Magistratura democratica
Europa

Stato di diritto e condizionalità nell’Unione europea. Gli strumenti di conoscenza della Commissione

di Gualtiero Michelini
consigliere della Corte di cassazione

La relazione sullo Stato di diritto 2020 nell’Unione europea, pubblicata dalla Commissione, fornisce preziose informazioni su sistemi giudiziari, quadro anticorruzione, pluralismo dei media, questioni istituzionali nell’UE in generale e per ciascuno Stato membro, utili per l’applicazione dello strumento di condizionalità al rispetto dei principi dello Stato di diritto per l’accesso ai fondi europei. Preoccupa, invece, la posizione del Consiglio europeo per un compromesso diretto al rinvio ed al riferimento alle identità nazionali su valori che costituiscono il patrimonio fondativo e comune di tutta l’Unione.

Il compromesso contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 sulla questione della condizionalità al rispetto dello Stato di diritto per l’accesso ai fondi europei ha raggelato molti commentatori, che vi hanno letto un segno di debolezza dell’Unione nei confronti delle pulsioni anti-democratiche che si agitano al suo interno[1], aggravate dalla coincidenza temporale con il definitivo perfezionamento del recesso del Regno Unito.

I termini della questione sono i seguenti: di fronte al progetto di regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, segnatamente in relazione alle imponenti ed innovative risorse mobilitate dal piano Next Generation EU, la posizione del Consiglio europeo è di ricordare che l'Unione europea, i suoi Stati membri e le sue istituzioni sono tutti impegnati a promuovere e rispettare i valori su cui si fonda l'Unione, compreso lo Stato di diritto, ma che è l'articolo 7 del TUE a stabilire la procedura per affrontare le violazioni dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del TUE (ossia i valori di democrazia comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini). 

La proposta di regolamento, infatti, tra l’altro individua quali possibili elementi indicativi di una violazione dello Stato di diritto la messa in pericolo dell’indipendenza del giudiziario e la limitazione di accesso ed effettività dei sistemi di ricorso giudiziale, anche tramite la mancata attuazione delle sentenze, e prevede che, qualora le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro pregiudichino o possano pregiudicare la corretta gestione del bilancio dell’Unione o la protezione dei suoi interessi finanziari, possano essere adottate misure interdittive o sospensive dell’accesso, dell’erogazione, o del pagamento dei fondi europei. Le decisioni attuative delle misure di protezione del bilancio dell’Unione per violazione dei principi dello Stato di diritto dovrebbero essere adottate - su proposta della Commissione, in dialogo con il Parlamento europeo, sentito lo Stato membro interessato - dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata. 

«Per rispondere alle preoccupazioni espresse in merito al progetto di regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Ue», il Consiglio europeo si è impegnato a «trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente e di rispondere alle preoccupazioni espresse ... in particolare per quanto riguarda le modalità con cui tale regolamento sarà applicato», richiamando il «pieno rispetto … dell'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, del principio di attribuzione, nonché dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri». 

La soluzione individuata per applicare il meccanismo di condizionalità in maniera «obiettiva, equa, imparziale e basata sui fatti, garantendo l'equità dei procedimenti, la non discriminazione e la parità di trattamento degli Stati membri» prevede l’elaborazione da parte della Commissione di «linee guida sulle modalità con cui applicherà il regolamento, compresa una metodologia per effettuare la propria valutazione», tenendo conto degli elementi pertinenti derivanti da eventuali sentenze della Corte di giustizia qualora venga introdotto un ricorso di annullamento in relazione al regolamento, e con l’impegno a non proporre misure a norma del regolamento fino alla messa a punto di tali linee guida, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, debito accertamento del nesso di causalità tra le violazioni dello Stato di diritto e le conseguenze negative per gli interessi finanziari dell'Unione, con esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento delle «carenze generalizzate»[2].

