Magistratura democratica
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Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta *

di Rosanna Ianniello
Presidente del Tribunale di Terni

La legge 27 settembre 2021 n. 134 Delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari prevede all’art. 1 comma 12 lett. a il nuovo istituto della “udienza filtro”, destinata al vaglio dei procedimenti per i quali si procede con citazione diretta a giudizio.

Si tratta, come è noto, dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 550 c.p.p. che da un lato esplicitamente elenca alcune tipologie di reato e, dall’altro, ne individua altri con riferimento alla misura della pena edittale prevista (contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva) : ma si intende riformare la norma, ampliando la gamma dei reati a citazione diretta per includervi quelli puniti con pena edittale massima di anni 6 di reclusione.

Nell’udienza filtro il giudice del dibattimento dovrà innanzi tutto verificare la precisa descrizione del fatto-reato e la sua qualificazione giuridica anche con riferimento alle circostanze aggravanti e, se il P.M. sollecitato in udienza non provvede alle opportune precisazioni, potrà emettere sentenza - inappellabile - con la quale dichiara la nullità degli atti, disponendone la restituzione al P.M.

Superato tale primo ostacolo, il giudice - ove non vi sia definizione con rito alternativo - dovrà valutare, nel contesto dell’udienza camerale appositamente fissata, se il processo debba proseguire per il necessario approfondimento dibattimentale o debba invece concludersi con sentenza di non luogo a procedere, difettando una ragionevole previsione di condanna.

La scelta del legislatore, di istituire l’udienza filtro per i reati a citazione diretta, origina dalla constatazione di un imponente numero di assoluzioni (circa il 60 %) nella fase dibattimentale, con inutile ingolfamento del primo grado di giudizio, con effetti pregiudizievoli sui costi e sulla durata dei processi e, soprattutto, sulla posizione dell’imputato il quale, in tali casi, patisce la “pena” del processo salvo poi vedersi assolto dalle accuse che gli sono state mosse.

Tuttavia - pur tenendo conto delle esigenze appena indicate, che hanno il loro valore e la loro rilevanza - non sono poche le criticità che si profilano con l’adozione del nuovo sistema.

E’ noto (a chi frequenta le aule di giustizia) che il numero dei procedimenti a citazione diretta è elevatissimo e dunque sarà necessario tenere un elevatissimo numero di udienze filtro.

Il giudice dell’udienza filtro dovrà essere ovviamente diverso da quello che in seguito - in posizione di terzietà - potrebbe essere chiamato a celebrare il dibattimento, con ricadute organizzative di notevole impatto.

Negli uffici di grandi dimensioni - ove il numero dei giudici è sicuramente adeguato a garantire sia la celebrazione delle udienze filtro sia di quelle dibattimentali - l’imponenza numerica dei processi a citazione diretta richiederà la tenuta di migliaia di udienze in più rispetto a quelle attuali.

Occorrerà dunque riorganizzare complessivamente il sistema delle udienze, stabilendo le modalità con le quali i giudici si alterneranno per tenere le udienze filtro e quella dibattimentali: ciò tra l’altro determinerà – stante il carico attuale dell’udienze per ciascun giudice (3 o 4 per settimana, negli uffici di grandi dimensioni) – la soppressione di udienze destinate al dibattimento per consentire la celebrazione di quelle camerali.

Negli uffici di medie e piccole dimensioni la criticità organizzativa riguarderà non tanto l’imponenza dei numeri quanto il pericolo di assenza di un numero di giudici sufficiente a fronteggiare le nuove esigenze.

Qualche esempio concreto: presso il Tribunale di Treni – dove svolgo la mia attività - al dibattimento penale sono assegnati solo 4 giudici.

Con numeri così esigui non sarà facile assicurare la celebrazione dell’udienza filtro e la successiva fase dibattimentale innanzi il giudice terzo : basterà a mettere in crisi il sistema qualche assenza per maternità, qualche congedo per malattia, qualche collocamento fuori ruolo al Ministero della Giustizia o qualche applicazione extradistrettuale: eventi che, nel quadriennio di mia permanenza presso l’ufficio indicato, si sono tutti puntualmente già verificati, determinando improvvisi vuoti di organico con le conseguenti criticità organizzative.

Ed occorre poi ricordare che il P.M. può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all’udienza filtro e che, ove l’impugnazione venga accolta, sarà necessario tenere una ulteriore udienza filtro, naturalmente innanzi a giudice diverso da quello che si è già pronunciato e diverso da quello destinato al dibattimento.

Celebrare un’udienza vuol dire, poi, non solo impiego di giudici ma anche di cancellieri: figure professionali (entrambe) per le quali si registrano ormai da decenni gravi ed irrisolte carenze, ragione principale della crisi della giustizia e della durata eccessiva dei processi.

A ciò si aggiunga la sconfortante situazione dell’edilizia giudiziaria che - a tacer d’altro - non assicura la disponibilità di aule in numero sufficiente per le nuove esigenze e neppure di spazi sufficienti per inserire adeguatamente gli addetti all’Ufficio per il processo (per i quali, non a caso, il Ministero prevede un’ampia flessibilità oraria).

La regola e la pratica della specializzazione - elemento caratterizzante di una moderna organizzazione della giurisdizione («…specializzazione quale strumento per garantire professionalità maggiormente qualificate e rendere più efficace e celere la risposta giurisdizionale…» v. da ultimo Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022) - rischia di essere parimenti messa in crisi dal nuovo istituto.

Presso il Tribunale di Terni, pur con l’esigua presenza numerica di giudici addetti al dibattimento penale, sono state istituite anche per il monocratico le aree di specializzazione (4 aree, una per ciascun giudice togato, più un’area, nella materia delle contravvenzioni, riservata ai giudici onorari) ed ogni giudice - togato od onorario -tratta i processi rientranti nell’area assegnatagli.

