Sommario: 1. Premessa: un processo inedito a valle dell’indagine sulla Libia - 2. Soggetti e luoghi: El Hishri, la milizia SDF/RADA e il carcere di Mitiga - 3. Il quadro delle imputazioni: crimini di guerra e crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma - 4. La Camera preliminare: funzione, struttura e decisione sul rinvio a giudizio - 5. Le vittime nel processo internazionale: partecipazione, protezione e valore testimoniale - 6. Il principio di complementarità e il caso Almasri - 7. Osservazioni conclusive: effettività della giustizia penale internazionale tra cooperazione e impunità strutturale
1. Premessa: un processo inedito a valle dell’indagine sulla Libia
Il 19 maggio 2026 si sono aperte dinanzi alla Camera preliminare della Corte Penale Internazionale le udienze per la conferma dei 17 capi d’imputazione nel procedimento a carico di Khaled Mohamed Ali El Hishri, noto anche come “Al Buti”, uno dei capi della milizia libica SDF/RADA (Special Deterrence Force). La comparizione di El Hishri dinnanzi alla CPI assume particolare rilievo poiché rappresenta il primo caso, nell'ambito dell'indagine sulla Libia, formalmente avviata nel 2011 in esecuzione della Risoluzione n. 1970 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite[1], in cui un esponente di spicco delle milizie libiche compare al banco degli imputati[2].
La risoluzione fu adottata in risposta all’escalation di violenza nel contesto della guerra civile libica innescata dalla caduta del regime di Gheddafi. Con tale atto, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rilevò le gravi violazioni perpetrate ai danni della popolazione civile, potenzialmente integranti crimini contro l’umanità, e deferì la situazione alla Corte Penale Internazionale, attribuendole così giurisdizione sul caso, nonostante la Libia non sia parte dello Statuto di Roma. Nel 2014, le profonde divisioni politiche e la proliferazione delle milizie armate determinarono l’esplosione di una seconda e particolarmente violenta guerra civile, al termine della quale il Paese risultò diviso in due principali aree di influenza. Allo stesso tempo, la Libia costitutiva già da tempo uno dei principali paesi di destinazione e transito dei flussi migratori diretti verso l’Europa, divenendo così uno dei principali Paesi coinvolti nei processi di esternalizzazione della frontiera europea e nel controllo delle migrazioni per conto dell’Italia[3].
L’indagine ha attraversato oltre un decennio senza riuscire a portare alcun imputato fisicamente in aula. La ragione è strutturale poiché lo Statuto di Roma (art. 63)[4], impone la presenza fisica dell'imputato quale condizione necessaria per avviare il processo. In assenza di cooperazione degli Stati firmatari, nessun procedimento poteva neppure essere incardinato, né tantomeno approdare alle prime udienze. La cattura di El Hishri, avvenuta il 16 luglio 2025 all'aeroporto internazionale di Berlino-Brandeburgo, su mandato della CPI, ha finalmente reso possibile ciò che per anni sembrava un orizzonte irraggiungibile[5].
Le udienze svoltesi lo scorso maggio si collocano dunque in un contesto di eccezionale rilevanza, rappresentando un passo in avanti significativo nel riconoscimento delle sistematiche violazioni subite dalle vittime, non solo per queste ultime, ma anche per l'intero sistema di giustizia penale internazionale e per le sue relazioni con gli ordinamenti nazionali degli Stati parte e degli Stati terzi. Le riflessioni che seguono intendono offrire un’analisi giuridica dell’attuale fase processuale, senza rinunciare a segnalare le implicazioni politiche che ne costituiscono lo sfondo ineliminabile.
2. I soggetti e i luoghi: El Hishri, la milizia SDF/RADA e il carcere di Mitiga
Khaled Mohamed Ali El Hishri ha ricoperto il ruolo di capo del carcere di Mitiga, in particolare della sezione femminile.
