Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Indennizzo statale delle vittime di reati intenzionali violenti: ancora un richiamo dalle istituzioni europee

di Valentina Bonini
professoressa di Diritto processuale penale nell’Università di Pisa

Su questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione, la Corte di giustizia UE indica la via per la costruzione di un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti

1. Premessa

Con un’articolata ordinanza[1], i giudici della Cassazione hanno investito la Corte di Giustizia dell’Unione europea della domanda di pronuncia in via pregiudiziale in ordine all’interpretazione del diritto UE, con riferimento agli obblighi derivanti dall’art. 12 della Direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo statale delle vittime di reati intenzionali violenti.

In particolare, ci si interrogava sulla configurabilità in capo allo Stato italiano di una responsabilità risarcitoria per inadempimento degli obblighi derivanti dalla citata direttiva di dare vita ad un generalizzato sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti, in modo indipendente dalla caratteristica transfrontaliera della vicenda criminosa; inoltre -alla luce della (pur tardiva) istituzione di tale sistema indennitario per opera della l. 7 luglio 2016, n. 122 e della successiva implementazione dello stesso con il d.m. 31 agosto 2017 che fissava gli importi degli indennizzi- si chiedeva di pronunciarsi sulla conformità di tale assetto a quanto prescritto dall’art. 12, par. 2 Dir. 2004/80/CE, nella parte in cui prevede che l’indennizzo delle vittime debba essere «equo ed adeguato».

Invero, la vicenda oggetto del procedimento vedeva protagonista una cittadina italiana che nel 2005 aveva subito una violenza sessuale a Torino da parte di due soggetti i quali, condannati in via definitiva, si resero latitanti senza mai assolvere agli obblighi risarcitori a cui pure erano stati condannati ad esito del giudizio penale. Pertanto, nel 2009 la vittima esercitò azione civile nei confronti dello Stato italiano, in ragione della mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE, nella parte in cui fa carico di istituire un sistema generalizzato di tutela indennitaria in favore delle vittime che non abbiano avuto alcun ristoro da parte dell’autore del reato.  Nel procedimento civile, seppure con quantificazioni diverse nei vari gradi del giudizio, venne ritenuto sussistente l’inadempimento da parte dello Stato italiano, condannandolo al risarcimento in favore della vittima (quantificato dapprima in euro 90.000 dal Tribunale, poi ridotti ad euro 50.000 dalla Corte d’appello).

Nelle more dello svolgimento del giudizio civile nei confronti della Presidenza del Consiglio, è stata approvata la l. 7 luglio 2016, n. 122 -poi modificata dalla l. 20 novembre 2017, n. 167- che procede finalmente all’istituzione di un generalizzato sistema di indennizzo statale; tali prodotti normativi sono divenuti operativi a seguito dell’adozione del d.m. 31 agosto 2017, che ha determinato gli importi fissi di indennizzo in ragione della tipologia criminosa; per le fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p., questo è stato individuato nella somma fissa di euro 4.800. Alla luce di tale sopravvenienza normativa e rilevata l’estrema distanza della somma riconosciuta a titolo di indennizzo rispetto a quella già oggetto di quantificazione nei diversi gradi del giudizio di merito -seppure come voce di risarcimento per responsabilità extracontrattuale cagionata dal mancato adempimento degli obblighi eurounitari- la Corte di Cassazione amplia l’oggetto del quesito pregiudiziale alla congruità degli importi fissati dalla normativa domestica rispetto alle caratteristiche di «equità» e «adeguatezza» che l’art. 12, par. 2 Dir. 2004/80/CE richiede per il sostegno statale in favore della vittima di reato.

Entrambe le questioni, introdotte in chiave di pregiudiziale interpretativa, trascendono la mera rilevanza interna alla vicenda giurisdizionale che ne ha visto l’innesco, per attingere un rilievo sistematico che attiene alla ratio, all’ambito operativo e alle caratteristiche di fondo dell’obbligo di solidarietà che lo Stato deve assumersi nei confronti di quelle vittime di reati intenzionali violenti che siano rimaste sprovviste di qualsiasi riconoscimento economico e, in quanto tali, meritano un’attenzione più ampia all’interno del quadro delle criticità che affliggono il sistema statale di indennizzo della vittima.

