Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Standard probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale

Cominciamo la pubblicazione di provvedimenti sulla materia auspicando un confronto fra gli orientamenti dei diversi uffici giudiziari
Standard probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale

Se per valutare la richiesta dell'asilante si valuta anzitutto l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, sia pro che contra se, può accadere che, a un attento esame, le stesse risultino inattendibili o attendibili al di là della presenza o meno di riscontri esterni.

In questo caso, le conclusioni della Corte barese sono state negative; in precedenza lo stesso giudice era giunta a conclusioni opposte, proprio sulla base dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, in questo caso ben diverso.

Quindi il giudice dall'esame del tenore intrinseco delle dichiarazioni dell'asilante non deve necessariamente pervenire all'accogliemtno dell'istanza, anche quando non plausibile, ma conserva il suo libero convincimento.

ln questo caso, dopo avere escluso la credibilità del racconto dell'asilante e negato la protezione sussidiaria concessa dal primo giudice, la Corte di Appello ha ritenuto comunque, nonostante la contumacia dell'appellato e nell'ambito del suo generale potere di valutazione della fattispecie, di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione umanitaria), sulla base di plurimi motivi, tra i quali spicca il fatto che il richiedente asilo, se tornasse nel suo Paese (Burkina Faso), si troverebbe in una situazione peggiore che al momento della partenza, perché quel Paese ospita, secondo Amnesty International, decine di migliaia di profughi del Mali.

Il dato di Amnesty è confermato dall'Unhcr anche se con numeri meno pesanti.

Ci si potrebbe chiedere se in una situazione del genere non possa comunque ravvisarsi quel "rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato" (sia pure dal conflitto armato di un Paese limitrofo come è il Mali rispetto al Burkina Faso), che giustifica la protezione sussidiaria anziché quella umanitaria riconosciuta dalla Corte barese.

Ma il dato principale di questa sentenza, è che un Paese tra i più poveri al mondo come il Burkina Faso, di fatto, si fa carico senza lamentarsi più di tanto dei profughi dell'ennesima guerra nel silenzio dai Paesi ricchi, che se si fossero visti di fronte così tanti profughi della loro guerra sarebbero certamente stati presi da isteria collettiva.

 

23/10/2013
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Chiedere asilo da lontano

La drammatica crisi afgana dell’agosto 2021 ha reso più evidente la necessità di un sistema del diritto all’asilo che consenta alle persone bisognose di protezione di essere effettivamente accolte senza affrontare il rischio di un viaggio che mette a repentaglio le loro stesse esistenze, ed il pericolo della disumana detenzione nel paesi di transito, in forza del preventivo riconoscimento del loro status prima dell’arrivo nel nostro Paese.

12/09/2022
Protezione internazionale e vittime di tratta. Valutazione di credibilità, dovere di cooperazione istruttoria e forme di protezione

La recente Ordinanza n. 676/2022 del Giudice di legittimità affronta l’esame del sistema “multilivello” che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale.

12/05/2022
L’emersione tardiva della vicenda di tratta nel procedimento giurisdizionale per il riconoscimento della protezione internazionale

Il decreto in commento riprende ancora una volta il tema del riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta in assenza di una previa auto-identificazione da parte della persona interessata nella procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Territoriale. Affronta dunque nello specifico il tema della qualificazione giuridica della domanda di protezione internazionale e dell’ammissibilità degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento grazie alla procedura di referral e all’identificazione tardiva e, in ultimo, l’aspetto del tipo di protezione da riconoscere alla persona.

05/05/2022
L’applicazione della convenzione di Ginevra del 1951 a situazioni di conflitto armato e violenza

Sommario: 1. Introduzione - 2. Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale No. 12 relative a domande di asilo legate a situazioni di conflitto armato e violenza - 3. Il rapporto tra status di rifugiato e protezione sussidiaria nell’ambito della valutazione delle richieste di protezione internazionale - 4. Conclusione

22/04/2022
L'identificazione delle vittime di tratta e i confini per il riconoscimento delle diverse forme di protezione. Note a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30402/21

La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui «ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità  anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale», con ciò confermando un orientamento volto a valorizzare la vulnerabilità emergente dall’esercizio della prostituzione, indipendentemente dall’identificazione della persona quale vittima di tratta. Resta aperta la questione relativa ai confini ravvisati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della protezione internazionale.

24/12/2021
Protezione umanitaria e protezione speciale. La “vulnerabilità” dopo Cass. SU n.24413/2021

Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.

15/10/2021
I perimetri incerti della tutela: la protezione internazionale nei procedimenti amministrativi e giudiziari

L’obiettivo di questo contributo è quello di fornire alcuni strumenti di lettura, utili per comprendere i processi e le tendenze in atto, a partire dall’esame dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari che riguardano la protezione internazionale per cercare di mettere in evidenza gli effetti delle recenti modifiche normative intervenute, sia sugli esiti dell’esame delle domande, sia sulle procedure di impugnazione delle decisioni assunte dalle Commissioni territoriali. 
L’analisi diacronica relativa all'andamento e all’esito dei procedimenti di protezione internazionale contiene preziose informazioni per i soggetti coinvolti: Unione Europea, CSM, Corte di Cassazione, Sezioni specializzate dei Tribunali, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Easo, enti locali e per le organizzazioni sociali impegnate nell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Seppur le tutele nei confronti dei richiedenti asilo abbiano assunto perimetri sempre più incerti, il dato obiettivo che emerge dall’analisi dei dati è che, ancora oggi, oltre la metà delle domande di protezione internazionale, all'esito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, trova accoglimento.

03/05/2021
La tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale tra regole del processo ed effettività del diritto alla protezione

Il processo di protezione internazionale presenta profili di grande interesse sul piano teorico (la natura autodeterminata della domanda, il rapporto tra oralità e pubblicità dell’udienza, la valorizzazione della testimonianza della parte, la calibratura dell’onere della prova, il ruolo dei poteri istruttori del giudice), oltre che, naturalmente, di estrema rilevanza sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali che ne sono oggetto.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo, e sulla scorta della necessaria distinzione tra la cd. Dispositionsmaxime, che fa riferimento “all’essere padroni dell’oggetto della contesa”, e la cd. Verhandlungsmaxime, che riguarda invece “la determinazione del materiale di fatto e dei mezzi per provarlo”, l’A. affronta le questioni relative al mutamento delle circostanze allegate dal richiedente nel passaggio tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale, per poi ricostruire gli oneri di allegazione gravanti sul ricorrente, questa volta al momento della introduzione del giudizio e nello sviluppo successivo del procedimento; concludendo con l’esame delle conseguenze dell’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio e la rilettura del rapporto tra accertamento officioso e valutazione di credibilità.

08/02/2021