Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Il corpo del magistrato e il corpo del migrante: “un dilemma italiano”?

di Alessandro Simoni
professore di Sistemi giuridici comparati, Università di Firenze
Due documenti, il sequestro della nave della ong ProActiva Open Arms, e il “protocollo sezione immigrazione” sottoscritto a Venezia tra il presidente dell'Ordine degli avvocati e la presidente del Tribunale, pur nella loro diversità, sembrano entrambi dare conto della difficoltà, per non pochi magistrati, di avvertire i migranti come parte di una medesima umanità

Come i media hanno estesamente riportato, la Procura della Repubblica di Catania ha disposto il sequestro della nave della ong ProActiva Open Arms, ipotizzando a carico del comandante e del coordinatore della ong il reato di associazione a delinquere per traffico internazionale di migranti. Negli stessi giorni, tra gli addetti ai lavori si è diffusa la notizia del “protocollo sezione immigrazione” sottoscritto dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia e dalla presidente del locale tribunale in chiusura del quale si prescrive che «I difensori, ove siano a conoscenza di malattie infettive del ricorrente (ad es. TBC) sono tenuti a comunicare la circostanza al giudice prima dell’udienza e a richiedere al ricorrente la produzione di certificazione che attesti l’assenza di pericolo di contagio». Si tratta di due vicende diverse, sulle quali ci si può attendere un dibattito significativo (nel primo caso già in corso), ed è certamente possibile che le distorsioni da esse evidenziate vengano corrette attraverso i meccanismi che lo Stato di diritto prevede a tutela dei suoi valori fondanti.

Credo che, per quanto diverse tra loro, le due vicende siano collegate da un filo comune, che preesiste all’argomentazione giuridica al tempo stesso collocandola in un quadro complessivo che non può più essere aggirato. Il punto è quello della difficoltà, che sembra ormai insuperabile, per non pochi magistrati di avvertire i migranti come parte di una medesima umanità. Nessuno vuole qui evocare la crescita di un pensiero più o meno razzista tra giudici e pubblici ministeri. È anzi legittimo ritenere che anche i magistrati personalmente favorevoli a politiche restrittive in ambito migratorio nella grande maggioranza si ritengano legati al principio costituzionale di eguaglianza.

Vi è, tuttavia, un piano più sottile che riguarda la possibilità di effettiva rappresentazione da parte di un magistrato di quello a cui i corpi dei migranti sono sottoposti nel loro tentativo di affacciarsi alle porte della “fortezza Europa”. La difficoltà di rappresentazione di esperienze corporee ed emotive completamente diverse dalle proprie è cosa comune, di per sé incolpevole. Di quello che vivono i corpi degli altri sappiamo poco nel nostro intimo. Lo sa bene chiunque faccia un mestiere o pratichi una passione che esponga il proprio corpo a sforzi o sofferenze, o implichi rischio e paura. L’operaio su piattaforme oceaniche, il sommozzatore, il soccorritore in montagna, il vigile del fuoco, il praticante di certi sport sanno che parlare a chi non ha provato le stesse esperienze è molto difficile. L’interlocutore di norma appare cognitivamente “sfasato” rispetto all’esperienza reale, sopravvalutando cose che magari non rappresentano la principale preoccupazione in una certa pratica o mestiere, e sottovalutandone altre. Oggi poi la rappresentazione delle esperienze altrui è sempre meno basata sul dialogo diretto, ma su quanto massicciamente percepito attraverso i media. Vediamo ogni giorno cose terribili o pericolosissime, ma raramente abbiamo occasione di parlare con chi le ha vissute sulla propria pelle. Il passare del tempo ha reso poi sempre più raro il contatto in famiglia con chi ha vissuto l’esperienza bellica, palestra di rischio, paura e sofferenza per intere generazioni.