Il messaggio delle Conclusioni del Consiglio europeo di dicembre è del tutto politico e di compromesso. Ma è espresso con un linguaggio piuttosto preoccupante in una prospettiva integrazionista. Oltre a ribadire concetti tanto ovvi da apparire richiamati strumentalmente (obiettività della procedura, principi di non discriminazione, sussidiarietà e proporzionalità, generale giurisdizione di legittimità della Corte di Giustizia sugli atti delle istituzioni europee, nesso di causalità), realizza un poco chiaro sistema di rinvio incrociato tra linee-guida della Commissione ed eventuali sentenze della Corte di Giustizia su ricorsi di annullamento, ed evidenzia plasticamente il guado in cui si trova l’Unione tra cooperazione inter-governativa (il Consiglio) ed istituzioni para-federali e comunque sovra-nazionali (la Commissione e la Corte di Giustizia). 

Del resto, questo è lo stato attuale dei Trattati, fino a quando l’art. 7 TUE richiederà l’unanimità del Consiglio europeo per la fase accertativa di constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 [3], ed è appunto l’introduzione di un meccanismo di condizionalità finanziario a rappresentare un nuovo ed importante strumento giuridico di rafforzamento dell’effettività e della tutela dei principi dello Stato di diritto all’interno dell’Unione[4], perciò incontrando significative resistenze. 

In questo contesto, la Commissione europea sembra aver preso sul serio il suo compito di guardiano dei trattati e quindi anche dei principi dello Stato di diritto espressi nell’art. 2 TUE, dopo che, tradizionalmente, le tematiche costituzionali, di separazione dei poteri, e giudiziarie erano state lasciate alla competenza ed elaborazione quasi esclusiva degli organismi e comitati del Consiglio d’Europa, con l’elaborazione di standard e principi di elevato livello e qualità (da parte di Commissione di Venezia, CCJE, CCPE), ma pur sempre nel quadro della cooperazione intergovernativa.

A partire dalla Comunicazione del 2014 Un nuovo quadro UE per rafforzare lo Stato di diritto[5], la Commissione ha qualificato il principio dello Stato di diritto quale modello organizzativo predominante del diritto costituzionale moderno e delle organizzazioni internazionali (compresi ONU e Consiglio d'Europa) per disciplinare l'esercizio dei pubblici poteri, che garantisce che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e i diritti fondamentali, e sotto il controllo di un giudice indipendente e imparziale, e ne ha definito il nucleo sostanziale come valore comune dell'UE ai sensi dell'articolo 2 del TUE, ancorandolo ai principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico), certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, indipendenza e imparzialità del giudice, controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, uguaglianza davanti alla legge.

In parallelo alle procedure di infrazione promosse nei confronti della Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia[6], la Commissione ha spiegato la propria policy in materia ed illustrato il proprio programma d’azione in due comunicazioni del 2019, dedicate al rafforzamento dello Stato di diritto nell’Unione[7].  

Nel valutare gli attuali strumenti per lo Stato di diritto, la prima comunicazione ricorda l’eccezionalità dello strumento dell’art. 7 TUE di accertamento e azione in caso di gravi carenze in materia di Stato di diritto in uno Stato membro; ricorda, inoltre, che la procedura è stata avviata solo in due casi, nel dicembre 2017, dalla Commissione nei confronti della Polonia, e nel settembre 2018, dal Parlamento europeo nei confronti dell'Ungheria; valuta che i progressi compiuti dal Consiglio in questi due casi avrebbero potuto essere più significativi. 

Richiama poi il quadro per lo Stato di diritto definito nel 2014 ed il riconoscimento del suo ruolo da parte della Corte di Giustizia. Riepiloga alcune procedure di infrazione o pregiudiziali avviate in relazione all’articolo 19, paragrafo 1, del TUE, che impone una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti come espressione concreta del valore dello Stato di diritto. Con le pronunce rese in tali procedure, la CGUE ha chiarito che gli Stati membri sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione, a garantire che i loro tribunali rispondano alle esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva e siano un'espressione concreta dello Stato di diritto; che l'indipendenza dei giudici nazionali è essenziale per garantire tale tutela giurisdizionale; che le garanzie di indipendenza e imparzialità sono fondamentali per il corretto funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria sancito dal meccanismo pregiudiziale di cui all'articolo 267 del TFUE e per gli strumenti di diritto derivato basati sul principio della fiducia reciproca[8]; che i problemi sistematici legati allo Stato di diritto possono avere un impatto specifico nel settore delle finanze dell'Unione[9]