 

2. La lunga e tortuosa evoluzione del sistema di indennizzo statale

La storia dell’indennizzo statale in favore delle vittime di reati intenzionali violenti è scandita da autorevoli, forti e reiterate spinte di provenienza europea che si sono confrontate (e scontrate) con una persistente resistenza, a tratti fattasi odiosa ostilità, del legislatore italiano. In una stagione di politica legislativa che si connota per il sempre più frequente richiamo alle esigenze della vittima di reato, quando si tratta di mettere mano a interventi normativi che creano nuove fattispecie criminose, inaspriscono la risposta sanzionatoria, costruiscono nuovi strumenti cautelari personali, assegnano all’offeso nuove facoltà procedimentali, ci si aspetterebbe di riscontrare un analogo livello di attenzione e di “presa in carico” da parte del legislatore con riguardo alla tutela della vittima sotto il profilo delle conseguenze dannose patite. Invece, la vittima a cui tanto sovente si guarda, quando si intervenga con politiche di matrice securitaria, sparisce dall’orizzonte legislativo quando si tratti di costruire e rendere operativi istituti e sistemi di tutela, assistenza e sostegno dell’offeso dal reato[2].

Il percorso che ha portato alla costruzione di un sistema che vede lo Stato titolare di un’obbligazione solidale nei confronti della vittima di reato è, in questo senso, emblematico: è un percorso fatto di lunghi silenzi, alternati da interventi legislativi parziali e da soluzioni normative mortificanti, volti prima a limitare in modo severissimo l’accesso all’indennizzo e poi a ridurne la quantificazione a dimensioni di vergognosa irrisorietà.

Senza coltivare la pretesa di ricostruire qui il complesso reticolato normativo che oggi si presenta all’attenzione dell’interprete e dell’operatore del processo[3], vale la pena tracciare in modo sintetico la nascita e l’evoluzione del sistema di indennizzo statale. Il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 204, volto a dare attuazione interna alla direttiva 2004/80/CE, introdusse una prima disciplina dedicata al solo indennizzo della vittima c.d. transfrontaliera, senza predisporre un generalizzato sistema domestico dedicato alla materia; le uniche fonti domestiche che per lungo tempo hanno previsto forme di sostegno solidale dello Stato nei confronti delle vittime sono rappresentate da alcune leggi speciali, dirette a istituire provvidenze (assai eterogenee) in favore di vittime di talune fattispecie di reato (usura, terrorismo, reati commessi nell’ambito della criminalità mafiosa) o addirittura di specifiche vicende criminose (vitttime della c.d. banda della Uno bianca, del disastro aereo di Ustica, dell’eccidio di Kindu)[4].

Il d.lgs. n. 204/2007, rivolto alla regolamentazione di una procedura per la vittima transfrontaliera alla quale faceva difetto un sistema interno di riferimento, si è da subito dimostrato inidoneo ad assolvere agli obblighi europei, vedendo l’apertura di una procedura di infrazione (Comm EU, NIF 2011/4147), che si sarebbe chiusa nel 2016 con una condanna della Corte di Giustizia UE, per inosservanza degli obblighi derivanti dall’art. 12, par. 2 dir. 2004/80/CE, nella parte in cui prevede che gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di indennizzo statale delle vittime di reati intenzionali violenti: in quella occasione la Corte del Lussemburgo ebbe a sottolineare come la direttiva del 2004, avendo lo scopo principale di garantire il diritto alla libera circolazione, detta una disciplina relativa alle vicende criminose transfrontaliere, ma presuppone che ciascuno Stato si doti di un sistema generalizzato di indennizzo delle vittime, che possa fungere da base operativa per le situazioni transfrontaliere[5].  Pur affermando che «una situazione puramente interna non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva», si è sottolineato come l’art. 12, par. 2 della fonte comunitaria «imponga ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l’obiettivo in essa perseguito [...], un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio».

Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia UE, il legislatore italiano, consapevole della situazione deficitaria in punto di implementazione della direttiva del 2004, si è attivato con la c.d. legge europea 2015-2016 (l. 7 luglio 2016, n. 122), istituendo un sistema generale di indennizzo per le vittime di reati violenti. Il testo normativo, denso di limiti operativi e di paletti procedimentali, sarebbe stato significativamente rivisto l’anno successivo (l. 20 novembre 2017, n. 167) nella direzione di un alleggerimento delle formalità poste a carico della vittima che intendesse accedere alla contribuzione statale, per divenire pienamente operativo con la pubblicazione del d.m. 31 agosto 2017, che fissava gli importi degli indennizzi[6].

Il sistema aveva finalmente raggiunto una sua compiutezza, seppure con estremo ritardo rispetto ai termini imposti dalla direttiva del 2004: ma una rapida lettura del decreto interministeriale avrebbe rapidamente svelato l’inconsistenza della tutela accordata in ragione della assoluta irrisorietà degli indennizzi[7] e della straordinaria disparità trattamentale che si registrava nel confronto con il sostegno accordato dallo Stato a vittime specifiche attraverso un fitto e stratificato intrico di leggi speciali[8].

E’ su questo assetto normativo che la Corte di Giustizia UE si esprime in via pregiudiziale per verificare se l’assenza di un sistema generalizzato fino al 2016 ha generato una responsabilità dello Stato italiano per inadempimento degli obblighi comunitari, nonché per valutare la conformità del sistema costruito tra il 2016 e il 2017 rispetto a quanto prescritto dal diritto eurounitario.

E’ doveroso ricordare come, medio tempore, si sia registrato un nuovo intervento del legislatore domestico che, resosi consapevole della irrisoria quantificazione delle contribuzioni indennitarie fissate nel 2017, ha sensibilmente rivisto il quantum degli indennizzi, pur continuando a mantenere una tecnica di previsione che, nell’individuare importi fissi, priva della possibilità di modulare il contributo statale in ragione della gravità delle conseguenze dannose patite dalla vittima. Così, il d.m.  22 novembre 2019 ha stabilito che per il delitto di omicidio volontario spetti un indennizzo di euro 50.000 (elevato a 60.000, esclusivamente a favore dei figli della vittima, in caso di omicidio commesso in ambito familiare), per il delitto di violenza sessuale (ad eccezione dei casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3 c.p.) l’indennizzo sia pari ad euro 25.000, così come per il delitto di lesioni gravissime di cui all’art. 583, comma 2 c.p.; lo stesso importo è stato successivamente riconosciuto alla vittima del reato di deformazione permanente del viso introdotto all’art. 583-quinquies c.p. dalla l. n. 69/2019 (c.d. codice rosso).

A queste somme può aggiungersi un ulteriore importo a titolo di rimborso spese per prestazioni mediche e assistenziali che può raggiungere un massimo pari ad euro 10.000; il rimborso spese così quantificato rappresenta l’unica forma di contribuzione economica statale per tutte le altre ipotesi di reati intenzionali violenti, che continuano a risultare privi di un autonomo riconoscimento, pur minimale, a titolo di indennizzo.

 

3. La pronuncia della CGUE: una condanna per il passato e un monito per il futuro

Il duplice quesito interpretativo posto alla Corte di Giustizia muove dall’esigenza di comprendere quali siano gli obblighi imposti ai legislatori nazionali dalla direttiva del 2004, sia in ordine all’an dell’indennizzo statale, sia in ordine al quantum dello stesso.  Sotto il primo profilo viene in gioco la perdurante inerzia dello Stato italiano nella predisposizione di un sistema di indennizzo pubblico della vittima di reati intenzionali violenti: richiamata la statuizione già raggiunta dai giudici del Lussemburgo nel 2016, si passa a verificare se l’art. 12 par. 2 dir. 2004/80/CE «imponga agli Stati membri di dotarsi di un sistema di indennizzo di tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori che garantisca un indennizzo equo ed adeguato, e se tale disposizione conferisca quindi a tutte le vittime suddette, comprese quelle che risiedono nel territorio dello Stato membro interessato, il diritto di ottenere tale indennizzo». A tal proposito, la Corte di Giustizia osserva come sia una interpretazione letterale della disposizione comunitaria richiamata, sia un approccio di carattere sistematico che guarda al contesto normativo nel quale essa è collocata conducono a ritenere configurabile in capo agli Stati membri un «obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento commesso nel proprio territorio».