Il carcere di Mitiga, denominato dalla difesa «Tripoli connection rehabilitation institution», è una struttura detentiva situata nell'area nord-est della capitale libica: misura circa 2985 mq ed è gestita dalla milizia SDF/RADA, di cui El Hishri è stato uno dei vertici operativi. La SDF/RADA è una milizia armata che ha esercitato, nel periodo oggetto d'imputazione, e
tuttora esercita, un controllo de facto su aree significative di Tripoli[6], operando anche come soggetto di sicurezza delegato dalle istituzioni governative libiche. Gli stessi avvocati della difesa hanno più volte ribadito che essa costituisce un’entità riconosciuta del governo, composta da circa 1500 membri.
El Hishri è indicato dalla Procura della CPI come pari grado e sodale di Osama Elmasry Njeem (noto come Almasri), anch'egli sottoposto a mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte per i medesimi contesti fattuali[7]. Il rapporto tra i due è rilevante sia sotto il profilo probatorio sia sotto quello della responsabilità di comando ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Roma[8], che contempla la responsabilità dei superiori gerarchici per i crimini commessi dai subordinati quando il superiore sapeva, o avrebbe dovuto sapere, e non ha adottato tutte le misure necessarie a prevenirli.
La struttura di Mitiga costituisce il teatro principale dei crimini contestati: torture sistematiche, violenze sessuali, omicidi e altri trattamenti inumani perpetrati nei confronti di detenuti, in larghissima parte migranti transitati per la Libia nel tentativo di raggiungere l'Europa, privati della libertà personale senza alcun capo di imputazione o processo, al di fuori di qualsiasi quadro di legalità.
3. Il quadro delle imputazioni: crimini di guerra e crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma
El Hishri è imputato di 17 capi d'imputazione, per crimini contro l’umanità e crimini di guerra, commessi tra maggio 2014 e giugno 2020. Le accuse comprendono detenzione illegale, tortura, trattamenti crudeli, atti inumani, stupro e violenze sessuali, omicidio, tentato omicidio, schiavitù e persecuzione. Nei racconti delle 176 vittime, tra cui figurano sia civili libici trattenuti nel carcere di Mitiga, sia migranti in viaggio verso l'Europa, ricorrono stupri sistematici su donne, uomini e bambini e torture come l’elettroshock ai genitali e la privazione di acqua e cibo.
Il doppio binario di contestazione (crimini contro l’umanità e crimini di guerra) riflette lo Statuto di Roma, che agli artt. 7 e 8 disciplina rispettivamente le due categorie di gravi violazioni, richiedendo per ciascuna presupposti parzialmente distinti.
I crimini contro l'umanità
L’art 7 definisce i crimini contro l’umanità e prevede che tali crimini siano perseguiti dalla Corte Penale Internazionale quando commessi nell'ambito di un attacco esteso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile, con la consapevolezza dell'attacco stesso.
Le accuse formulate dalla Procura riguardano condotte quali: detenzione arbitraria, tortura, stupri sistematici, violenza sessuale, schiavitù, persecuzione, qualificate come crimini contro l’umanità.
La nozione di popolazione civile non si riferisce al singolo individuo isolatamente considerato, ma a una pluralità di persone. La giurisprudenza penale internazionale[9] ha chiarito che ciò che rileva non è il numero delle vittime considerate singolarmente, bensì l’esistenza di un attacco rivolto contro una pluralità di soggetti appartenenti alla popolazione civile[10].
In tale prospettiva, la giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ha svolto un ruolo fondamentale nell’elaborazione degli elementi costitutivi dei crimini contro l’umanità. In particolare, la sentenza Tadić ha contribuito a precisare il carattere sistematico o generalizzato dell’attacco quale elemento distintivo di tali fattispecie, evidenziando come esse siano dirette a reprimere forme di violenza organizzata contro la popolazione civile[11].
Nel caso libico, la Procura ha sostenuto che le condotte contestate si inserissero nell’ambito di una più ampia politica di repressione attuata da soggetti in grado di esercitare un controllo effettivo sul territorio e sui centri di detenzione.
I crimini di guerra
L’art 8[12] dello Statuto di Roma stabilisce una specificazione del significato di “crimini di guerra”.
