad intercettare meglio i casi critici.

Il disegno di legge dopo aver riaffermato all’art. 1 il principio cardine del nostro ordinamento che prevede il diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia, così come previsto all’art. 1 comma 1 e 5 della legge n. 184/1983, elenca nei successivi articoli le modalità con le quali la Regione Piemonte intenderebbe garantire questo diritto.

Dalla lettura di questi successivi articoli emergono però numerose incongruenze perché il disegno di legge:

  1. sembrerebbe attribuire ai Servizi sociali poteri che pacificamente invece non hanno, per poter così dare l’impressione di limitarli o addirittura sopprimerli.
  2. sembrerebbe ignorare che esiste una normativa nazionale che deve essere rispettata, confondendo i piani decisionali.
  3. non offre alcuna risorsa diretta a rimuovere le cause che impediscono la funzione educativa e di cura genitoriale.

Tutto questo da una parte determina l’inapplicabilità sostanziale della disciplina sulla prevenzione degli allontanamenti (art. 2), concorrendo però ad alimentare sfiducia e diffidenza nell’operato dei Servizi sociali, dall’altra rischia, comunque, di sottrarre risorse ad un sistema già in grave difficoltà per carenza di personale.

L’art. 2 del Ddlr, infatti, prevede che “l’allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale” possa essere praticato solo successivamente “all’attuazione di un progetto educativo famigliare denominato Pef pertinente e dettagliato costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni famigliari possibili e verificabili”.

Orbene qualunque operatore sociale e giurista sa che il servizio sociale può allontanare un minore dalla famiglia solo in due ipotesi.

La prima è il cd. “affidamento consensuale” ed è previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1 e 2, e dell’art. 4 comma 1 della legge n. 184/1983. La seconda è prevista dall’art. 403 cc che autorizza la Pubblica Autorità a collocare in luogo sicuro il minore che si trovi in una situazione di palese pregiudizio e pericolo.

Non si comprende, quindi, come possa essere applicato l’art. 2 del disegno di legge alla luce della vigente legge nazionale.

Certamente non può riguardare l’affidamento consensuale contemplato dall’art. 4 legge 184/1983, che prevede, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, che sia disposto dal servizio sociale l’affidamento “previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale”, “sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento”. Il Servizio sociale può quindi autonomamente attivare, con il consenso dei genitori, diversi tipo di affido, quali l’affido diurno, l’affido notturno, l’affido per alcuni giorni alla settimana o solo per alcune ore al giorno, in relazione alle necessità delle famiglie e dei bisogni dei bambini, ed anche l’affido a tempo pieno per un periodo prestabilito, prevedendo un progetto di interventi diretti a favorire la relazione genitori figli ed il mantenimento dei rapporti con gli altri famigliari. Si tratta, quindi, di un affidamento disposto con l’accordo dei genitori i quali chiedono e/o convengono che per un certo periodo sia preferibile che la prole sia affidata a terze persone non avendo una rete familiare di supporto; in ogni caso è sempre previsto un programma di aiuto e sostegno ai genitori affinchè possano superare il loro momento di difficoltà.

Nell’ipotesi in cui ci sia un rifiuto da parte dei genitori ad accogliere gli interventi di sostegno e aiuto indicati dal Servizio sociale e il Servizio sociale ritenga ci sia un pregiudizio per il minore questo segnalerà la situazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che, effettuata una sua sommaria indagine, potrà archiviare la segnalazione ovvero, se la ritiene meritevole di approfondimento, potrà proporre avanti al Tribunale per i minorenni un ricorso ex artt. 330-333 cc per la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale, affinchè sia valutata l’opportunità e la modalità di un intervento di tutela nei confronti del minore, anche eventualmente prevedendo l’allontanamento del minore dalla famiglia.

Il Servizio sociale, quindi, non ha alcun potere di allontanare i minori dalla famiglia di origine, perché l’eventuale allontanamento, così come tutti i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale sono sempre di competenza dell’Autorità giudiziaria.

