Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Open Arms e Sea Watch, la richiesta di archiviazione della Procura di Palermo

Pubblichiamo, in attesa di commenti più approfonditi, la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo – accolta dal gip – in relazione ad un procedimento penale in cui si ipotizzava, a carico di ignoti, la commissione dei reati di associazione per delinquere (art. 416, comma 6, cp) e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sul territorio nazionale (art. 12, d.lgs n. 286/1998)

La segnalazione della notizia di reato formulata dalla squadra mobile della Questura di Agrigento aveva ad oggetto la possibile rilevanza penale delle condotte di alcuni operatori umanitari che – avendo soccorso in mare centinaia di migranti stipati su alcuni barconi – li avevano poi condotti presso il porto di Lampedusa.

La situazione è in parte diversa rispetto al noto e recente caso del sequestro della nave Open arms della ong Proactiva Open Arms, posto che – stando alla richiesta formulata dalla Procura di Palermo – le operazioni di soccorso in mare avvennero in accordo con il Mrcc di Roma (Maritime rescue coordination centre).

Tuttavia, la squadra mobile di Agrigento aveva comunque segnalato la possibile consumazione dei reati sopra indicati in relazione alle operazioni di salvataggio del 7-8 maggio 2017.

In punto di fatto, la richiesta di archiviazione evidenzia come non sia emersa alcuna prova di legami tra gli operatori umanitari della ong protagonista del salvataggio e i trafficanti libici che organizzarono il viaggio dei migranti poi soccorsi. Ciò porta l’organo requirente ad escludere la sussistenza di elementi di prova circa la partecipazione dei predetti ad un’associazione per delinquere.

Ben più interessanti risultano però altri aspetti della richiesta di archiviazione qui pubblicata e alla cui diretta lettura si rimanda. Essa si caratterizza per una articolata ricognizione delle fonti sovranazionali di origine consuetudinaria e pattizia che delineano come vero e proprio «obbligo umanitario» quello di procedere alle operazioni di soccorso in mare e di conduzione delle persone salvate in un porto sicuro (Pos, place of safety).

Data tale premessa normativa, la richiesta di archiviazione sviluppa logicamente le conseguenze di rilievo sul piano penale: le operazioni di soccorso in mare – in quanto imposte dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio – sono condotte poste in essere nell’adempimento di «un obbligo imposto da una norma giuridica internazionale» e, dunque, coperte dalla causa di giustificazione codificata all’art. 51 cp.

La richiesta di archiviazione si sofferma poi sull’ulteriore questione, relativa al comportamento degli operatori umanitari che – dopo il salvataggio – hanno condotto le persone soccorse a Lampedusa e non in altri porti più vicini.

Nella richiesta di archiviazione ci si sofferma sulla nozione di place of safety, evidenziando come una lettura sostanziale dell’art. 98 Unclos imponga di interpretare la nozione di «luogo sicuro» in modo tale da assicurare la effettiva tutela dei diritti fondamentali delle persone soccorse. In tale cornice, la richiesta di archiviazione accolta dal gip evidenzia come «l’assoluta mancanza di cooperazione dello Stato di Malta nella gestione degli eventi Sar» e le condizioni di instabilità politica e amministrativa riscontrabili in territorio libico non consentano di ritenere tali alternative come validi luoghi sicuri.

Data tale premessa normativa e da tale constatazione in fatto, la Procura di Palermo trae nuovamente le conseguenze sul piano penale: in quel contesto, la scelta di condurre i migranti soccorsi nel porto di Lampedusa (ritenuto porto sicuro) rispondeva alla necessità di salvare quelle persone da un pericolo attuale di grave danno alla persona. Pericolo che – si aggiunge – non era altrimenti evitabile, in assenza di altri luoghi sicuri. Di qui l'applicabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità.

***

Link a precedenti pubblicazioni in questa Rivista on-line:

S. Perelli, Il sequestro della nave Open Arms: è reato soccorrere migranti in pericolo di vita?, 31 marzo 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/il-sequestro-della-nave-open-arms-e-reato-soccorrere-migranti-in-pericolo-di-vita-_31-03-2018.php

M. Patarnello, Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non è reato, 19 aprile 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/dissequestrata-la-nave-open-arms-soccorrere-i-migranti-non-e-reato_19-04-2018.php

21/06/2018
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il reato di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» (art. 12-bis t.u. imm.). Uno strumento sproporzionato e inefficace per il contrasto al traffico di migranti

Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.

22/07/2025
Le proposte della Commissione su paesi di origine e paesi terzi sicuri: ampliamento degli istituti e ulteriore livellamento al ribasso degli standard di tutela dei richiedenti

Le proposte di regolamento, presentate ad aprile e maggio 2025, al fine di emendare la disciplina del regolamento procedure relativa agli istituti del paese di origine sicuro e del paese terzo sicuro, oltre a sollevare taluni profili di compatibilità con il diritto primario dell’Unione, destano delle preoccupazioni in termini di coerenza valoriale e di sistema. Entrambe le proposte appaiono infatti improntate a una corsa al ribasso delle tutele che emerge nella volontà della Commissione di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti attraverso una riduzione degli standard di tutela dei diritti dei richiedenti al minimo necessario imposto dal diritto internazionale e dal diritto UE. 

01/07/2025
Profili problematici della normativa e delle prassi in tema di contrasto al soccorso in mare di navi private
a cura di Redazione

Seminario e tavola rotonda - 6 giugno 2025 - Centro congressi Forma Spazi, Via Cavour 181, Roma

28/05/2025
Forzare la legge, cercare risultati

L’Alien Enemy Act e la decisione giudiziale del 1° maggio 2025 

13/05/2025