Tra gli altri meccanismi e quadri per affrontare i problemi connessi allo Stato di diritto negli Stati membri, risaltano il quadro di valutazione UE della giustizia (Justice Scoreboard)[10], che esamina annualmente una serie di indicatori per valutare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali; il meccanismo di cooperazione e verifica, specifico per la Bulgaria e la Romania al momento della loro adesione all'Unione nel 2007, per aiutare tali due Stati membri ad affrontare le restanti carenze nei settori della riforma giudiziaria, della lotta alla corruzione e, per la Bulgaria, della criminalità organizzata; i fondi strutturali e di investimento europei e i fondi che sostengono le politiche in materia di giustizia e sicurezza; l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); l'istituzione della Procura europea (EPPO) per la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; la centralità dello Stato di diritto nel processo di adesione all'UE e nella politica di vicinato. 

La seconda comunicazione del 2019 (basata anche su 60 contributi scritti raccolti tramite una pubblica consultazione tra interlocutori istituzionali nazionali, dell'UE, internazionali, del mondo accademico, della società civile, comprese le associazioni europee di giudici) illustra il piano di azione per il rafforzamento dello Stato di diritto, evidenziando che, a livello nazionale, spetta in  primo luogo alle magistrature nazionali, insieme ad altri organi di bilanciamento dei poteri quali le corti costituzionali e i difensori civici, costituire la principale linea di difesa contro gli attacchi allo Stato di diritto. Il ruolo dell'UE consiste nel sostenere le autorità nazionali, nel garantire che gli sviluppi negativi siano affrontati in una fase precoce, nel facilitare la cooperazione e il dialogo. Per poter svolgere pienamente il suo ruolo a tale riguardo, le sue istituzioni devono sviluppare, attraverso un apposito monitoraggio, una maggiore consapevolezza e comprensione degli sviluppi e delle riforme nei singoli Stati membri relativi allo Stato di diritto. Viene pertanto programmato un ciclo di esame dello Stato di diritto, attraverso la più ampia varietà di fonti informative selezionate,  su tutti i vari aspetti, inclusi, ad esempio, i problemi sistemici inerenti al processo legislativo, la mancanza di una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, il mancato rispetto della separazione dei poteri, l'effettiva attuazione del diritto dell'UE, in particolare in relazione alla capacità di svolgimento delle proprie funzioni da parte di tutti i soggetti implicati in tale attuazione: giudici, procure, autorità di contrasto, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche con un ruolo di vigilanza, difensori civici e istituzioni e difensori dei diritti dell'uomo.

Lo sbocco del monitoraggio è la pubblicazione annuale di una relazione sullo Stato di diritto che analizzi la situazione degli Stati membri, contenente una sintesi degli sviluppi significativi negli Stati membri e a livello dell'UE, includendo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e altre informazioni rilevanti.

Inoltre, poiché la Corte di giustizia ha ribadito l'importanza dell'indipendenza del potere giudiziario e del rispetto dello Stato di diritto per l'efficace funzionamento dell'UE, ha disposto la sospensione di leggi nazionali che compromettono l'indipendenza della magistratura e ha stabilito che l'organizzazione della giustizia da parte degli Stati membri è soggetta al rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'UE, ciò ha aggiunto una dimensione importante ai processi in corso a livello dell'UE per preservare lo Stato di diritto ed evidenziato come i problemi sistematici legati allo Stato di diritto possono avere un impatto specifico nel settore delle finanze dell'Unione.

In attuazione delle comunicazioni del 2019, dunque, la Relazione sullo Stato di diritto 2020 (2020 Rule of Law Report) è stata pubblicata[11], e contiene una miniera di informazioni significative.  

E’ interessante riportare l’incipit della Relazione, per confrontarlo con le Conclusioni del Consiglio europeo: «L'Unione europea si basa su una serie di valori condivisi, tra cui i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, che sono il fondamento delle nostre società e della nostra identità comune. Nessuna democrazia può prosperare senza organi giurisdizionali indipendenti che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili, né senza una società civile attiva e mezzi di comunicazione liberi che garantiscano il pluralismo. L'UE gode in questi settori di standard riconosciuti globalmente come molto elevati, che però non sono sempre applicati allo stesso modo, potrebbero essere migliorati e corrono sempre il rischio di regredire». 

