Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Sul danno da perdita della vita

di Gianmarco Marinai
Giudice del Tribunale di Livorno
Commento a Tribunale Brindisi 1 dicembre 2014
Sul danno da perdita della vita

La sentenza del Tribunale di Brindisi 1.12.2014 ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dai prossimi congiunti delle vittime di un sinistro stradale (una madre e il suo bambino di 9 mesi).

L'estensore, dopo aver proceduto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (dunque jure proprio), sulla base dell'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (consacrato nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008), si sofferma sul problema della risarcibilità del danno biologico e morale jure hereditario e soprattutto sulla risarcibilità del danno da perdita della vita.

Ripercorrendo con dovizia di citazioni dottrinali e giurisprudenziali (ma omettendo di prendere in considerazione l'unica sentenza della Suprema Corte che ha riconosciuto il danno da perdita della vita, la sent. 1361 del gennaio 2014 – est. Scarano), il giudice di Brindisi giunge a riconoscere il risarcimento conseguente alla perdita della vita, bene supremo tutelato dall'ordinamento anche direttamente, sulla base dell'art. 2 CEDU che sancisce, appunto, il diritto alla vita e che costituisce diritto vivente grazie al richiamo contenuto nel Trattato dell'Unione Europea.

Sotto il profilo della quantificazione del danno da perdita della vita, la sentenza liquida un danno pari al danno biologico nella misura massima del 100%.

La sentenza, senz'altro ricca di spunti di riflessione, offre l'occasione per ripercorrere brevemente e schematicamente gli approdi argomentativi cui sono giunti i giudici di legittimità in punto danno (non patrimoniale) conseguente alla morte.

Con orientamento consolidato (sancito dalle S.U. 8827-8828/2003 e ribadito anche dalle S.U. dell'11 novembre 2008), la Suprema Corte riconosce pacificamente ai prossimi congiunti della vittima – jure proprio - un risarcimento da lesione del rapporto parentale, inteso come tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) in conseguenza della perdita o della compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto.

Oltre a tale danno, gli eredi della vittima hanno diritto ad ottenere il danno sorto in capo al defunto prima dell'evento morte (jure hereditario, dunque).

Esso consiste, innanzitutto, nel danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa, che viene riconosciuto dalla Suprema Corte nella misura dell’invalidità temporanea (ovviamente totale) nei giorni intercorsi tra il fatto dannoso e la morte.

Si comprende come parte della dottrina e della giurisprudenza abbiano criticato tale impostazione, sottolineando il rischio di undercompensation, dato che – si dice – l'invalidità temporanea totale che sfocia nella morte non può essere riparata mediante la stessa somma dell'invalidità temporanea totale che, al contrario, esita nella guarigione dalla malattia. A tale posizione, però, si potrebbe obbiettare che a essere incomparabilmente diverso nelle due ipotesi non è tanto la lesione dell'integrità psico-fisica in sé, quanto, piuttosto, la componente della sofferenza morale connessa alla percezione dell'imminenza della fine della vita.

In tal senso dev'essere inteso il riconoscimento di un danno da sofferenza morale (denominato danno tanatologico, ovvero danno morale terminale o ancora danno catastrofale o da agonia) conseguente alla percezione da parte della vittima dell'evento catastrofico.

Sul presupposto che – tranne i casi limite della decapitazione e dello spappolamento del cervello (Cass., 12.7.2006, n. 15760) – la morte non è quasi mai immediata, nell'intervallo di tempo tra l'evento e la morte, la vittima si rende conto dell'avvicinarsi della fine della vita e tale consapevolezza causa un danno risarcibile.

La Cassazione, però, richiede, ai fini della risarcibilità di tale danno, che la vittima sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine (ancora S.U. 26972/2008, che supera il precedente orientamento che richiedeva che tra il fatto dannoso e la morte trascorresse un "apprezzabile lasso di tempo". Si legge significativamente nella pronuncia: "Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione").  

Tale conclusione, però, esclude inevitabilmente la risarcibilità di tale danno sia nei casi di morte immediata (casi, però, come detto, quasi di scuola), sia, soprattutto, nei casi di coma, allorché la vittima non sia cosciente dell'imminenza della morte (così, Cass. civ., sez. III, 22-02-2012, n. 2564).

La posizione qui riassunta ha senz'altro il pregio di inserirsi coerentemente nella ricostruzione (che può dirsi acquisita nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale) della responsabilità civile a funzione riparatoria e risarcitoria e non sanzionatoria e punitiva e, conseguentemente, come dicotomia tra danno-evento (non risarcibile) e danno-conseguenza (risarcibile in quanto sia data la prova, seppur in via presuntiva, della sussistenza di un reale pregiudizio).

Non può tacersi, però, che da tempo, in dottrina e in alcune decisioni di merito, si è fatta strada un'opinione critica, che rifacendosi (come la sentenza brindisina) all'acquisita esistenza nell'ordinamento di un vero e proprio diritto alla vita (art. 2 CEDU e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), sostiene che la lesione del diritto alla vita non può non trovare risarcimento.

