Il presente contributo raccoglie l’intervento svolto alla Conferenza internazionale organizzata il 12 aprile 2024 presso l’Università di Roma Tre da MEDEL, Magistratura democratica, Fondazione Basso e Movimento europeo. Il testo costituisce anticipazione dello Speciale di Questione giustizia, di prossima pubblicazione, che riunisce gli interventi alla conferenza.
I fenomeni migratori, oltre gli stereotipi e le rappresentazioni ansiogene *
Per parlare di “immigrati”, bisogna anzitutto definire chi siano gli esseri umani a cui attribuiamo questa etichetta. Cercherò in questo contributo anzitutto di introdurre e discutere questo concetto, meno evidente e scontato di quanto potrebbe sembrare. Vedremo come la figura dell’immigrato mette insieme nazionalità straniera e povertà almeno presunta. Tenterò poi di dare un quadro informativo sull’immigrazione in Italia, allo scopo di collocare la questione dell’asilo in una prospettiva adeguata. Discuterò del rapporto tra migrazioni e povertà e dell’idea della promozione dello sviluppo come alternativa all’emigrazione. Tratterò infine delle politiche migratorie del Governo Meloni. Filo conduttore del testo sarà una domanda cruciale: siamo davvero sotto una pressione migratoria sempre più massiccia e secondo alcuni insostenibile? Siamo, insomma, sottoposti a un’invasione?
Nella sentenza n. 1039 del 09/01/2026 la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell’espulsione. La Suprema Corte ha ritenuto l’interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale. Ne consegue che, in simili circostanze, l’espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti.
Fattore fra i più rilevanti della recente storia normativa e giurisprudenziale, la nozione dei Paesi di origine sicuri s’è imposta nella disciplina del fenomeno migratorio. I suoi fili teorici risalgono alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la conformazione giuridica dell’istituto si delinea con il ricorso a dati statistici, valutazioni geopolitiche e informazioni di agenzie sovranazionali. Con questi elementi s’integra nell’acquis dell’Unione europea presso la quale assume le caratteristiche di meccanismo funzionale alla gestione differenziata di flussi immigratori. Il suo funzionamento si basa su una presunzione che, come certifica l’intestazione, porta a considerare Paesi extra-UE “generalmente sicuri”: lo sono per la presenza di qualificatori possibilmente democratici o comunque informati al rispetto dei diritti umani, allo stato di diritto, a un sistema giurisdizionale equo ed effettivo nonché contrario a persecuzioni e trattamenti degradanti. Con queste premesse abilita i Paesi-UE a ricorrere a controlli accelerati e istruttorie semplificate, in deroga agli standard ordinari di valutazione individuale delle domande di protezione internazionale. L’articolo analizza l’evoluzione dell’istituto, sottolineando gli intrecci tra legislatori, giudici e giurisprudenze statali ed europee. Lo fa, in particolare, dalla prospettiva dell’ordinamento italiano.
Questione giustizia pubblica il testo dell’ordinanza sul caso Shahin perché ciascuno possa farsi la sua opinione attingendo direttamente al documento al di là delle polemiche politiche e di stampa