Il concetto di guerra, negli anni è fortemente mutato. La guerra non è più combattuta esclusivamente da eserciti regolari che si affrontano su campi di battaglia delimitati, ma da soggetti irregolari che operano all'interno della società civile. Tale evoluzione conduce progressivamente a una trasformazione della guerra contemporanea, caratterizzata dalla presenza di gruppi armati non statali, conflitti interni e frammentazione dell'autorità politica.
Il procedimento della Corte Penale Internazionale contro El Hishri evidenzia proprio questa trasformazione. Il contesto non è quello di una guerra interstatale tradizionale, ma di un conflitto interno caratterizzato dalla presenza di milizie che esercitano funzioni tipicamente statali, come la detenzione e il controllo del territorio.
Sul piano della responsabilità individuale, occorre distinguere tra responsabilità diretta per condotte personalmente realizzate e responsabilità di comando per condotte dei subordinati. La combinazione delle due forme di responsabilità, entrambe astrattamente configurabili nel caso di specie alla luce del ruolo apicale di El Hishri, costituisce uno degli aspetti più delicati che la Camera preliminare dovrà valutare nella decisione sul rinvio a giudizio.
4. La Camera preliminare: funzione, struttura e decisione sul rinvio a giudizio
La Camera preliminare della CPI svolge una funzione di garanzia essenziale nell'architettura processuale dello Statuto di Roma: essa non accerta la colpevolezza dell'imputato, ma verifica che vi siano prove sufficienti per ritenere che l'imputato abbia commesso i crimini contestati, e che vi sia motivo sostanziale di credere che lo abbia fatto[13].
Le udienze del maggio 2026 hanno avuto una durata complessiva di tre giorni. Nel corso della seconda giornata, il 20 maggio, la Camera ha ascoltato le deposizioni di sopravvissuti alle violenze del carcere di Mitiga. Per molti di loro si è trattato della prima occasione in cui la propria testimonianza è stata raccolta e formalmente acquisita nell’ambito di un procedimento penale: un dato che, di per sé, testimonia le difficoltà di accesso alla giustizia che caratterizzano le vittime dei conflitti libici.
Al termine della fase istruttoria, la Camera dispone di sessanta giorni per decidere se rinviare o meno l'imputato a giudizio. La decisione di conferma delle accuse (art. 61 dello Statuto), ove adottata, aprirebbe la strada alla fase dibattimentale innanzi alla Camera di primo grado, con effetti dirompenti sull'intero sistema di impunità che ha protetto i responsabili delle violazioni libiche per oltre un decennio. In attesa della pronuncia della decisione, El Hishri è nel frattempo detenuto all’interno del centro di custodia cautelare dell'Aja.
5. Le vittime nel processo internazionale: partecipazione, protezione e valore testimoniale
Lo Statuto di Roma ha introdotto, rispetto ai precedenti tribunali penali internazionali, una significativa innovazione in materia di partecipazione delle vittime al procedimento. Gli artt. 68[14] e 75[15] dello Statuto, unitamente alle Regole di procedura e prova (89-93)[16] della CPI, consentono alle vittime, o ai loro rappresentanti legali, di presentare le proprie testimonianze e richiedere un risarcimento per i danni subiti.
Nel procedimento El Hishri, la presenza della vittima ha assunto una rilevanza che evidenzia il valore testimoniale andando oltre il piano strettamente tecnico. Molte vittime hanno riferito di aver subito e assistito a torture, violenze sessuali sistematiche, omicidi e condizioni di detenzione assimilabili alla schiavitù.
Le loro dichiarazioni impongono una riflessione che va oltre la dimensione probatoria. Ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti significa confrontarsi con una domanda che il diritto fatica a formulare con i propri strumenti: cosa accade alla persona quando il corpo viene ridotto a oggetto di violenza altrui? Jean Améry[17], nel saggio Intellettuale ad Auschwitz, ha elaborato una fenomenologia dell’esperienza del torturato[18] che conserva una rilevanza giuridica non ancora adeguatamente esplorata dalla dottrina internazionalistica. Améry descrive il corpo come il «confine» del proprio io: finché nessuno lo viola, la persona abita il mondo con una fiducia primaria e pre-riflessiva, la Weltvertrauen, la fiducia nel mondo, che costituisce la condizione di possibilità di ogni relazione sociale e giuridica. La tortura distrugge questa fiducia in modo strutturalmente irreversibile: non si tratta di un dolore che passa, ma di una frattura nella capacità della persona di stare tra gli altri, di fidarsi del prossimo, di abitare il presente senza che il passato lo sovrasti: «Chi è stato torturato resta torturato»[19], scrive Améry.