Con quale criterio organizzativo dovranno essere scelti i giudici cui assegnare, di volta in volta, le udienze filtro? 

Se dette udienze dovranno essere affidate a giudice di area diversa, riservando la trattazione dibattimentale al giudice specializzato, la valutazione della ragionevole previsione di condanna sarà riservata ad un giudice meno esperto, che solitamente non tratta quel tipo di reati.

Nel caso contrario, affidando l’udienza filtro al giudice dell’area di specializzazione - forse più adeguato a valutare la consistenza accusatoria - il successivo processo si svolgerà innanzi ad giudice che non tratta la materia specifica. 

Sul piano culturale, poi, investire il giudice del dibattimento di una valutazione preventiva della consistenza degli elementi accusatori potrebbe indurre preoccupanti mutamenti di prospettiva.

Vi è il rischio di una distorsione nell’atteggiamento culturale del giudice chiamato a celebrare l’udienza filtro: sapendo di dover operare per deflazionare il defatigante dibattimento di primo grado, potrebbe divenire più sensibile ad emettere sentenze di non luogo a procedere, dando ingresso - nella formazione del suo giudizio - ad esigenze che non attengono alla stretta valutazione dei fatti.

Vi è il rischio di una distorsione nell’atteggiamento culturale del giudice terzo chiamato a giudicare nella successiva fase dibattimentale, dopo che un altro giudice del dibattimento ha già valutato la consistenza dell’accusa; ed è prevedibile che tale rischio desterà allarme nei difensori, i quali potenzieranno la loro attività difensiva rendendola più complessa e determinando – sia pure per fondate preoccupazioni – un ulteriore appesantimento del già gravoso dibattimento di primo grado. 

Le udienze filtro sono definite camerali - perché si svolgono in camera di consiglio - ma la definizione non basta a renderle semplici o poco preoccupanti.

Valutare la sussistenza di una ragionevole previsione di condanna implica l’esame di un materiale accusatorio che non è ancora divenuto prova, dal momento che questa si forma in dibattimento e nel contraddittorio tra le parti.

Ora, a parte i casi in cui gli elementi accusatori risultino di particolare fragilità - che però determinano, solitamente, la richiesta di archiviazione da parte del P.M. - la maggior parte delle pronunce assolutorie trae origine dalla valutazione che il giudice compie solo all’esito del dibattimento, disponendo delle prove legittimamente formate ed acquisite.

Anticipare il giudizio in termini di prevedibilità - e cioè verificare se gli elementi accusatori in possesso dell’accusa potranno trasformarsi in solide prove - costituisce una previsione particolarmente difficile e non priva di azzardo.

I testimoni indicati dal P.M., che magari nel corso delle indagini preliminari sono stati sentiti come persone informate sui fatti ed hanno reso versioni attendibili, reggeranno alla verifica dibattimentale o la loro versione crollerà sotto i colpi di un controesame difensivo ben condotto o nel confronto con la opposta versione dei testi che la difesa proporrà in dibattimento?

La prevedibile irreperibilità di alcuni testimoni è stata correttamente valutata dal P.M. ed ha determinato l’audizione in incidente probatorio oppure, sopraggiungendo nel corso del dibattimento, potrà al massimo determinare l’acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 bis c.p.p., con il limite però della valutazione solo in presenza di «…altri elementi di prova…» non necessariamente presenti?

Gli accertamenti di ordine tecnico (confluiti, ad es., in una consulenza tecnica disposta dal P.M.), saranno contrastati da accertamenti di segno opposto proposti dalla difesa o dall’esito di una perizia disposta dal giudice?

Quelli appena indicati costituiscono soltanto alcuni degli esempi che si possono trarre dall’esperienza del processo e che rendono fortemente problematica la valutazione assegnata al giudice dell’udienza filtro il quale, distaccandosi dalla sua matrice culturale di “esperto della prova”, dovrà divenire esperto nella valutazione della previsione della prova a carico e, dunque, una sorta di moderno aruspice che dall’esame di una materia vile (gli elementi proposti dall’accusa, non ancora assurti a dignità di prova) dovrà ricavare presagi su quanto in seguito dovrebbe avvenire (la ragionevole previsione di condanna).

Verrebbe da dire «…molto rumore per nulla…» o quasi nulla.

Quanti dibattimenti saranno evitati dall’udienza filtro?

Ed a quale prezzo, in termini di impiego di risorse umane e di mezzi? 

Possibile che le Procure della Repubblica, pur gravate da un imponente numero di pendenze, non sappiano valutare la scarsa consistenza degli elementi di accusa in loro possesso?

Possibile che tale valutazione, nei processi filtrati dall’udienza preliminare, risulti deficitaria anche da parte dei Gup?

Non sarà invece che è proprio la struttura del processo accusatorio - nel quale il dibattimento è riservato alla formazione della prova e non solo alla sua valutazione - a determinare il problema che la riforma intende risolvere? 

Mentre si afferma la necessità di ridurre i tempi di durata dei processi - per ricondurli a livelli europei - e a tal fine si mettono in campo anche le nuove risorse destinate all’Ufficio per il Processo, si introduce un istituto, quello dell’udienza filtro, che rischia di ulteriormente aggravare il lavoro del giudice di primo grado, cambiando i parametri dell’attività valutativa, appesantendo i ruoli dibattimentali, aumentando il rischio di pronunce in appello di improcedibilità dell’azione penale per il superamento del termine di fase. 

[*]

L’articolo è una anticipazione del numero 4/2021 di Questione giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, interamente dedicato alla riforma del processo penale

21/01/2022
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