Questi comunissimi meccanismi mentali ricorrono oggi di frequente nell’incontro con i recenti flussi migratori, soprattutto quelli di origine africana. Pochissimi tra i magistrati, in particolare quelli più giovani, si sono mai trovati, per scelta o costrizione, a esporre il proprio corpo a offese e fatiche paragonabili a quelle dei migranti che affrontano la traversata del Mediterraneo. Così è, e non potrebbe essere altrimenti. Basta guardarsi attorno. Chi scrive insegna in una facoltà di giurisprudenza, dove il passaggio nelle aule universitarie segue senza soluzione di continuità al protettivo ambiente famigliare. E da lì si passa ai concorsi, o alle professioni. Anni fa ebbi l’occasione di partecipare a uno degli ultimi seminari che un famoso filosofo del diritto fiorentino da decenni organizzava a fine corso, nella forma di tranquille escursioni nelle Alpi. Era interessante notare che la stragrande maggioranza dei ventenni partecipanti dimostrava, nella scelta dell’abbigliamento, di non riuscire neanche a concepire la necessità basica di proteggersi adeguatamente dalle intemperie. Se questo era lo spaccato della comunità dei “giuristi in erba” è difficile sperare, anche anni dopo, nella diffusa comprensione di cosa rappresenti, in termini di sofferenza del corpo, una traversata di territori desertici su mezzi di fortuna come membro di un gruppo umano, i migranti, percepito come una massa di oggetti da sfruttare e vessare in contesti di totale assenza di diritti. Una sola infinitesimale frazione di queste traversate, pur vissuta come privilegiato portatore di diritti, sarebbe dalla grande maggioranza dei giuristi italiani pensabile solo come esperienza “estrema” da narrare nel proprio ambiente ottenendo riconoscimento e ammirazione. A questa trasformazione della società si aggiungono i cascami di secoli di percezione dell’Africa come di un mondo lontano, misterioso e esotico e dei corpi dei suoi abitanti come non assimilabili ai nostri, più forti e resistenti.

Il legame con il caso Open Arms appare evidente, e tutto sommato ci porta in una di quelle situazioni in cui il tanto vituperato “senso comune” sembra un buon punto di partenza. Il primo “quesito giuridico” che si è posto il magistrato che ha disposto la misura cautelare è se le persone a carico delle quali era stato iscritto il procedimento potessero invocare lo stato di necessità per la sussistenza di un pericolo inevitabile di danno grave alle persone soccorse nell’«evento SAR 164». Il pubblico ministero non ha avuto dubbi. Il pericolo di danno grave alle persone (tra cui donne e bambini piccoli) era pacificamente scongiurato dal fatto che «la Guardia Costiera Libica era in zona ed assumeva il comando del coordinamento». Le maiuscole in ossequio al noto prestigio dell’istituzione non trasformavano tuttavia l’arrivo della Guardia Costiera Libica in quello di un’imbarcazione della Kustbevakningen svedese o della Nederlandse Kustwacht. Le circostanze del salvataggio e le informazioni diffuse dalle stesse autorità italiane circa le condizioni che attendono i “salvati” dalla Guardia Costiera Libica («le condizioni di vita di chi è riportato in Libia sono il mio assillo personale e quello dell’Italia» diceva il ministro Minniti nel Ferragosto 2017…) rendevano ragionevolmente difficile per gli operatori di Open Arms escludere il rischio di un “danno grave” alle persone che l’equipaggio della motovedetta libica reclamava con la minaccia delle armi. Ma il magistrato catanese non abbozza neanche un tentativo di risposta a questo interrogativo di senso comune, non fosse altro per rafforzare la sua argomentazione e sottrarsi a critiche successive.