La Suprema Corte, che, come detto, aveva sempre negato l'autonoma risarcibilità del danno da morte, nel Gennaio 2014 (sez. III, n. 1361 del 23 gennaio 2014, est. Scarano) ritorna su suoi passi e, con un deciso revirement (che di lì a poco – sez. III ordinanza 4 marzo 2014, n. 5056 – provocherà la rimessione della questione alle Sezioni Unite, che ancora devono pronunciarsi), ammette per la prima volta il risarcimento del danno da perdita della vita.

La sentenza, dopo aver "rianalizza(to) certosinamente tutto quel che giurisprudenza e letteratura hanno messo insieme sul tema", con quasi 400 precedenti evocati (PARDOLESI), ribadisce, almeno sulla carta, la bontà delle conclusioni delle Sezioni Unite del 2008 e tiene ferma la distinzione danno-evento e danno-conseguenza e la funzione eminentemente riparatoria della responsabilità civile, ma afferma che "la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica", poiché "il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute", così che la sua risarcibilità "costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza".

Questo perché la morte – si legge nella sentenza – "ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita, non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui constava la vita della vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l'illecito non ne avesse causato la soppressione": come tali, gli effetti provocati dalla morte sono suscettibili di valutazione solo in una fase ex ante rispetto all'evento, dato che "il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell'altrui illecito accresce senz'altro il suo patrimonio ereditario".

La conclusione della sentenza Scarano è stata, come si immagina, accolta con estremo interesse da una parte dei commentatori, per la soluzione che, per la prima volta, tenta di offrire ad un'evidente aporia interpretativa (nella visione tradizionale si tutela la lesione della salute ma non della vita, tanto che potrebbe essere "più conveniente uccidere che ferire").

Molte, però, sono state le voci aspramente critiche, basate, sostanzialmente, sugli argomenti logici e giuridici utilizzati da sempre dal Supremo Collegio (a partire dalla "non recente" sentenza a Sezioni unite n. 3475 del 1925) e sopra già ricordati (impossibilità logica di far acquisire un diritto a chi non esiste più; natura riparatoria e non sanzionatoria/punitiva della responsabilità civile, con risarcibilità necessariamente limitata al danno-conseguenza): in particolare, appare per nulla convincente la soluzione Scarano del voler mantenere la responsabilità civile nell'alveo tradizionale, allontanando la suggestione di attribuirle anche una funzione sanzionatoria-punitiva, e contemporaneamente introdurre un'eccezione clamorosa alla regola della risarcibilità del solo danno-conseguenza (in mancanza evidente di altra argomentazione più efficace).

Saranno, dunque, forse, le Sezioni Unite a dover trovare il bandolo di una matassa assai intricata (e con un orientamento tradizionale, con i riferimenti alla durata dell'agonia e alla lucidità della vittima, oggettivamente inappagante), sussistendo ora un consapevole contrasto all'interno della Terza sezione del Supremo Collegio: per far ciò, non potranno esimersi dal valutare se la funzione della responsabilità civile debba o meno rimanere quella compensativa-riparatoria, ovvero vi sia spazio per aprire anche alla funzione sanzionatoria-punitiva.

Qualora, poi, le Sezioni Unite dovessero propendere per il riconoscimento del danno da perdita della vita, esse dovranno anche indicare i criteri da seguire per la liquidazione di tale danno, seppur partendo dalla liquidazione equitativa.

Non appaiono, infatti, soddisfacenti i criteri liquidatori adottati (anche dalla sentenza di Brindisi) che fanno riferimento, seppur come parametro, al danno da lesione del diritto alla salute e quindi alle tabelle dei vari tribunali (in primis Milano). Tali criteri, infatti, riguardano la riparazione di un danno da lesione di un bene (la salute) radicalmente diverso rispetto alla vita e sono tarati sulla riparazione delle conseguenze negative della menomazione del bene salute per il residuo periodo di vita.

Infine, l'eventuale introduzione nel nostro ordinamento di tale nuova voce di danno non potrebbe che comportare una rivisitazione dei parametri di liquidazione anche delle voci di danno oggi ritenute liquidabili.

Sorgerebbero, infatti, problemi di compatibilità con il danno morale terminale e anche con il danno liquidato ai prossimi congiunti per lesione del rapporto parentale, alla luce del principio chiaramente espresso dalle Sezioni Unite di San Martino, secondo cui deve essere liquidato tutto il danno risarcibile, ma solo il danno risarcibile, senza duplicazioni.

In più, dovrebbe essere riconsiderato anche il quantum del risarcimento del complesso di tali danni, non potendosi tralasciare l'impatto anche economico della nuova voce di danno, con possibili ricadute sull'entità premi delle assicurazioni private.

Ma l'importanza della citata ordinanza di rimessione al Primo Presidente sta anche in quello che illustre dottrina ha definito il "caveat procedimentale", spiegando l'ordinanza (ai giudici di legittimità, ma anche, a maggior ragione, a noi giudici di merito) che ammesso che si debba davvero superare un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sede deputata non può che essere quella delle Sezioni Unite. 

15/01/2015
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