Magistratura democratica
giustizia internazionale

Corte Penale Internazionale e sanzioni USA. Quale reazione dell’Unione europea?

di Gualtiero Michelini
consigliere della Corte di cassazione

L’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2026 all’ex-giudice della Corte Penale Internazionale ed ex-Commissario ONU per i diritti umani Navi Pillay è coincisa con l’ulteriore inasprimento della campagna degli Stati Uniti d’America contro la Corte Penale Internazionale (ICC - CPI). 

Il Segretario di Stato USA la definisce senza esitazioni e senza parafrasi «rogue Court» o «this fake ICC» e ha confermato l’intenzione di smantellarla, impedendo il funzionamento stesso dell’istituzione nella sua sede dell’Aja, dopo aver sanzionato giudici, procuratori e funzionari, singolarmente o in gruppo, in relazione a specifiche decisioni prese. 

Nella sua intervista dell’11 ottobre scorso al Corriere della Sera, il vicepresidente della CPI e magistrato italiano Rosario Aitala (a sua volta condannato in Russia in relazione ai provvedimenti adottati nei confronti del Presidente di tale Stato) ha ricordato cosa significhi per i membri della Corte vivere sotto scorta e sotto sanzioni statunitensi, anche con nazionalità europea, nel territorio dell’Unione europea; e il giudice francese Nicolas Guillou, con coraggio e perfino con ironia, ha raccontato di vivere come negli anni 90 del secolo scorso, con rapporti bancari e app di servizi bloccate.

Eppure, la Corte Penale Internazionale è un organismo dell’ONU, creata da una Conferenza diplomatica dell’ONU stessa a Roma nel 1998, regolata da un proprio Statuto con natura di trattato internazionale, cui aderiscono 125 Stati. Alla Conferenza diplomatica istitutiva della Corte parteciparono (non solo con spirito di boicottaggio) anche gli Stati che alla fine della Conferenza votarono contro (tra i quali, oltre agli USA, Russia, Israele, Cina, India, Turchia). Alcuni di questi sono passati dalla neutralità all’ostracismo attivo.

Sono, invece, gli Stati like-minded che hanno consentito il funzionamento, dal 2002, della Corte (e della Procura presso di essa), che, sebbene tra difficoltà e incertezze, ha dato attuazione al suo mandato di pace, quale giudice precostituito dalla legge delle Nazioni Unite, per perseguire e giudicare i più gravi reati (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, poi anche aggressione) che preoccupano la comunità internazionale nel suo insieme, secondo i principi richiamati nel preambolo dello Statuto, come la consapevolezza che nel XX secolo milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità che hanno scioccato la coscienza dell’umanità, che questi crimini gravi hanno minacciato e minacciano la pace, la sicurezza e il benessere del mondo, che la cooperazione e il diritto internazionali sono gli strumenti per far cessare l’impunità dei perpetratori di tali crimini e contribuire alla loro prevenzione, in via sussidiaria rispetto al dovere degli Stati di esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, nel quadro dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 

In questo contesto sono state aperte investigazioni, con richieste di cattura, anche nei confronti del presidente russo e del primo ministro israeliano in carica. E gli USA (che pure sotto la presidenza Clinton avevano firmato lo Statuto di Roma, firma poi ritirata dal successore, prima di qualsiasi ratifica) hanno da molti anni promosso accordi separati bilaterali per escludere ogni interferenza della Corte nelle loro politiche e nelle loro attività militari, fino ad arrivare alle politiche attuali di guerra aperta contro la stessa istituzione. 

Gli Stati membri dell’Unione europea sono, invece, tutti Stati-parte dello Statuto di Roma, e contribuiscono in maniera rilevante al suo finanziamento. Già nel 2001, ancor prima dell’entrata in vigore dello Statuto nell’anno successivo, il Consiglio UE adottò una Posizione Comune di piena cooperazione con, e di sostegno della, Corte Penale; risale al 2006 l’Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea; la Decisione 2011/268/PESC persegue l’obiettivo di promuovere un appoggio universale allo Statuto di Roma per preservarne l’integrità, sostenere l’indipendenza della Corte il suo effettivo ed efficace funzionamento, sostenere la cooperazione con la Corte e l’attuazione del principio di complementarità.

Dunque, le vicende che, nel 2025, hanno coinvolto l’Italia, per la mancata cooperazione nel cd. caso Almasri, attualmente oggetto di procedura di accertamento di violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto davanti all’Assemblea degli Stati-parte, e il precedente governo dell’Ungheria, con l’annuncio di recedere dallo Statuto per ricevere il primo ministro israeliano nel proprio territorio, sono in violazione anche del diritto dell’Unione. 

Alle più recenti dichiarazioni del Segretario di Stato USA la Commissione UE ha reagito con una dichiarazione (9 ottobre 2026) assai cauta dell’Alto rappresentante per la politica estera: rimarcato che l'UE è stata un «costante sostenitore della Corte penale internazionale», e che è «profondamente deplorevole che gli Stati Uniti abbiano annunciato l'intenzione di imporre sanzioni», ha sottolineato che «poiché vi è un ritardo di sei mesi prima che le misure siano applicabili, vi è spazio per il dialogo». Analogamente, hanno espresso sostegno all’indipendenza, imparzialità e integrità della CPI e ferma opposizione all’annuncio delle sanzioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Corte i Ministri degli Esteri di 8 Stati-parte dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, tra cui l’Italia. 

