Intervento alla conferenza Immigrazione e diritti fondamentali. Quale progetto per la prossima legislatura europea? organizzata presso l'Università Roma Tre da Medel, Magistratura democratica, Fondazione Basso e Movimento Europeo. Il contributo costituisce anticipazione dello Speciale di Questione giustizia di prossima pubblicazione.
L’immigrazione come fenomeno giuridico-sociale *
A pochi giorni dal naufragio di Roccella Ionica, consumatosi nel silenzio delle autorità che presenziavano al G7, parlare di “Patto europeo sull’asilo e le migrazioni” può comportare, una volta di più, ancora, l’accettazione del compromesso fragile, delle morti in mare come “danno collaterale”, della solidarietà come obbligo imposto… A meno che non intervenga una nuova narrazione, capace di considerare i protagonisti della migrazione come una risorsa, un motore di cambiamento e di sviluppo: non solo – utilitaristicamente – in senso economico e materiale, ma anche umano e sociale. Una risorsa capace di garantire un futuro all’Europa e ai principi che la fondano come soggetto politico unitario.
L’Alien Enemy Act e la decisione giudiziale del 1° maggio 2025
La novella di cui al D.L. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024, ha attribuito la competenza a conoscere della legittimità dei decreti di convalida e proroga dei trattenimenti amministrativi alle sezioni penali della Cassazione, in luogo di quelle civili.
La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.
Una prima analisi giuridica del D.L. 37/2025 a cura di ASGI (aprile 2025)
Se è vero che lo scenario politico tedesco ha le proprie specificità, una più ampia ottica internazionale rivela un andamento ricorrente, segnato dallo sforzo continuo di porre forzatamente al centro del discorso politico i migranti, soggetti privi di rappresentanza perché privi del diritto di voto, ma al tempo stesso stigmatizzati e strumentalizzati per promuovere programmi nazionalisti.
Il disegno di legge governativo n. 1660, attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica (dl n. 1236), interviene, attraverso il relativo art. 27, comma 1, sull’art. 14 del d.lgs n. 286/98, creando una nuova fattispecie di reato volta al «rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti». Il contributo esamina tale nuova fattispecie, con l’intento di fornirne una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell’Unione Europea.
Accolto il ricorso presentato da oltre un centinaio di persone straniere e associazioni. Commento alla sentenza Consiglio di Stato del 20 settembre 2024, n. 7704