3.1. La responsabilità dello Stato per la tardiva costruzione di un sistema generalizzato di indennizzo delle vittime

Superata definitivamente la lettura minimalista offerta dal legislatore italiano sin dal 2007, che relegava gli effetti della direttiva 2004/80/CE alle sole vicende transfrontaliere, si fa palese l’assoluta inadeguatezza della normativa domestica sino al 2016, con la conseguenza che risulta sino ad allora frustrato il diritto delle vittime di reati intenzionali violenti ad accedere all’indennizzo statale: l’inerzia del legislatore si è dunque risolta in una violazione del diritto dell’Unione che ha generato un danno alle vittime di reato, con la conseguenza che dovrà riconoscersi una responsabilità extracontrattuale dello Stato «per il motivo che non ha trasposto in tempo utile l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento sia stato commesso».

Si tratta di un approdo interpretativo che stigmatizza definitivamente la politica di tutela delle vittime tenuta del nostro Paese sino al 2016, evidenziando un’indifferenza che non trova giustificazione neppure nelle sempre incombenti esigenze di bilancio. L’ombra della tardiva, parziale e inadeguata implementazione della direttiva in punto di tutela indennitaria delle vittime finisce per oscurare anche quella parte della disciplina sopravvenuta negli anni a noi più prossimi, che, nel tentativo di limitare le conseguenze connesse alla responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi eurounitari, ha previsto una retroattività delle disposizioni che consentono di accedere all’indennizzo statale[9].

3.2. Equità e adeguatezza dell’indennizzo tra irrisorietà degli importi e rigidità del sistema

Oltre ad una chiara condanna degli assetti normativi che, nella loro frammentarietà e insufficienza, fino al 2016 hanno privato le vittime del diritto all’indennizzo, la pronuncia della Corte di Giustizia fornisce utili indicazioni anche per le scelte legislative successive, offrendoci interessanti spunti di riflessione in ordine alla quantificazione della corresponsione statale. Non può dirsi, infatti, sufficiente la costruzione di un qualsiasi sistema, pur generalizzato, di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti: l’art. 12, par. 2 dir. 2004/80/CE prevede che tale sistema debba riconoscere un indennizzo che sia «equo e adeguato».

In proposito, la Corte di Giustizia è chiamata a confrontarsi con l’impianto normativo fermo al 2017, quando l’importo dell’indennizzo determinato dal d.m. 31 agosto 2017 per il delitto di violenza sessuale risultava pari ad euro 4.800, ma le argomentazioni impiegate contengono indicazioni di carattere generale che mantengono rilevanza sotto più profili anche rispetto al panorama odierno, come ridisegnato nello scorcio conclusivo del 2019. Se, dunque, la risposta allo specifico interrogativo pregiudiziale ribadisce l’ovvio, nella parte in cui si osserva che «un importo forfetario di euro 4.800 per l’indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un “indennizzo equo ed adeguato”», la sentenza dei giudici del Lussemburgo ci consegna riflessioni di segno più generale, che consentono di mettere a fuoco in modo più ravvicinato gli obblighi dei legislatori nazionali scaturenti dall’art. 12, par. 2 dir. 2004/80/CE.

Un primo utile distinguo riguarda la nozione di indennizzo che, nonostante l’ambiguità terminologica dell’espressione inglese usata nella direttiva 2004/80/CE (compensation), viene tenuta distinta da quella di risarcimento: senza guardare alle (inevitabili) differenze ordinamentali dei singoli sistemi nazionali, la Corte di Giustizia chiarisce che «l’indennizzo “equo ed adeguato” di cui all’art. 12, par. 2 dir. 2004/80 non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno, che può essere accordato, a carico dell’autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di conseguenza, tale indennizzo non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima» (cfr. § 60). Fatta tale premessa, si introduce una precisazione che è volta a riconoscere un significativo «margine di discrezionalità accordato dall’art. 12, par. 2 dir. 2004/80», che però verrebbe inopinatamente oltrepassato se il legislatore nazionale «prevedesse[...] un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime» (cfr. § 63). La precisazione, alla luce della quale risulta insoddisfacente il complesso delle quantificazioni indennitarie introdotto nel 2017, si fa particolarmente utile anche rispetto agli assetti sopravvenuti, nella parte in cui collega la valutazione di idoneità dell’indennizzo alla «gravità delle conseguenze del reato».