Solo nel caso in cui il minore si trovi in una situazione di manifesto abbandono o grave pregiudizio in cui si debba intervenire con estrema urgenza il Servizio sociale, come tutte le autorità pubbliche, potrà ricorre all’art. 403 cc e collocare in luogo sicuro il minore.

Questo provvedimento, che ha carattere amministrativo, è sottoposto immediatamente al vaglio del Tribunale per i minorenni che può confermarlo oppure revocarlo. C’è quindi, di prassi, una verifica immediata da parte l’Autorità Giudiziaria.

Le situazioni in cui l’autorità pubblica in generale (quindi non solo il Servizio Sociale, ma anche i medici, le Forze dell’Ordine e più in generale tutti i pubblici ufficiali) applica l’art. 403 cc sono peraltro limitatissime e circoscritte a casi gravissimi: il bambino che viene ricoverato all’ospedale con traumi gravi che appaiono ictu oculi non accidentali, l’adolescente che chiede di non rientrare a casa perché maltrattato o vessato oppure, sempre più spesso, quando è una madre a chiedere l’allontanamento dalla casa familiare con il figlio perché vittima di violenza o maltrattamento da parte del marito o del convivente.

La Corte di cassazione con sentenza n. 20928 del 9 giugno 2015/18 ottobre 2015 ha chiarito che l’intervento ex art.403 cc da parte della Pubblica Autorità è ammesso in situazioni di abbandono morale e materiale ed in genere in situazioni di pregiudizio che siano “palesi, evidenti e comunque di agevole o indiscutibile accertamento”.

Anche in questo caso l’art. 2 del disegno di legge regionale non è pertanto applicabile, perché è inimmaginabile la sospensione di un allontanamento per sei o più mesi in attesa di un progetto di recupero della inadeguatezza genitoriale nelle situazioni di urgenza sopra descritte.

A prescindere dal fatto che la norma andrebbe a collidere con un’altra di rango superiore, un sistema di protezione dei minori deve comunque prevedere la salvaguardia delle situazioni di urgenza, diversamente contrasterebbe con l’interesse del minore ad essere protetto in situazioni in cui vi è rischio di grave pregiudizio.

Il disegno di legge, invece, ignora completamente le situazioni di pericolo e connotate da palese stato di abbandono morale e materiale, nonostante la cronaca ormai abbia reso evidente, anche a chi non vuole vedere, che non sempre la famiglia è un luogo di protezione per il minore.

Tutti conoscono l’emergenza femminicidio, ma molto spesso vicino a una donna che subisce violenza c’è anche un bambino che quanto meno assiste a quella violenza, quando non la subisce direttamente.

Non tutti sanno che esiste anche il “figlicidio” e che dal 2000 ad oggi sono circa 500 i bambini in Italia che sono stati uccisi da un genitore; 500 casi in cui lo Stato ha mancato completamente il suo intervento di protezione.

Quelle 500 vittime sono, di tutta evidenza, la punta di un iceberg di violenze e abusi che i bambini di ogni età, di ogni fascia sociale, di ogni etnia, di ogni religione, quotidianamente subiscono.

Certamente l’istituto previsto dall’art. 403 cc dovrebbe essere oggetto di riforma legislativa, già da tempo richiesta dall’avvocatura minorile, che preveda la sua giurisdizionalizzazione indicando nel rispetto del giusto processo, analiticamente tempi e modi per la verifica dell’intervento amministrativo da parte dell’Autorità giudiziaria, ma l’intervento regionale non ha e non potrebbe avere quella finalità.

A prescindere quindi dal fatto che l’art. 2 del disegno di legge apparirebbe ultroneo e inapplicabile preoccupa però il contenuto per il suo evidente messaggio.

Scrivere che non sarà più possibile per il servizio sociale allontanare un figlio dalla sua famiglia per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale se prima non è stato messo in atto un progetto educativo almeno semestrale significa sostenere che sino ad oggi questo è stato possibile cosa che, come dimostrato, non è.