Sappiamo che questo è solo l’ultimo atto di una lunga storia, e che la Procura di Catania è diventata un catalizzatore di tensioni politico-giudiziarie. Ci rimane però la difficoltà di capire come, nel rileggere l’atto con cui disponeva il sequestro dell’imbarcazione, il magistrato non sia stato toccato dal dubbio circa il contrasto tra la propria valutazione preparata seduto di fronte al computer e quella compiuta dall’operatore seduto sul bordo del gommone di fronte alla chiglia della motovedetta della Guardia Costiera Libica. Escludendo ogni intento discriminatorio nel magistrato, l’unica chiave di lettura è proprio quella dell’impossibilità di rappresentarsi la debolezza dei corpi dei migranti in un contesto di salvataggio in mare. Un salvataggio che riguarda, ricordiamo, non i corpi sino a quel momento ben alimentati e curati dei passeggeri della Costa Concordia, ma quelli di “passeggeri” che sono all’ultima tappa di viaggi che per i nostri parametri di vita ipersicuritari sarebbero, al di fuori delle carte giudiziarie, una somma infinita di situazioni di «rischio di grave danno alla persona». Cosa, su questi corpi, può poi rappresentare il trattenimento in un campo libico, avrebbe dovuto essere ovviamente il passo successivo di un ragionamento che non vi è stato.

Il considerare quello del migrante un “corpo resistente”, che può reggere quello che non reggerebbe il magistrato e le persone con cui si confronta quotidianamente, ha  in un paradosso solo apparente – come pendant l’iperprotezione del corpo del giudice ricercata dal “protocollo di Venezia”. Lasciamo da parte tutte le criticità giuridiche del documento nella prospettiva della protezione dei dati sensibili e dell’assurdo onere che viene fatto gravare sull’avvocato, e guardiamo qui alla cruda realtà della paura. Certamente in astratto un richiedente asilo può essere portatore di una malattia contagiosa, come lo può essere tuttavia una delle tante parti processuali con le quali i magistrati si confrontano quotidianamente, tra cui molti immigrati di vario statuto e molte persone – immigrate e non – che plausibilmente non si sottopongono a check up trimestrali in cliniche private. Con i corpi dei migranti si confrontano quotidianamente, con una prossimità direi maggiore di quella dei magistrati, un’infinità di operatori professionali e volontari. Evocare un’astratta “sicurezza” non bilanciabile con altri valori è ormai, notoriamente, il passepartout per ammantare di razionalità paure e idiosincrasie su cui sarebbe bene riflettere, ma vederlo utilizzato in modo così grossolano proprio dalla magistratura fa sinceramente impressione.

Non credo sia un caso che la procedura prescritta dal protocollo veneziano veda la luce nel momento in cui il flusso migratorio che si confronta con le istituzioni giudiziarie sia in gran parte africano. La percezione dell’alterità africana alla quale ho accennato ha da sempre una solida componente culturale che vede i “neri” come potenziali portatori di malattie minacciose per i “bianchi”, e non vi è ragione per pensare che la magistratura ne sia del tutto esente. Può sembrare un’analisi brutale e offensiva del sentire di molti magistrati, ma l’emergere di visioni del genere è probabilmente un passaggio obbligato in una società in cui, per una combinazione di fatti, percezioni irrazionali e strumentalizzazioni politiche, il rapporto con la diversità razziale, con i “neri”, sta diventando un dilemma sociale, e un interrogativo per la democrazia. Non abbiamo evidenziato a caso le parole dilemma e democrazia. L’anno prossimo saranno trascorsi 75 anni dalla pubblicazione di un capolavoro delle scienze sociali, An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy, in cui l’economista svedese Gunnar Myrdal illustrava la condizione degli americani di colore e «the moral contradiction of a nation torn between allegiance to its highest ideals and awareness of the base realities of racial discrimination». Myrdal nel suo monumentale lavoro non giudica la società americana, per la quale esprime anzi grande ammirazione. Cerca semplicemente di mettere in luce come la segregazione e il mantenimento degli americani di colore in una condizione di “inferiorità di casta” fosse basata su un’infinità di arrangiamenti sociali e convinzioni non esclusive di un separato gruppo di “razzisti”, ma diffuse in modo trasversale all’interno della società, come «miscuglio di inclinazioni, interessi, ideali confliggenti, alcuni mantenuti consapevolmente e alcuni soppressi per lunghi intervalli ma atti a orientare il comportamento in una certa direzione», espressi anche da persone altrimenti pronte a difendere l’American creed con i suoi ideali di libertà, giustizia e eguali opportunità per tutti. All’interno di questo “miscuglio” le convinzioni circa le specificità dei corpi delle persone di colore, e la loro resistenza o propensione a certe malattie, avevano un posto importante. 

