Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Standard probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale

Cominciamo la pubblicazione di provvedimenti sulla materia auspicando un confronto fra gli orientamenti dei diversi uffici giudiziari
Standard probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale

Se per valutare la richiesta dell'asilante si valuta anzitutto l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, sia pro che contra se, può accadere che, a un attento esame, le stesse risultino inattendibili o attendibili al di là della presenza o meno di riscontri esterni.

In questo caso, le conclusioni della Corte barese sono state negative; in precedenza lo stesso giudice era giunta a conclusioni opposte, proprio sulla base dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, in questo caso ben diverso.

Quindi il giudice dall'esame del tenore intrinseco delle dichiarazioni dell'asilante non deve necessariamente pervenire all'accogliemtno dell'istanza, anche quando non plausibile, ma conserva il suo libero convincimento.

ln questo caso, dopo avere escluso la credibilità del racconto dell'asilante e negato la protezione sussidiaria concessa dal primo giudice, la Corte di Appello ha ritenuto comunque, nonostante la contumacia dell'appellato e nell'ambito del suo generale potere di valutazione della fattispecie, di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione umanitaria), sulla base di plurimi motivi, tra i quali spicca il fatto che il richiedente asilo, se tornasse nel suo Paese (Burkina Faso), si troverebbe in una situazione peggiore che al momento della partenza, perché quel Paese ospita, secondo Amnesty International, decine di migliaia di profughi del Mali.

Il dato di Amnesty è confermato dall'Unhcr anche se con numeri meno pesanti.

Ci si potrebbe chiedere se in una situazione del genere non possa comunque ravvisarsi quel "rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato" (sia pure dal conflitto armato di un Paese limitrofo come è il Mali rispetto al Burkina Faso), che giustifica la protezione sussidiaria anziché quella umanitaria riconosciuta dalla Corte barese.

Ma il dato principale di questa sentenza, è che un Paese tra i più poveri al mondo come il Burkina Faso, di fatto, si fa carico senza lamentarsi più di tanto dei profughi dell'ennesima guerra nel silenzio dai Paesi ricchi, che se si fossero visti di fronte così tanti profughi della loro guerra sarebbero certamente stati presi da isteria collettiva.

 

23/10/2013
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La “nuova” protezione speciale al vaglio della magistratura. La prostituzione volontaria e la tutela di diritti fondamentali. Commento a Tribunale di Milano 13 novembre 2023

La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.

06/02/2024
Il trattenimento in frontiera dei richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri: una privazione di libertà «per cittadinanza»?

Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore. 

06/11/2023
Il prisma dell’accoglienza: la disciplina del sistema alla luce della legge n. 50/2023

La legge n. 50/2023 rappresenta il terzo provvedimento adottato nell’arco di sei anni che interviene pesantemente sul d.lgs n. 142/2015 nonché sull’art. 1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell’accoglienza e frammentando ulteriormente il sistema nel suo complesso. L’intervento riguarda la gestione dei punti di crisi (cd. "hotspot") e dei centri governativi di accoglienza, la platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite. 
In particolare, il legislatore riforma il sistema di accoglienza reintroducendo la logica binaria che separa i percorsi dei richiedenti asilo dai titolari di protezione internazionale che possono accedere al Sai, e rivede l’impianto ripristinato due anni prima dal dl n. 130/2020, che sanciva l’interconnessione stretta tra sistema di accoglienza e integrazione come elementi inscindibili di un percorso che porta all’autonomia della persona. Oltre a intervenire sulle categorie di beneficiari, l’attuale provvedimento interviene sulle prestazioni da garantire ai richiedenti protezione internazionale e prevede misure che selezionano ulteriormente gli aventi diritto e stratificano, moltiplicandoli, gli spazi e i luoghi deputati all’accoglienza. 

29/09/2023
Tre domande sui Paesi sicuri

Il contributo esamina tre problemi che si pongono avanti alla commissione territoriale e al giudice in ipotesi di manifesta infondatezza per chi viene da un Paese di origine sicuro. In particolare, ci si interroga se sia necessaria una procedura accelerata ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza; che valutazione debba farsi delle allegazioni del richiedente asilo ai fini della manifesta infondatezza; che valutazioni siano possibili quando oggetto del giudizio non sia il ribaltamento della presunzione, ma la sua contestazione.

22/09/2023
Le nuove procedure accelerate di frontiera. Quali prospettive in un’ottica di genere?

L’art. 7-bis dl n. 20/2023 interviene, fra l’altro, sulle procedure accelerate di frontiera e in particolare sui presupposti e i termini per la loro applicazione, prevedendo anche una nuova ipotesi di trattenimento, direttamente ricollegata allo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, a cui consegue una specifica procedura di impugnazione del provvedimento adottato dalla commissione territoriale. 
Il presente contributo intende soffermarsi su alcuni profili di criticità delle nuove norme e offrire altresì una riflessione in un’ottica di genere che, abbracciando con lo sguardo non solo le donne ma anche gli uomini migranti, aiuti a riflettere sulle conseguenze di un approccio del legislatore stereotipato e categorizzante.

15/09/2023
I fondamenti unionali e costituzionali della protezione complementare e la protezione speciale direttamente fondata sugli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato

Pubblichiamo il testo dell’intervento svolto al seminario organizzato da Questione Giustizia il 22 febbraio 2023, per esaminare in un’ottica interdisciplinare le novità portate dal DL n. 130/2020 rispetto all’istituto previgente della protezione umanitaria (disponibile qui). In particolare, il contributo riguarda da un lato i fondamenti unionali e costituzionali della protezione complementare, e dall’altro le forme di riconoscimento della protezione speciale direttamente attuative degli obblighi costituzionali ed internazionali dello stato. Oggi il D.L. n.20 del 10 marzo 2023 – cosiddetto decreto Cutro - convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023, ha modificato significativamente la disciplina della protezione complementare in Italia, ma le riflessioni svolte in quell’incontro rivestono un pregnante significato anche nell’attuale quadro normativo.

28/06/2023
Le "nuove" disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri: il vecchio che avanza

Dall’esame critico del decreto legge n.20 del 10 marzo scorso emerge in particolare il carattere poco o nulla innovativo delle disposizioni che modificano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione in materia di governo dei flussi migratori legali; di scarso impatto, inoltre, la portata pratica effettiva delle nuove misure di semplificazione delle procedure di ingresso

06/04/2023
Le (apparentemente) minime modifiche alle disposizioni in materia di espulsioni apportate dal D.L. n. 20/2023

Al fine dichiarato di velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, il D.L. 10 marzo 2023, n. 10 all’art. 9 abroga due disposizioni poco note: quella che prevede la convalida, da parte del giudice di pace, dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera disposti dal giudice penale, e quella che prevede l’invito al volontario esodo disposto a corredo dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, prima di adottare provvedimenti di espulsione. Nel primo caso, qualora intercorra - come accade sovente - un significativo lasso temporale tra le due fasi, l’eventuale insorgenza, nelle more, di una condizione di inespellibilità non ha più una sede in cui poter essere valutata. La seconda previsione comporta che, contestualmente alla notificazione del diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno, possa essere adottato ed eseguito un decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto ad impugnazione: ne deriva un grave ostacolo all’esercizio del diritto difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.

05/04/2023