Lo Stato di diritto «è un principio consolidato, il cui significato essenziale è identico in tutti gli Stati membri dell'UE, nonostante le diverse identità nazionali, i diversi ordinamenti e le diverse tradizioni giuridiche», pre-condizione della parità di trattamento di fronte alla legge e della difesa dei diritti dei cittadini dell'UE, anche in relazione agli eventi particolari e agli impedimenti aggiuntivi all'esercizio dei diritti dei cittadini nel 2020 per effetto della pandemia. 

Poiché il rispetto dello Stato di diritto è centrale anche per il funzionamento del mercato interno, per la cooperazione nel settore della giustizia basata sulla fiducia e sul riconoscimento reciproco, e per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione (come sottolineato dallo stesso Consiglio europeo di luglio 2020), il nuovo meccanismo di portata generale è concepito come un ciclo annuale di valutazione, principalmente, di 4 settori che incidono direttamente sul rispetto dello Stato di diritto: a) il sistema giudiziario; b) il quadro anticorruzione; c) il pluralismo e la libertà dei media; d) le altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri. 

L’esito della valutazione sui quattro pilastri principali è sintetizzato nella relazione sullo Stato di diritto ed esposto nei 27 capitoli, uno per ciascuno Stato membro, che ne formano parte integrante.

I quattro pilastri (sistema giudiziario, quadro anticorruzione, pluralismo dei media, altre questioni istituzionali) sono considerati ambiti cruciali interdipendenti per la garanzia dello Stato di diritto[12]. La stessa pandemia di COVID-19 è considerata una prova di resilienza del sistema. 

Le sezioni della Relazione trattano temi e tendenze comuni, specifici problemi ed evoluzioni positive, esempi di situazioni nazionali di particolare rilievo.

Per quanto riguarda il sistema giudiziario in particolare, vengono analizzate la percezione dell'indipendenza della magistratura nell'UE, le garanzie strutturali dell'indipendenza della magistratura, l'indipendenza delle procure dal potere esecutivo, i progressi nella digitalizzazione dei sistemi giudiziari, gli investimenti nella giustizia per risolvere i problemi di efficienza[13].

 Nella sezione sul quadro anticorruzione vengono analizzate le strategie nazionali anticorruzione, la capacità del sistema giudiziario penale di combattere la corruzione, i problemi nelle indagini penali e nell'applicazione di sanzioni per reati di corruzione, il quadro per la prevenzione della corruzione, Nella sezione su pluralismo e libertà dei media, gli elementi fondamentali che si riferiscono in modo particolare allo Stato di diritto sono considerati l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, la trasparenza della proprietà dei media, la pubblicità statale, la sicurezza dei giornalisti e l'accesso all'informazione. 

Nella sezione sulle questioni istituzionali, si esaminano le riforme costituzionali in corso in alcuni Stati membri, la qualità del processo legislativo e le problematiche derivanti dal ricorso eccessivo a un processo legislativo accelerato e di emergenza, il ruolo di difensori civici ed istituzioni nazionali per i diritti umani.

Ora, siccome l'UE si fonda sullo Stato di diritto, ed ogni carenza in uno Stato membro influisce sugli altri Stati membri e sull'UE nel suo insieme, i gravi problemi in materia di Stato di diritto sorti in alcuni Stati membri hanno innescato un ampio dibattito a livello UE e nazionale su come potenziare la capacità dell'UE di far fronte a situazioni di questo tipo. L’approvazione da parte del PE del regolamento sul meccanismo di condizionalità, per proteggere i fondi UE da un uso improprio da parte dei governi che non rispettano lo Stato di diritto, può quindi rappresentare uno strumento efficace di protezione dei valori dell’art. 2 TUE violati all’interno dell’Unione. E sembra che la Commissione, incaricata i predisporre linee-guida in materia, sia già in possesso di dati completi, pertinenti, raccolti secondo una metodologia concordata e collaudata proprio con l’esercizio di pubblicazione della prima Relazione sullo Stato di Diritto, così ricca di dati ed analisi strutturate. 