Sostenere che l’inadeguatezza genitoriale possa essere risolta in sei mesi grazie ad un progetto educativo famigliare (Pef) significa ignorare i tempi di recupero di un tossicodipendente, di certe patologie psichiatriche, di un alcolista, di un maltrattante. È esperienza comune di tutti gli operatori sociali e giuridici che il termine di sei mesi per il recupero della capacità genitoriale, della funzione educativa e di cura nella quasi totalità dei casi è un tempo del tutto inadeguato.

Affermare che le condizioni di indigenza dei genitori esercenti la “potestà” genitoriale non possono essere motivo di allontanamento del minore dalla propria famiglia significa veicolare il messaggio che sino ad oggi questo è stato possibile, quando invece è principio dello Stato che “le condizioni di indigenza dei genitori…non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto” (art. 1, comma 2, legge n. 184/1983). È anche in questo caso esperienza comune di tutti gli operatori sociali e giuridici che l’allontanamento del minore dalla sua famiglia non viene mai disposto per mere ragioni economiche.

Chiunque abbia un minimo di esperienza giudiziaria minorile ha potuto constatare che i motivi economici non sono mai la causa esclusiva dell’allontanamento, ma al più una concausa: i fattori che decidono l’allontanamento sono sempre molteplici e non si prescinde mai da una valutazione delle capacità genitoriali, che certamente non sono recuperabili con una risorsa economica maggiore.

Prevedere di conseguenza che il 40% delle risorse del sistema integrato dai servizi sociali e delle politiche familiari sia destinato a sostenere le azioni di prevenzione, ma poi sostanziarle in un aiuto economico alle famiglie (art. 5 ) “pari almeno alla retta in presidio o al contributo all’affido eventualmente erogabile” significa impoverire ancora di più un servizio socio-assistenziale che invece avrebbe necessità di maggiori risorse sia per una autentica e concreta azione di prevenzione, che per i progetti di recupero effettivo delle capacità genitoriali per cui è necessario ridurre drasticamente i tempi di accesso al Servizio di psicologia e di psichiatria ed ai servizi educativi.

Chi si occupa di tutela di minori sa quante volte ci si scontra con i tempi di attesa del servizio di Psicologia e Neuro Psichiatria Infantile e per gli adulti, quante volte non sia possibile implementare gli incontri che invece sarebbero necessari, quante volte non ci sono le risorse per interventi e servizi educativi familiari, per ampliare i luoghi protetti.

Il Disegno di legge, che così come strutturato non porterà alcun beneficio alla tutela dei minori, rischia solo di alimentare allarmismo e ostilità nei confronti dei Servizi Sociali, di intimorirli limitando il loro intervento già molto circoscritto anche a causa della cronica e sempre più acuta carenza di risorse.

Nel disegno di legge ad un certo punto si fa riferimento alla “potestà genitoriale” anziché alla “responsabilità genitoriale”. Certamente un lapsus che però fa intravedere un legislatore più orientato all’idea del potere del genitore sul figlio piuttosto che al suo dovere di cura, educazione, mantenimento e ascolto.

Il sistema di tutela minorile non è perfetto ed è in continua trasformazione.

La cronaca ha evidenziato in passato e anche recentemente interventi sbagliati da parte dell’Autorità pubblica e da parte dell’Autorità giudiziaria. Bisogna capire perché questo è avvenuto per non ripetere gli stessi errori, ma non si può decidere che a causa di alcune decisioni errate non ci sia più alcun intervento nei confronti dei bambini in difficoltà, o peggio in pericolo.

Bisogna avere il coraggio di analizzare senza preconcetti e soprattutto senza posizioni ideologiche la realtà, per migliorare gli interventi e far sì che non si ripetano mai più errori.

Per questo occorrerà molta formazione a tutti i livelli, oltre eventualmente interventi legislativi a livello nazionale che dispongano ad esempio nelle procedure di volontaria giurisdizione procedure la difesa obbligatoria degli adulti e del minore, così come è già adesso previsto nelle procedure per la verifica dello stato di adottabilità.

I bambini non possono essere usati e strumentalizzati per battaglie a sfondo e a fini politici.