Questa fenomenologia ha conseguenze giuridiche precise, che la giurisprudenza dei tribunali internazionali penali ha progressivamente valorizzato, pur senza nominarla esplicitamente. Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY), nella sentenza Furundžija del 1998, ha qualificato il divieto di tortura come norma di ius cogens[20], inderogabile in qualsiasi circostanza, precisando che la tortura causa danni sia fisici sia mentali di eccezionale gravità. La sentenza Kunarac del 2001[21] ha poi ulteriormente elaborato la definizione di tortura nel diritto internazionale consuetudinario, svincolandola dal requisito della finalità pubblica, previsto dalla Convenzione ONU contro la Tortura del 1984, e ampliandone l’ambito applicativo alle condotte dei gruppi armati non statali: una fattispecie che descrive con precisione la situazione del carcere di Mitiga.
Se, come scriveva Améry, la tortura azzera la capacità del soggetto di essere parte di una relazione giuridica, di contrarre, di testimoniare, di richiedere protezione, perché presuppone quella fiducia nel mondo che la tortura ha irreversibilmente frantumato, si comprende come debbano essere di fondamentale importanza e non scontate le testimonianze dei sopravvissuti.
6. Il principio di complementarità e il caso italiano: l’affare Almasri come contraltare sistemico
Il principio di complementarità[22] costituisce il perno attorno al quale si regge l'intero sistema di riparto di giurisdizione tra la CPI e gli ordinamenti nazionali. La Corte interviene soltanto quando lo Stato che avrebbe giurisdizione sulla fattispecie non voglia o non sia in grado di procedere direttamente. Il corollario necessario di questo sistema è che gli Stati devono cooperare con la Corte e non ostacolarne l'azione, pena la lesione dei fondamenti stessi del sistema di giustizia penale internazionale.
Il procedimento El Hishri si svolge in un contesto nel quale la condotta di alcuni Stati europei, e in particolare dell'Italia, ha rappresentato un esempio paradigmatico di tale ostacolo. Osama Elmasry Njeem (Almasri), sodale di El Hishri e anch'egli destinatario di mandato di arresto della CPI, è stato arrestato in Italia il 19 gennaio 2025 in esecuzione di tale mandato e rilasciato il 21 gennaio sulla base di un singolare “errore” procedurale. Il rilascio di Almasri, avvenuto nell'arco di pochi giorni su decisione delle autorità italiane, e il successivo rientro in Libia a bordo di un volo di Stato, hanno generato una crisi istituzionale di rilevanza internazionale. La condotta italiana ha di fatto reso Almasri irreperibile per la giustizia internazionale e ha privato il procedimento CPI del suo imputato, impedendo che la giustizia facesse il suo corso.
Il 26 gennaio la Corte penale internazionale dell'Aja ha perciò aperto un fascicolo di indagine sull'operato del governo italiano per «ostacolo all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma»[23][24]. Ad aprile 2026, la Corte penale internazionale ha deferito ufficialmente l’Italia all’Assemblea degli Stati parte, per «mancata cooperazione», poiché l’Italia non ha rispettato gli obblighi previsti dallo Statuto di Roma[25].