La contraddizione del quadro analitico e normativo con le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 2020 non deve, perciò, essere sottovalutata, per varie ragioni: perché rappresenta comunque un depotenziamento dello strumento di condizionalità, che rischia di incontrare difficoltà applicative non molto diverse da quelle incontrate dalle procedure attivate ai sensi dell’articolo 7 TUE, arenate sull’impossibilità dell’unanimità; perché coinvolge la Corte di Giustizia in un ruolo potenzialmente più di snodo politico che di garanzia; perché comunque innesta un meccanismo di ulteriore rinvio dei processi di contrasto alle violazioni dei principi dello Stato di diritto da parte di governi di Stati membri dell’UE.

Se lo Stato di diritto è un valore comune dell’Unione e un principio consolidato, il cui significato essenziale è identico in tutti gli Stati membri dell'UE (come si legge nella Relazione), cosa significa che il regolamento sulla condizionalità dovrà essere applicato nel rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri (come si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo)? 

Il linguaggio intergovernativo (una sorta di espressione del principio di non ingerenza negli affari interni) non sembra appropriato alla natura e rilevanza dei valori democratici in gioco ed al grado di integrazione europea delineato dai trattati. L’applicazione del meccanismo di condizionalità alla luce delle informazioni e della metodologia impostati dalla Commissione si presenta come un cruciale terreno di confronto ed assestamento degli equilibri democratici ed istituzionali su cui misurare l’effettività dell’integrazione nell’Unione e dei possibili progressi nella protezione dello Stato di diritto a trattati vigenti.


 
[1] V. ZAGREBELSKY, Stato di diritto. I soldi contano più dei valori?, in La Stampa, 14 dicembre 2020; S. FABBRINI, Polonia, Ungheria e la fragilità dell’Europa, in Il Sole 24 ore, 13 dicembre 2020. V. anche, ancor prima dell’ultimo Consiglio europeo, A. BONANNI, Se Bruxelles difende i suoi valori con armi spuntate, in La Repubblica A&F, 30 novembre 2020.  

[2] Comunicato stampa del Consiglio europeo, 10 e 11 dicembre 2020 - https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/12/10-11/

[3] Sul meccanismo di cui all’art.7 v. B. NASCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti dal Trattato UE, in Eurojus.it rivista, pubblicato il 24.10.2017. Per una valutazione storico-politica, P.V. DASTOLI, Stato di diritto, progetto Spinelli, art. 7 TUE e Corte di Giustizia, https://www.movimentoeuropeo.it/blog/editoriali/1293-stato-di-diritto-progetto-spinelli-art-7-tue-e-corte-di-giustizia, 23 novembre 2020.

[4] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_factsheet_toolbox_it.pdf

[5] COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 11.3.2014 COM(2014) 158 final - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto

[6]  Su cui v., ad. es., A. FESTA, L’Unione europea e l’erosione dello Stato di diritto in Polonia, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies - Rivista quadrimestrale on line sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia 2020, n. 1. In questa Rivista, G. MICHELINI, Stato di diritto ed integrazione processuale europea. La Corte di giustizia ed il caso Polonia, 27.7.2018; La Corte di Giustizia Ue costruisce i caratteri comuni dell’ordinamento giudiziario europeo, 8.1.2020.

[7] COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.4.2019 COM(2019) 163 final - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione, Il contesto attuale e possibili nuove iniziative, COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2019 COM(2019) 343 final - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione. Programma d'azione

[8] Causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses; causa C-216/18 PPU Irlanda/LM e la causa C-8/19 PPU, RH. Causa C-619/18, Commissione/Polonia, ordinanza del 17 dicembre 2018.  

[9] Rientrano in tale ambito le pronunce pregiudiziali sulla necessità di un'indagine efficace sulle frodi fiscali o sulle frodi per quanto riguarda i finanziamenti dell'Unione (ad es., causa C-617/10, Åkerberg Fransson; C-105/14, Taricco; C-42/17 M.A.S.).  

[10] COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2020 COM(2020) 306 final - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Quadro di valutazione UE della giustizia 2020.