Questo disegno di legge è stato accompagnato a Torino da azioni dimostrative quali la decorazione di un grande albero di Natale alla stazione di Porta Nuova con le fotografie di tanti bambini presunti “strappati alle famiglie” e con le lettere che i genitori avevano preparato per loro.

Bambini, riconoscibili, che sono stati dati in pasto alla curiosità di chi transitava nella stazione, in spregio ai più fondamentali diritti di rispetto e riservatezza che ogni persona dovrebbe godere.

Ecco allora che il disegno di legge regionale “Allontanamento zero” non può che apparire per quello che è: solo uno slogan politico e non un progetto autentico di tutela degli interessi dei minori.

[**] Ennio Tomaselli, Magistrato in pensione, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino.
Assunta Confente, Avvocata de Foro di Torino.

05/02/2020
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18/01/2024
La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022

Il contributo esamina la disciplina che il d.lgs n. 149 offre al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, con l’intento di risolvere alcuni nodi applicativi che già si profilano. Viene esaminata la disciplina dei poteri affidati al giudice, quando oggetto del processo sono diritti indisponibili, e il diverso regime quando oggetto dello stesso sono diritti relativamente disponibili, come i contributi di mantenimento;  delle preclusioni alle difese delle parti in materia di diritti disponibili e alle speciali riaperture concesse in corso di causa; delle misure provvisorie e del regime della loro modificabilità e reclamabilità; del giudizio finale e della sua attuazione, secondo modelli alternativi a quelli del libro III del codice di rito; nonché dell'appello. Speciale esame viene poi dedicato alla problematica disciplina del rilievo della violenza nel processo e al contraddittorio, con la partecipazione del pm e del curatore speciale del minore. Da ultimo, offre un tentativo di risolvere le problematiche del regime transitorio, alla luce della anticipazione – con la legge di bilancio di fine 2022 – dell’entrata in vigore della riforma.

13/04/2023
La riforma del processo civile e il mondo minorile: alcuni spunti migliorativi e molti effetti paradosso

La riforma del processo civile, approvata con d.lgs. 149/2022, pur presentando per la parte che attiene alla giustizia minorile alcuni aspetti positivi, ha introdotto modifiche che produrranno difficoltà organizzative tali da determinare, non l’auspicata riduzione dei tempi processuali, ma un loro considerevole allungamento, una minore specializzazione dei giudicanti ed una tutela meno rapida ed adeguata dei minori in grave difficoltà.

27/12/2022
La Corte Edu condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica nei giudizi civili e minorili

Con la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull’Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.

22/12/2022
La riforma “in materia di condizione dei minori fuori famiglia”: dal diritto a una famiglia ai diritti della famiglia di origine

Sommario: 1. Una strada lunga e delle convergenze inedite - 2. Forma e contenuti della riforma - 2.1. I presupposti dell’intervento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale - 2.2 Il collocamento “fuori della famiglia”

02/08/2022
Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in)sufficiente per gli standard nazionali di protezione?

La condizione di estrema povertà dettata da cause ambientali nel Paese di origine del richiedente può essere sufficiente ai fini della protezione nazionale? Sul punto, la giurisprudenza italiana non sembra essere costante. Si propone quindi un’analisi di alcune ordinanze della Corte di Cassazione in cui le alluvioni rappresentano causa di povertà e di migrazione al fine di valutarne i diversi esiti, anche in virtù delle modifiche accorse nella legislazione vigente in materia di migrazione. 

14/02/2022
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile

Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente. 

13/12/2021
PAS o non PAS? Non è questo il problema

La discussione sull'esistenza o meno della c.d. PAS (sindrome di alienazione parentale) ben poco importa sul piano del diritto. Ciò che rileva sono invece gli ostacoli posti da un genitore alla relazione del figlio con l'altro: salvo sia giustificata da ragioni specifiche, è una condotta illecita, che dev'essere tempestivamente contrastata dal giudice e può essere fonte dell'obbligo risarcitorio, ma non necessariamente di un cambio dell'affidamento.

11/10/2021