Il 13 maggio scorso, due vittime di violenze e maltrattamenti hanno depositato altrettanti ricorsi riguardanti la mancata esecuzione del mandato d’arresto europeo[26]. La vicenda è tanto più significativa in quanto pone in rilievo la distanza tra i comportamenti di diversi Stati europei: la Germania, nel caso El Hishri, ha proceduto all'arresto e alla consegna dell'imputato alla CPI in modo celere e senza controversie, dando piena attuazione agli obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto. Il confronto tra i due casi, a parità di contesto normativo di riferimento, evidenzia emblematicamente come la cooperazione con la CPI sia in larga misura rimessa alla volontà politica degli esecutivi nazionali, in assenza di meccanismi sanzionatori effettivi per l'ipotesi di inadempimento.
È opportuno precisare che la cooperazione degli Stati parte con la CPI (Parte IX dello Statuto, artt. 86 ss.) è un obbligo convenzionale pienamente vincolante, la cui violazione configura una responsabilità internazionale dello Stato inadempiente ( come è noto l’obbligo di cooperazione grava esclusivamente sugli stati che hanno ratificato o aderito allo Statuto): L'art. 87, par. 7 dello Statuto[27], prevede che la Corte possa fare rinvio all'Assemblea degli Stati parte o, nei casi derivanti da deferimento del Consiglio di Sicurezza, a quest'ultimo. Tuttavia, i meccanismi di esecuzione rimangono politicamente deboli, e il caso italiano ne ha offerto una dimostrazione lampante.
7. Osservazioni conclusive: effettività della giustizia penale internazionale tra cooperazione e impunità strutturale
Il procedimento El Hishri segna un punto di svolta nell'indagine CPI sulla Libia. Dopo oltre un decennio di stasi, determinata dall’inerzia degli stati e dall’assenza degli imputati, la Corte si trova per la prima volta nelle condizioni materiali per svolgere le proprie funzioni giurisdizionali. La decisione della Camera preliminare sul rinvio a giudizio, attesa entro sessanta giorni dalla chiusura delle udienze istruttorie, avrà pertanto un valore che trascende il caso concreto: ove le imputazioni fossero confermate, si aprirebbe la prima fase dibattimentale nella storia dell’indagine sulla Libia.
Eppure, bisogna tenere conto dei limiti strutturali che continuano a minare l'effettività del sistema di giustizia penale internazionale. La presenza di El Hishri in aula è frutto di una cooperazione necessaria tra stati. Il nodo centrale rimane proprio quello della cooperazione: in assenza di meccanismi effettivi di esecuzione e di strumenti realmente incisivi nei confronti degli stati inadempimenti, la capacità della Corte di perseguire i responsabili dei crimini internazionali più gravi continua a dipendere dalle contingenze politiche, dagli interessi geopolitici ed economici e dalla disponibilità degli ordinamenti nazionali a dare seguito ai mandati d’arresto della CPI.
Il caso El Hishri invita a riflettere sulle capacità del sistema delineato dallo Statuto di Roma di garantire un’effettiva tutela delle vittime e di contrastare fenomeni di impunità, che caratterizzano l’epoca contemporanea. Il procedimento all’Aja rappresenta un banco di prova per la credibilità e l’effettività della giustizia internazionale, e per altro verso un’occasione per riaffermare la prevalenza dei diritti umani sulla violenza sistematica e sulle pratiche criminali in cui spesso si risolvono le politiche di controllo dei flussi migratori.
[1] Il testo della risoluzione è disponibile online all’indirizzo: https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions-committees/security-council-committee-established-pursuant-resolution-1970-2011
[2] La notizia è riportata sul sito della Corte, disponibile a: https://www.icc-cpi.int/news/khaled-mohamed-ali-el-hishri-makes-first-appearance-icc-confirmation-charges-hearing-scheduled
[3] Come è noto, il 2 febbraio 2017 è stato sottoscritto il c.d. Memorandum d’intesa Italia-Libia che prevede il sostegno, da parte dell’Italia, alla creazione e sviluppo della cosiddetta Guardia Costiera Libica e la collaborazione delle autorità libiche nel controllo delle frontiere dell’Europa meridionale. In concreto, l’accordo si è tradotto nella detenzione arbitraria di migliaia di persone in movimento e nel respingimento forzato di oltre 158.000 persone verso la Libia, dove torture, violenze, detenzioni arbitrarie e tratta di esseri umani sono documentate da Onu, Corte penale internazionale e organizzazioni indipendenti. Nel marzo 2023, la Missione d’inchiesta delle Nazioni Unite in Libia ha accertato che nel Paese sono stati commessi crimini contro l’umanità e ha chiesto la cessazione di ogni forma di supporto agli attori libici coinvolti. In diverse sentenze, sia la Corte di cassazione italiana che la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno stabilito che la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco delle persone migranti soccorse in mare.