Viene invocata da più parti (in sede di Parlamento europeo, dal gruppo socialista e democratico) l’attivazione immediata del regolamento o statuto o scudo di blocco, per garantire alla Corte servizi digitali e finanziari al riparo dalla giurisdizione americana.

La base giuridica è il Regolamento 2271/96 (relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti), strumento creato per perseguire gli obiettivi di «contribuire allo sviluppo del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali», della «libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi», della «eliminazione delle restrizioni agli investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari»; quando «un paese terzo ha approvato talune leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi con l'intento di disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri», e, «per i loro effetti extraterritoriali tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati», che «incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito e avere effetti negativi sugli interessi della Comunità e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea»; «in presenza di tali circostanze eccezionali», «per proteggere l'ordinamento giuridico costituito, gli interessi della Comunità e di dette persone, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti contrastando gli effetti della normativa estera interessata», il regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi del paese terzo lesivi degli interessi dell’Unione, indicati nell'allegato del Regolamento stesso. 

Occorre quindi una decisione politica per l’attivazione e aggiornamento dello strumento con riferimento alla specifica legislazione del paese terzo coinvolto, e, per questo o per altri strumenti a protezione della Corte Penale Internazionale, formazione di una chiara maggioranza nelle sedi politiche europee competenti. Su una questione non solo geopolitica, ma di protezione dei valori fondanti delle democrazie europee negli organismi internazionali. 

 

Riferimenti

- “Noi giudici della Corte trattati come terroristi. La Ue ha reagito tardi” - intervista di F. Sarzanini a R. Aitala, Corriere della Sera 11.10.2026

- “Why is the Trump administration trying to dismantle the ICC? Inside Story” - Al Jazeera, 9.10.2026

- “CPI: da Italia e altri 7 paesi sostegno a Corte, rammarico per sanzioni USA” - Il Sole 24 Ore, 9.10.2026 

- “CPI: l’UE fermerà l’esecuzione di Trump?” - O Grimm, Il Mattinale europeo, 30.9.2026

- “La morte digitale di un giudice e il futuro della rule of law nell’infosfera - Riflessioni a margine di Il caso Guillou. Storia di un’identità cancellata di Paolo Benanti” - R. G. Conti, Giustizia Insieme

- “Il deferimento dell’Italia nel caso Elmasri Njeem: una brutta figura e una opportunità” - L. Marini, Questione Giustizia

- “La Corte Penale Internazionale. Organi – Competenza – Reati – Processo” - a cura di G. Lattanzi, V. Monetti, Milano, 2006

- Magistratura democratica sulla Corte penale internazionale, 14.10.2026

16/10/2026
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08/07/2026
Global Sumud Flotilla 2026: un primo commento e un’intervista

I dati essenziali dei fatti avvenuti fra fine aprile e gli inizi di maggio al largo delle coste europee sono abbastanza noti a chi segue i mezzi di informazione, per quanto questi si siano differenziati molto per quantità e qualità dei commenti. Sappiano dell’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla ad opera dei mezzi militari israeliani; sappiamo del sequestro degli equipaggi, trasferiti poi d’autorità presso le autorità greche, e sappiamo che due delle persone che erano a bordo di una imbarcazione italiana sono state, invece, tradotte in Israele, detenute e dopo dieci giorni espulse. 
Sappiamo che la situazione è ulteriormente peggiorata nei giorni 19-20 maggio, con abbordaggi ancora più aggressivi e immagini di violenza e umiliazioni degli equipaggi esibite con orgoglio da rappresentanti del governo israeliano.
Ci è sembrato necessario procedere a un primo esame della escalation che registriamo sia nell’aggressività dell’intervento israeliano sia nell’intensità della violazione del diritto internazionale. Lo abbiamo fatto con una breve analisi del contesto in cui i fatti sono maturati e delle reazioni che il sistema politico ha saluto esprimere. Tale analisi è integrata da una intervista al Team legale italiano che assiste la Flotilla e che ci fornisce una lettura documentata e chiara dei profili giuridici e insieme politici della vicenda ancora in corso.

02/06/2026
Il deferimento dell’Italia nel caso Elmasri Njeem: una brutta figura e una opportunità

Con provvedimento del 26 gennaio 2026, divenuto pubblico solo recentemente, la Camera Pre-Dibattimentale della Corte Penale Internazionale (CPI) ha deferito lo Stato italiano all’Assemblea degli Stati Parte del Trattato di Roma con riguardo alla mancata esecuzione del mandato di arresto e consegna del cittadino libico Osama Elmasri (Almasri) Njeem. L’Assemblea si riunirà a New York nel prossimo mese di ottobre e l’argomento è già all’ordine del giorno.

La decisione, presa a maggioranza del collegio dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dall’Italia, contiene un giudizio di inadempienza intenzionale e ingiustificata alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Corte internazionale. Indipendentemente dalle non coerenti spiegazioni offerte a caldo da più rappresentanti governativi, Primo ministro e Ministro della Giustizia in testa, il tema che più interessa è se valutazioni di opportunità politica possano legittimamente esonerare uno Stato Parte del Trattato di Roma dal rispetto degli obblighi che dal Trattato discendono. Tecnicamente, il tema viene individuato nel rapporto tra gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e il più generale diritto internazionale degli Stati e dei popoli, ma non possiamo ignorare la domanda se sia accettabile un diritto internazionale “à la carte”, che vincola solo fino a quando non comporta oneri e responsabilità ritenuti non convenienti per gli interessi dello Stato, come intesi da chi in quel momento lo governa.

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