Il presente contributo è parte del numero 2/2023 di Questione Giustizia trimestrale
Introduzione. La riforma del sistema penale *
L’entrata in vigore della riforma del sistema penale ha fatto gridare molti operatori alla catastrofe. Ma – posto che non stiamo lasciando alle nostre spalle il migliore dei mondi possibili – è forse il caso di accettare che questa riforma è quella che – alle condizioni date – era possibile realizzare. Il disegno riformatore – pur tra luci e ombre – fa intravedere una qualche possibilità di superamento di alcune delle disfunzioni del sistema penale previgente. Il compito di risolvere le criticità e, soprattutto, di valorizzare gli aspetti positivi della riforma è ora consegnato a operatori ed interpreti; ma non solo: è auspicabile che tutte le istituzioni pubbliche e il mondo del cd. "privato sociale" si sentano coinvolti nell’opera di inclusione sociale che è tra i tratti più caratterizzanti della riforma.
Un giallo ben istruito: invito alla lettura di Giallisti sul serio, di Giuseppe Battarino (Morellini, 2025)
L’iniziativa referendaria dei promotori del referendum è nata casualmente, da rapide riflessioni di un gruppo di cittadini (alcuni dei quali giuristi) che hanno deciso, insieme, di opporsi alla promulgazione di una legge costituzionale che poteva minare le fondamenta della democrazia ed, in particolare, la separazione dei poteri fermamente voluta dai padri costituenti: i quali, evidentemente, avevano guardato lontano, creando un meccanismo in base al quale ogni modifica costituzionale introdotta senza una maggioranza parlamentare qualificata deve essere sottoposta al vaglio di tutti i cittadini. E’ stata un’occasione unica, della quale chi scrive vuole offrire ai lettori il racconto dei vari passaggi, attraverso una narrazione divisa fra esperienza personale e qualche nota giuridica.
Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.