[4] Art 63, Statuto di Roma, adottato a Roma il 17 luglio 1998, entrato in vigore il 1 luglio 2002.
[5] https://www.ecchr.eu/en/press-release/el-hishri-arrest-in-germany-a-breakthrough-for-the-international-criminal-courts-libya-investigation/
[6] Si veda: Corte Penale Internazionale, Situation in Libya, The Prosecutor v. Khaled Mohamed Ali El Hishri (ICC-01/11); i Rapporti del Panel di Esperti delle Nazioni Unite sulla Libia (UN Security Council, doc. S/2022/427 e S/2025/792), la milizia RADA viene descritta come forza armata dotata di controllo territoriale e di detenzione della capitale libica. Consultabili online: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180d2e7dc.pdf, pag. 5 par. 12, p. 33 par. 92; https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2233441.pdf, vedi in particolare pag. 14 par 39.
[7] International Criminal Court, Situation in Libya: Prosecutor v. Osama Elmasry Njeem, arrest warrant issued by Pre-Trial Chamber I, https://www.icc-cpi.int/news/situation-libya-icc-arrest-warrant-against-osama-elmasry-njeem-alleged-crimes-against-humanity
[8] Art 28 (b), responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici.
[9] ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković (Appeal Judgment), IT-96-23 & IT-96-23/1-A, 12 June 2002, par. 91 , consultable online: https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/
[10] E. GREPPI, Le più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, in AA.VV., Non-international armed conflicts and new conflicts: the protection of human dignity in the light of international law, Roma 2017, p. 93 ss.
[11] M. PERTILE, Tadić, trent’anni dopo” Perché la giustizia penale internazionale ci riguarda ancora, disponibile online al link: https://mag.unitn.it/editoriali/121755/tadi-trent-anni-dopo
[12] Art 8 (1) ( 2) , Statuto di Roma.
[13] Art. 61, par. 7, Statuto di Roma.
[14] Art 68 (3) Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo.
[15] art 75 (1) Riparazione a favore delle vittime.
[16] Consultabile online: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2026-02/RulesProcedureEvidenceEng-2026.pdf, pagg. 51-52-53.
[17] Pseudonimo di Hans Chaim Mayer, Jean Améry (1912–1978) è stato uno scrittore e filosofo austriaco, di origini ebraiche, arrestato nel 1943 dalle SS e brutalmente torturato nel forte di Breendonk, deportato ad Auschwitz e poi a Bergen-Belsen, dove fu infine liberato dall'esercito britannico il 15 aprile 1945.
[18] J. AMÉRY, Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 2011, cap. II, La tortura, pagg. 57-83.
[19] Ivi, cap. II, La tortura.
[20] https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/; E. DE WET, The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and Its Implications for National and Customary Law, in EJIL, 2004.
[21] https://cglj.org/human-rights-law/international-criminal-law/icty/case-summaries/kunarac/; https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
[22] Art. 17, Statuto di Roma, questione relative alla procedibilità.
[23] Decision to refer Italy’s non-compliance with a request for cooperation to the Assembly of States Parties, ICC-01/11-224.
[24] Art 70 Statuto di Roma: Reati contro l’amministrazione della giustizia.
[25] https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/la-corte-penale-internazionale-conferma-che-litalia-dovra-rispondere-davanti-allassemblea-degli-stati-parte-per-il-mancato-arresto-di-almasri
[26] Y v. Italy (ricorso n. 13270/25) e Z v. Italy (n. 7051/26) saranno trattati in via prioritaria in ragione dell’importanza e dell’urgenza della problematica comune ai due casi (art. 41 Regolamento CEDU).