Invero, nell’ordinanza con cui la Corte di cassazione avevano investito del quesito pregiudiziale i giudici del Lussemburgo, ci si soffermava a considerare il significato da attribuire al connotato della “equità” e a quello della “adeguatezza” richiesti dalla direttiva del 2004 a caratterizzazione dell’indennizzo statale: in proposito, si era correttamente evidenziato come l’equità debba essere rapportata alla gravità intrinseca del reato, mentre l’adeguatezza richieda «la previsione di parametri di personalizzazione dell’indennizzo»[10]. Il condivisibile sforzo ermeneutico realizzato dai giudici di legittimità porta così ad assegnare autonomo rilievo ad entrambi i caratteri: il primo richiede al legislatore di individuare indennizzi diversi in ragione delle peculiarità offensive delle fattispecie di reato intenzionali violente selezionate, rapportando l’equità alla dimensione astratta della vicenda criminosa; il secondo esige, invece, che sia data al giudice la possibilità di modulare l’entità dell’indennizzo in ragione delle circostanze concrete del caso, che può produrre ricadute sulla vittima di intensità straordinariamente divaricata. Al di là della quantificazione astratta degli importi, una calibratura adeguata dell’indennizzo postula, dunque, una valutazione del caso concreto, che, invece, non è prevista nel sistema italiano di indennizzo statale, il quale si basa sull’erogazione di indennizzi fissi, diversificati solo in astratto e per (alcune) fattispecie di reato.

Ecco che la risposta fornita dalla Corte di Giustizia al quesito così posto dai giudici italiani assume un rilievo che si attinge anche la normativa attuale, nonostante la revisione degli importi effettuata nello scorcio conclusivo del 2019, e merita di essere approfondita per le ricadute che può avere sugli assetti oggi vigenti.

Infatti, il riferimento che i giudici del Lussemburgo fanno alla «gravità delle conseguenze del reato» come parametro che deve essere osservato per valutare la sufficienza dell’indennizzo statale può essere inteso sia nella sua dimensione astratta (riguardante la fattispecie di reato) sia nella sua dimensione concreta (riguardante la vicenda criminosa). E’ significativo che la Corte si preoccupi, allora, di affrontare anche il profilo della congruità, rispetto alla direttiva del 2004, dell’impianto poggiante su indennizzi fissi: in proposito si osserva che non vi è una aprioristica preclusione alla previsione di indennizzi forfettari «in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite» (cfr. §65), così legittimando un sistema che individui voci omnicomprensive, purchè risultino differenziate a seconda della tipologia criminosa («natura delle violenze subite»); a conclusione, però, si precisa che le singole voci previste debbono essere sufficientemente dettagliate al fine di «evitare che l’indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente» (cfr. §66). Il richiamo alle circostanze del caso concreto, unitamente all’affermazione per cui «spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca “un indennizzo equo ed adeguato”», lasciano intendere come sia doveroso procedere ad una commisurazione dell’indennizzo che, pur a seguito dell’applicazione di criteri forfettari, tenga conto di quelle che sono le conseguenze patite in concreto dalla vittima.

L’approdo decisorio raggiunto dalla Corte di Giustizia, allora, impone più di un ripensamento dell’attuale impianto di calcolo dell’indennizzo: la prima e più immediata ricaduta è che la previsione di importi fissi dovrebbe essere sostituita da importi variabili, diversamente commisurati nel minimo e nel massimo, che consentano di individuare l’indennizzo «adeguato» alle conseguenze patite dalla singola vittima. Nondimeno, sembra dissonante rispetto al quadro delineato dai giudici europei, la scelta di prevedere un vero e proprio indennizzo solo per quattro ipotesi criminose (omicidio, violenza sessuale, lesioni volontarie gravissime, deformazione permanente del viso) tra i numerosi reati intenzionali violenti, riservando alla generalità di questi una ben diversa contribuzione (nella natura giuridica, nella quantificazione economica e negli oneri probatori gravanti sulla vittima) nella veste del mero rimborso per le spese mediche e assistenziali, il quale non può essere, per definizione, rapportato alla «gravità delle conseguenze del reato».

