Magistratura democratica
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Che ne è della Giustizia, quale funzione statale?

di Adolfo di Majo
Professore ordinario Università Roma 3
Pubblichiamo l'appello promosso da alcuni professori universitari per la tutela della natura e funzione statale della Giustizia
Che ne è della Giustizia, quale funzione statale?

Esiste una profonda preoccupazione non solo da parte dei cittadini ma anche dagli stessi giudici che l’attuale linea governativa di riforma della giustizia civile abbia imboccato una strada profondamente errata e fuorviante. Il che, del resto, ha luogo non solo ora per effetto della linea governativa ma anche andando a ritroso, per i governi che hanno preceduto quello di Renzi.

L’errore profondo è consistito e consiste nella convinzione che il “nemico” da combattere sia l’eccesso del ricorso ai giudici, onde l’obiettivo da perseguire è sostanzialmente quello di ridurre il ricorso alla giustizia.

La linea riformatrice del governo conferma come un siffatto obiettivo può essere perseguito in vario modo, aumentando il costo della giustizia oppure indebolendo la componente, per così dire, pubblica o statale di essa, attraverso l’intervento di altri operatori, che di pubblico hanno ben poco.

Quanto al costo della giustizia, è sotto gli occhi di tutti che essa, se non ha raggiunto i picchi raggiunti in altri ordinamenti (ad es. Gran Bretagna), ha comunque toccato livelli assai alti, suscettibili di aumento ulteriore a seguito della eventuale nomina di arbitri (negli istituendi arbitrati), tali ormai da renderla poco praticabile per i ceti più deboli…

Quanto al secondo aspetto e cioè alla alternativa Stato – non Stato, basta pensare alla storia ormai lunga e tormentata, che ha visto l’irrompere, nell’area della giustizia civile, di persone e/o operatori di varia origine e composizione e composizione, a suo tempo, ad opera delle Sezioni Stralcio composte da avvocati e, più semplicemente, da dottori in legge, ai giudici di pace istituiti nel 1991, alla c.d. magistratura onoraria (Got) ed ora, nel progetto governativo, alla conversione degli avvocati in arbitri, nei previsti arbitrati e/o nelle forme della “negoziazione assistita”.

Del resto, anche l’inevitabile svuotamento degli organici, specie a livello apicale (dei Presidenti di Tribunale o di Corti d’Appello e/o di Sezioni di essi), creato dall'improvviso abbassamento dell’età a 70 anni (anziché a 75), e, vista la irrealizzabilità in tempi brevi del loro rimpiazzo, dati i tempi biblici dei concorsi di immissione dei giovani, quasi come se la Giustizia non avesse bisogno, forse più di altri comparti, di persone fornite di esperienza e saggezza, e quindi anche di età, non può non andare contro ogni progetto di efficienza e di affidabilità.

Il prezzo della alternativa Stato – non Stato è sotto gli occhi di tutti. Alla (ma solo) apparente celerità delle decisioni (con l’obiettivo della eliminazione dell’arretrato) ha corrisposto sovente il grave abbassamento della qualità delle decisioni, per non dire della loro insostenibilità, e non solo dal punto di vista del rispetto della legge e del diritto, con l’intasamento inevitabile delle sedi in cui quelle stesse decisioni sarebbero state impugnate.

E su ciò è da ritenere che possa fare ben poco, quale palliativo, l’introdotta responsabilità civile dei giudici.

Oggi l’irruzione degli avvocati, improvvisatisi arbitri (su accordo delle parti!), e nominati da Consigli dell’Ordine, segue il palese rifiuto dello Stato a voler, esso, amministrare giustizia, considerata ormai una funzione non più centrale tra quelle pubbliche ma gradualmente da ridurre e/o addirittura da dimenticare, per aprire a forma di “giustizia privata”.

Peraltro, il corso della giustizia, già “biblico”, dovrebbe ora arrestarsi in attesa che si dia risposta, anche da parte del giudice togato, alla attuabilità e/o legittimità dell’accordo compromissorio con cui le parti dichiarano di volere fare a meno del giudice, così da dar luogo alla traslatio judicii. A tacere della inevitabile complicazione allorquando tale traslatio debba avere luogo in sede di appello.

E così, in definitiva, fingendo di dimenticare che il bisogno di giustizia non è un capriccio delle parti, a tal punto da costringerle a mettersi d’accordo e/o delegando ad altri il potere di accordarsi, bensì un bisogno reale, che nasce sul terreno della violazione dei diritti e dell’illegalità, e cioè proprio su di un terreno ove è la sovranità dello Stato a doversi fare sentire, attraverso lo jus dicere.

Ben altra deve essere la via che occorre imboccare ed è quella del potenziamento dell’amministrazione della Giustizia, considerata quale servizio fornito ai cittadini, così come la scuola e la sanità, per la soddisfazione di un diritto fondamentale, previsto dalla Costituzione (art. 24).

E la via non passa per la alternativa Stato - non Stato, che sostanzialmente si risolve nel rifiuto di fornire il servizio bensì nel rafforzamento della sua struttura e composizione, e ciò sia del personale giudicante (si pensi al tanto declamato ufficio del Giudice) come di quello amministrativo.

Così come una via ordinamentale potrebbe essere una riflessione sui gradi di giudizio che la giustizia deve percorrere, che non è detto (neanche in base alla Costituzione) debbano essere tre o quattro!

Inoltre la Cassazione deve (tornare ad) essere un mezzo “straordinario” di impugnazione, cui debbono accedere preferibilmente avvocati che non trattino il merito dei giudizi, come accade in altri Paesi (ad es. Francia).

In conclusione, è quasi un paradosso il fatto che, se con riguardo al lavoratore, si parli oggi di “contratto a tutele crescenti”, per il cittadino, sul terreno della giustizia civile, la tutela si manifesta sempre più “decrescente”!


Caro Presidente, da quanti (giudici, professori e avvocati) vivono quotidianamente l’esperienza del processo civile e che ne conoscono pregi e difetti Ti viene rivolto l’invito ad abbandonare l’indirizzo che hai scelto, perché inutile e dannoso, per scegliere quello del potenziamento delle strutture, sia in persone che cose, della Giustizia Civile e dell’introduzione di modifiche ordinamentali che ne semplifichino radicalmente l’iter (quale ad es. l’abolizione di uno dei gradi di merito) e ne garantiscano, in primo luogo, l’affidabilità (come il ritorno alla Collegialità del giudice di primo grado).

Condividono il messaggio i Proff.ri di procedura civile Antonio Carratta, Giorgio Costantino, Girolamo Bongiorno, Bruno Sassani, Bruno Capponi. 

21/10/2014
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