Probabilmente anche la democrazia italiana si trova a vivere – certo con forme e scansioni temporali diverse  un “dilemma” come fu quello americano, la cui soluzione non può che passare (anche) attraverso il riconoscimento del corpo dei migranti, siano quelli che si presentano alle udienze a Venezia, o quelli che l’equipaggio di Open Arms soccorreva nell’ambito di «evento SAR 164», come ugualmente debole e bisognoso di protezione di quello dei magistrati o dei docenti universitari.

*In copertina un'opera di Stefano Bosis (2015)

21/03/2018
Altri articoli di Alessandro Simoni
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
CPR e Costituzione: manca una legge sui modi del trattenimento

Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale

01/10/2024
Bis in idem: le domande reiterate dopo gli interventi legislativi del 2023

Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.

26/09/2024
Lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sui trattenimenti

L’articolo fornisce la rassegna dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di trattenimento, al fine di rappresentare il contesto interpretativo nel quale il decreto Cutro (d.l. n. 20/2023) si viene ad inserire e con cui le nuove norme si dovranno confrontare. 
Il video integrale del seminario Le novità normative del d.l. n. 20/2023 è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0      

19/07/2024
Il trattenimento negli hotspot

Pubblichiamo il terzo contributo del seminario svoltosi in Cassazione il 20 marzo 2024 intitolato Le novità normative del d.l. n. 20/2023, sul tema del trattenimento amministrativo nelle procedure di frontiera. 
Il video integrale dell'evento è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0    

18/07/2024
La protezione nazionale post dl 20/2023

Pubblichiamo il secondo dei contributi del seminario svoltosi in Cassazione il 20 marzo 2024 intitolato Le novità normative del d.l. n. 20/2023, anch’esso incentrato sul tema dell’abrogazione parziale dell’art. 19 co.1.1 d.lgs. n. 286 del 1998.
Il video integrale dell'evento è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0   

17/07/2024
La protezione nazionale post D.L. 20/2023, con particolare riguardo alla vita privata e alla vita familiare

Questione giustizia pubblica i testi di alcuni dei contributi dei partecipanti al seminario svoltosi in Cassazione il 20 marzo 2024 intitolato Le novità normative del d.l. n. 20/2023. Trattenimenti, procedure accelerate, domande reiterate, protezione nazionale, particolarmente attuali alla luce delle prime esperienze giurisprudenziali. Il presente articolo, di Paolo Morozzo della Rocca, e quello successivo, di Elena Masetti, esplorano il tema dell’abrogazione parziale dell’art. 19 c.1.1 d.lgs n. 286 del 1998. 
Il video integrale dell'evento è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0  

16/07/2024
Sulla disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice civile. Il “caso” del c.d. Decreto Paesi sicuri

Il fermento determinato dai limiti alla sindacabilità, da parte del giudice civile, del c.d. Decreto Paesi sicuri, nell’ambito delle azioni di riconoscimento del diritto di asilo, pone all’attenzione un tema antico e al contempo modernissimo, quello del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo. Lo scritto si propone di evidenziare alcune incongruenze nella interpretazione dei limiti dell’esercizio di questo potere, dettati per lo più dal timore di travalicare i confini della giurisdizione ordinaria, e di suggerire una possibile soluzione interpretativa.

12/07/2024