Insomma, il lungo e faticoso cammino verso la costruzione di un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti ha trovato ancora una volta autorevoli indicazioni da parte degli organismi eurounitari: l’auspicio è che questa volta il richiamo venga colto per procedere finalmente ad una ricalibratura dell’intero sistema, uniformando quanto oggi è -non solo normativamente, ma anche finanziariamente- frammentato in numerose leggi speciali e superando le perduranti rigidità che rendono scarsamente effettiva la tutela indennitaria della vittima di reato.


 
[1] V. Corte di Cassazione, Sez. III civile, 31 gennaio 2019, n. 2964. In proposito v. I. Anrò, L’ordinamento italiano e l’indennizzo alle vittime di reato, tra principio di uguaglianza e criteri di equità: la parola torna alla Corte di Giustizia?, in Dir. pen. cont. 2019, f. 3, pp. 119; C. Cerlon, Vittime di reati violenti intenzionali e “causa pilota”: un critico rinvio pregiudiziale dalla Cassazione alla Corte UE, in Resp. civ. prev. 2019, pp. 822 ss.

[2] Cfr., per una lucida analisi della tendenza ad un uso paternalistico e securitario del richiamo alla tutela della vittima, L. Cornacchia, La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo, Aracne, Roma 2012, pp. 93 ss.; nonchè M. Venturoli, La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” del diritto penale, in Riv. it. med. leg. 2018, pp. 562 ss.

[3] Si rinvia in proposito a M. Bona, Vittime di reati violenti intenzionali: gli interventi del legislatore cancellano l’inadempimento italiano?, in Resp. civ. Prev. 2018, pp. 1407 ss.; nonchè, volendo, V. Bonini, Una significativa revisione degli importi di indennizzo statale per le vittime di reati violenti restituisce dignità a un impianto altrimenti mortificante, in www.sistemapenale.it,  18 marzo 2020.

[4] Per una ricognizione di tali fonti v. F. Delvecchio, Il danno alla vittima da reato e i suoi rimedi, Milano 2017, pp. 59 ss.

[5] Così CGUE, 11 ottobre 2016, Causa C-601/14, § 49. In proposito v. M. Bouchard, Le vittime tra diritto europeo e elemosina italiana, in questa Rivista, 7 novembre 2016; M. Di Florio, Illegittimità europea del sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, in Arch. pen. 2016, n. 3, pp. 1 ss.

[6] In proposito, volendo, v. V. Bonini, Pronto al debutto il sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati violenti tra sollecitazioni europee e resistenze interne, in Giust. pen. 2017, III, cc. 627 ss.

[7] IL d.m. 31 agosto 2017 determinava l’indennizzo per l’omicidio volontario in euro 7.200 (elevati a 8.200 per l’omicidio in ambito familiare) e per la violenza sessuale di cui all’art. 609-bis in euro 4.800. Per le vittime degli altri reati intenzionali violenti si prevedeva un rimborso per le spese mediche documentate fino a un importo massimo di euro 3.000.

[8] Così, per limitare il raffronto a quella legge speciale che, per ampiezza operativa e per il tipo di fattispecie considerate, presenta maggiore affinità con le ipotesi di reato disciplinate dalla l. n. 122/2016, può ricordarsi come la l. 3 agosto 2004, n. 206 (Norme in favore delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice) preveda la corresponsione di un indennizzo pari a euro 2.000 per ogni punto di invalidità permanente riportato, sino ad un tetto massimo di euro 200.000, oltre a costruire un apposito trattamento pensionistico, mutuato sulla falsariga di quello degli invalidi di guerra.

[9] L’art. 2, comma 3 del d.m. 22 novembre 2019, prevede che sia per gli indennizzi già liquidati, sia per quelli ancora da definire, sia possibile presentare istanza di adeguamento degli importi alle somme da ultimo riviste in rialzo da quello stesso provvedimento. L’art. 1, comma 594 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto la riapertura dei termini per le domande di accesso all’indennizzo.

[10] Cfr. Cass., Sez. III civile, 31 gennaio 2019, cit., §§ 77 e 78.

30/07/2020
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