[11] COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.9.2020 COM(2020) 580 final - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea. La relazione, i capitoli dedicati ai singoli paesi, e i country chapter abstracts sono pubblicati in https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it   

[12] «Un sistema giudiziario efficace e un solido equilibrio dei poteri istituzionali sono centrali per il rispetto dello Stato di diritto nelle nostre democrazie. Tuttavia, le leggi e la solidità delle istituzioni non sono sufficienti. Lo Stato di diritto richiede un ecosistema favorevole basato sul rispetto dell'indipendenza della magistratura, su politiche anticorruzione efficaci, su media liberi e pluralisti, su un'amministrazione pubblica trasparente e di alta qualità e su una società civile libera e attiva» – Relazione cit., p. 4-5.

[13] Nel capitolo Italia si dà atto della vigenza di un «solido quadro legislativo a salvaguardia dell’indipendenza della magistratura, sia per i giudici che per i pubblici ministeri» e della permanenza di «gravi difficoltà legate alla durata dei procedimenti». Una specifica analisi del capitolo Italia è contenuta nel Dossier n° 44 - 18 dicembre 2020 della Camera dei deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione europea -  Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e in Italia, in http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES044.pdf?_1609411218420 

20/01/2021
Altri articoli di Gualtiero Michelini
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Le chiavi di Casa: che cos’è la rule of law ambientale?

Pensare al Pianeta Terra come "casa comune", attorno alla quale si intrecciano multiple relazioni, offre lo spunto per individuare nella environmental rule of law una chiave concettuale e pratica per affrontare temi quali la tutela dell'ambiente e l'utilizzo equo delle risorse naturali 

14/11/2023
Autonomia e responsabilità: un equilibrio possibile?

Pubblichiamo il testo della relazione introduttiva svolta il 14 ottobre 2022 dal professor Gaetano Silvestri nella prima sessione del 35° Congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati.

21/10/2022
Il senso del magistrato per la responsabilità

L’indipendenza responsabile è il valore costituzionale che regge l’ordine della magistratura nel contesto pluralistico della democrazia liberale contemporanea. Essa dovrebbe oggi costituire l’identità del magistrato e contribuire all’elaborazione di una visione con cui affrontare le sfide del nostro tempo.

11/10/2022
La risoluzione del Parlamento Europeo sulla "Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione"
a cura di Redazione

Pubblichiamo tempestivamente, per il suo estremo interesse, la risoluzione del Parlamento Europeo 2018/0902R(NLE) del 15 settembre 2022. Ci riserviamo di intervenire sugli aspetti centrali di questa importante deliberazione.

16/09/2022
Europa: verso una riforma dei Trattati? Cominciare a discuterne

Il Parlamento europeo, a seguito delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Unione, ha deciso di attivare la procedura di revisione dei Trattati: quali le revisioni necessarie? Occorre da subito una riflessione collettiva ad opera della sfera pubblica paneuropea, che sola, in alleanza con il Parlamento, può ridimensionare i ciechi egoismi nazionali.

20/05/2022
Dalle misure restrittive dell’Unione europea alla “guerra economica” nei confronti della Russia e della Bielorussia a seguito dell’invasione dell’Ucraina

Sommario: 1. Dalle misure individuali e settoriali alla “guerra economica” nei confronti della Federazione russa – 2. Le misure restrittive adottate tra il 2014 e il 2022 – 3. I cinque pacchetti di sanzioni adottate a partire dal febbraio 2022 – 3.1 Il primo pacchetto – 3.2 Il secondo pacchetto – 3.3 Il terzo pacchetto – 3.3.1 Le misure nei confronti dei media – 3.4. Il quarto pacchetto – 3.5 Il quinto pacchetto – 4. Gli investimenti esteri diretti russi e bielorussi: l’orientamento della Commissione – 5. Le misure restrittive nei confronti della Bielorussia – 6. Misure restrittive e tutela giurisdizionale – 7. L’attuazione delle sanzioni da parte degli Stati membri – 8. Osservazioni conclusive.

15/04/2022
Rule of law e rule by law

Non possiamo considerare tutti i sistemi liberali e democratici come esempi di coerenza e perfezione per quanto riguarda il rispetto della rule of law o persino della rule by law

06/04/2022
Rule of law vs rule by law: una nuova sfida per la democrazia e per la giurisdizione

Difendere la democrazia e la rule of law richiede oggi che sia preservato l’intero sistema di giurisdizione sovranazionale costruito intorno alle Corti europee e alla corti nazionali chiamate ad agire come giudici europei

05/04/2022